Articolo 13 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 giugno 1949
Art. 13. Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidita' e vecchiaia spettante alla data del 1 novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 giugno 1947, la proporzione stabilita dall' art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 .
Entrata in vigore il 4 giugno 1949