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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. VALLAURI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MERLO PAOLA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
BI ON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata del Giudice, dr.ssa Ciampa, con l'ordinanza del 02/04/2025 con cui è stato disposto che Parte_1 versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/01/2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in Controparte_1 data 24/10/1999 in Farigliano (CN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1999, da cui erano nati a Savigliano (CN) in data 27/02/2000 UC e in data
07/06/2001 Sara, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 27/09/2022, in data 06/10/2022 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
In particolare, parte ricorrente ha addotto la sopraggiunta ristrettezza economica al fine di giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli alla somma di € 300,00 (150,00 a figlio), oltre 30 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 28/02/2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio e chiedendo disporsi a carico del sig. Controparte_1 Per_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficienti, la somma di € 600,00 per ciascun figlio, comprensiva delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio.
Con ordinanza resa fuori udienza in pari data il Giudice relatore, dr.ssa Giusy Ciampa, adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotte dalle parti nonché la richiesta di indagini tributarie, invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso fissando – in mancanza di accordo – l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 03/12/2025 assegnando alle parti i termini di legge a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c).
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024, la causa veniva assegnata alla sottoscritta.
All'udienza del 03/12/2025 le parti davano atto di voler definire la presente vertenza aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, dr.ssa Giusy Ciampa, e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 15/12/2025 chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte precisate dalle parti.
***
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l.
12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione (27/09/2022) definito con decreto di omologazione n. 7963/2022 del
06/10/2022, i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Per_ Premesso poi che entrambi i figli e sono ormai maggiorenni - e dunque nulla deve più Per_1 disporsi in ordine al regime di affidamento, collocazione e visita - ma non economicamente autosufficienti, in quanto studenti universitari, quanto al mantenimento dei medesimi il Collegio, condivise le argomentazioni del Giudice relatore di cui all'ordinanza del 02/04/2025, prende atto della volontà delle parti di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui alla suddetta ordinanza e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
13/05/1975 a Fossano (CN), e , nata il [...] AR (CN), Controparte_1 celebrato in Farigliano (CN) il 24/10/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
2) Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farigliano (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. VALLAURI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MERLO PAOLA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
BI ON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata del Giudice, dr.ssa Ciampa, con l'ordinanza del 02/04/2025 con cui è stato disposto che Parte_1 versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/01/2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in Controparte_1 data 24/10/1999 in Farigliano (CN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1999, da cui erano nati a Savigliano (CN) in data 27/02/2000 UC e in data
07/06/2001 Sara, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 27/09/2022, in data 06/10/2022 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
In particolare, parte ricorrente ha addotto la sopraggiunta ristrettezza economica al fine di giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli alla somma di € 300,00 (150,00 a figlio), oltre 30 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 28/02/2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio e chiedendo disporsi a carico del sig. Controparte_1 Per_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficienti, la somma di € 600,00 per ciascun figlio, comprensiva delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio.
Con ordinanza resa fuori udienza in pari data il Giudice relatore, dr.ssa Giusy Ciampa, adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotte dalle parti nonché la richiesta di indagini tributarie, invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso fissando – in mancanza di accordo – l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 03/12/2025 assegnando alle parti i termini di legge a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c).
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024, la causa veniva assegnata alla sottoscritta.
All'udienza del 03/12/2025 le parti davano atto di voler definire la presente vertenza aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, dr.ssa Giusy Ciampa, e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 15/12/2025 chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte precisate dalle parti.
***
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l.
12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione (27/09/2022) definito con decreto di omologazione n. 7963/2022 del
06/10/2022, i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Per_ Premesso poi che entrambi i figli e sono ormai maggiorenni - e dunque nulla deve più Per_1 disporsi in ordine al regime di affidamento, collocazione e visita - ma non economicamente autosufficienti, in quanto studenti universitari, quanto al mantenimento dei medesimi il Collegio, condivise le argomentazioni del Giudice relatore di cui all'ordinanza del 02/04/2025, prende atto della volontà delle parti di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui alla suddetta ordinanza e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
13/05/1975 a Fossano (CN), e , nata il [...] AR (CN), Controparte_1 celebrato in Farigliano (CN) il 24/10/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
2) Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farigliano (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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