Articolo 1715 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1715. Disposizioni speciali 1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. 2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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