Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2024 |
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- 1. Trasferimento beni immobili ai figli e mantenimentohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
6 febbraio 2023 Trasferimento beni immobili ai figli e mantenimento: è possibile adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli attraverso la cessione o il trasferimento di un bene immobile o più beni immobili? Si tratta di una questione non frequentemente affrontata, ma di recente esaminata dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 Tale sentenza conferma che negli accordi di separazione consensuale o divorzio i coniugi possono prevedere che l'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli (non solo del coniuge) sia eseguito, in luogo che con un assegno periodico, con la cessione o il trasferimento di un bene immobile o di più beni immobili. Trasferimento …
Leggi di più… - 2. A chi va l'eredità in caso di coniugi separati?Ilaria Cotarella · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 ottobre 2024
Sposarsi o non sposarsi? Convivere o restare ancora a casa della famiglia di origine? In questa fase storica, più che in ogni altra, queste domande trovano risposte anche nel post unione, ovvero nelle conseguenze che si potrebbero verifica in caso di fine dell'unione. Che le separazioni ed i divorzi siano in aumento, complice in un certo modo anche la pandemia globale, è certo. Tuttavia, va sottolineato che ci sono anche altri fattori che contribuiscono all'incertezza emotiva o sarebbe più corretto dire relazionale, ovvero la precarietà lavorativa, la difficoltà di accesso al mercato immobiliare e l'allungamento dei tempi da dedicare alla formazione professionale. Attualmente le persone …
Leggi di più… - 3. Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridiciRoberto Conti Aurora Notarianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Santo Di Nuovo e Alessandra Garofalo Sommario: Introduzione – 1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve” – 2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti? – 3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare – 4. Per (non) concludere… Introduzione La famiglia è radicalmente cambiata rispetto a quella considerata nelle norme codificate nel 1942. E parallelamente il diritto “delle persone e della famiglia” cui sono dedicati i titoli V-XIV del Codice Civile è stato profondamente rivoluzionato a seguito della riforma del 1975, e delle leggi riguardanti adozioni e affidi (nel 1967 e poi nel 2001), divorzio (1970, 1987), modifiche …
Leggi di più… - 4. L’assegnazione della casa familiare tutela solo i figli - Tribunale di Como, Sez. I, sent. 13 settembre 202 n. 902https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 5. Difensore d’ufficio: compensi esenti dall'imposta di registroAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 5 giugno 2026
Errore dell'avvocato e risarcimento La responsabilità professionale dell'avvocato non deriva automaticamente da un errore commesso durante il processo. Per ottenere il risarcimento, il cliente deve dimostrare che quella condotta ha realmente compromesso una concreta possibilità di ottenere un esito favorevole. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 17320 del 2026. La vicenda La vicenda nasce da una causa promossa per ottenere il riconoscimento dell'usucapione di alcuni immobili. Nel corso del giudizio, il legale incaricato non aveva indicato nei termini previsti i testimoni che avrebbero dovuto sostenere la domanda del cliente. In primo grado il Tribunale aveva …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2024, n. 6229Provvedimento: Firmato Da ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S. P A NG CA 3 Seria l#: 77354c8 504c SENTENZA sul ricorso 13793-2020 proposto da: I V.S. elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele Il 154, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Sparano, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Izzo; - ricorrente principale - contro R.R. elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 46, presso lo studio dell'avvocato RI LO, che lo rappresenta e Sez. U — RG 13793/2020 udienza pubblica 5.12.2023 Civile Sent. Sez. U Num. 6229 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 07/03/2024 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35969Provvedimento: _o _o dalla legge generale 27008/2020 ~ "O sezionale ~ ..,. raccolta generale ~ pubblicazione ~ ro O'> del popolo italiano CORTE Composta SQ D'OL ZO ER RA IO DO CA GI ID MERCOLINO MANCINO la Oggetto: civile gli Consigliere Consigliere 27008/2023 Consigliere Cron. Consigliere 26/09/2023 Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27008/2023 R.G. proposto da C.L. ~ rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonia Pili, con domi- cilio eletto in Roma, via Ezio, n. 24, presso lo studio dell'Avv. RA Pezzano; - ricorrente e controricorrente - contro G.M. l, rappresentata e difesa dagli Avv. Anna D'Agostino e CO AN, con domicilio eletto presso lo studio di …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2022, n. 20494Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21717-2018 proposto da: AN IR, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GLORIA DROGHETTI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 20494 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 24/06/2022 TE CL, RT DR, RT NAZARENO, RT SIMONE; - intimati - avverso la sentenza n. 390/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2022, n. 20495Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 5166-2020 proposto da: CORAPI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO FIORILLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 20495 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 24/06/2022 NO MA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CIRAOLO; - controricorrente - avverso il decreto n. 3110/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2022, n. 18641Provvedimento: 1 864 1-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Divisione di PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - immobile adibito a casa coniugale - CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Contrasto Ud. 12/04/2022 - LORENZO ORILIA - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 22208/2018 GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Rep. Cear. 18641 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22208-2018 proposto da: BA ES, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile , quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3. - Art. 2.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. - Art. 3.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583 , e agli articoli 570 , 572 e 643 del codice penale , in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. (8) (9) (11)(12)
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 .
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".