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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 704/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FACCARDI EMILIANO CAPITANIO MARIA ( ) VIA C.F._1
SOLFERINO 20/C BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO
20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FACCARDI EMILIANO
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. SANGIORGIO MARCO , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 28 23900 LECCO presso il difensore avv.
SANGIORGIO MARCO
pagina 1 di 12 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024 avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
In punto: impugnazione di lodi nazionali
CONCLUSIONI
Dell'attrice in impugnazione di lodo
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis applicabile) per il deposito degli scritti conclusivi:
in via principale: dichiarare la nullità, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, dell'impugnato lodo arbitrale pronunciato in Brescia dall'Arbitro
CO Avv. Francesco Bestagno depositato in data 29/30 maggio 2020, nella parte in cui ha ritenuto invalida la revoca del sig. dall'incarico di amministratore CP_1
della deliberata in data 27 dicembre 2018, con ogni Parte_1
conseguente provvedimento del caso o di legge, e in ogni caso dichiarando che nulla
è dovuto, ad alcun titolo, dalla società al sig. Parte_1 CP_1
[...]
in ogni caso:
- porre a carico esclusivo della controparte le spese del procedimento arbitrale,
condannando la controparte stessa alla restituzione/rifusione in favore dalla società
degli importi versati a tale titolo;
Parte_1
- con beneficio di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 12 Della convenuta in impugnazione di lodo
Piaccia alll'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1
nei confronti del lodo arbitrale pronunciato in data 29/30 gennaio 2020
[...]
dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.
In via principale: sempre per tutti motivi esposti in narrativa dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da confermando conseguentemente ed Parte_1
integralmente il lodo arbitrale impugnato pronunciato in data 29/30 gennaio 2020
dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.
In ogni caso: con condanna di parte appellante alle spese e alle competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: se del caso, ove occorra, ordinare l'acquisizione/esibizione, anche eventualmente ex art. 210 e ss. c.p.c., dalla Camera Arbitrale della Parte_2
per gli studi economico giuridici sita in Brescia Via Marsala 17 degli atti e
[...]
dei verbali di seduta arbitrale originali ed eventualmente dei documenti del giudizio arbitrale per il quale è stato emesso il lodo impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere le seguenti circostanze: il capitale sociale della società
pagina 3 di 12 attrice in impugnazione è ripartito come segue: 50% in capo a CP_2
25% ciascuno in capo a e lo statuto
[...] CP_1 Parte_3
sociale prevede all'art.11 la decadenza del consiglio di amministrazione in carica per il venir meno di più della metà dei consiglieri;
i soci di maggioranza
( e rassegnavano le proprie dimissioni da Controparte_2 Parte_3
amministratori, al fine di far decadere il cda in carica;
con delibera 7/09/2017
l'assemblea della società stabiliva di ricostituire l'organo amministrativo nominando un consiglio di amministrazione composto dagli stessi CP_2
e tale delibera veniva impugnata dinanzi all'arbitro
[...] Parte_3
unico , che emetteva lodo col quale, accogliendosi Controparte_3
l'impugnazione proposta dal socio ne disponeva l'annullamento CP_1
perché basata su un'errata interpretazione dell'art.10 dello statuto;
quest'ultimo, infatti, prevedeva che la società potesse essere retta alternativamente da: un amministratore unico, un consiglio di amministrazione
(2-5 membri), ovvero da una pluralità di amministratori con poteri congiunti o disgiunti;
essendo quest'ultima la situazione in concreto ricorrente al momento delle dimissioni dei consiglieri e ne Controparte_2 Parte_3
conseguiva la permanenza in carica del solo consigliere , cui CP_1
andava riconosciuta la reintegrazione in tale incarico ed il pagamento del relativo compenso, per il quale lo stesso avrebbe poi agito in sede monitoria.
A seguito di tale determinazione con delibera 27/12/2018 la società deliberava pagina 4 di 12 (col voto contrario di ): CP_1
1) di impugnare il lodo innanzi alla corte d'appello di Brescia e di CP_3
proporre opposizione ex art.645 cpc;
2) di ratificare, per quanto potesse occorrere, tutti gli atti di amministrazione adottati dai signori e dal giorno della Controparte_2 Parte_3
deliberazione del 7/09/2017 al 27/12/2018;
3) di confermare la revoca ad ogni effetto di legge dell'amministratore CP_1
a dar data dal 7/09/2017;
[...]
4) di confermare, sempre ad ogni effetto di legge, la nomina di un consiglio di amministrazione composto dai signori presidente, e Controparte_2 [...]
membro del c.d.a. Parte_3
Con lodo in Brescia 29/01/2020 l'arbitro unico prof. Francesco Bestagno così
deliberava: <<….
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, dichiara invalida la
deliberazione dell'assemblea dei soci della società convenuta Parte_1
nella parte in cui viene disposta la revoca del sig.
[...] CP_1
dalla carica di amministratore della società, mentre dichiara la validità
[...]
della delibera assunta dalla società convenuta nelle restanti sue parti;
non essendo integrati i presupposti per potersi dichiarare sussistente alcun
conflitto di interessi, né abuso del diritto, oltre che la violazione del canone di
pagina 5 di 12 buona fede, rigetta la domanda dell'Attore di condanna della società
convenuta a corrispondere una somma equitativamente determinata, anche
sulla base di quanto previsto dagli art. 96 e 96 co. 3 c.p.c.;
dichiarata la solidarietà fra le parti, pone a carico di entrambe le parti in
eguale misura le spese e competenze del procedimento, omissis;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite riferite al presente giudizio
arbitrale>>
La società ha proposto tempestiva Parte_1
impugnazione avverso il predetto lodo;
, costituendosi, ha chiesto CP_1
dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel lodo impugnato l'Arbitro CO affermava, quanto alla revoca del signor dalla carica di amministratore, che nè nella delibera di revoca né CP_1
nel verbale dell'assemblea erano state indicate le ragioni di tale provvedimento, aggiungendo che le ragioni della revoca devono essere espressamente enunciate in assemblea così che a tale carenza non può porsi rimedio in un momento successivo.
pagina 6 di 12 Rilevava, poi, che l'ordine del giorno dell'assemblea del 27/12/2018 si limitava a prevedere genericamente al punto 3: “revoca mandato amministratori”, senza alcuna indicazione dei motivi;
aggiungeva che nel verbale dell'assemblea le ragioni addotte a fondamento della delibera di revoca erano riferite alle sole seguenti condotte attribuite al a) le CP_1
iniziative giudiziarie intentate da quest'ultimo nei confronti dell'azienda; b) la sua assenza nei mesi precedenti.
L'Arbitro CO riteneva che tali condotte non avrebbero costituito motivazione sufficiente per giustificare la revoca. Ciò perché le azioni intentate dal avevano fatto seguito alle deliberazioni intervenute in merito CP_1
agli organi amministrativi il 7/09/2017 ed al successivo lodo Aletto e perché
l'assenza dall'azienda nel periodo successivo al 7/09/2017 era dipesa dal fatto che a partire dal momento dell'adozione in tale data della delibera da lui impugnata egli non avrebbe più avuto titolo per ingerirsi nella gestione della società di cui era socio ma non dotato di poteri di amministrazione.
L'Arbitro concludeva quindi ritenendo che la revoca del sig. dalla CP_1
carica di amministratore, di cui alla delibera 27/12/2018, era stata deliberata in assenza di espressa giusta causa.
Andando quindi ad esaminare le conseguenze di tale accertamento era pervenuto alla conclusione dell'applicabilità alla fattispecie, connotata dal carattere personalistico della società a responsabilità limitata, della disciplina, pagina 7 di 12 propria delle società personali, di cui all'art.2259, comma 1, c.c., che richiede per la revoca dell'amministratore, e sotto pena di inefficacia, il requisito imprescindibile della giusta causa. Conclusione secondo l'Arbitro avvalorata dalla ritenuta applicabilità in via analogica della norma sul mandato in rem
propriam (cioè nell'interesse anche del mandatario) prevista dall'art.1723,
secondo comma, c.c.
Avverso la predetta conclusione ha proposto censura la difesa della società
chiedendo disporsi la parziale nullità del lodo Parte_1
impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida la delibera 27/12/2018 nella parte in cui ha disposto la revoca del sign. dalla carica di CP_1
amministratore.
L'impugnazione, in quanto relativa a questione di diritto e rivolta avverso un capo del lodo relativo ad impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, è certamente ammissibile, giusta il disposto di cui all'art.36 del d.lgs n.5/2003, ora trasfuso nell'art.838 quater cpc: cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016: <In tema di arbitrato, l'art. 829, comma
3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si
applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40
cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella,
ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole
di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod.
pagina 8 di 12 proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della
stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola
compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è
ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli
arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere
assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da
identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003>>
Nel merito l'impugnazione è fondata, in quanto il collegio ritiene che la delibera assembleare di revoca dell'amministratore, ancorché emessa nel contesto di una società a responsabilità limitata a carattere personalistico, sia insuscettibile di annullamento, potendo l'amministratore revocato senza giusta causa soltanto esercitare un'azione di danni, come riconosciuto anche dalla SC
con ordinanza n.4586 del 14/02/2023, la quale, proprio con riferimento ad una società di tipo personalistico, ha affermato che << gli amministratori di s.r.l.
possono essere revocati in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in
assenza di giusta causa>> (in massima: << La revoca dell'amministratore di
società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo
dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il
rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al
"genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta
pagina 9 di 12 causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art.
1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in
senso contrario.>>
Ne consegue, in accoglimento dell'impugnazione, sul piano del giudizio rescindente la declaratoria di nullità in parte qua del lodo impugnato, e, sul piano del giudizio rescissorio, nel limite della domanda formulata, la declaratoria in base alla quale nulla è dovuto ad alcun titolo dalla società
[...]
a in relazione alla vicenda per cui è Parte_1 CP_1
causa.
Rileva, inoltre, il collegio che <Anche nel giudizio di impugnazione per
nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art.
336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza
di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd.
"effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che
ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il
potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali
spese, alla stregua dell'esito finale della causa.>> (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
20399 del 25/08/2017).
Ne consegue che le spese afferenti al procedimento arbitrale, così come liquidate nel lodo impugnato, devono essere poste per intero a carico di CP_1
e che quest'ultimo deve essere condannato a rifondere alla società
[...]
pagina 10 di 12 le spese di lite tanto con riferimento al Parte_1
procedimento arbitrale quanto con riferimento al presente giudizio di impugnazione, liquidandosi le prime in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge e le seconde, determinate in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminato,
complessità bassa), in complessivi € 8.469,00, di cui euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la “fase istruttoria e/o di trattazione, ed euro 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara nullo il lodo impugnato limitatamente al capo di decisione col quale ha dichiarato <invalida la deliberazione dell'assemblea dei soci della società
… nella parte in cui>> quest'ultima ha Parte_1
disposto <la revoca del sign. dalla carica di amministratore CP_1
della società>> medesima;
per l'effetto dichiara che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla società
[...]
al sig. in relazione alla vicenda per cui Parte_1 CP_1
è causa;
pagina 11 di 12 Condanna a rifondere alla società CP_1 Parte_1
[... le spese di lite, sia per il procedimento arbitrale sia per il presente giudizio di impugnazione, ex art.36 d.lgs n.5/2003, con liquidazione per entrambi come da parte motiva.
Pone per intero a carico di le spese per il procedimento arbitrale, CP_1
determinate negli importi indicati nel dispositivo del lodo del Prof. Avv.
Francesco Bestagno del 29/01/2020.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 704/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FACCARDI EMILIANO CAPITANIO MARIA ( ) VIA C.F._1
SOLFERINO 20/C BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO
20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FACCARDI EMILIANO
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. SANGIORGIO MARCO , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 28 23900 LECCO presso il difensore avv.
SANGIORGIO MARCO
pagina 1 di 12 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024 avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
In punto: impugnazione di lodi nazionali
CONCLUSIONI
Dell'attrice in impugnazione di lodo
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis applicabile) per il deposito degli scritti conclusivi:
in via principale: dichiarare la nullità, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, dell'impugnato lodo arbitrale pronunciato in Brescia dall'Arbitro
CO Avv. Francesco Bestagno depositato in data 29/30 maggio 2020, nella parte in cui ha ritenuto invalida la revoca del sig. dall'incarico di amministratore CP_1
della deliberata in data 27 dicembre 2018, con ogni Parte_1
conseguente provvedimento del caso o di legge, e in ogni caso dichiarando che nulla
è dovuto, ad alcun titolo, dalla società al sig. Parte_1 CP_1
[...]
in ogni caso:
- porre a carico esclusivo della controparte le spese del procedimento arbitrale,
condannando la controparte stessa alla restituzione/rifusione in favore dalla società
degli importi versati a tale titolo;
Parte_1
- con beneficio di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 12 Della convenuta in impugnazione di lodo
Piaccia alll'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1
nei confronti del lodo arbitrale pronunciato in data 29/30 gennaio 2020
[...]
dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.
In via principale: sempre per tutti motivi esposti in narrativa dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da confermando conseguentemente ed Parte_1
integralmente il lodo arbitrale impugnato pronunciato in data 29/30 gennaio 2020
dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.
In ogni caso: con condanna di parte appellante alle spese e alle competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: se del caso, ove occorra, ordinare l'acquisizione/esibizione, anche eventualmente ex art. 210 e ss. c.p.c., dalla Camera Arbitrale della Parte_2
per gli studi economico giuridici sita in Brescia Via Marsala 17 degli atti e
[...]
dei verbali di seduta arbitrale originali ed eventualmente dei documenti del giudizio arbitrale per il quale è stato emesso il lodo impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere le seguenti circostanze: il capitale sociale della società
pagina 3 di 12 attrice in impugnazione è ripartito come segue: 50% in capo a CP_2
25% ciascuno in capo a e lo statuto
[...] CP_1 Parte_3
sociale prevede all'art.11 la decadenza del consiglio di amministrazione in carica per il venir meno di più della metà dei consiglieri;
i soci di maggioranza
( e rassegnavano le proprie dimissioni da Controparte_2 Parte_3
amministratori, al fine di far decadere il cda in carica;
con delibera 7/09/2017
l'assemblea della società stabiliva di ricostituire l'organo amministrativo nominando un consiglio di amministrazione composto dagli stessi CP_2
e tale delibera veniva impugnata dinanzi all'arbitro
[...] Parte_3
unico , che emetteva lodo col quale, accogliendosi Controparte_3
l'impugnazione proposta dal socio ne disponeva l'annullamento CP_1
perché basata su un'errata interpretazione dell'art.10 dello statuto;
quest'ultimo, infatti, prevedeva che la società potesse essere retta alternativamente da: un amministratore unico, un consiglio di amministrazione
(2-5 membri), ovvero da una pluralità di amministratori con poteri congiunti o disgiunti;
essendo quest'ultima la situazione in concreto ricorrente al momento delle dimissioni dei consiglieri e ne Controparte_2 Parte_3
conseguiva la permanenza in carica del solo consigliere , cui CP_1
andava riconosciuta la reintegrazione in tale incarico ed il pagamento del relativo compenso, per il quale lo stesso avrebbe poi agito in sede monitoria.
A seguito di tale determinazione con delibera 27/12/2018 la società deliberava pagina 4 di 12 (col voto contrario di ): CP_1
1) di impugnare il lodo innanzi alla corte d'appello di Brescia e di CP_3
proporre opposizione ex art.645 cpc;
2) di ratificare, per quanto potesse occorrere, tutti gli atti di amministrazione adottati dai signori e dal giorno della Controparte_2 Parte_3
deliberazione del 7/09/2017 al 27/12/2018;
3) di confermare la revoca ad ogni effetto di legge dell'amministratore CP_1
a dar data dal 7/09/2017;
[...]
4) di confermare, sempre ad ogni effetto di legge, la nomina di un consiglio di amministrazione composto dai signori presidente, e Controparte_2 [...]
membro del c.d.a. Parte_3
Con lodo in Brescia 29/01/2020 l'arbitro unico prof. Francesco Bestagno così
deliberava: <<….
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, dichiara invalida la
deliberazione dell'assemblea dei soci della società convenuta Parte_1
nella parte in cui viene disposta la revoca del sig.
[...] CP_1
dalla carica di amministratore della società, mentre dichiara la validità
[...]
della delibera assunta dalla società convenuta nelle restanti sue parti;
non essendo integrati i presupposti per potersi dichiarare sussistente alcun
conflitto di interessi, né abuso del diritto, oltre che la violazione del canone di
pagina 5 di 12 buona fede, rigetta la domanda dell'Attore di condanna della società
convenuta a corrispondere una somma equitativamente determinata, anche
sulla base di quanto previsto dagli art. 96 e 96 co. 3 c.p.c.;
dichiarata la solidarietà fra le parti, pone a carico di entrambe le parti in
eguale misura le spese e competenze del procedimento, omissis;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite riferite al presente giudizio
arbitrale>>
La società ha proposto tempestiva Parte_1
impugnazione avverso il predetto lodo;
, costituendosi, ha chiesto CP_1
dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel lodo impugnato l'Arbitro CO affermava, quanto alla revoca del signor dalla carica di amministratore, che nè nella delibera di revoca né CP_1
nel verbale dell'assemblea erano state indicate le ragioni di tale provvedimento, aggiungendo che le ragioni della revoca devono essere espressamente enunciate in assemblea così che a tale carenza non può porsi rimedio in un momento successivo.
pagina 6 di 12 Rilevava, poi, che l'ordine del giorno dell'assemblea del 27/12/2018 si limitava a prevedere genericamente al punto 3: “revoca mandato amministratori”, senza alcuna indicazione dei motivi;
aggiungeva che nel verbale dell'assemblea le ragioni addotte a fondamento della delibera di revoca erano riferite alle sole seguenti condotte attribuite al a) le CP_1
iniziative giudiziarie intentate da quest'ultimo nei confronti dell'azienda; b) la sua assenza nei mesi precedenti.
L'Arbitro CO riteneva che tali condotte non avrebbero costituito motivazione sufficiente per giustificare la revoca. Ciò perché le azioni intentate dal avevano fatto seguito alle deliberazioni intervenute in merito CP_1
agli organi amministrativi il 7/09/2017 ed al successivo lodo Aletto e perché
l'assenza dall'azienda nel periodo successivo al 7/09/2017 era dipesa dal fatto che a partire dal momento dell'adozione in tale data della delibera da lui impugnata egli non avrebbe più avuto titolo per ingerirsi nella gestione della società di cui era socio ma non dotato di poteri di amministrazione.
L'Arbitro concludeva quindi ritenendo che la revoca del sig. dalla CP_1
carica di amministratore, di cui alla delibera 27/12/2018, era stata deliberata in assenza di espressa giusta causa.
Andando quindi ad esaminare le conseguenze di tale accertamento era pervenuto alla conclusione dell'applicabilità alla fattispecie, connotata dal carattere personalistico della società a responsabilità limitata, della disciplina, pagina 7 di 12 propria delle società personali, di cui all'art.2259, comma 1, c.c., che richiede per la revoca dell'amministratore, e sotto pena di inefficacia, il requisito imprescindibile della giusta causa. Conclusione secondo l'Arbitro avvalorata dalla ritenuta applicabilità in via analogica della norma sul mandato in rem
propriam (cioè nell'interesse anche del mandatario) prevista dall'art.1723,
secondo comma, c.c.
Avverso la predetta conclusione ha proposto censura la difesa della società
chiedendo disporsi la parziale nullità del lodo Parte_1
impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida la delibera 27/12/2018 nella parte in cui ha disposto la revoca del sign. dalla carica di CP_1
amministratore.
L'impugnazione, in quanto relativa a questione di diritto e rivolta avverso un capo del lodo relativo ad impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, è certamente ammissibile, giusta il disposto di cui all'art.36 del d.lgs n.5/2003, ora trasfuso nell'art.838 quater cpc: cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016: <In tema di arbitrato, l'art. 829, comma
3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si
applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40
cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella,
ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole
di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod.
pagina 8 di 12 proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della
stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola
compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è
ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli
arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere
assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da
identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003>>
Nel merito l'impugnazione è fondata, in quanto il collegio ritiene che la delibera assembleare di revoca dell'amministratore, ancorché emessa nel contesto di una società a responsabilità limitata a carattere personalistico, sia insuscettibile di annullamento, potendo l'amministratore revocato senza giusta causa soltanto esercitare un'azione di danni, come riconosciuto anche dalla SC
con ordinanza n.4586 del 14/02/2023, la quale, proprio con riferimento ad una società di tipo personalistico, ha affermato che << gli amministratori di s.r.l.
possono essere revocati in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in
assenza di giusta causa>> (in massima: << La revoca dell'amministratore di
società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo
dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il
rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al
"genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta
pagina 9 di 12 causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art.
1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in
senso contrario.>>
Ne consegue, in accoglimento dell'impugnazione, sul piano del giudizio rescindente la declaratoria di nullità in parte qua del lodo impugnato, e, sul piano del giudizio rescissorio, nel limite della domanda formulata, la declaratoria in base alla quale nulla è dovuto ad alcun titolo dalla società
[...]
a in relazione alla vicenda per cui è Parte_1 CP_1
causa.
Rileva, inoltre, il collegio che <Anche nel giudizio di impugnazione per
nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art.
336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza
di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd.
"effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che
ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il
potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali
spese, alla stregua dell'esito finale della causa.>> (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
20399 del 25/08/2017).
Ne consegue che le spese afferenti al procedimento arbitrale, così come liquidate nel lodo impugnato, devono essere poste per intero a carico di CP_1
e che quest'ultimo deve essere condannato a rifondere alla società
[...]
pagina 10 di 12 le spese di lite tanto con riferimento al Parte_1
procedimento arbitrale quanto con riferimento al presente giudizio di impugnazione, liquidandosi le prime in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge e le seconde, determinate in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminato,
complessità bassa), in complessivi € 8.469,00, di cui euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la “fase istruttoria e/o di trattazione, ed euro 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara nullo il lodo impugnato limitatamente al capo di decisione col quale ha dichiarato <invalida la deliberazione dell'assemblea dei soci della società
… nella parte in cui>> quest'ultima ha Parte_1
disposto <la revoca del sign. dalla carica di amministratore CP_1
della società>> medesima;
per l'effetto dichiara che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla società
[...]
al sig. in relazione alla vicenda per cui Parte_1 CP_1
è causa;
pagina 11 di 12 Condanna a rifondere alla società CP_1 Parte_1
[... le spese di lite, sia per il procedimento arbitrale sia per il presente giudizio di impugnazione, ex art.36 d.lgs n.5/2003, con liquidazione per entrambi come da parte motiva.
Pone per intero a carico di le spese per il procedimento arbitrale, CP_1
determinate negli importi indicati nel dispositivo del lodo del Prof. Avv.
Francesco Bestagno del 29/01/2020.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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