Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2025, proposto da AM SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Latina, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 04.12.2023, codice assicurata 055982794706;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette in fatto il ricorrente:
- di avere fatto ingresso nel territorio nazionale in data 11.8.2023, giusto visto di ingresso per la durata di 270 giorni dal 29.7.2023 al 08.05.2024, a seguito dell’emissione del Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale (quote 2022) rilasciato dal SUI di Caserta in data 26.04.2023;
- di avere presentato in data 4.12.2023, mediante kit postale con assicurata n. 05598279470-6, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
- di avere diffidato, in data 3.5.2025 per il tramite del difensore, l’Amministrazione all’emanazione di un provvedimento espresso;
- che la Questura di Latina è rimasta silente sino ad ora.
Deduce, pertanto, con il ricorso in esame, notificato e depositato in data 7 giugno 2025, la violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/1990 e successive modifiche, la violazione dell’art. 5, comma 9, del T.U.I. sul termine del procedimento amministrativo volto al rilascio del titolo di soggiorno, e reclama, accertata l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, la conclusione del procedimento avviato ad istanza di parte, ritenendo sussistere l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi espressamente in relazione all’istanza del ricorrente, attesa la posizione differenziata in cui versa quale titolare di un interesse qualificato rinveniente dall’attivazione del procedimento in argomento, tuttora pendente.
Nel ricorso così interposto si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato con memoria di mero stile.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la discussione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, il ricorso con cui è introdotta azione ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, è fondato nei termini che di seguito si specificano.
L’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 prevede testualmente che: “ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. ”. La norma prevede, in sostanza, che a seguito dell’istanza deve essere avviato un procedimento specifico finalizzato all’accertamento dei presupposti di legge per il rilascio del titolo.
Nel caso che ne occupa, tuttavia, nulla è dato sapere in esito al procedimento così avviato, in quanto l’Amministrazione è rimasta silente sia dopo il 2023, cui risale la prima richiesta del ricorrente del titolo di soggiorno ma anche dopo la diffida del 3 maggio 2025, lasciando ampiamente decorrere i termini per la conclusione del procedimento senza che siano emerse le ragioni di un tale comportamento, nemmeno nella sede processuale.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che ad una richiesta specifica e circostanziata, quale quella di cui si tratta, l’Amministrazione sia tenuta a dare una risposta, sia essa positiva ( se sussistono i requisiti) o negativa (se questi non sussistono o sono medio tempore venuti meno), nel rispetto del principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, tanto più se stranieri e in situazione di difficoltà (se non in possesso di regolare titolo di soggiorno è prevista l’espulsione dal territorio).
Come noto, a termini dell’attuale formulazione dell’art. 2 della legge 241/1990 («Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo») neppure la presentazione di una istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di porgere alla stessa riscontro tramite una comunicazione espressa, essendo in tali ipotesi limite semplicemente attenuato l’onere motivazionale del riscontro stesso.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha osservato che il silenzio inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa ovvero quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (da ultimo, in termini, si veda TAR Puglia, Lecce, 14 ottobre 2025 n. 1377 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in presenza di un’istanza quale quella in discorso, con cui il ricorrente ha formulato una puntuale richiesta, l’Amministrazione, alla luce dei principi sopra richiamati, ha l’obbligo di riscontrarla in modo espresso.
In ragione delle superiori considerazioni, che evidenziano la fondatezza dei motivi di censura veicolati da parte ricorrente avverso il silenzio serbato dalla Questura di Latina sulla richiesta presentata in data 4 dicembre 2023 e rinnovata in data 3 maggio 2025, il ricorso deve essere accolto, nei limiti della previa valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del titolo richiesto, cui non sfugge, tuttavia l’obbligo di concludere il procedimento conseguente all’istanza del ricorrente con un provvedimento motivato espresso, sia esso di segno positivo ovvero negativo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza se anteriore.
Confidando nella spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione nei termini sopra indicati, allo stato non è necessario procedere fin d’ora anche alla nomina del commissario ad acta alla quale non di meno si addiverrà, su istanza di parte ricorrente, qualora nel termine assegnato l’amministrazione non abbia adempiuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate giusta quanto in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
ordina alla Questura di Latina, di concludere il procedimento conseguente alle istanze presentate dal ricorrente in data 4 dicembre 2023 e 3 maggio 2025 tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna la stessa Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Danilo Ciccarelli che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO