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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009 il 4 febbraio al numero 30000095 avente per oggetto una controversia in materia di servitù
TRA
, anche in qualità di erede di Parte_1 Per_1
e , in qualità di erede di
[...] Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata alla
[...]
comparsa di costituzione del 4 febbraio 2020, dall'avv. Roberto Sibilia, ed elettivamente domiciliate presso il proprio studio, sito in Montecorvino
Rovella al Viale della Repubblica 20;
ATTRICI – RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
, in qualità di erede di Controparte_1 PE
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 4 febbraio 2020, dall'avv. Pasquale Pizzuti, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Bellizzi, alla via Roma 175;
1 INTERVENTORE – RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_2
stesa a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico D'Antonio,
presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, sito in Montecorvino
Rovella alla via Pace, 52;
CONVENUTO - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Lette le note sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2024, integralmente richiamate in questa sede, il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte della mancata iscrizione al ruolo della causa pendente in forza della citazione notificata il 3 gennaio 2009 – contenente un errore nell'individuazione della data della prima udienza -, con successivo atto di citazione in riassunzione notificato il 31 gennaio 2009, e PE
hanno convenuto in giudizio , al Parte_1 Controparte_2
fine di ottenere: 1) l'accertamento della violazione delle distanze legali “nella
creazione della veduta diretta”; 2) la condanna al “ripristino dell'originario
stato dei luoghi mediante l'apposizione dell'inferriata, nonché la
conseguenziale inversione, verso l'interno dell'attuale apertura delle ante
dell'infisso, oltre che all'eliminazione delle corde stenditoio”; 3) la condanna al risarcimento dei danni “per l'illegittimo esercizio della veduta diretta sul
proprio fondo”.
In particolare, a fondamento delle proprie pretese, i coniugi PE
e hanno esposto: 1) di essere comproprietari di Parte_1
un'abitazione e di un giardino nel comune di Montecorvino Rovella alla via
2 Moneladi n.34, identificati al foglio 14 del catasto urbano e contrassegnati,
rispettivamente, dalla partita n. 1346 (foglio 14, n. 345/15) e dalla partita 6993,
particelle nn.747 (di ca 87), 748 (di ca 40) e 351 (di are 5); 2) che CP_2
era proprietario di un un'unità immobiliare avente un vano finestra
[...]
sul lato del proprio giardino e della propria corte, originariamente munito di inferriata e caratterizzata dall'apertura delle ante verso l'interno; 3) che, a seguito di lavori svolti nell'anno 1990, era stata rimossa l'inferriata, invertito il senso di apertura delle ante verso l'esterno ed era stata apposta, infine, una corda stenditoio per i panni;
4) che la descritta alterazione dei luoghi aveva comportato una prospectio diretta nel fondo e uno stillicidio a causa del bucato,
“prima inesistente attesa la presenza dell'inferriata poi rimossa”; 5) che il proprio fondo era stato gravato da una veduta diretta in violazione della distanza legale prevista dall'art. 905 c.c.; 6) che prive di riscontro erano state le richieste di ripristino formulate con le raccomandate a.r. del 8 giugno 2007
e 10 settembre 2007.
In data 21 aprile 2009 ha accettato il contraddittorio, Controparte_2
pretendendo il rigetto della domanda attorea e formulando, nel contempo, una domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna degli attori: 1) al taglio degli alberi “e/o” all'eliminazione di tutti i rami che, dal fondo attoreo, “si
propendono alla proprietà del convenuto”, determinanti “l'intasamento delle
grondaie, con conseguenti danni per l'immobile”; 2) all'eliminazione: a) della trave in ferro “collocata in un grosso buco praticato nel muro adiacente il vano
bagno, anch'esso causa d'infiltrazione di umidità”; b) della baracca in ferro posta a distanza non legale;
3) al ripristino delle norme igienico sanitarie,
“mantenendo costantemente pulito il giardino”; 4) al risarcimento dei “danni
causati e causandi” da liquidarsi secondo equità.
3 A fondamento delle proprie pretese, ha esposto che: 1) Controparte_2
alcuna modifica allo stato dei luoghi era stata posta in essere, avendo ricevuto il bene in donazione dalla zia, , mercé atto pubblico del 30 Controparte_3
agosto 2003; 2) la ristrutturazione, ex legge 219 del 1981, era stata svolta a partire dal 20 febbraio 1990 e che i lavori erano stati approvai da tutti i comproprietari dell'immobile, compresi i coniugi e;
2) che Per_1 Parte_1
le uniche modifiche erano state realizzate in occasione lavori innanzi indicati;
3) la finestra non era mai stata dotata di inferriata né di ante ad apertura interna e che, in ogni caso, anche in tali condizioni, la finestra aveva consentito la veduta lamentata dalla parte attrice;
4) la corda di ottanta centimetri, collocata
“da sempre”, non era stata utilizzata, dato che l'immobile era disabitato;
5) gli attori non si erano mai doluti delle circostanze esposte nell'atto di citazione,
sino al momento in cui aveva richiesto l'intervento delle autorità competenti al fine di ottenere il rispristino di adeguate condizioni igienico sanitarie del giardino attoreo, caratterizzato dalla presenza di animali da cortile, sporcizia di varia natura causa di nauseabondi odori;
6) nel riferito giardino erano pure presenti alberi non collocati a distanze legali, con rami non curati e lunghi al punto da invadere il proprio immobile;
7) la caduta delle foglie dai rami aveva causato l'occlusione della grondaia di raccolta delle acque meteoriche,
provocando fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile; 8) la baracca in ferro collocata a distanza illegale nel giardino attoreo, priva di autorizzazioni,
era diventata, nel periodo estivo, un ricettacolo d'immondizia e causa di cattivi odori;
9) praticando un foro nel muro del proprio immobile, gli attori avevano inserito una trave in ferro, causa di umidità nel vano bagno;
10) gli attori avevano altresì depositato grossi cumuli di legna nel proprio giardino,
anch'essi causa di umidità a un locale.
4 Il 14 maggio 2009 è stata svolta la prima udienza di comparizione e trattazione nel corso della quale i procuratori delle parti hanno richiamato le proprie deduzioni e conclusioni, chiedendo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Depositate le riferite memorie ed espletata l'istruttoria orale, è stato svolto un accertamento tecnico d'ufficio.
Il processo – nelle more transitato presso l'ufficio giudiziario di Salerno - è
stato, quindi, ritenuto maturo per la decisione e, successivamente, interrotto in ragione del decesso dell'avvocato dichiarato nel corso Persona_2
dell'udienza dell'11 settembre 2019.
Il processo è stato così riassunto il 21 ottobre 2019.
Deceduto anche si sono costituiti in prosecuzione, oltre a PE
, anche in qualità di erede del coniuge, anche Parte_1 CP_1
e in qualità di eredi di .
[...] Parte_2 PE
La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo.
Infine, solo in data 25 luglio 2024 il processo è stato assegnato allo scrivente,
il quale, ancora una volta, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, giova sin da subito evidenziare l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata dalla difesa degli attori alla seconda pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. in data 12
giugno 2009. Ed infatti, il codice di rito, all'art. 183, comma quinto, c.p.c. –
nella versione ratione temporis applicabile al processo che ci impegna -,
prevede che l'attore possa proporre le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nel corso
5 della prima udienza di comparizione e trattazione (“Nella stessa udienza
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può
altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli
106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
già formulate”).
In tale ottica, l'eccezione di usucapione – sollevata per paralizzare le pretese riconvenzionali di condanna alla rimozione degli alberi, della trave in ferro e della “baracca” e, dunque, avvinta da una relazione di consequenzialità con la domanda del convenuto – avrebbe dovuto essere proposta nel corso dell'“udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa”.
Affermata l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata dalla parte attrice, giova inquadrane le pretese veicolate con libello introduttivo del giudizio.
Sul punto, in linea generale, va rammentato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato,
non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass.
n. 75 del 2010).
Tanto chiarito, nel caso in esame l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà della parte attrice impone la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
In tale prospettiva, dalla lettura del secondo foglio della citazione introduttiva appare evidente che, attraverso l'instaurazione del presente giudizio, Per_1
e hanno preteso la declaratoria dell'inesistenza
[...] Parte_1
a carico del proprio fondo della servitù di veduta diretta “sul lato del giardino”
e sulla “corte privata”, esercitata da da un'apertura Controparte_2
collocata nel proprio immobile – identificato al foglio 14 del catasto del
Comune di Montecorvino Rovella e contrassegnato dalla particella 345, sub. 1
- a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine in violazione di quanto previsto dall'art. 905 c.c., chiedendo, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento promossa, l'apposizione della preesistente inferriata,
l'inversione verso l'interno dell'apertura delle ante dell'infisso e l'eliminazione delle corde stenditoio, collocate “fuori del prospetto di tale
finestra”.
Ciò posto, procedendo con ordine, giova innanzitutto accennare, brevemente,
all'assetto normativo e interpretativo in materia di luci e vedute.
7 Ebbene, è noto che le aperture sulla proprietà del vicino sono le luci e le vedute
(o prospetti). Mente le luci permettono il passaggio di luce e aria, ma non di affacciarsi sul fondo del vicino, le vedute consentono di inspicere et prospicere
in alienum, ossia di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sulla proprietà del vicino, consentendo, quindi, una visione mobile e globale sul fondo altrui per una persona di media altezza (Cass. n. n.
346 del 2017; Cass. n. 5421 del 2011) in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. n. 18910 del 2012).
Non si ha veduta quando, per l'esercizio delle suddette facoltà, sia necessario ricorrere a mezzi artificiali, quali scale, sgabelli e così via (Cass. n. 1409 del
1999), o se l'osservazione o l'affaccio debbano ritenersi esclusi dalla normale funzione dell'opera, come avviene, per esempio, nei lastrici solari o nei terrazzi privi di parapetti ((Cass. n 3043 del 2020) o circondati da parapetti molto alti.
La possibilità, poi, di esercitare una modesta inspectio attraverso l'apertura
(ossia di vedere al di fuori senza sporgere il capo) non esclude la configurabilità di una luce, che è, invece, incompatibile con qualsiasi facoltà
di prospectio in alienum.
Ancora, perché si abbia una veduta, occorre che, con riguardo alla struttura considerata in senso oggettivo, le facoltà in esame siano esercitabili normalmente e permanentemente. È altresì richiesto che le opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, risultando, peraltro,
sufficiente che essere abbiano oggettivamente tale idoneità (Cass. n. 450 del
1999; Cass. n. 2152 del 2009). Non sono vedute, quindi, i manufatti aventi essenzialmente funzione divisoria, come, ad esempio, la ringhiera posta a separazione di due fondi (Cass. n. 3109 del 1995) e il muro divisorio, mentre
8 li è l'apertura ricavata in una nicchia di muro che conserva la prospectio diretta
(Cass. n. 12821 del 1992).
Tanto chiarito in punto di diritto, si è già avvertito che le doglianze attoree si sono appuntate sulla trasformazione dell'apertura collocata sulla parete del vicino immobile del convenuto in una veduta e ciò attraverso la rimozione dell'inferriata ivi installata.
Detto manufatto – hanno prospettato gli attori -, in quanto aderente alla superficie esterna del muro tanto da imporre l'apertura verso l'interno delle ante dell'infisso, consentiva il solo passaggio della luce, senza permettere l'agevole esposizione del capo in ogni direzione [si confronti Cass. n. 7745 del
1999; più di recente, la Corte di cassazione ha soggiunto quanto segue:
“Affinché sussista una veduta, a norma dell'articolo 900 del codice civile, è
necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel
fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e
guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non
solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il
fondo alieno a una visione mobile e globale. In altre parole, deve ritenersi che
il prospicere in alienum non resti tanto affidato alla distanza intercorrente la
inferriata apposta alla soluzione di continuità del muro o apertura di esso,
quanto, piuttosto, alla possibilità di esercitare, nonostante il posizionamento
di tale schermatura, una visione mobile e globale sul fondo del vicino,
attraverso la visione non solo frontale, ma anche laterale e obliqua. Questo
criterio per così dire teleologico deve ritenersi prevalente rispetto a quello
ontologico che faccia, cioè, leva su semplici rilevazioni metriche dell'opera
attraverso la quale venga esercitata o meno la veduta, perché se è vero che
una inferriata (dalle maglie che non consentono all'osservatore di protendere
9 il capo oltre di essa apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale)
sicuramente non consente la prospectio in alienum (nei sensi intesi dalla
norma), ma è anche vero che le cosiddette gelosie - o inferriate sporgenti o a
pancia, a voluta, o altra similare tecnica costruttiva - risultano palesemente
destinate al prospicere” (Cass. n.8222 del 2018); ancora: “un'apertura munita
di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può
configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra
di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione;
rispetto a
tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì
solo la regolarizzazione” (Cass. n.25864 del 2021)].
Dolendosi della rimozione dell'inferriata e pretendendone una nuova installazione, gli attori hanno evidentemente rappresentato – si ribadisca - che,
precedentemente all'intervento costruttivo, l'apertura all'interno dell'immobile del convenuto era schermata in misura tale da non consentire una visione mobile e globale sul proprio fondo e che, allo stato, la ridetta apertura, in quanto privata della schermatura, costituisce, ex adverso, una veduta irrispettosa della distanza legale di cui all'art. 905 c.c.
Si è dunque al cospetto di un'actio negatoria servitutis di veduta aperta a distanza inferiore a quella legale, prevista e disciplinata dall'art. 949 c.c. (così
Cass. n. 173 del 1983; Cass. n. 5413 del 2015).
Come noto, siffatta azione è tesa a ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto dominicale o di altro diritto reale limitato sul bene.
Più in dettaglio, l'actio negatoria quale azione posta a difesa della proprietà,
mira essenzialmente al riconoscimento della pienezza del diritto di proprietà,
per cui essa è ammessa non tanto e non solo contro quelle pretese che possano definirsi come proprietarie, ma anche avverso quelle che mirino
10 all'affermazione di uno ius in re aliena. Trattasi dunque di un rimedio generale, posto a tutela del proprietario contro i terzi che asseriscano la titolarità di diritti reali sulla cosa, che si configura quale azione imprescrittibile e di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi sia concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto al fine di conseguire tanto un accertamento negativo delle altrui pretese sulla res, quanto l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (si vedano Cass. n. 1778 del 2009; Cass. n. 5984 del 1979;
Cass. n. 16495 del 2005).
L'azione in parola, oltre ad essere imprescrittibile, salvi sempre gli effetti dell'usucapione (Cass. n. 867 del 2000), si sottrae alla cd. probatio diabolica
tipica dell'azione di rivendica, non essendo essa rivolta ad accertare il diritto di proprietà della parte che la esercita, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.
La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non abbiano tale carattere. Allorché la molestia o il turbamento del possesso o del godimento del bene non si sostanzi nell'affermazione di diritti sulla cosa, non è configurabile un'azione negatoria
ex art. 949 c.c., essendo per tale ipotesi apprestati in favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Ove la violazione materiale della sfera giuridica del proprietario non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, la domanda diretta all'eliminazione dell'attività
materiale commessa dal terzo in violazione del diritto reale dell'attore va compresa, in particolare, nell'azione di risarcimento del danno mediante
11 reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 27301 del 2020; Cass. n. 13710 del
2011; Cass. n. 3389 del 2009).
Detto altrimenti, se sussistono turbative che non si sostanziano nella pretesa di un diritto sulla cosa non può esperirsi l'azione negatoria, ma i rimedi di carattere personale (Cass. n. 31382 del 2018; Cass. n. 7277 del 2001).
È stato statuito, poi, che, “In caso di violazione delle distanze legali per
l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino
dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere
reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario
dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione
risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di
quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido”
(Cass. n. 36511 2023).
Detto altrimenti, mentre la negatoria servitutis implica comunque la legittimazione passiva del titolare del preteso fondo dominante, con riferimento al momento della pronunzia, l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in quanto azione personale, basata sul credito risarcitorio per il pregiudizio alla proprietà dell'attore, va proposta nei confronti dall'autore materiale dell'attività lesiva.
Sul piano degli oneri probatori, va rilevato che chi agisce giudizialmente per fare dichiarare l'inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 c.c. gli dà il diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la dimostrazione di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Solo se
12 affermi che la veduta è stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente (Cass. n. 1605 del 1975; Cass. n. 5734 del
1994).
Legittimato attivo è il proprietario della res sulla quale i terzi affermino l'esistenza dei propri diritti. In tale ottica, si sostiene che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. n. 21851 del 2014). Pertanto, se essa è contestata, la parte che agisce, pur non avendo l'onere di dare la prova rigorosa della proprietà
come nell'azione di rivendica, deve comunque dimostrare, potendosi a tal fine avvalere di ogni mezzo di prova, anche di presunzioni, l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene (Cass. n. 392 del 2025; Cass. n. 24028 e n. 10149
del 2004; n. 12166 e n. 4366 del 2002; n. 4120 del 2001).
Ora, nel caso in esame, l'appartenenza dell'immobile rispetto al cui confine è
stata censurata la violazione della distanza in capo a e a PE
non risulta contestata dalle parti convenute e ciò pone, Parte_1
tale profilo, evidentemente, al di fuori del thema probandum.
Quanto alla legittimazione passiva, essa è certamente riconoscibile in capo al convenuto, il quale ha ammesso l'attuale appartenenza dell'immobile sul quale
è collocata l'apertura oggetto delle doglienze attoree, avendo limitato, invero,
le proprie deduzioni alla circostanza dell'acquisto dell'immobile solo una volta effettuati gli interventi di modificazione dell'apertura censurati dagli attori.
Tanto puntualizzato, l'actio negatoria esperita merita accoglimento.
Giova rammentare che, secondo la prescrizione di cui all'art. 905 c.c., non possono aprirsi vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure
13 sopra il tetto del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute non vi è la distanza di un metro e mezzo.
È noto che la norma richiamata salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, quali la privacy e la riservatezza
(Cass. n. 15885 del 2005). Essa non ha alcuna correlazione con l'art. 873 c.c.
che è diretto a tutelare, evitando la formazione di intercapedini dannose,
interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi.
Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. –
ai regolamenti in questione (si confronti Cass. n. 15070 del 2018).
Ora, considerato che la distanza – che deve essere osservata anche se il fondo del vicino sia chiuso da un muro e pure se la veduta dia su un tetto – va misurata tra il confine del fondo e la faccia esteriore del muro ove si aprono le vedute,
senza che rilevi l'eventuale maggiore distanza delle altre parti dello stesso muro (Cass. n. 7091 del 2021) e se la veduta si esercita da terrazze, lastrici o sporti, la distanza va calcolata dalla linea esteriore o più sporgente di tali opere o manufatti e che lo stesso criterio vale per i balconi, la cui linea esterna è
costituita dalla balaustra, inferriata o parapetto, e non dagli eventuali fregi o cornicioni, che hanno funzione meramente ornamentale (Cass. n. 3428 del
1981; Cass. n. 4773 del 1980), con indifferenza per le strutture portanti del fabbricato (Cons. St. 1200 del 1994).
14 Ancora, ove la veduta sia aperta nella faccia interna di un muro perimetrale ovvero in una rientranza parziale, la distanza deve misurarsi dalla faccia esterna dello stesso (Cass. n. 4790 del 1998), mentre, nell'ipotesi di arretramento del muro perimetrale, ovvero qualora l'incasso del muro, anziché
essere parziale, si estenda per tutta l'altezza del piano di gronda, la distanza deve essere computata dalla faccia arretrata del muro.
La misurazione va effettuata tra i punti più vicini, con il metodo radiale (o a compasso), anche se il muro in cui la veduta sorge è obliquo.
Ciò posto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare –
richiamate in questa sede in quanto frutto di adeguate indagini tecniche –
risulta che, effettivamente, la veduta diretta qui in scrutinio non rispetta la distanza dal fondo finitimo, in quanto la parete nella quale la stessa è collocata termina perpendicolarmente nel giardino dell'attore (alla ottava pagina, righi da 17 a 25, il c.t.u. ha affermato che: “Qualora nel corso di causa, con altri
mezzi di indagine e prova, dovesse appurarsi che la finestra del convenuto è
stata realmente modificata rispetto ad uno stato di fatto precedente, creando
ex novo un affaccio diretto nel giardino dell'attore, tale affaccio sarebbe in
contrasto con quanto sancito dall'art. 905 del Codice Civile che stabilisce una
distanza minima parti ad un metro e mezzo tra il fondo del vicino e la facciata
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette. Nel caso in esame la
distanza tra il fondo dell'attore e le facciate esteriore del muro in cui è ubicata
la finestra è nulla in quanto la parete termina perpendicolarmente nel giardino
dall'attore”).
Occorre, dunque, condannare ad applicare all'apertura Controparte_2
sul lato giardino e sulla corte degli attori – inserita nell'immobile identificato al foglio 14 del catasto del Comune di Montecorvino Rovella, contrassegnato
15 dalla particella 345, sub.
1 - una grata apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale, strutturata in modo tale da non consentire la visione frontale,
laterale e obliqua sul fondo del vicino.
La conclusione che precede prende le mosse dall'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'eliminazione delle vedute abusive
può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari
con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso
idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui,
come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che
rendano impossibili il “prospicere” e l'“inspicere in alienum” (già Cass. n.
2343 del 1995; Cass. n. 4834 del 2019).
Del resto, all'esito del dibattito processuale è emerso che l'apertura non consentiva l'affaccio proprio a causa dell'installazione di un'inferriata [il teste
, escusso all'udienza del 15 luglio 2010, ha specificato che: Testimone_1
“Posso affermare che fino al 1990 il vano finestra (..) che affaccia sul lato del
giardino e corte privata di proprietà esclusiva dei coniugi P_
, era munita di inferriata e le ante dell'infisso relative a detta Parte_1
finestra si aprivano verso l'interno”; ancora, la teste , escussa Testimone_2
alla medesima udienza, ha riferito che “Prima degli anni '90/'91, la finestra
dell'appartamento oggi detenuto dal era munita di Controparte_2
inferriata e la finestra aveva gli infissi (o meglio le ante) che aprivano verso
l'interno”].
Accolta l'actio negatoria della servitù di veduta a distanza inferiore a quella legale, giova esaminare la domanda tesa a inibire lo “stillicidio provocato dalla
stesura del bucato”.
16 Siffatta domanda non pare inquadrabile entro il paradigma dell'azione negatoria, in quanto - differentemente da quanto rappresentato in relazione alla veduta - la parte attrice non ha neppure prospettato che il gocciolio dallo stenditoio collocato “fuori dal prospetto della finestra” si sia risolto nell'affermazione di un diritto sul proprio fondo (si vedano Cass. n. 4124 del
1975; Cass. n. 13710 del 2011).
A ben vedere, infatti, l'unico diritto di cui la parte attrice ha preteso l'accertamento negativo è la servitù di veduta [“che tale situazione comporta
una lesione del diritto fondiario degli attori in quanto, di fatto, il loro fondo è
gravato da una veduta diretta da parte di che, invece, non ha alcun CP_2
diritto di siffatta veduta non intercorrendo la distanza di cui all'art. 905 cod.
civ.”]. Appare, piuttosto, che l'apposizione delle corde stenditoio – sebbene astrattamente idonea a giustificare l'esperimento dell'actio negatoria servitutis
se implicante l'affermazione di un diritto di natura reale sul fondo (Cass. n.
1561 del 1989; Cass. n. 5772 del 1978) – rappresenti, per gli attori, un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, illecito realizzato – è stato dedotto -
una volta operata la trasformazione dell'apertura.
In tale prospettiva, dunque, l'intervento di rimozione anelato costituisce (solo)
una forma di risarcimento in forma specifica.
Sul punto, giova premettere che, nel caso di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno può avvenire, in relazione alla sua funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo, tanto per equivalente in denaro (art. 2056 c.c.),
computando la differenza di valore all'attualità tra il bene integro e quello danneggiato, quanto in forma specifica (art. 2058 c.c.), mediante condanna del debitore al ripristino della situazione materiale anteriore all'evento ovvero al
17 pagamento di una somma corrispondente alle spese occorrenti per tale ripristino (Cass. n. 5993 del 1997).
Dunque, il risarcimento del danno è strumento rimediale che può essere declinato anche nella forma della reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., secondo cui “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione
in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile” e il giudice “può
disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la reintegrazione in forma specifica appartiene al medesimo genere del risarcimento del danno e di questo costituisce una forma al pari di quello per equivalente. Si è osservato che, a favore di tale tesi, milita - oltre il dato letterale, tenuto conto che riparare è
sinonimo di risarcire - la collocazione stessa della norma, la quale è posta nel titolo dei fatti illeciti, immediatamente dopo le disposizioni che disciplinano il risarcimento per equivalente;
tale ubicazione impedisce di considerare la reintegrazione in forma specifica, come un principio generale estraneo al risarcimento;
inoltre, l'art. 2058, secondo comma, c.c., attribuisce al giudice il potere di disporre «che il risarcimento avvenga solo per equivalente»,
lasciando così intendere che anche la disposizione di cui al primo comma si riferisce al risarcimento.
Pertanto, si deve ritenere che il risarcimento del danno - che ha, come scopo,
quello di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto prodottesi in capo al danneggiato - può avvenire non solo attraverso il pagamento dell'equivalente monetario, ma anche attraverso la ricostituzione materiale della situazione analoga a quella esistente prima dell'evento.
18 È stato rilevato che il tratto peculiare della reintegrazione in forma specifica è
la sua direzione al futuro. Trattasi, infatti, di un rimedio impossibile per il danno già sopportato medio tempore, prima dell'attuazione di esso.
Più in dettaglio, il risarcimento in forma specifica può consistere sia nella prestazione di una cosa eguale a quella distrutta, sia nella riparazione materiale delle avarie cagionate alla cosa, in modo da restituirla nella precisa condizione anteriore, sia nell'eseguire, a spese dell'obbligato autore del danno, le opere necessarie a ricondurre la cosa nello stato primitivo, eliminando ciò che è stato fatto in violazione del diritto del proprietario (vedasi già Cass. n. 2269 del
1960) sia nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto e che risulta identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale, continuo e destinato, altrimenti, a protrarsi con certezza nel tempo (si vedano già Cass.
n. 9728 del 1993; Cass. n. 2472 del 1988; Cass. n. 39 del 1978).
Il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente monetario non sono tra loro cumulabili, pur essendo rimessa al danneggiato la scelta della forma di risarcimento e in facoltà del giudice (od obbligo nell'ipotesi prevista dall'art. 2933 c.c., comma secondo) disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa (art. 2058 c.c., comma secondo), in quanto il riconoscimento e la liquidazione del danno trovano un loro naturale limite nell'esclusione che mediante essi il creditore possa realizzare una propria locupletazione.
Diverso è il caso in cui il risarcimento in forma specifica non esaurisca in sé
tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo – e, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, potendo in questa evenienza il risarcimento in forma specifica concorrere con il
19 risarcimento per equivalente, seppure a copertura di pregiudizi diversi (Cass.
n. 3082 del 1991).
Orbene, attesa la natura risarcitoria dell'azione (personale) in scrutinio, il suo accoglimento avrebbe richiesto, pur sempre, l'allegazione e la prova, da parte dell'assunto danneggiato, dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali,
asseritamente patiti quali conseguenze, dirette e immediate, dell'illecito stillicidio provocato dalla stesura del bucato.
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità
e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le
20 barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della domanda, "allegare" la sussistenza di un danno alla proprietà non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana violatrice della stessa,
occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a descrivere le modalità di realizzazione dell'illecito (apposizione delle corde stenditoio “fuori del
prospetto” della finestra) e, dunque, il fatto generatore dell'assunto danno,
senza indicare compiutamente, però, quali pregiudizi hanno effettivamente patito a causa della collocazione dello stenditoio di cui hanno preteso la rimozione quale forma di ristoro in forma specifica.
Occorre, ora, esaminare la domanda di risarcimento del danno correlato al (già
riconosciuto) illegittimo esercizio della servitù di veduta (“condannare altresì
il convenuto al risarcimento dei danni;
da liquidarsi in via equitativa, subiti
dagli attori per l'illegittimo esercizio della veduta diretta sul proprio fondo”).
Al riguardo, questo giudice è consapevole degli itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 c.c. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte,
Cass. n. 21501 del 2018; Cass. n. 25475 del 2010).
21 Tuttavia, detto assetto interpretativo va certamente rimeditato, ad avviso di questo Tribunale, alla luce dell'intervento nomofilattico della Corte di cassazione a sezioni unite n. 33645 del 2022 in tema di danno da occupazione abusiva di un immobile.
Le sezioni unite hanno composto un contrasto insorto fra la seconda e la terza sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Sul punto, occorre rammentare che la sentenza evocata fa registrare una distanza, almeno dal punto di vista sostanziale, rispetto alla teorica del “danno
in re ipsa”, id est un pregiudizio risarcibile coincidente tout court con l'evento lesivo, il cui terreno elettivo – opina la Corte – è quello della risarcibilità del danno emergente, ossia la perdita subita, e non, invece, del mancato guadagno,
che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato.
Sul piano definitorio, le sezioni unite hanno affermato che la perdita risarcibile nell'ipotesi di illecito consistente nell'occupazione abusiva di un immobile è
rappresentata dal pregiudizio alle facoltà di godimento e ai poteri di disposizione che danno corpo allo statuto proprietario.
Pertanto, può venire in rilievo il pregiudizio: a) consistente nella privazione della facoltà di godimento diretto del bene occasionato dall'occupazione e traducibile nell'impossibilità del titolare di utilizzare in prima persona l'immobile e di trarre, quindi, immediatamente ogni utilità ch'esso può offrire;
b) dato dal mancato godimento indiretto della cosa, concretantesi nel venire meno della possibilità di mettere a frutto il bene concedendolo in locazione a terzi, (purché) alle ordinarie condizioni di mercato;
c) rappresentato dal vulnus arrecato alle prerogative dispositive del proprietario disattese, espressive
22 "diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne
l'organizzazione produttiva".
Diverso l'esito, invece, per il pregiudizio consistente nella perduta possibilità
di vendita del bene occupato. In vero, muovendo dalla premessa che lo jus
vendendi costituirebbe non già una prerogativa tipica e contenutistica del diritto di disporre e di godere della res, quanto, piuttosto, una semplice estrinsecazione della normale condizione di titolarità di un qualsiasi diritto disponibile, detta voce di danno viene infatti incasellata, unitamente al pregiudizio traducibile nella sfumata facoltà di locare l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, sotto l'etichetta del lucro cessante (o del mancato guadagno), necessitante di specifica dimostrazione, fuoriuscendo così dalla problematica del danno "in re ipsa".
Circoscritto così l'ambito di indagine del danno "in re ipsa" al solo danno emergente, sub specie di perdita del godimento (diretto e indiretto) e del potere dispositivo, le sezioni unite, a ben vedere, accantonano tale ricostruzione,
aderendo a quella concezione c.d. "causalistica" del danno, caldeggiata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, che isola e assegna alle conseguenze pregiudizievoli dell'atto illecito un rilievo autonomo e distinto rispetto alla condotta illecita e alla lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante, costruendo, conseguentemente, il momento risarcitorio nel binomio danno-evento e danno-conseguenza, e quindi sulla distinzione tra causalità
materiale e causalità giuridica.
Ciò, chiaramente, si pone in evidente collisione con l'alternativa teoria c.d.
"normativa" del danno, fondamento della tesi del danno "in re ipsa" e seguita dalla seconda sezione. Detta teoria, infatti, facendo coincidere l'oggetto del danno con il contenuto del diritto violato, trae l'esistenza del pregiudizio
23 risarcibile dall'accertamento del mero fatto lesivo, sì che il danno risarcibile,
lungi dal costituire un momento autonomo, o meglio, una distinta conseguenza causalmente riconducibile alla violazione dell'interesse giuridicamente protetto, rappresenta, piuttosto, la semplice valutazione in termini economici di quello stesso evento antigiuridico.
Nella prospettiva causalistica, allora, la domanda di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva presuppone, quindi, pur sempre la sussistenza di un quid pluris, costituito dal danno - conseguenza risarcibile,
specificamente individuato dai giudici nella "specifica possibilità di esercizio
del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta
della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Una voce di danno, questa,
che, evidentemente, tramite le regole del nesso di causalità giuridica esistente fra la violazione del diritto dominicale (rectius: di godere e disporre della cosa)
e la concreta facoltà di godimento perduta, dovrà essere oggetto di un accertamento autonomo e distinto rispetto a quello - da svolgersi, questa volta,
alla stregua delle regole della causalità materiale rilevanti tra la condotta usurpativa e l'offesa all'interesse giuridicamente protetto - relativo al danno-
evento integrante il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
Benché, allora, le sezioni unite affermino espressamente di voler perseguire
"la linea (...) del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno (...) e
quella della teoria causale", la ricostruzione del danno - pur inteso come
"specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa" - in termini di pregiudizio comunque risarcibile solo ove conseguenza del fatto illecito che prospetta, impingendo totalmente nella teoria causale, mina alla radice la plausibilità stessa di un danno "in re ipsa".
24 In quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il danno conseguenza,
ossia la perdita concreta della possibilità di godere del bene subita dal dominus
a fronte della condotta illecita altrui, deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, esattamente come il danno-evento, nel rispetto della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Tuttavia, la Corte di cassazione sostiene altresì che siffatta prova ben può
essere fornita tramite presunzioni, proponendo di sostituire la locuzione danno
"in re ipsa" con quella di "danno presunto o danno normale" (nello stesso senso si vedano Cass. n. 32108 del 2019; Cass. n. 39 del 2021; Cass. n. 13274
del 2021; Cass. n. 40755 del 2021; quanto, invece alla giurisprudenza di merito, Trib. Ravenna 25 febbraio 2021; Trib. Salerno 16 marzo 2022; Trib.
Roma 18 marzo 2022; Trib. Brescia 6 aprile 2022; App. Cagliari 23 giugno
2022; App. Cagliari-Sassari 12 ottobre 2022), privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, facendovi poi discendere la regola secondo cui al danneggiato compete la pura e semplice "allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa", in considerazione della
(presunzione della) "tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del
proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
Se così è, il presupposto della risarcibilità risulterà integrato a seguito della mera allegazione della specifica prerogativa di godimento concretamente ostacolata, e ciò in quanto, a fronte dell'assolvimento di tale onere, l'effettiva sussistenza di quel danno conseguenza deve considerarsi "normalmente"
presunta.
Si tratta – è stato evidenziato – di una allegazione supportata da una vera e propria presunzione, che, pur non intaccando la necessità di dimostrare, invece,
25 secondo le regole ordinarie, e quindi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, l'illegittima materiale occupazione impeditiva dell'esercizio del diritto dominicale, agevola la possibilità di liquidare il danno-conseguenza, e tende ad accorciare la distanza tra un danno formalmente non "in re ipsa" e un danno sostanzialmente tale (in dottrina, taluni hanno evocato il concetto di
“prova in re ipsa” del danno).
Ora, se il danno (emergente) determinato dalla perdita della proprietà può
presumersi al cospetto della specifica allegazione della concreta possibilità di godimento smarrita, di certo il pregiudizio da illegittimo esercizio della servitù
di veduta non può considerarsi in re ipsa, richiedendo anch'esso, quanto meno,
una presunzione “innescata” dall'allegazione della perdita subita dalla collocazione della veduta a distanza inferiore a quella legale.
In altri termini, gli attori avrebbero dovuto pur sempre indicare la specifica prerogativa di godimento del proprio fondo andata smarrita in conseguenza della collocazione della finestra a una distanza non legale. Solo siffatta specifica allegazione avrebbe consentito, semmai, al Tribunale di presumere l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, liquidabile anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
È noto, infatti, che il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità); al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque
26 la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997
del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542
del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004,
secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
Quanto precede non può che condurre al rigetto della domanda di risarcimento del danno in scrutinio.
Esaurita la disamina delle pretese attoree, giova delibare le domande riconvenzionali, tempestivamente sperimentate da . Controparte_2
Si impone, in via preliminare, uno sforzo qualificatorio, da profondersi secondo i criteri già delineati in relazione alle domande attoree, avendo cura,
cioè, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa (si veda
supra).
27 Tanto premesso, appare al Tribunale che le pretese esperite in via riconvenzionale da rappresentino una domanda di Controparte_2
risarcimento in forma specifica, in quanto l'azione, sebbene diretta a tutelare la libertà del fondo, ha di fronte la prospettazione di molestie non identificate in termini di pretese di diritto sulla res.
Peraltro, siffatto risultato interpretativo prende le mosse dai riferimenti alla nozione concettuale di “danno” contenuti nella quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta.
Più in dettaglio, la parte convenuta ha chiesto il risarcimento in forma specifica dei danni subiti a causa: a) dei fenomeni infiltrativi determinati dagli alberi posti a distanza “non legale” dalle finestre e dalla collocazione di una grossa trave in ferro nel muro del proprio immobile;
b) delle immissioni di odore determinati dall'esistenza di una baracca in ferro nel giardino attoreo.
Sulla base di queste premesse – nell'ottica della totale rimozione della situazione lesiva del proprio interesse mediante la restitutio in integrum dello stesso – ha preteso la condanna della parte attrice: 1) al taglio degli alberi e all'eliminazione dei rami;
2) all'eliminazione della trave in legno;
3)
all'eliminazione della baracca in ferro;
4) alla pulitura del giardino.
Inquadrata la domanda riconvenzionale in termini di azione di risarcimento del danno, non può sfuggire che neppure la parte convenuta ha allegato i pregiudizi di cui ha preteso la reintegrazione in forma specifica, essendosi limitata a rappresentare i fatti generatori del danno, scilicet i fenomeni infiltrativi e le inadeguate condizioni igienico sanitarie del giardino e della baracca in ferro,
dei quali, però, a ben vedere, non ha neppure offerto le prove.
In definitiva, neppure la domanda risarcitoria promossa nell'interesse di merita accoglimento. Controparte_2
28 Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti processuali, tenuto conto del rigetto di talune delle domande promosse dagli attori, dei profili argomentativi della decisione,
dell'opportunità di non inasprire i rapporti tra le parti e, infine, del significativo squilibrio tra il risultato concreto ottenuto dalla parte attrice e il costo delle attività processuali richieste.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto dell'11 gennaio 2012, vanno poste a carico definitivo di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- accoglie l'azione negatoria promossa e, per l'effetto, condanna CP_2
ad applicare all'apertura sul lato giardino e sulla corte degli attori
[...]
– inserita nell'immobile identificato al foglio 14 del catasto del Comune di
Montecorvino Rovella, contrassegnato dalla particella 345, sub.
1 - una grata apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale, strutturata in modo tale da non consentire la visione frontale, laterale e obliqua sul fondo del vicino;
- rigetta le residue domande contenute nella citazione introduttiva;
- rigetta le domande riconvenzionali esperite nell'interesse di CP_2
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
29 - pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto dell'11 gennaio 2012, a definitivo carico di . Controparte_2
Il giudice dott. Giulio Fortunato
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
6
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009 il 4 febbraio al numero 30000095 avente per oggetto una controversia in materia di servitù
TRA
, anche in qualità di erede di Parte_1 Per_1
e , in qualità di erede di
[...] Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata alla
[...]
comparsa di costituzione del 4 febbraio 2020, dall'avv. Roberto Sibilia, ed elettivamente domiciliate presso il proprio studio, sito in Montecorvino
Rovella al Viale della Repubblica 20;
ATTRICI – RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
, in qualità di erede di Controparte_1 PE
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 4 febbraio 2020, dall'avv. Pasquale Pizzuti, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Bellizzi, alla via Roma 175;
1 INTERVENTORE – RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_2
stesa a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico D'Antonio,
presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, sito in Montecorvino
Rovella alla via Pace, 52;
CONVENUTO - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Lette le note sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2024, integralmente richiamate in questa sede, il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte della mancata iscrizione al ruolo della causa pendente in forza della citazione notificata il 3 gennaio 2009 – contenente un errore nell'individuazione della data della prima udienza -, con successivo atto di citazione in riassunzione notificato il 31 gennaio 2009, e PE
hanno convenuto in giudizio , al Parte_1 Controparte_2
fine di ottenere: 1) l'accertamento della violazione delle distanze legali “nella
creazione della veduta diretta”; 2) la condanna al “ripristino dell'originario
stato dei luoghi mediante l'apposizione dell'inferriata, nonché la
conseguenziale inversione, verso l'interno dell'attuale apertura delle ante
dell'infisso, oltre che all'eliminazione delle corde stenditoio”; 3) la condanna al risarcimento dei danni “per l'illegittimo esercizio della veduta diretta sul
proprio fondo”.
In particolare, a fondamento delle proprie pretese, i coniugi PE
e hanno esposto: 1) di essere comproprietari di Parte_1
un'abitazione e di un giardino nel comune di Montecorvino Rovella alla via
2 Moneladi n.34, identificati al foglio 14 del catasto urbano e contrassegnati,
rispettivamente, dalla partita n. 1346 (foglio 14, n. 345/15) e dalla partita 6993,
particelle nn.747 (di ca 87), 748 (di ca 40) e 351 (di are 5); 2) che CP_2
era proprietario di un un'unità immobiliare avente un vano finestra
[...]
sul lato del proprio giardino e della propria corte, originariamente munito di inferriata e caratterizzata dall'apertura delle ante verso l'interno; 3) che, a seguito di lavori svolti nell'anno 1990, era stata rimossa l'inferriata, invertito il senso di apertura delle ante verso l'esterno ed era stata apposta, infine, una corda stenditoio per i panni;
4) che la descritta alterazione dei luoghi aveva comportato una prospectio diretta nel fondo e uno stillicidio a causa del bucato,
“prima inesistente attesa la presenza dell'inferriata poi rimossa”; 5) che il proprio fondo era stato gravato da una veduta diretta in violazione della distanza legale prevista dall'art. 905 c.c.; 6) che prive di riscontro erano state le richieste di ripristino formulate con le raccomandate a.r. del 8 giugno 2007
e 10 settembre 2007.
In data 21 aprile 2009 ha accettato il contraddittorio, Controparte_2
pretendendo il rigetto della domanda attorea e formulando, nel contempo, una domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna degli attori: 1) al taglio degli alberi “e/o” all'eliminazione di tutti i rami che, dal fondo attoreo, “si
propendono alla proprietà del convenuto”, determinanti “l'intasamento delle
grondaie, con conseguenti danni per l'immobile”; 2) all'eliminazione: a) della trave in ferro “collocata in un grosso buco praticato nel muro adiacente il vano
bagno, anch'esso causa d'infiltrazione di umidità”; b) della baracca in ferro posta a distanza non legale;
3) al ripristino delle norme igienico sanitarie,
“mantenendo costantemente pulito il giardino”; 4) al risarcimento dei “danni
causati e causandi” da liquidarsi secondo equità.
3 A fondamento delle proprie pretese, ha esposto che: 1) Controparte_2
alcuna modifica allo stato dei luoghi era stata posta in essere, avendo ricevuto il bene in donazione dalla zia, , mercé atto pubblico del 30 Controparte_3
agosto 2003; 2) la ristrutturazione, ex legge 219 del 1981, era stata svolta a partire dal 20 febbraio 1990 e che i lavori erano stati approvai da tutti i comproprietari dell'immobile, compresi i coniugi e;
2) che Per_1 Parte_1
le uniche modifiche erano state realizzate in occasione lavori innanzi indicati;
3) la finestra non era mai stata dotata di inferriata né di ante ad apertura interna e che, in ogni caso, anche in tali condizioni, la finestra aveva consentito la veduta lamentata dalla parte attrice;
4) la corda di ottanta centimetri, collocata
“da sempre”, non era stata utilizzata, dato che l'immobile era disabitato;
5) gli attori non si erano mai doluti delle circostanze esposte nell'atto di citazione,
sino al momento in cui aveva richiesto l'intervento delle autorità competenti al fine di ottenere il rispristino di adeguate condizioni igienico sanitarie del giardino attoreo, caratterizzato dalla presenza di animali da cortile, sporcizia di varia natura causa di nauseabondi odori;
6) nel riferito giardino erano pure presenti alberi non collocati a distanze legali, con rami non curati e lunghi al punto da invadere il proprio immobile;
7) la caduta delle foglie dai rami aveva causato l'occlusione della grondaia di raccolta delle acque meteoriche,
provocando fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile; 8) la baracca in ferro collocata a distanza illegale nel giardino attoreo, priva di autorizzazioni,
era diventata, nel periodo estivo, un ricettacolo d'immondizia e causa di cattivi odori;
9) praticando un foro nel muro del proprio immobile, gli attori avevano inserito una trave in ferro, causa di umidità nel vano bagno;
10) gli attori avevano altresì depositato grossi cumuli di legna nel proprio giardino,
anch'essi causa di umidità a un locale.
4 Il 14 maggio 2009 è stata svolta la prima udienza di comparizione e trattazione nel corso della quale i procuratori delle parti hanno richiamato le proprie deduzioni e conclusioni, chiedendo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Depositate le riferite memorie ed espletata l'istruttoria orale, è stato svolto un accertamento tecnico d'ufficio.
Il processo – nelle more transitato presso l'ufficio giudiziario di Salerno - è
stato, quindi, ritenuto maturo per la decisione e, successivamente, interrotto in ragione del decesso dell'avvocato dichiarato nel corso Persona_2
dell'udienza dell'11 settembre 2019.
Il processo è stato così riassunto il 21 ottobre 2019.
Deceduto anche si sono costituiti in prosecuzione, oltre a PE
, anche in qualità di erede del coniuge, anche Parte_1 CP_1
e in qualità di eredi di .
[...] Parte_2 PE
La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo.
Infine, solo in data 25 luglio 2024 il processo è stato assegnato allo scrivente,
il quale, ancora una volta, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, giova sin da subito evidenziare l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata dalla difesa degli attori alla seconda pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. in data 12
giugno 2009. Ed infatti, il codice di rito, all'art. 183, comma quinto, c.p.c. –
nella versione ratione temporis applicabile al processo che ci impegna -,
prevede che l'attore possa proporre le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nel corso
5 della prima udienza di comparizione e trattazione (“Nella stessa udienza
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può
altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli
106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
già formulate”).
In tale ottica, l'eccezione di usucapione – sollevata per paralizzare le pretese riconvenzionali di condanna alla rimozione degli alberi, della trave in ferro e della “baracca” e, dunque, avvinta da una relazione di consequenzialità con la domanda del convenuto – avrebbe dovuto essere proposta nel corso dell'“udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa”.
Affermata l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata dalla parte attrice, giova inquadrane le pretese veicolate con libello introduttivo del giudizio.
Sul punto, in linea generale, va rammentato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato,
non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass.
n. 75 del 2010).
Tanto chiarito, nel caso in esame l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà della parte attrice impone la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
In tale prospettiva, dalla lettura del secondo foglio della citazione introduttiva appare evidente che, attraverso l'instaurazione del presente giudizio, Per_1
e hanno preteso la declaratoria dell'inesistenza
[...] Parte_1
a carico del proprio fondo della servitù di veduta diretta “sul lato del giardino”
e sulla “corte privata”, esercitata da da un'apertura Controparte_2
collocata nel proprio immobile – identificato al foglio 14 del catasto del
Comune di Montecorvino Rovella e contrassegnato dalla particella 345, sub. 1
- a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine in violazione di quanto previsto dall'art. 905 c.c., chiedendo, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento promossa, l'apposizione della preesistente inferriata,
l'inversione verso l'interno dell'apertura delle ante dell'infisso e l'eliminazione delle corde stenditoio, collocate “fuori del prospetto di tale
finestra”.
Ciò posto, procedendo con ordine, giova innanzitutto accennare, brevemente,
all'assetto normativo e interpretativo in materia di luci e vedute.
7 Ebbene, è noto che le aperture sulla proprietà del vicino sono le luci e le vedute
(o prospetti). Mente le luci permettono il passaggio di luce e aria, ma non di affacciarsi sul fondo del vicino, le vedute consentono di inspicere et prospicere
in alienum, ossia di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sulla proprietà del vicino, consentendo, quindi, una visione mobile e globale sul fondo altrui per una persona di media altezza (Cass. n. n.
346 del 2017; Cass. n. 5421 del 2011) in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. n. 18910 del 2012).
Non si ha veduta quando, per l'esercizio delle suddette facoltà, sia necessario ricorrere a mezzi artificiali, quali scale, sgabelli e così via (Cass. n. 1409 del
1999), o se l'osservazione o l'affaccio debbano ritenersi esclusi dalla normale funzione dell'opera, come avviene, per esempio, nei lastrici solari o nei terrazzi privi di parapetti ((Cass. n 3043 del 2020) o circondati da parapetti molto alti.
La possibilità, poi, di esercitare una modesta inspectio attraverso l'apertura
(ossia di vedere al di fuori senza sporgere il capo) non esclude la configurabilità di una luce, che è, invece, incompatibile con qualsiasi facoltà
di prospectio in alienum.
Ancora, perché si abbia una veduta, occorre che, con riguardo alla struttura considerata in senso oggettivo, le facoltà in esame siano esercitabili normalmente e permanentemente. È altresì richiesto che le opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, risultando, peraltro,
sufficiente che essere abbiano oggettivamente tale idoneità (Cass. n. 450 del
1999; Cass. n. 2152 del 2009). Non sono vedute, quindi, i manufatti aventi essenzialmente funzione divisoria, come, ad esempio, la ringhiera posta a separazione di due fondi (Cass. n. 3109 del 1995) e il muro divisorio, mentre
8 li è l'apertura ricavata in una nicchia di muro che conserva la prospectio diretta
(Cass. n. 12821 del 1992).
Tanto chiarito in punto di diritto, si è già avvertito che le doglianze attoree si sono appuntate sulla trasformazione dell'apertura collocata sulla parete del vicino immobile del convenuto in una veduta e ciò attraverso la rimozione dell'inferriata ivi installata.
Detto manufatto – hanno prospettato gli attori -, in quanto aderente alla superficie esterna del muro tanto da imporre l'apertura verso l'interno delle ante dell'infisso, consentiva il solo passaggio della luce, senza permettere l'agevole esposizione del capo in ogni direzione [si confronti Cass. n. 7745 del
1999; più di recente, la Corte di cassazione ha soggiunto quanto segue:
“Affinché sussista una veduta, a norma dell'articolo 900 del codice civile, è
necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel
fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e
guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non
solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il
fondo alieno a una visione mobile e globale. In altre parole, deve ritenersi che
il prospicere in alienum non resti tanto affidato alla distanza intercorrente la
inferriata apposta alla soluzione di continuità del muro o apertura di esso,
quanto, piuttosto, alla possibilità di esercitare, nonostante il posizionamento
di tale schermatura, una visione mobile e globale sul fondo del vicino,
attraverso la visione non solo frontale, ma anche laterale e obliqua. Questo
criterio per così dire teleologico deve ritenersi prevalente rispetto a quello
ontologico che faccia, cioè, leva su semplici rilevazioni metriche dell'opera
attraverso la quale venga esercitata o meno la veduta, perché se è vero che
una inferriata (dalle maglie che non consentono all'osservatore di protendere
9 il capo oltre di essa apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale)
sicuramente non consente la prospectio in alienum (nei sensi intesi dalla
norma), ma è anche vero che le cosiddette gelosie - o inferriate sporgenti o a
pancia, a voluta, o altra similare tecnica costruttiva - risultano palesemente
destinate al prospicere” (Cass. n.8222 del 2018); ancora: “un'apertura munita
di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può
configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra
di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione;
rispetto a
tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì
solo la regolarizzazione” (Cass. n.25864 del 2021)].
Dolendosi della rimozione dell'inferriata e pretendendone una nuova installazione, gli attori hanno evidentemente rappresentato – si ribadisca - che,
precedentemente all'intervento costruttivo, l'apertura all'interno dell'immobile del convenuto era schermata in misura tale da non consentire una visione mobile e globale sul proprio fondo e che, allo stato, la ridetta apertura, in quanto privata della schermatura, costituisce, ex adverso, una veduta irrispettosa della distanza legale di cui all'art. 905 c.c.
Si è dunque al cospetto di un'actio negatoria servitutis di veduta aperta a distanza inferiore a quella legale, prevista e disciplinata dall'art. 949 c.c. (così
Cass. n. 173 del 1983; Cass. n. 5413 del 2015).
Come noto, siffatta azione è tesa a ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto dominicale o di altro diritto reale limitato sul bene.
Più in dettaglio, l'actio negatoria quale azione posta a difesa della proprietà,
mira essenzialmente al riconoscimento della pienezza del diritto di proprietà,
per cui essa è ammessa non tanto e non solo contro quelle pretese che possano definirsi come proprietarie, ma anche avverso quelle che mirino
10 all'affermazione di uno ius in re aliena. Trattasi dunque di un rimedio generale, posto a tutela del proprietario contro i terzi che asseriscano la titolarità di diritti reali sulla cosa, che si configura quale azione imprescrittibile e di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi sia concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto al fine di conseguire tanto un accertamento negativo delle altrui pretese sulla res, quanto l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (si vedano Cass. n. 1778 del 2009; Cass. n. 5984 del 1979;
Cass. n. 16495 del 2005).
L'azione in parola, oltre ad essere imprescrittibile, salvi sempre gli effetti dell'usucapione (Cass. n. 867 del 2000), si sottrae alla cd. probatio diabolica
tipica dell'azione di rivendica, non essendo essa rivolta ad accertare il diritto di proprietà della parte che la esercita, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.
La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non abbiano tale carattere. Allorché la molestia o il turbamento del possesso o del godimento del bene non si sostanzi nell'affermazione di diritti sulla cosa, non è configurabile un'azione negatoria
ex art. 949 c.c., essendo per tale ipotesi apprestati in favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Ove la violazione materiale della sfera giuridica del proprietario non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, la domanda diretta all'eliminazione dell'attività
materiale commessa dal terzo in violazione del diritto reale dell'attore va compresa, in particolare, nell'azione di risarcimento del danno mediante
11 reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 27301 del 2020; Cass. n. 13710 del
2011; Cass. n. 3389 del 2009).
Detto altrimenti, se sussistono turbative che non si sostanziano nella pretesa di un diritto sulla cosa non può esperirsi l'azione negatoria, ma i rimedi di carattere personale (Cass. n. 31382 del 2018; Cass. n. 7277 del 2001).
È stato statuito, poi, che, “In caso di violazione delle distanze legali per
l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino
dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere
reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario
dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione
risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di
quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido”
(Cass. n. 36511 2023).
Detto altrimenti, mentre la negatoria servitutis implica comunque la legittimazione passiva del titolare del preteso fondo dominante, con riferimento al momento della pronunzia, l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in quanto azione personale, basata sul credito risarcitorio per il pregiudizio alla proprietà dell'attore, va proposta nei confronti dall'autore materiale dell'attività lesiva.
Sul piano degli oneri probatori, va rilevato che chi agisce giudizialmente per fare dichiarare l'inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 c.c. gli dà il diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la dimostrazione di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Solo se
12 affermi che la veduta è stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente (Cass. n. 1605 del 1975; Cass. n. 5734 del
1994).
Legittimato attivo è il proprietario della res sulla quale i terzi affermino l'esistenza dei propri diritti. In tale ottica, si sostiene che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. n. 21851 del 2014). Pertanto, se essa è contestata, la parte che agisce, pur non avendo l'onere di dare la prova rigorosa della proprietà
come nell'azione di rivendica, deve comunque dimostrare, potendosi a tal fine avvalere di ogni mezzo di prova, anche di presunzioni, l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene (Cass. n. 392 del 2025; Cass. n. 24028 e n. 10149
del 2004; n. 12166 e n. 4366 del 2002; n. 4120 del 2001).
Ora, nel caso in esame, l'appartenenza dell'immobile rispetto al cui confine è
stata censurata la violazione della distanza in capo a e a PE
non risulta contestata dalle parti convenute e ciò pone, Parte_1
tale profilo, evidentemente, al di fuori del thema probandum.
Quanto alla legittimazione passiva, essa è certamente riconoscibile in capo al convenuto, il quale ha ammesso l'attuale appartenenza dell'immobile sul quale
è collocata l'apertura oggetto delle doglienze attoree, avendo limitato, invero,
le proprie deduzioni alla circostanza dell'acquisto dell'immobile solo una volta effettuati gli interventi di modificazione dell'apertura censurati dagli attori.
Tanto puntualizzato, l'actio negatoria esperita merita accoglimento.
Giova rammentare che, secondo la prescrizione di cui all'art. 905 c.c., non possono aprirsi vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure
13 sopra il tetto del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute non vi è la distanza di un metro e mezzo.
È noto che la norma richiamata salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, quali la privacy e la riservatezza
(Cass. n. 15885 del 2005). Essa non ha alcuna correlazione con l'art. 873 c.c.
che è diretto a tutelare, evitando la formazione di intercapedini dannose,
interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi.
Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. –
ai regolamenti in questione (si confronti Cass. n. 15070 del 2018).
Ora, considerato che la distanza – che deve essere osservata anche se il fondo del vicino sia chiuso da un muro e pure se la veduta dia su un tetto – va misurata tra il confine del fondo e la faccia esteriore del muro ove si aprono le vedute,
senza che rilevi l'eventuale maggiore distanza delle altre parti dello stesso muro (Cass. n. 7091 del 2021) e se la veduta si esercita da terrazze, lastrici o sporti, la distanza va calcolata dalla linea esteriore o più sporgente di tali opere o manufatti e che lo stesso criterio vale per i balconi, la cui linea esterna è
costituita dalla balaustra, inferriata o parapetto, e non dagli eventuali fregi o cornicioni, che hanno funzione meramente ornamentale (Cass. n. 3428 del
1981; Cass. n. 4773 del 1980), con indifferenza per le strutture portanti del fabbricato (Cons. St. 1200 del 1994).
14 Ancora, ove la veduta sia aperta nella faccia interna di un muro perimetrale ovvero in una rientranza parziale, la distanza deve misurarsi dalla faccia esterna dello stesso (Cass. n. 4790 del 1998), mentre, nell'ipotesi di arretramento del muro perimetrale, ovvero qualora l'incasso del muro, anziché
essere parziale, si estenda per tutta l'altezza del piano di gronda, la distanza deve essere computata dalla faccia arretrata del muro.
La misurazione va effettuata tra i punti più vicini, con il metodo radiale (o a compasso), anche se il muro in cui la veduta sorge è obliquo.
Ciò posto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare –
richiamate in questa sede in quanto frutto di adeguate indagini tecniche –
risulta che, effettivamente, la veduta diretta qui in scrutinio non rispetta la distanza dal fondo finitimo, in quanto la parete nella quale la stessa è collocata termina perpendicolarmente nel giardino dell'attore (alla ottava pagina, righi da 17 a 25, il c.t.u. ha affermato che: “Qualora nel corso di causa, con altri
mezzi di indagine e prova, dovesse appurarsi che la finestra del convenuto è
stata realmente modificata rispetto ad uno stato di fatto precedente, creando
ex novo un affaccio diretto nel giardino dell'attore, tale affaccio sarebbe in
contrasto con quanto sancito dall'art. 905 del Codice Civile che stabilisce una
distanza minima parti ad un metro e mezzo tra il fondo del vicino e la facciata
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette. Nel caso in esame la
distanza tra il fondo dell'attore e le facciate esteriore del muro in cui è ubicata
la finestra è nulla in quanto la parete termina perpendicolarmente nel giardino
dall'attore”).
Occorre, dunque, condannare ad applicare all'apertura Controparte_2
sul lato giardino e sulla corte degli attori – inserita nell'immobile identificato al foglio 14 del catasto del Comune di Montecorvino Rovella, contrassegnato
15 dalla particella 345, sub.
1 - una grata apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale, strutturata in modo tale da non consentire la visione frontale,
laterale e obliqua sul fondo del vicino.
La conclusione che precede prende le mosse dall'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'eliminazione delle vedute abusive
può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari
con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso
idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui,
come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che
rendano impossibili il “prospicere” e l'“inspicere in alienum” (già Cass. n.
2343 del 1995; Cass. n. 4834 del 2019).
Del resto, all'esito del dibattito processuale è emerso che l'apertura non consentiva l'affaccio proprio a causa dell'installazione di un'inferriata [il teste
, escusso all'udienza del 15 luglio 2010, ha specificato che: Testimone_1
“Posso affermare che fino al 1990 il vano finestra (..) che affaccia sul lato del
giardino e corte privata di proprietà esclusiva dei coniugi P_
, era munita di inferriata e le ante dell'infisso relative a detta Parte_1
finestra si aprivano verso l'interno”; ancora, la teste , escussa Testimone_2
alla medesima udienza, ha riferito che “Prima degli anni '90/'91, la finestra
dell'appartamento oggi detenuto dal era munita di Controparte_2
inferriata e la finestra aveva gli infissi (o meglio le ante) che aprivano verso
l'interno”].
Accolta l'actio negatoria della servitù di veduta a distanza inferiore a quella legale, giova esaminare la domanda tesa a inibire lo “stillicidio provocato dalla
stesura del bucato”.
16 Siffatta domanda non pare inquadrabile entro il paradigma dell'azione negatoria, in quanto - differentemente da quanto rappresentato in relazione alla veduta - la parte attrice non ha neppure prospettato che il gocciolio dallo stenditoio collocato “fuori dal prospetto della finestra” si sia risolto nell'affermazione di un diritto sul proprio fondo (si vedano Cass. n. 4124 del
1975; Cass. n. 13710 del 2011).
A ben vedere, infatti, l'unico diritto di cui la parte attrice ha preteso l'accertamento negativo è la servitù di veduta [“che tale situazione comporta
una lesione del diritto fondiario degli attori in quanto, di fatto, il loro fondo è
gravato da una veduta diretta da parte di che, invece, non ha alcun CP_2
diritto di siffatta veduta non intercorrendo la distanza di cui all'art. 905 cod.
civ.”]. Appare, piuttosto, che l'apposizione delle corde stenditoio – sebbene astrattamente idonea a giustificare l'esperimento dell'actio negatoria servitutis
se implicante l'affermazione di un diritto di natura reale sul fondo (Cass. n.
1561 del 1989; Cass. n. 5772 del 1978) – rappresenti, per gli attori, un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, illecito realizzato – è stato dedotto -
una volta operata la trasformazione dell'apertura.
In tale prospettiva, dunque, l'intervento di rimozione anelato costituisce (solo)
una forma di risarcimento in forma specifica.
Sul punto, giova premettere che, nel caso di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno può avvenire, in relazione alla sua funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo, tanto per equivalente in denaro (art. 2056 c.c.),
computando la differenza di valore all'attualità tra il bene integro e quello danneggiato, quanto in forma specifica (art. 2058 c.c.), mediante condanna del debitore al ripristino della situazione materiale anteriore all'evento ovvero al
17 pagamento di una somma corrispondente alle spese occorrenti per tale ripristino (Cass. n. 5993 del 1997).
Dunque, il risarcimento del danno è strumento rimediale che può essere declinato anche nella forma della reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., secondo cui “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione
in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile” e il giudice “può
disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la reintegrazione in forma specifica appartiene al medesimo genere del risarcimento del danno e di questo costituisce una forma al pari di quello per equivalente. Si è osservato che, a favore di tale tesi, milita - oltre il dato letterale, tenuto conto che riparare è
sinonimo di risarcire - la collocazione stessa della norma, la quale è posta nel titolo dei fatti illeciti, immediatamente dopo le disposizioni che disciplinano il risarcimento per equivalente;
tale ubicazione impedisce di considerare la reintegrazione in forma specifica, come un principio generale estraneo al risarcimento;
inoltre, l'art. 2058, secondo comma, c.c., attribuisce al giudice il potere di disporre «che il risarcimento avvenga solo per equivalente»,
lasciando così intendere che anche la disposizione di cui al primo comma si riferisce al risarcimento.
Pertanto, si deve ritenere che il risarcimento del danno - che ha, come scopo,
quello di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto prodottesi in capo al danneggiato - può avvenire non solo attraverso il pagamento dell'equivalente monetario, ma anche attraverso la ricostituzione materiale della situazione analoga a quella esistente prima dell'evento.
18 È stato rilevato che il tratto peculiare della reintegrazione in forma specifica è
la sua direzione al futuro. Trattasi, infatti, di un rimedio impossibile per il danno già sopportato medio tempore, prima dell'attuazione di esso.
Più in dettaglio, il risarcimento in forma specifica può consistere sia nella prestazione di una cosa eguale a quella distrutta, sia nella riparazione materiale delle avarie cagionate alla cosa, in modo da restituirla nella precisa condizione anteriore, sia nell'eseguire, a spese dell'obbligato autore del danno, le opere necessarie a ricondurre la cosa nello stato primitivo, eliminando ciò che è stato fatto in violazione del diritto del proprietario (vedasi già Cass. n. 2269 del
1960) sia nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto e che risulta identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale, continuo e destinato, altrimenti, a protrarsi con certezza nel tempo (si vedano già Cass.
n. 9728 del 1993; Cass. n. 2472 del 1988; Cass. n. 39 del 1978).
Il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente monetario non sono tra loro cumulabili, pur essendo rimessa al danneggiato la scelta della forma di risarcimento e in facoltà del giudice (od obbligo nell'ipotesi prevista dall'art. 2933 c.c., comma secondo) disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa (art. 2058 c.c., comma secondo), in quanto il riconoscimento e la liquidazione del danno trovano un loro naturale limite nell'esclusione che mediante essi il creditore possa realizzare una propria locupletazione.
Diverso è il caso in cui il risarcimento in forma specifica non esaurisca in sé
tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo – e, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, potendo in questa evenienza il risarcimento in forma specifica concorrere con il
19 risarcimento per equivalente, seppure a copertura di pregiudizi diversi (Cass.
n. 3082 del 1991).
Orbene, attesa la natura risarcitoria dell'azione (personale) in scrutinio, il suo accoglimento avrebbe richiesto, pur sempre, l'allegazione e la prova, da parte dell'assunto danneggiato, dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali,
asseritamente patiti quali conseguenze, dirette e immediate, dell'illecito stillicidio provocato dalla stesura del bucato.
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità
e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le
20 barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della domanda, "allegare" la sussistenza di un danno alla proprietà non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana violatrice della stessa,
occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a descrivere le modalità di realizzazione dell'illecito (apposizione delle corde stenditoio “fuori del
prospetto” della finestra) e, dunque, il fatto generatore dell'assunto danno,
senza indicare compiutamente, però, quali pregiudizi hanno effettivamente patito a causa della collocazione dello stenditoio di cui hanno preteso la rimozione quale forma di ristoro in forma specifica.
Occorre, ora, esaminare la domanda di risarcimento del danno correlato al (già
riconosciuto) illegittimo esercizio della servitù di veduta (“condannare altresì
il convenuto al risarcimento dei danni;
da liquidarsi in via equitativa, subiti
dagli attori per l'illegittimo esercizio della veduta diretta sul proprio fondo”).
Al riguardo, questo giudice è consapevole degli itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 c.c. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte,
Cass. n. 21501 del 2018; Cass. n. 25475 del 2010).
21 Tuttavia, detto assetto interpretativo va certamente rimeditato, ad avviso di questo Tribunale, alla luce dell'intervento nomofilattico della Corte di cassazione a sezioni unite n. 33645 del 2022 in tema di danno da occupazione abusiva di un immobile.
Le sezioni unite hanno composto un contrasto insorto fra la seconda e la terza sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Sul punto, occorre rammentare che la sentenza evocata fa registrare una distanza, almeno dal punto di vista sostanziale, rispetto alla teorica del “danno
in re ipsa”, id est un pregiudizio risarcibile coincidente tout court con l'evento lesivo, il cui terreno elettivo – opina la Corte – è quello della risarcibilità del danno emergente, ossia la perdita subita, e non, invece, del mancato guadagno,
che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato.
Sul piano definitorio, le sezioni unite hanno affermato che la perdita risarcibile nell'ipotesi di illecito consistente nell'occupazione abusiva di un immobile è
rappresentata dal pregiudizio alle facoltà di godimento e ai poteri di disposizione che danno corpo allo statuto proprietario.
Pertanto, può venire in rilievo il pregiudizio: a) consistente nella privazione della facoltà di godimento diretto del bene occasionato dall'occupazione e traducibile nell'impossibilità del titolare di utilizzare in prima persona l'immobile e di trarre, quindi, immediatamente ogni utilità ch'esso può offrire;
b) dato dal mancato godimento indiretto della cosa, concretantesi nel venire meno della possibilità di mettere a frutto il bene concedendolo in locazione a terzi, (purché) alle ordinarie condizioni di mercato;
c) rappresentato dal vulnus arrecato alle prerogative dispositive del proprietario disattese, espressive
22 "diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne
l'organizzazione produttiva".
Diverso l'esito, invece, per il pregiudizio consistente nella perduta possibilità
di vendita del bene occupato. In vero, muovendo dalla premessa che lo jus
vendendi costituirebbe non già una prerogativa tipica e contenutistica del diritto di disporre e di godere della res, quanto, piuttosto, una semplice estrinsecazione della normale condizione di titolarità di un qualsiasi diritto disponibile, detta voce di danno viene infatti incasellata, unitamente al pregiudizio traducibile nella sfumata facoltà di locare l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, sotto l'etichetta del lucro cessante (o del mancato guadagno), necessitante di specifica dimostrazione, fuoriuscendo così dalla problematica del danno "in re ipsa".
Circoscritto così l'ambito di indagine del danno "in re ipsa" al solo danno emergente, sub specie di perdita del godimento (diretto e indiretto) e del potere dispositivo, le sezioni unite, a ben vedere, accantonano tale ricostruzione,
aderendo a quella concezione c.d. "causalistica" del danno, caldeggiata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, che isola e assegna alle conseguenze pregiudizievoli dell'atto illecito un rilievo autonomo e distinto rispetto alla condotta illecita e alla lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante, costruendo, conseguentemente, il momento risarcitorio nel binomio danno-evento e danno-conseguenza, e quindi sulla distinzione tra causalità
materiale e causalità giuridica.
Ciò, chiaramente, si pone in evidente collisione con l'alternativa teoria c.d.
"normativa" del danno, fondamento della tesi del danno "in re ipsa" e seguita dalla seconda sezione. Detta teoria, infatti, facendo coincidere l'oggetto del danno con il contenuto del diritto violato, trae l'esistenza del pregiudizio
23 risarcibile dall'accertamento del mero fatto lesivo, sì che il danno risarcibile,
lungi dal costituire un momento autonomo, o meglio, una distinta conseguenza causalmente riconducibile alla violazione dell'interesse giuridicamente protetto, rappresenta, piuttosto, la semplice valutazione in termini economici di quello stesso evento antigiuridico.
Nella prospettiva causalistica, allora, la domanda di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva presuppone, quindi, pur sempre la sussistenza di un quid pluris, costituito dal danno - conseguenza risarcibile,
specificamente individuato dai giudici nella "specifica possibilità di esercizio
del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta
della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Una voce di danno, questa,
che, evidentemente, tramite le regole del nesso di causalità giuridica esistente fra la violazione del diritto dominicale (rectius: di godere e disporre della cosa)
e la concreta facoltà di godimento perduta, dovrà essere oggetto di un accertamento autonomo e distinto rispetto a quello - da svolgersi, questa volta,
alla stregua delle regole della causalità materiale rilevanti tra la condotta usurpativa e l'offesa all'interesse giuridicamente protetto - relativo al danno-
evento integrante il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
Benché, allora, le sezioni unite affermino espressamente di voler perseguire
"la linea (...) del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno (...) e
quella della teoria causale", la ricostruzione del danno - pur inteso come
"specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa" - in termini di pregiudizio comunque risarcibile solo ove conseguenza del fatto illecito che prospetta, impingendo totalmente nella teoria causale, mina alla radice la plausibilità stessa di un danno "in re ipsa".
24 In quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il danno conseguenza,
ossia la perdita concreta della possibilità di godere del bene subita dal dominus
a fronte della condotta illecita altrui, deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, esattamente come il danno-evento, nel rispetto della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Tuttavia, la Corte di cassazione sostiene altresì che siffatta prova ben può
essere fornita tramite presunzioni, proponendo di sostituire la locuzione danno
"in re ipsa" con quella di "danno presunto o danno normale" (nello stesso senso si vedano Cass. n. 32108 del 2019; Cass. n. 39 del 2021; Cass. n. 13274
del 2021; Cass. n. 40755 del 2021; quanto, invece alla giurisprudenza di merito, Trib. Ravenna 25 febbraio 2021; Trib. Salerno 16 marzo 2022; Trib.
Roma 18 marzo 2022; Trib. Brescia 6 aprile 2022; App. Cagliari 23 giugno
2022; App. Cagliari-Sassari 12 ottobre 2022), privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, facendovi poi discendere la regola secondo cui al danneggiato compete la pura e semplice "allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa", in considerazione della
(presunzione della) "tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del
proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
Se così è, il presupposto della risarcibilità risulterà integrato a seguito della mera allegazione della specifica prerogativa di godimento concretamente ostacolata, e ciò in quanto, a fronte dell'assolvimento di tale onere, l'effettiva sussistenza di quel danno conseguenza deve considerarsi "normalmente"
presunta.
Si tratta – è stato evidenziato – di una allegazione supportata da una vera e propria presunzione, che, pur non intaccando la necessità di dimostrare, invece,
25 secondo le regole ordinarie, e quindi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, l'illegittima materiale occupazione impeditiva dell'esercizio del diritto dominicale, agevola la possibilità di liquidare il danno-conseguenza, e tende ad accorciare la distanza tra un danno formalmente non "in re ipsa" e un danno sostanzialmente tale (in dottrina, taluni hanno evocato il concetto di
“prova in re ipsa” del danno).
Ora, se il danno (emergente) determinato dalla perdita della proprietà può
presumersi al cospetto della specifica allegazione della concreta possibilità di godimento smarrita, di certo il pregiudizio da illegittimo esercizio della servitù
di veduta non può considerarsi in re ipsa, richiedendo anch'esso, quanto meno,
una presunzione “innescata” dall'allegazione della perdita subita dalla collocazione della veduta a distanza inferiore a quella legale.
In altri termini, gli attori avrebbero dovuto pur sempre indicare la specifica prerogativa di godimento del proprio fondo andata smarrita in conseguenza della collocazione della finestra a una distanza non legale. Solo siffatta specifica allegazione avrebbe consentito, semmai, al Tribunale di presumere l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, liquidabile anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
È noto, infatti, che il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità); al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque
26 la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997
del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542
del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004,
secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
Quanto precede non può che condurre al rigetto della domanda di risarcimento del danno in scrutinio.
Esaurita la disamina delle pretese attoree, giova delibare le domande riconvenzionali, tempestivamente sperimentate da . Controparte_2
Si impone, in via preliminare, uno sforzo qualificatorio, da profondersi secondo i criteri già delineati in relazione alle domande attoree, avendo cura,
cioè, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa (si veda
supra).
27 Tanto premesso, appare al Tribunale che le pretese esperite in via riconvenzionale da rappresentino una domanda di Controparte_2
risarcimento in forma specifica, in quanto l'azione, sebbene diretta a tutelare la libertà del fondo, ha di fronte la prospettazione di molestie non identificate in termini di pretese di diritto sulla res.
Peraltro, siffatto risultato interpretativo prende le mosse dai riferimenti alla nozione concettuale di “danno” contenuti nella quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta.
Più in dettaglio, la parte convenuta ha chiesto il risarcimento in forma specifica dei danni subiti a causa: a) dei fenomeni infiltrativi determinati dagli alberi posti a distanza “non legale” dalle finestre e dalla collocazione di una grossa trave in ferro nel muro del proprio immobile;
b) delle immissioni di odore determinati dall'esistenza di una baracca in ferro nel giardino attoreo.
Sulla base di queste premesse – nell'ottica della totale rimozione della situazione lesiva del proprio interesse mediante la restitutio in integrum dello stesso – ha preteso la condanna della parte attrice: 1) al taglio degli alberi e all'eliminazione dei rami;
2) all'eliminazione della trave in legno;
3)
all'eliminazione della baracca in ferro;
4) alla pulitura del giardino.
Inquadrata la domanda riconvenzionale in termini di azione di risarcimento del danno, non può sfuggire che neppure la parte convenuta ha allegato i pregiudizi di cui ha preteso la reintegrazione in forma specifica, essendosi limitata a rappresentare i fatti generatori del danno, scilicet i fenomeni infiltrativi e le inadeguate condizioni igienico sanitarie del giardino e della baracca in ferro,
dei quali, però, a ben vedere, non ha neppure offerto le prove.
In definitiva, neppure la domanda risarcitoria promossa nell'interesse di merita accoglimento. Controparte_2
28 Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti processuali, tenuto conto del rigetto di talune delle domande promosse dagli attori, dei profili argomentativi della decisione,
dell'opportunità di non inasprire i rapporti tra le parti e, infine, del significativo squilibrio tra il risultato concreto ottenuto dalla parte attrice e il costo delle attività processuali richieste.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto dell'11 gennaio 2012, vanno poste a carico definitivo di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- accoglie l'azione negatoria promossa e, per l'effetto, condanna CP_2
ad applicare all'apertura sul lato giardino e sulla corte degli attori
[...]
– inserita nell'immobile identificato al foglio 14 del catasto del Comune di
Montecorvino Rovella, contrassegnato dalla particella 345, sub.
1 - una grata apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale, strutturata in modo tale da non consentire la visione frontale, laterale e obliqua sul fondo del vicino;
- rigetta le residue domande contenute nella citazione introduttiva;
- rigetta le domande riconvenzionali esperite nell'interesse di CP_2
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
29 - pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto dell'11 gennaio 2012, a definitivo carico di . Controparte_2
Il giudice dott. Giulio Fortunato
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
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