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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 30010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30010 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 22/1/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni degli avv. ti EL Spasari e Sergio Rotundo che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza, in via principale, senza rinvio e in via subordinata, senza rinvio, RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 22/01/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 07/12/2023, ha parzialmente accolto ''istanza di riesame annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione al capo 158) e confermato nel resto il provvedimento per ciò che concerne i delitti di associazione mafiosa, e vari delitti fine (capi 1, 3, 154, 155) della provvisoria Ari Penale Sent. Sez. 2 Num. 30010 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/07/2024 imputazione. Si contesta a CO DO, di avere quale partecipe della ‘ndrina di Paravati, svolto attività imprenditoriale nel settore della gestione dei catering delle mense scolastiche ed ospedaliere, garantendo l'infiltrazione della criminalità organizzata in tale ambito imprenditoriale, nei vibonese. In tale veste, CO DO intratteneva rapporti con esponenti di altre articolazioni mafiose (RE GO e ER NF), stringeva accordi corruttivi con i dirigenti dell'ASP di Vibo Valentia (UA SA) facendo valere il peso contrattuale ed elettorale della cosca di riferimento, si occupava del sostentamento dei detenuti, si occupava della redistribuzione dei proventi delle estorsioni. 2. Avverso detto provvedimento, ricorre per cassazione CO DO il quale, con il primo motivo, denuncia il travisamento della prova con riferimento agli elementi fattuali ritenuti dal Tribunale dimostrativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la partecipazione di CO alla 'ndrina Pravati, su intercettazioni affatto rilevanti poiché esse dimostravano, al più, che l'imprenditore intratteneva rapporti commerciali con BA NA, fratello di BA EL condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non che lo stesso avesse tenuto una condotta partecipativa attiva. L'episodio estorsivo ai danni di tale PE, valorizzato dal riesame, non sarebbe conducente poiché CO non vi prese parte ed il contestato intervento a sostegno dell'associato Fogliaro, detenuto, era giustificato da motivi umanitari. Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di vagliare gli argomenti difensivi con i quali si era evidenziato che CO non era stato menzionato da alcun collaboratore;
che i rapporti tra BA SC e CO si inserivano nell'ambito di ordinarie dinamiche commerciali;
che l'indagato non gestiva ma era un dipendente della ditta "Arte del catering", formalmente intestata a CO MO, sicchè i rapporti con RE,a sua volta dipendente della NN, società che aveva preso in affitto il punto di cottura della "Arte del Catering" di CO MO per la preparazione dei pasti agli ospedali, erano dovuti al contratto di affitto (mentre non vi erano rapporti con ER); che i presunti accordi corruttivi con UA SA dirigente dell'ASP, non trovavano logica giustificazione posto che CO era impegnato a sostenere altro candidato politico;
che in riferimento ai delitti di cui ai capi 154 e 155, il Tribunale, in relazione alla posizione del coindagato ZZ, ha annullato senza rinvio 2 l'ordinanza in relazione al capo 154 e con rinvio in relazione al capo 155. 3. Con il secondo motivo vengono sollevate censure (violazione di legge e vizio di motivazione) in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto di estorsione di cui al capo 3), non avendo il Tribunale indicato quale fosse il contributo causale posto in essere dal CO alla realizzazione della condotta estorsiva in danno dell'imprenditore MU posto che la sua posizione sarebbe sovrapponibile a quella di altro indagato (AN UAle) per il quale era stata affermata l'estraneità alla fattispecie estorsiva fondata sul solo rilievo di avere beneficiato della spartizione di denari. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i delitti di cui ai capi 154 (art. 416-ter cod. peri.) e 155 (artt. 318, 319, 321, 416- bis.1 cod. pen.) avuto riguardo sia ai rilievi della sentenza rescindente, sia alla omessa valutazione di una serie di argomenti a dire della difesa dimostrativi della insussistenza del presunto un accordo corruttivo tra CO DO e UA SA oltre che significativi della illogicità ella motivazione per il differente trattamento riservato ad indagati (ZZ e RE) i quali, pur rispondendo delle medesime imputazioni, sono stati rimessi in libertà. In data 3 giugno 2024 i difensori hanno depositato una memoria con la quale hanno evidenziato come l'ipotesi accusatoria fosse andata diradandosi, posto che anche rispetto al coindagato BA NA, il Tribunale del riesame, nel giudizio rescissorio a seguito di annullamento della Sez. 6, ha annullato l'ordinanza del GIP. In data 10 giugno 2024 i difensori hanno depositato una nota di deposito documenti, con la quale hanno richiamato i principi affermati dalla Sez. 6 nella sentenza del 6/3/2024, ritenuti rilevanti nel presente giudizio. In data 3 luglio 2024 i difensori hanno;
tepositato motivi aggiunti con i quali hanno eccepito la nullità della pronuncia del Tribunale cautelare per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 154, 155 ed all'aggravante della finalità mafiosa di cui all'imputazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1. Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale del riesame è 3 intervenuto a seguito di annullamento con rinvio della Sezione Sesta che aveva rilevato un difetto di motivazione in relazione ai seguenti capi 1) (partecipazione ad associazione mafiosa), 3) (estorsione aggravata), 154 (scambio elettorale politico mafioso), 155(corruzione) ed ha integrato la motivazione con argomentazioni tutt'altro che insufficienti, illogiche o giuridicamente scorrette. 2. Sotto il profilo metodologico, infatti, non è da ritenere illogico che il Tribunale abbia preliminarmente preso in considerazione i delitti fine e cioè lo scambio elettorale politico mafioso e l'accordo corruttivo (capi 154 e 155), la cui gravità indiziaria è stata inequivocabilmente ricondotta al tenore delle conversazioni intercettate tra CO DO e UA SA il dirigente dell'ASP che assicurava a CO la possibilità di lavorare all'interno dell'Ospedale e godere di immunità nei controlli, evidenziandogli di avere dimostrato lealtà nei suoi confronti tanto da aver cestinato segnalazioni circa la contiguità della azienda del CO con la criminalità organzzata, sollecitando quindi l'imprenditore perché, a sua volta, garantisse l'appoggio elettorale in favore del figlio, candidato alle elezioni regionali, appoggio espressamente riconducibile al peso specifico ricoperto dall'indagato all'interno della locale di Mileto. Alla stregua del cospicuo compendio indiziario richiamato dal Tribunale cautelare, non sono prive di pregnanza dimostrativa le considerazioni svolte a pagg. 8 e segg. dell'ordinanza impugnata in ordine alla specifica qualità in cui CO agì nella stipula del patto di scambio. Infatti, l'appoggio garantito al figlio di UA SA, candidato alle elezioni regionali, venne elargito non già uti singulus ma come soggetto che conta - espressamente - 'bene, bene, bene politicamente a TO (il dato, contrariamente a quanto dedotto la difesa, non confligge con la capacità dell'indagato di canalizzare i voti nell'area di Mileto, in occasione delle elezioni di PE AL e di FR IT, trattandosi di candidati impegnati in competizioni politiche diverse da quelle per le quali concorreva UA Vincenzo) da parte del CO quale "uomo d'onore", come tale esplicitamente riconosciuto dallo stesso UA. Il Tribunale ha puntualmente soddisfatto l'obbligo motivazionale colmando le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente laddove, a pag. 9 ha spiegato le ragioni per le quali CO non fosse stato menzionato nella Relazione di accesso della Commissione prefettizia evidenziando come si trattasse di circostanza risalente nel tempo e non rilevante ai fini dell'attuale contestazione;
ha spiegato che i rapporti con la società NN, da ultimo, avevano un significato 4 pregnante ai fini della sussistenza della gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 154 e 155, avuto riguardo alle difficoltà che la NN stava affrontando per l'inserimento in subappalto nel servizio delle mense (pag. 3 dell'ordinanza) rilevando, altresì, nel complesso, che le deduzioni difensive, pur vagliate, si limitavano a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda basata su generiche smentite contrastanti con le chiare ed univoche emergenze in atti in particolare con il compendio captativo pertinentemente richiamato (pagg. 10 e 11). Va precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'ac:cordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso nelle forme di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Rv. 263845; Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, Rv. 266738); L'ordinanza impugnata quanto alla partecipazione CO a qualificati contesti di criminalità mafiosa, richiama intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che l'imprenditore, al quale era senz'altro riconducibile la società l'Arte del catering" (cfr. pag. 10), aveva costanti legami con la criminalità organizzata che, come da lui stesso ammesso, gli consentivano entrature nelle gare di appalto, ma che allo stesso tempo potevano creargli problemi (pag. 10). A ciò il Tribunale del riesame ha aggiunto argomentazioni tutt'altro che illogiche o incoerenti relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui al capo 3) (estorsione aggravata). In particolare, ha richiamato intercettazioni evocative del contributo causale posto in essere dal CO in termini di concorso morale, affinchè IC richiedesse all'imprenditore MU la quota parte dovuta ai referenti della criminalità organizzata egemone su quel territorio, per la gestione del servizio raccolta dei rifiuti urbani nei comuni di Mileto e di Briatico (pagg. 11 e segg. dell'ordinanza impugnata), a nulla rilevando il fatto che rispetto a tale episodio, con riferimento ad altro coindagato (AN UAle), non fosse stata ritenuta la gravità indiziaria, posto che le intercettazioni dimostravano il coinvolgimento attivo del solo CO in termini di sollecitazione o istigazione. Rispetto a tale compendio indiziario composto essenzialmente da dati 5 intercettivi, dei quali secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, condizioni queste non verificatesi nel caso di specie, le censure difensive che lamentano una disparità di trattamento e quindi l'illogicità della motivazione, appaiono del tutto infondate. 4. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla gravità indiziaria relativa al delitto di cui al capo 1). Anche in questo caso la difesa adduce elementi (mancanza di dichiarazioni di collaboratori che menzionassero CO quale partecipe della associazione mafiosa, natura lecita dei rapporti con BA NA, rapporti risalenti della società "Arte del catering" con la NN), evidentemente recessivi rispetto a dati oggettivi valorizzati dal Tribunale e rappresentati dalle intercettazioni che riportavano dati fattuali, indicativi della intraneità dell'imprenditore al " Locale di TO in termini di partecipazione attiva. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, tale partecipazione può essere desunta da diversi indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi, "facta concludentia"-, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670). In mancanza di prova diretta di una rituale affiliazione, peraltro, tra gli indicatori fattuali dell'adesione al sodalizio può certamente rientrare anche la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (la cosiddetta "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa: sulla base di ormai consolidate regole di esperienza, la giurisprudenza di questa Corte riconosce che tale condotta rivesta certamente efficacia fortemente indiziante del reato di 6 partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Rv. 271930; Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Rv. 256947; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, non massirnata). Fermo quanto precede, il Tribunale, nel vagliare la posizione del CO, il Tribunale ha puntualmente esaminato una pluralità di elementi fattuali che convergevano nel dimostrare univocamente la stabile partecipazione del singolo all'associazione di 'ndrangheta, alla luce di un elemento probatorio rilevante (partecipazione alla colletta) del tutto convergente con altri ugualmente significativi nel provare in modo incontrovertibile la militanza dell'indagato nel sodalizio (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, cit.). In particolare, alle pagine 14 e seguenti è stato evidenziato che CO, oltre all'incarico di raccogliere denaro per le spese dei sodali detenuti, curava gli aspetti commerciali della società "Arte del Catering" che gli consentiva di assumere i familiari degli associati, così offrendo un prezioso contributo all'associazione criminosa che, attraverso la suddetta azienda, riusciva a mantenere anche uno stabile legame con la famiglia AN intrattenendo con questa accordi spartitori per la distribuzione del pane all'interno delle mense scolastiche (cfr. pag. 1;7). A fronte di tale trama argomentativa, appare evidente l'infondatezza del ricorso le cui censure si risolvono, nel complesso, nella sollecitazione ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità degli indizi, non ammessa in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta di giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/07/2024
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni degli avv. ti EL Spasari e Sergio Rotundo che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza, in via principale, senza rinvio e in via subordinata, senza rinvio, RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 22/01/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 07/12/2023, ha parzialmente accolto ''istanza di riesame annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione al capo 158) e confermato nel resto il provvedimento per ciò che concerne i delitti di associazione mafiosa, e vari delitti fine (capi 1, 3, 154, 155) della provvisoria Ari Penale Sent. Sez. 2 Num. 30010 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/07/2024 imputazione. Si contesta a CO DO, di avere quale partecipe della ‘ndrina di Paravati, svolto attività imprenditoriale nel settore della gestione dei catering delle mense scolastiche ed ospedaliere, garantendo l'infiltrazione della criminalità organizzata in tale ambito imprenditoriale, nei vibonese. In tale veste, CO DO intratteneva rapporti con esponenti di altre articolazioni mafiose (RE GO e ER NF), stringeva accordi corruttivi con i dirigenti dell'ASP di Vibo Valentia (UA SA) facendo valere il peso contrattuale ed elettorale della cosca di riferimento, si occupava del sostentamento dei detenuti, si occupava della redistribuzione dei proventi delle estorsioni. 2. Avverso detto provvedimento, ricorre per cassazione CO DO il quale, con il primo motivo, denuncia il travisamento della prova con riferimento agli elementi fattuali ritenuti dal Tribunale dimostrativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la partecipazione di CO alla 'ndrina Pravati, su intercettazioni affatto rilevanti poiché esse dimostravano, al più, che l'imprenditore intratteneva rapporti commerciali con BA NA, fratello di BA EL condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non che lo stesso avesse tenuto una condotta partecipativa attiva. L'episodio estorsivo ai danni di tale PE, valorizzato dal riesame, non sarebbe conducente poiché CO non vi prese parte ed il contestato intervento a sostegno dell'associato Fogliaro, detenuto, era giustificato da motivi umanitari. Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di vagliare gli argomenti difensivi con i quali si era evidenziato che CO non era stato menzionato da alcun collaboratore;
che i rapporti tra BA SC e CO si inserivano nell'ambito di ordinarie dinamiche commerciali;
che l'indagato non gestiva ma era un dipendente della ditta "Arte del catering", formalmente intestata a CO MO, sicchè i rapporti con RE,a sua volta dipendente della NN, società che aveva preso in affitto il punto di cottura della "Arte del Catering" di CO MO per la preparazione dei pasti agli ospedali, erano dovuti al contratto di affitto (mentre non vi erano rapporti con ER); che i presunti accordi corruttivi con UA SA dirigente dell'ASP, non trovavano logica giustificazione posto che CO era impegnato a sostenere altro candidato politico;
che in riferimento ai delitti di cui ai capi 154 e 155, il Tribunale, in relazione alla posizione del coindagato ZZ, ha annullato senza rinvio 2 l'ordinanza in relazione al capo 154 e con rinvio in relazione al capo 155. 3. Con il secondo motivo vengono sollevate censure (violazione di legge e vizio di motivazione) in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto di estorsione di cui al capo 3), non avendo il Tribunale indicato quale fosse il contributo causale posto in essere dal CO alla realizzazione della condotta estorsiva in danno dell'imprenditore MU posto che la sua posizione sarebbe sovrapponibile a quella di altro indagato (AN UAle) per il quale era stata affermata l'estraneità alla fattispecie estorsiva fondata sul solo rilievo di avere beneficiato della spartizione di denari. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i delitti di cui ai capi 154 (art. 416-ter cod. peri.) e 155 (artt. 318, 319, 321, 416- bis.1 cod. pen.) avuto riguardo sia ai rilievi della sentenza rescindente, sia alla omessa valutazione di una serie di argomenti a dire della difesa dimostrativi della insussistenza del presunto un accordo corruttivo tra CO DO e UA SA oltre che significativi della illogicità ella motivazione per il differente trattamento riservato ad indagati (ZZ e RE) i quali, pur rispondendo delle medesime imputazioni, sono stati rimessi in libertà. In data 3 giugno 2024 i difensori hanno depositato una memoria con la quale hanno evidenziato come l'ipotesi accusatoria fosse andata diradandosi, posto che anche rispetto al coindagato BA NA, il Tribunale del riesame, nel giudizio rescissorio a seguito di annullamento della Sez. 6, ha annullato l'ordinanza del GIP. In data 10 giugno 2024 i difensori hanno depositato una nota di deposito documenti, con la quale hanno richiamato i principi affermati dalla Sez. 6 nella sentenza del 6/3/2024, ritenuti rilevanti nel presente giudizio. In data 3 luglio 2024 i difensori hanno;
tepositato motivi aggiunti con i quali hanno eccepito la nullità della pronuncia del Tribunale cautelare per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 154, 155 ed all'aggravante della finalità mafiosa di cui all'imputazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1. Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale del riesame è 3 intervenuto a seguito di annullamento con rinvio della Sezione Sesta che aveva rilevato un difetto di motivazione in relazione ai seguenti capi 1) (partecipazione ad associazione mafiosa), 3) (estorsione aggravata), 154 (scambio elettorale politico mafioso), 155(corruzione) ed ha integrato la motivazione con argomentazioni tutt'altro che insufficienti, illogiche o giuridicamente scorrette. 2. Sotto il profilo metodologico, infatti, non è da ritenere illogico che il Tribunale abbia preliminarmente preso in considerazione i delitti fine e cioè lo scambio elettorale politico mafioso e l'accordo corruttivo (capi 154 e 155), la cui gravità indiziaria è stata inequivocabilmente ricondotta al tenore delle conversazioni intercettate tra CO DO e UA SA il dirigente dell'ASP che assicurava a CO la possibilità di lavorare all'interno dell'Ospedale e godere di immunità nei controlli, evidenziandogli di avere dimostrato lealtà nei suoi confronti tanto da aver cestinato segnalazioni circa la contiguità della azienda del CO con la criminalità organzzata, sollecitando quindi l'imprenditore perché, a sua volta, garantisse l'appoggio elettorale in favore del figlio, candidato alle elezioni regionali, appoggio espressamente riconducibile al peso specifico ricoperto dall'indagato all'interno della locale di Mileto. Alla stregua del cospicuo compendio indiziario richiamato dal Tribunale cautelare, non sono prive di pregnanza dimostrativa le considerazioni svolte a pagg. 8 e segg. dell'ordinanza impugnata in ordine alla specifica qualità in cui CO agì nella stipula del patto di scambio. Infatti, l'appoggio garantito al figlio di UA SA, candidato alle elezioni regionali, venne elargito non già uti singulus ma come soggetto che conta - espressamente - 'bene, bene, bene politicamente a TO (il dato, contrariamente a quanto dedotto la difesa, non confligge con la capacità dell'indagato di canalizzare i voti nell'area di Mileto, in occasione delle elezioni di PE AL e di FR IT, trattandosi di candidati impegnati in competizioni politiche diverse da quelle per le quali concorreva UA Vincenzo) da parte del CO quale "uomo d'onore", come tale esplicitamente riconosciuto dallo stesso UA. Il Tribunale ha puntualmente soddisfatto l'obbligo motivazionale colmando le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente laddove, a pag. 9 ha spiegato le ragioni per le quali CO non fosse stato menzionato nella Relazione di accesso della Commissione prefettizia evidenziando come si trattasse di circostanza risalente nel tempo e non rilevante ai fini dell'attuale contestazione;
ha spiegato che i rapporti con la società NN, da ultimo, avevano un significato 4 pregnante ai fini della sussistenza della gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 154 e 155, avuto riguardo alle difficoltà che la NN stava affrontando per l'inserimento in subappalto nel servizio delle mense (pag. 3 dell'ordinanza) rilevando, altresì, nel complesso, che le deduzioni difensive, pur vagliate, si limitavano a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda basata su generiche smentite contrastanti con le chiare ed univoche emergenze in atti in particolare con il compendio captativo pertinentemente richiamato (pagg. 10 e 11). Va precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'ac:cordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso nelle forme di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Rv. 263845; Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, Rv. 266738); L'ordinanza impugnata quanto alla partecipazione CO a qualificati contesti di criminalità mafiosa, richiama intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che l'imprenditore, al quale era senz'altro riconducibile la società l'Arte del catering" (cfr. pag. 10), aveva costanti legami con la criminalità organizzata che, come da lui stesso ammesso, gli consentivano entrature nelle gare di appalto, ma che allo stesso tempo potevano creargli problemi (pag. 10). A ciò il Tribunale del riesame ha aggiunto argomentazioni tutt'altro che illogiche o incoerenti relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui al capo 3) (estorsione aggravata). In particolare, ha richiamato intercettazioni evocative del contributo causale posto in essere dal CO in termini di concorso morale, affinchè IC richiedesse all'imprenditore MU la quota parte dovuta ai referenti della criminalità organizzata egemone su quel territorio, per la gestione del servizio raccolta dei rifiuti urbani nei comuni di Mileto e di Briatico (pagg. 11 e segg. dell'ordinanza impugnata), a nulla rilevando il fatto che rispetto a tale episodio, con riferimento ad altro coindagato (AN UAle), non fosse stata ritenuta la gravità indiziaria, posto che le intercettazioni dimostravano il coinvolgimento attivo del solo CO in termini di sollecitazione o istigazione. Rispetto a tale compendio indiziario composto essenzialmente da dati 5 intercettivi, dei quali secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, condizioni queste non verificatesi nel caso di specie, le censure difensive che lamentano una disparità di trattamento e quindi l'illogicità della motivazione, appaiono del tutto infondate. 4. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla gravità indiziaria relativa al delitto di cui al capo 1). Anche in questo caso la difesa adduce elementi (mancanza di dichiarazioni di collaboratori che menzionassero CO quale partecipe della associazione mafiosa, natura lecita dei rapporti con BA NA, rapporti risalenti della società "Arte del catering" con la NN), evidentemente recessivi rispetto a dati oggettivi valorizzati dal Tribunale e rappresentati dalle intercettazioni che riportavano dati fattuali, indicativi della intraneità dell'imprenditore al " Locale di TO in termini di partecipazione attiva. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, tale partecipazione può essere desunta da diversi indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi, "facta concludentia"-, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670). In mancanza di prova diretta di una rituale affiliazione, peraltro, tra gli indicatori fattuali dell'adesione al sodalizio può certamente rientrare anche la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (la cosiddetta "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa: sulla base di ormai consolidate regole di esperienza, la giurisprudenza di questa Corte riconosce che tale condotta rivesta certamente efficacia fortemente indiziante del reato di 6 partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Rv. 271930; Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Rv. 256947; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, non massirnata). Fermo quanto precede, il Tribunale, nel vagliare la posizione del CO, il Tribunale ha puntualmente esaminato una pluralità di elementi fattuali che convergevano nel dimostrare univocamente la stabile partecipazione del singolo all'associazione di 'ndrangheta, alla luce di un elemento probatorio rilevante (partecipazione alla colletta) del tutto convergente con altri ugualmente significativi nel provare in modo incontrovertibile la militanza dell'indagato nel sodalizio (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, cit.). In particolare, alle pagine 14 e seguenti è stato evidenziato che CO, oltre all'incarico di raccogliere denaro per le spese dei sodali detenuti, curava gli aspetti commerciali della società "Arte del Catering" che gli consentiva di assumere i familiari degli associati, così offrendo un prezioso contributo all'associazione criminosa che, attraverso la suddetta azienda, riusciva a mantenere anche uno stabile legame con la famiglia AN intrattenendo con questa accordi spartitori per la distribuzione del pane all'interno delle mense scolastiche (cfr. pag. 1;7). A fronte di tale trama argomentativa, appare evidente l'infondatezza del ricorso le cui censure si risolvono, nel complesso, nella sollecitazione ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità degli indizi, non ammessa in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta di giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/07/2024