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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 3200/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 3200/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
n. a Bari (BA) il 4/2/1958, res. in Montalenghe (TO), via Parte_1
Ivrea 3, C.F.: C.F._1
e
, n. a Occhiobello (RO) l'8/10/1958, res. in Montalenghe Parte_2
(TO), via Ivrea 3, C.F.: , C.F._2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elio
Guglielmino e Patrizia Lepore, presso lo studio dei quali in Ivrea, p.zza
Freguglia 7, sono elettivamente domiciliati per delega in atti, Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
Conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario in data
25/4/1981 in Mercenasco (TO) da e iscritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n°2, Parte II, Serie A, anno 1981;
- ordinare al Comune di Mercenasco di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni
1) dare atto che i coniugi hanno definito ogni loro reciproco rapporto
economico/patrimoniale e non hanno nulla a pretendersi a titolo di assegno di
mantenimento o ad altro titolo;
2) dare atto che i coniugi si prestano assenso al rilascio di passaporti e di documenti
equipollenti.
3) dichiarare compensate tra di loro le spese di lite.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole, in
data: 23.12.24”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.11.2023,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
Pag. 2 di 5 - in data 25/4/1981 hanno contratto matrimonio in Mercenasco (TO),
matrimonio con rito concordatario, trascritto nel registro “Atti di Matrimonio”
di detto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981 (doc.3), in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dal loro matrimonio sono nati le figlie, ora maggiorenni ed autosufficienti:
(a Castellamonte, in data 8/7/1983) e (a Persona_1 Persona_2
Cuorgnè, il 21/10/1997);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49
c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 17.12.2024 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 23.12.2024), il P.M. ha così
concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
Pag. 3 di 5 separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 19.03.24 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 525/2024, passata in giudicato il 26.11.2024 (come da attestazione del 29.11.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
I figli nati dal matrimonio sono oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal
Collegio in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 23.12.2024), così provvede:
Pag. 4 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 25.04.1981, atto Parte_1 Parte_2
registrato il 25.04.1981 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di
Mercenasco (TO) al n°2, Parte II, Serie A, anno 1981, ordinando all'ufficiale di
Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che hanno definito ogni loro reciproco rapporto economico/patrimoniale e non hanno nulla a pretendersi a titolo di assegno di mantenimento o ad altro titolo;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si prestano assenso al rilascio di passaporti e di documenti equipollenti;
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 3200/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 3200/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
n. a Bari (BA) il 4/2/1958, res. in Montalenghe (TO), via Parte_1
Ivrea 3, C.F.: C.F._1
e
, n. a Occhiobello (RO) l'8/10/1958, res. in Montalenghe Parte_2
(TO), via Ivrea 3, C.F.: , C.F._2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elio
Guglielmino e Patrizia Lepore, presso lo studio dei quali in Ivrea, p.zza
Freguglia 7, sono elettivamente domiciliati per delega in atti, Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
Conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario in data
25/4/1981 in Mercenasco (TO) da e iscritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n°2, Parte II, Serie A, anno 1981;
- ordinare al Comune di Mercenasco di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni
1) dare atto che i coniugi hanno definito ogni loro reciproco rapporto
economico/patrimoniale e non hanno nulla a pretendersi a titolo di assegno di
mantenimento o ad altro titolo;
2) dare atto che i coniugi si prestano assenso al rilascio di passaporti e di documenti
equipollenti.
3) dichiarare compensate tra di loro le spese di lite.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole, in
data: 23.12.24”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.11.2023,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
Pag. 2 di 5 - in data 25/4/1981 hanno contratto matrimonio in Mercenasco (TO),
matrimonio con rito concordatario, trascritto nel registro “Atti di Matrimonio”
di detto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981 (doc.3), in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dal loro matrimonio sono nati le figlie, ora maggiorenni ed autosufficienti:
(a Castellamonte, in data 8/7/1983) e (a Persona_1 Persona_2
Cuorgnè, il 21/10/1997);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49
c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 17.12.2024 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 23.12.2024), il P.M. ha così
concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
Pag. 3 di 5 separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 19.03.24 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 525/2024, passata in giudicato il 26.11.2024 (come da attestazione del 29.11.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
I figli nati dal matrimonio sono oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal
Collegio in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 23.12.2024), così provvede:
Pag. 4 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 25.04.1981, atto Parte_1 Parte_2
registrato il 25.04.1981 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di
Mercenasco (TO) al n°2, Parte II, Serie A, anno 1981, ordinando all'ufficiale di
Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che hanno definito ogni loro reciproco rapporto economico/patrimoniale e non hanno nulla a pretendersi a titolo di assegno di mantenimento o ad altro titolo;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si prestano assenso al rilascio di passaporti e di documenti equipollenti;
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
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