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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5235/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/05/2025
da con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA per mandato Parte_1
allegato al ricorso
e da
Parte_2
con il proc. e dom. avv. D'ANDREA NICOLA per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sentenza n. 1335/2018 pubbl.
il 08/11/2018 sub RG n. 1121/2018);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 12.12.2009), e (il Per_1 Per_2
17.11.2012) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- letta la rassicurante relazione di aggiornamento richiesta ai Servizi Sociali del Comune di
Udine;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GIOIA DEL
COLLE (BA), il 05/06/2004 tra , nata a [...] il Parte_1
05/06/1978, e nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori;
2) dispone che i minori e restino collocati Persona_3 Persona_4
prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita a Tavagnacco in via Zardini n. 1,
con conseguente conferma dell'assegnazione dell'immobile a favore della sig.ra
[...]
Pt_1
3) dispone che il padre, sig. possa vedere e tenere presso di sé i figli, Parte_2
tenendo conto della loro volontà e dei loro impegni, come segue:
- a settimane alterne il lunedì da casa dalle 16.00 alle 19.30 (soltanto ) e il venerdì Per_2
da casa dalle 16.00 alle 21.30 e il mercoledì di ogni settimana da casa dalle 16.00 alle 21.00
(anche salvo quando è impegnata con l'educatrice), oltre a due fine settimana al Per_1
mese a settimane alterne, dal termine delle attività extrascolastiche che impegnano i figli e in cui li segue la mamma ( ; calcio, catechismo e messa;
ginnastica) – Per_2 Per_1
indicativamente 18.30-19.00 - all'accompagnamento a scuola del lunedì;
- durante le festività natalizie dal primo giorno di vacanza scolastica al 31.12 ovvero dalle ore 18.00 del 31.12 al giorno di rientro a scuola, ad alterni, a meno che il padre non esprima
2 la sua preferenza riguardo al periodo, entro il 30 novembre, tenuto conto della circostanza che i propri impegni lavorativi possono intensificarsi durante una parte delle festività;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni dal primo giorno di vacanza alla domenica di
Pasqua e dal lunedì mattina alle 10.00 di Pasquetta fino al rientro a scuola;
- durante le festività estive 15 giorni da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, affinché
anche la mamma possa organizzare ferie con i figli per lo stesso periodo di tempo ed anche in funzione dell'iscrizione ai centri estivi che dovrà essere effettuata in tempo utile a permettere di coprire le settimane estive in cui entrambi i genitori lavorano;
Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la metà della vacanza e i recapiti della struttura in cui si svolgerà il soggiorno. Dispone che i minori trascorreranno,
inoltre, ad anni alterni con uno e l'altro genitore le seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio,
1° novembre e 8 dicembre dalle ore 18.30 del giorno precedente sino alla sera del giorno festivo in questione, secondo accordi che i genitori avranno cura di prendere di volta in volta tenendo conto dei rispettivi loro impegni, dei desideri e degli impegni dei figli, avendo attenzione di rispettarne la volontà. Dispone che dopo le vacanze natalizie si ripartirà con la settimana che vede maggiormente presente il genitore che ha avuto i figli con sé nella prima settimana delle vacanze.
Inoltre, qualora uno dei genitori dovesse programmare un week end lungo con i figli minori,
comprensivo del venerdì o del lunedì, dispone che l'altro potrà tenerli con sé il giorno precedente (giovedì) o quello successivo (martedì), in luogo di quello previsto.
4) dispone la prosecuzione dell'attività di supporto, monitoraggio e controllo da parte dei
Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale di Tavagnacco e, in particolare, dei percorsi di ascolto/supporto psicologico per i minori e;
a prescindere Per_1 Per_2
dall'intervento dei Servizi, prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione utile riguardante i figli, in particolare attinente agli aspetti sanitari e scolastici, alle attività extrascolastiche ed ai percorsi di
3 sostegno dagli stessi seguiti, anche al fine di concertare quanto più possibile le decisioni da assumere al riguardo, nel loro interesse.
5) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_2
figli minori versando alla madre un assegno mensile di € 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) dà atto che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale, Parte_1
attualmente ammontante a 175,00 euro per figlio;
7) dà atto che è attribuita alla sig.ra la gestione del FAP, qualora erogato per Parte_1
le spese di assistenza di e/o , imputando l'eventuale eccedenza in conto Per_1 Per_2
spese straordinarie, con onere in capo alla stessa di comunicare annualmente al sig. Pt_2
il rendiconto presentato all'Ente erogante, nonché di documentare le ulteriori spese straordinarie sostenute con l'utilizzo del suddetto fondo.
8) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dal FAP, nei termini di cui al punto che precede, come disciplinate nel Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine adottate dal Tribunale di
Udine e documentate ai fini del rimborso;
dà atto che il rimborso sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata, che il genitore avente diritto si impegna a formulare entro 15 giorni dalla fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
in parziale deroga del Regolamento citato, prende atto che le parti convengono che le spese straordinarie per un ammontare superiore ad euro 150,00, anche per motivi sanitari, dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all'altro genitore e, salvo non vi sia la possibilità o per ragioni di urgenza, fatte oggetto di preventivo che verrà inoltrato all'altro genitore;
9) nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi che dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOIA DEL COLLE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Si comunichi ai servizi sociali competenti (Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni -
Ambito territoriale Friuli Centrale)
Udine, li 26/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5235/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/05/2025
da con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA per mandato Parte_1
allegato al ricorso
e da
Parte_2
con il proc. e dom. avv. D'ANDREA NICOLA per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sentenza n. 1335/2018 pubbl.
il 08/11/2018 sub RG n. 1121/2018);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 12.12.2009), e (il Per_1 Per_2
17.11.2012) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- letta la rassicurante relazione di aggiornamento richiesta ai Servizi Sociali del Comune di
Udine;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GIOIA DEL
COLLE (BA), il 05/06/2004 tra , nata a [...] il Parte_1
05/06/1978, e nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori;
2) dispone che i minori e restino collocati Persona_3 Persona_4
prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita a Tavagnacco in via Zardini n. 1,
con conseguente conferma dell'assegnazione dell'immobile a favore della sig.ra
[...]
Pt_1
3) dispone che il padre, sig. possa vedere e tenere presso di sé i figli, Parte_2
tenendo conto della loro volontà e dei loro impegni, come segue:
- a settimane alterne il lunedì da casa dalle 16.00 alle 19.30 (soltanto ) e il venerdì Per_2
da casa dalle 16.00 alle 21.30 e il mercoledì di ogni settimana da casa dalle 16.00 alle 21.00
(anche salvo quando è impegnata con l'educatrice), oltre a due fine settimana al Per_1
mese a settimane alterne, dal termine delle attività extrascolastiche che impegnano i figli e in cui li segue la mamma ( ; calcio, catechismo e messa;
ginnastica) – Per_2 Per_1
indicativamente 18.30-19.00 - all'accompagnamento a scuola del lunedì;
- durante le festività natalizie dal primo giorno di vacanza scolastica al 31.12 ovvero dalle ore 18.00 del 31.12 al giorno di rientro a scuola, ad alterni, a meno che il padre non esprima
2 la sua preferenza riguardo al periodo, entro il 30 novembre, tenuto conto della circostanza che i propri impegni lavorativi possono intensificarsi durante una parte delle festività;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni dal primo giorno di vacanza alla domenica di
Pasqua e dal lunedì mattina alle 10.00 di Pasquetta fino al rientro a scuola;
- durante le festività estive 15 giorni da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, affinché
anche la mamma possa organizzare ferie con i figli per lo stesso periodo di tempo ed anche in funzione dell'iscrizione ai centri estivi che dovrà essere effettuata in tempo utile a permettere di coprire le settimane estive in cui entrambi i genitori lavorano;
Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la metà della vacanza e i recapiti della struttura in cui si svolgerà il soggiorno. Dispone che i minori trascorreranno,
inoltre, ad anni alterni con uno e l'altro genitore le seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio,
1° novembre e 8 dicembre dalle ore 18.30 del giorno precedente sino alla sera del giorno festivo in questione, secondo accordi che i genitori avranno cura di prendere di volta in volta tenendo conto dei rispettivi loro impegni, dei desideri e degli impegni dei figli, avendo attenzione di rispettarne la volontà. Dispone che dopo le vacanze natalizie si ripartirà con la settimana che vede maggiormente presente il genitore che ha avuto i figli con sé nella prima settimana delle vacanze.
Inoltre, qualora uno dei genitori dovesse programmare un week end lungo con i figli minori,
comprensivo del venerdì o del lunedì, dispone che l'altro potrà tenerli con sé il giorno precedente (giovedì) o quello successivo (martedì), in luogo di quello previsto.
4) dispone la prosecuzione dell'attività di supporto, monitoraggio e controllo da parte dei
Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale di Tavagnacco e, in particolare, dei percorsi di ascolto/supporto psicologico per i minori e;
a prescindere Per_1 Per_2
dall'intervento dei Servizi, prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione utile riguardante i figli, in particolare attinente agli aspetti sanitari e scolastici, alle attività extrascolastiche ed ai percorsi di
3 sostegno dagli stessi seguiti, anche al fine di concertare quanto più possibile le decisioni da assumere al riguardo, nel loro interesse.
5) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_2
figli minori versando alla madre un assegno mensile di € 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) dà atto che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale, Parte_1
attualmente ammontante a 175,00 euro per figlio;
7) dà atto che è attribuita alla sig.ra la gestione del FAP, qualora erogato per Parte_1
le spese di assistenza di e/o , imputando l'eventuale eccedenza in conto Per_1 Per_2
spese straordinarie, con onere in capo alla stessa di comunicare annualmente al sig. Pt_2
il rendiconto presentato all'Ente erogante, nonché di documentare le ulteriori spese straordinarie sostenute con l'utilizzo del suddetto fondo.
8) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dal FAP, nei termini di cui al punto che precede, come disciplinate nel Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine adottate dal Tribunale di
Udine e documentate ai fini del rimborso;
dà atto che il rimborso sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata, che il genitore avente diritto si impegna a formulare entro 15 giorni dalla fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
in parziale deroga del Regolamento citato, prende atto che le parti convengono che le spese straordinarie per un ammontare superiore ad euro 150,00, anche per motivi sanitari, dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all'altro genitore e, salvo non vi sia la possibilità o per ragioni di urgenza, fatte oggetto di preventivo che verrà inoltrato all'altro genitore;
9) nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi che dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOIA DEL COLLE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Si comunichi ai servizi sociali competenti (Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni -
Ambito territoriale Friuli Centrale)
Udine, li 26/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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