Art. 1715. Disposizioni speciali 1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. 2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.
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9 ottobre 2010
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Cenni sulla responsabilità solidale dell'Istituto di Credito e del promotore finanziario con particolare riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria. Brevi note a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18154 del 31/08/2020 Pubblicato il 11/05/21 00:00 [Articolo 1715]
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