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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.486/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. IANNETTI MARTINA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/04/2025 ad ore 14.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. RUSSO ROBERTA per parte resistente l'avv. IANNETTI MARTINA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare
Nel merito - accertare e dichiarare che l'evento occorso in data 19 aprile 2021 dal quale è derivato il decesso del Sig. integra gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi Persona_1 dell'art. 2 T.U.; - accertare e dichiarare il diritto delle Ricorrenti in qualità di superstiti alla rendita ai superstiti di cui al comma 1 dell'art. 85 T.U. e all'assegno funerario di cui al comma 3 dell'art. 85 T.U. e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore alla corresponsione delle predette prestazioni economiche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato necessario per l'iscrizione a ruolo del
Ricorso, pari ad € 43,00, i compensi professionali, e al rimborso spese forfettarie ed accessori, come per legge). In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova e ove occorra, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale diretta, sulle circostanze in fatto esposte in narrativa nei capitoli da 4 a 11, del presente ricorso precedute da “Vero che” Si indica come teste la sig.ra . In caso di articolazione di prova per testi avversaria, si chiede Testimone_1 fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi indicati nella prova diretta, con riserva di indicare nuove circostanze e testimoni a prova contraria.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, respingere la domanda giudiziale perché infondata, in fatto come in diritto, per le esposte ragioni. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Ci si oppone alla prova per testi, vertendo, la causa, su circostanze eminentemente documentali o, comunque, documentalmente provate, anche mediante deposizione testimoniale della collega , già in atti. Ci si oppone alla Tes_1
richiesta di CTU medico-legale. Nella denegata ipotesi di conferimento, si nominano sin d'ora, quale CC.TT. di parte, nell'interesse dell'Istituto, anche in via alternativa, il dott.
e il Dr. della Sede di Milano Nord. Persona_2 Persona_3 CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 486/2024 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. IANNETTI MARTINA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , in proprio e per conto della figlia minore e Parte_1 Persona_4 Pt_2 hanno agito in giudizio contro l' in qualità di superstiti di A
[...] CP_1 Persona_1
sostegno delle loro conclusioni, dianzi evidenziate, le ricorrenti hanno allegato che il loro congiunto – rispettivamente marito e padre delle parti – il giorno 10 aprile 2021 è deceduto a causa di un infarto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di giardiniere.
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, allegando CP_1
l'insussistenza del nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa svolta, al pari di quanto sostenuto nella fase stragiudiziale.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Dunque, affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro è necessario che concorrano i seguenti elementi: una causa violenta, consistente in un fattore esterno che arreca rapidamente e improvvisamente un danno o una lesione al lavoratore;
l'occasione di lavoro, vale a dire che il lavoro deve costituire il presupposto causale del rischio del verificarsi del sinistro, non essendo sufficiente la circostanza che l'infortunio sia intervenuto durante e sul luogo di lavoro. Non è necessario un nesso di causalità diretto, essendo sufficiente un legame anche solo indiretto tra lavoro e infortunio. A dimostrazione di ciò, preme evidenziare che la legge comprende nell'assicurazione obbligatoria anche i c.d. infortuni in itinere, cioè CP_1
occorsi al lavoratore nella percorrenza di tragitti in qualche modo connessi al lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 13954 del
19/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011).
L'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n.
17649 del 28/07/2010).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'infarto acuto è da inquadrare ex se nell'ambito della causa violenta (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022).
È stato, altresì, chiarito che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. nr. 13928 del 2004; Cass. nr.
13184 del 2003) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n. 8019).
Nel caso di specie è incontestato il rapporto assicurativo e che il ricorrente svolgesse in proprio l'attività di giardiniere;
che avesse goduto di buona salute fino all'evento mortale.
Parimenti incontestato è la qualità di superstiti in capo alle ricorrenti.
Risulta provato che il 19 aprile 2021 era impegnato all'interno di un Persona_1 giardino sito in Cernobbio per svolgere l'attività di cura;
che, in particolare, il defunto era impegnato nell'attività di baulatura, consistente nell'aratura del terreno per la creazione di solchi con relativi accumuli, attività prodromica alla piantumazione di piccoli frutti;
che l'attività in questione era stata eseguita senza l'ausilio di macchine ed era proseguita per oltre
4 ore;
che dopo la pausa pranzo durante l'attività di rastrellamento aveva avuto Persona_1
un improvviso affaticamento che lo aveva costretto ad interrompere l'attività e a ricorrere all'appoggio ad un muretto fino a che si era accasciato al suolo;
che alle 14, 19 erano stati contattati i soccorsi;
che alle 16.04 era intervenuto il decesso (cfr. verbale udienza del 5 dicembre 2024 nonché docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente). Dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) emerge che è deceduto a causa di un arresto cardiaco e che lo stesso presentava Persona_1 una subocclusione dell'arteria discendente anteriore.
Evidenziato che l'infarto è sopraggiunto mentre il congiunto delle ricorrenti era intento a svolgere la propria attività lavorativa e non mentre era a riposo come sostenuto dal resistente, e che la coesistenza di una situazione patologica costituisce una mera concausa, attesa anche la insussistenza di manifestazioni morbose pregresse, deve concludersi che il decesso di si sia verificato in conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi e Persona_1
per gli effetti del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Sussiste, pertanto, il diritto delle ricorrenti alla rendita di cui all'art. 85 del testo normativo menzionato, primo comma, oltre all'assegno previsto dal medesimo articolo per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che è deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro;
Persona_1
2. accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a tutte le prestazioni previste dall'art. 85 del
D.P.R. n. 1124 del 1965 in favore dei superstiti;
3. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43 per anticipazioni ed in € 9.273 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. IANNETTI MARTINA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/04/2025 ad ore 14.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. RUSSO ROBERTA per parte resistente l'avv. IANNETTI MARTINA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare
Nel merito - accertare e dichiarare che l'evento occorso in data 19 aprile 2021 dal quale è derivato il decesso del Sig. integra gli estremi dell'infortunio sul lavoro ai sensi Persona_1 dell'art. 2 T.U.; - accertare e dichiarare il diritto delle Ricorrenti in qualità di superstiti alla rendita ai superstiti di cui al comma 1 dell'art. 85 T.U. e all'assegno funerario di cui al comma 3 dell'art. 85 T.U. e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore alla corresponsione delle predette prestazioni economiche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato necessario per l'iscrizione a ruolo del
Ricorso, pari ad € 43,00, i compensi professionali, e al rimborso spese forfettarie ed accessori, come per legge). In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova e ove occorra, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale diretta, sulle circostanze in fatto esposte in narrativa nei capitoli da 4 a 11, del presente ricorso precedute da “Vero che” Si indica come teste la sig.ra . In caso di articolazione di prova per testi avversaria, si chiede Testimone_1 fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi indicati nella prova diretta, con riserva di indicare nuove circostanze e testimoni a prova contraria.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, respingere la domanda giudiziale perché infondata, in fatto come in diritto, per le esposte ragioni. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Ci si oppone alla prova per testi, vertendo, la causa, su circostanze eminentemente documentali o, comunque, documentalmente provate, anche mediante deposizione testimoniale della collega , già in atti. Ci si oppone alla Tes_1
richiesta di CTU medico-legale. Nella denegata ipotesi di conferimento, si nominano sin d'ora, quale CC.TT. di parte, nell'interesse dell'Istituto, anche in via alternativa, il dott.
e il Dr. della Sede di Milano Nord. Persona_2 Persona_3 CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 486/2024 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. IANNETTI MARTINA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , in proprio e per conto della figlia minore e Parte_1 Persona_4 Pt_2 hanno agito in giudizio contro l' in qualità di superstiti di A
[...] CP_1 Persona_1
sostegno delle loro conclusioni, dianzi evidenziate, le ricorrenti hanno allegato che il loro congiunto – rispettivamente marito e padre delle parti – il giorno 10 aprile 2021 è deceduto a causa di un infarto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di giardiniere.
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, allegando CP_1
l'insussistenza del nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa svolta, al pari di quanto sostenuto nella fase stragiudiziale.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Dunque, affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro è necessario che concorrano i seguenti elementi: una causa violenta, consistente in un fattore esterno che arreca rapidamente e improvvisamente un danno o una lesione al lavoratore;
l'occasione di lavoro, vale a dire che il lavoro deve costituire il presupposto causale del rischio del verificarsi del sinistro, non essendo sufficiente la circostanza che l'infortunio sia intervenuto durante e sul luogo di lavoro. Non è necessario un nesso di causalità diretto, essendo sufficiente un legame anche solo indiretto tra lavoro e infortunio. A dimostrazione di ciò, preme evidenziare che la legge comprende nell'assicurazione obbligatoria anche i c.d. infortuni in itinere, cioè CP_1
occorsi al lavoratore nella percorrenza di tragitti in qualche modo connessi al lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 13954 del
19/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011).
L'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n.
17649 del 28/07/2010).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'infarto acuto è da inquadrare ex se nell'ambito della causa violenta (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022).
È stato, altresì, chiarito che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. nr. 13928 del 2004; Cass. nr.
13184 del 2003) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n. 8019).
Nel caso di specie è incontestato il rapporto assicurativo e che il ricorrente svolgesse in proprio l'attività di giardiniere;
che avesse goduto di buona salute fino all'evento mortale.
Parimenti incontestato è la qualità di superstiti in capo alle ricorrenti.
Risulta provato che il 19 aprile 2021 era impegnato all'interno di un Persona_1 giardino sito in Cernobbio per svolgere l'attività di cura;
che, in particolare, il defunto era impegnato nell'attività di baulatura, consistente nell'aratura del terreno per la creazione di solchi con relativi accumuli, attività prodromica alla piantumazione di piccoli frutti;
che l'attività in questione era stata eseguita senza l'ausilio di macchine ed era proseguita per oltre
4 ore;
che dopo la pausa pranzo durante l'attività di rastrellamento aveva avuto Persona_1
un improvviso affaticamento che lo aveva costretto ad interrompere l'attività e a ricorrere all'appoggio ad un muretto fino a che si era accasciato al suolo;
che alle 14, 19 erano stati contattati i soccorsi;
che alle 16.04 era intervenuto il decesso (cfr. verbale udienza del 5 dicembre 2024 nonché docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente). Dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) emerge che è deceduto a causa di un arresto cardiaco e che lo stesso presentava Persona_1 una subocclusione dell'arteria discendente anteriore.
Evidenziato che l'infarto è sopraggiunto mentre il congiunto delle ricorrenti era intento a svolgere la propria attività lavorativa e non mentre era a riposo come sostenuto dal resistente, e che la coesistenza di una situazione patologica costituisce una mera concausa, attesa anche la insussistenza di manifestazioni morbose pregresse, deve concludersi che il decesso di si sia verificato in conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi e Persona_1
per gli effetti del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Sussiste, pertanto, il diritto delle ricorrenti alla rendita di cui all'art. 85 del testo normativo menzionato, primo comma, oltre all'assegno previsto dal medesimo articolo per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che è deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro;
Persona_1
2. accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a tutte le prestazioni previste dall'art. 85 del
D.P.R. n. 1124 del 1965 in favore dei superstiti;
3. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43 per anticipazioni ed in € 9.273 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina