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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7424/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti elett.te dom.ti in Napoli, alla via Santa
[...] Parte_5
Lucia n.20, presso lo studio dell'avv. Vittorio Brindisi che li rappresenta e difende come da procure in atti;
- OPPONENTI -
E
, elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA), alla via E. De Nicola n. 6, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2023, gli istanti, premesso di aver ricevuto atti di precetto di pagamento notificati, rispettivamente, ad in data Parte_5
13.07.2023, a e in data 18.07.2023 e a Parte_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
in data 19.07.2023, per le somme rispettivamente di € 11.048,47 e di € 17.640,46,
[...] in relazione, rispettivamente, alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 15.10.2019 (R.G.
9723/2019), di condanna degli istanti in solido al pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 5.500,00 oltre accessori per le spese di lite, e alla sentenza 2
della Corte di Appello di Napoli il 30.06.2022 (R.G. 2326/2020), di parziale conferma della sentenza di primo grado (e di condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello per la somma di € 6.500,00, oltre accessori), emesse nei confronti degli istanti, si opponevano a tali atti di precetto.
In particolare, gli odierni opponenti eccepivano: I) la nullità degli atti di precetto, in quanto la creditrice opposta avrebbe dovuto notificare un unico atto di precetto fondato esclusivamente sulla sentenza di secondo grado, che assorbe il precedente titolo, non due autonomi atti di precetto fondati l'uno sulla sentenza di primo grado e l'altro su quella di appello, atteso che in tal modo si realizza una duplicazione di attività pre-esecutive violative dell'obbligo di buona fede;
II) la nullità dei precetti notificati in base alla sentenza del
Tribunale di Napoli (di primo grado) per inesistenza del titolo esecutivo, atteso che il titolo esecutivo sarebbe stato assorbito e sostituito dalla sentenza d'appello; III) la compensazione del debito in forza di un controcredito vantato dagli opponenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2023, si costituiva Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed affermando, precisamente: che l'abuso del processo esecutivo non determina la nullità del precetto e che, in ogni caso, le spese dei due atti di precetto sono pressoché coincidenti con quelle che gli opponenti sarebbero tenuti a pagare in forza di un unico atto di precetto;
che il precetto era stato notificato per entrambi i titoli esecutivi, compresa la sentenza di appello;
infine, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, atteso che il controcredito riguarderebbe anche terzi non interessati dall'atto di precetto ) e dunque la compensazione non potrebbe operare. Persona_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 13.11.2025, scaduti il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, la presente azione va qualificata in toto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che, con tutti i motivi, gli opponenti contestano l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione e il quantum precettato.
Passando al merito, occorre partire dal secondo motivo di opposizione con cui gli opponenti lamentano che il precetto, fondato sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado, sarebbe nullo per inesistenza del titolo stesso, atteso che la sentenza di primo grado sarebbe stata assorbita e sostituita dalla sentenza di appello e 3
pertanto il creditore avrebbe dovuto notificare un unico atto di precetto fondato su un unico titolo esecutivo (la sentenza di appello della Corte di appello di Napoli), non essendo più idonea, la sentenza di primo grado, a fondare tale attività pre-esecutiva. In altri termini, il quantum precettato si ridurrebbe a quello di cui è intimato il pagamento con il secondo atto di precetto notificato in forza della sentenza di appello.
Ebbene, quando un titolo giudiziale è oggetto di impugnazione, la pronuncia che non abbia definito in rito il giudizio, sia essa di riforma o di mera conferma, sostituisce in toto quella di primo grado, diventando l'unico titolo esecutivo su cui fondare un'eventuale azione esecutiva (Cass., n. 29021 del 2018; Cass., n. 33443 del 2022).
Da tanto discende che “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che […] ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., n. 30292 del 2021; Cass., n. 26019 del 2023).
Pertanto, i precetti basati sulla sentenza di primo grado, per di più notificati dopo che era già intervenuta la sentenza di secondo grado, sono nulli.
Il motivo è, dunque, fondato e va dichiarata l'inesistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti in virtù dei precetti notificati sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 9273/2019 del 21.10.2019.
Passando così al primo motivo, con cui gli opponenti affermano la nullità del precetto per illegittima duplicazione dell'esecuzione minacciata, in quanto la creditrice procedente ha notificato due distinti atti di precetto fondati rispettivamente sulla sentenza di primo grado e di appello, intimando con il primo il pagamento della somma imputata a titolo di risarcimento del danno e con il secondo le spese dei due giudizi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione dei debitori e duplicazione delle spese della procedura, realizzandosi in tal modo un abuso del processo esecutivo in violazione dell'obbligo di buona fede, e considerata l'inefficacia dei precetti basati sulla sentenza di primo grado, lo stesso resta assorbito.
Ad ogni modo, “la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti 4
a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (v. da ultimo, Cass., S.U., n. 7299 del 2025).
Con il terzo motivo di opposizione, vagliabile soltanto in riferimento ai precetti basati sulla sentenza di secondo grado della Corte di appello di Napoli n. 3120/2022 del 30.06.2022, gli odierni opponenti formulano eccezione di compensazione nei confronti dell'opposta basata su un d.i. del 2019.
Ebbene, vero è che “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass., n.
9912 del 2007; n. 9347 del 2009), in quanto era onere della parte far valere la compensazione nel giudizio nel corso del quale il titolo si è formato. Ed è vero che, nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è finanche precedente alla sentenza di primo grado.
Ma i precetti validi si riferiscono alle spese di giudizio (di primo e secondo grado), per cui il principio sopra enunciato non può valere, in quanto giocoforza sulle spese del giudizio si decide solo a conclusione dello stesso.
Di certo non rileva, poi, né che il titolo posto in compensazione veda come creditore un soggetto ulteriore rispetto agli odierni opponenti, in quanto la compensazione opererebbe pro quota, né che vi sono ulteriori soggetti ingiunti oltre alla odierna opposta, in quanto gli stessi sono condannati in solido.
Pertanto, la compensazione potrebbe operare ma, nel caso de quo, la eccezione è generica e non corredata da idoneo conteggio che consideri gli accessori (nella percentuale applicabile ratione temporis per l'IVA, né se dovuta), riportando in atti soltanto la somma di € 17.000,00
a cui avrebbero diritto, che neanche corrisponde a quella ingiunta.
Pertanto, il motivo va rigettato.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va parzialmente accolta e tanto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede: 5
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto dell'odierna opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti sulla base dei precetti basati sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n.
9273/2019 del 21.10.2019;
- compensate le spese.
Aversa, 17.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti elett.te dom.ti in Napoli, alla via Santa
[...] Parte_5
Lucia n.20, presso lo studio dell'avv. Vittorio Brindisi che li rappresenta e difende come da procure in atti;
- OPPONENTI -
E
, elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA), alla via E. De Nicola n. 6, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2023, gli istanti, premesso di aver ricevuto atti di precetto di pagamento notificati, rispettivamente, ad in data Parte_5
13.07.2023, a e in data 18.07.2023 e a Parte_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
in data 19.07.2023, per le somme rispettivamente di € 11.048,47 e di € 17.640,46,
[...] in relazione, rispettivamente, alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 15.10.2019 (R.G.
9723/2019), di condanna degli istanti in solido al pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 5.500,00 oltre accessori per le spese di lite, e alla sentenza 2
della Corte di Appello di Napoli il 30.06.2022 (R.G. 2326/2020), di parziale conferma della sentenza di primo grado (e di condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello per la somma di € 6.500,00, oltre accessori), emesse nei confronti degli istanti, si opponevano a tali atti di precetto.
In particolare, gli odierni opponenti eccepivano: I) la nullità degli atti di precetto, in quanto la creditrice opposta avrebbe dovuto notificare un unico atto di precetto fondato esclusivamente sulla sentenza di secondo grado, che assorbe il precedente titolo, non due autonomi atti di precetto fondati l'uno sulla sentenza di primo grado e l'altro su quella di appello, atteso che in tal modo si realizza una duplicazione di attività pre-esecutive violative dell'obbligo di buona fede;
II) la nullità dei precetti notificati in base alla sentenza del
Tribunale di Napoli (di primo grado) per inesistenza del titolo esecutivo, atteso che il titolo esecutivo sarebbe stato assorbito e sostituito dalla sentenza d'appello; III) la compensazione del debito in forza di un controcredito vantato dagli opponenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2023, si costituiva Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed affermando, precisamente: che l'abuso del processo esecutivo non determina la nullità del precetto e che, in ogni caso, le spese dei due atti di precetto sono pressoché coincidenti con quelle che gli opponenti sarebbero tenuti a pagare in forza di un unico atto di precetto;
che il precetto era stato notificato per entrambi i titoli esecutivi, compresa la sentenza di appello;
infine, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, atteso che il controcredito riguarderebbe anche terzi non interessati dall'atto di precetto ) e dunque la compensazione non potrebbe operare. Persona_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 13.11.2025, scaduti il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, la presente azione va qualificata in toto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che, con tutti i motivi, gli opponenti contestano l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione e il quantum precettato.
Passando al merito, occorre partire dal secondo motivo di opposizione con cui gli opponenti lamentano che il precetto, fondato sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado, sarebbe nullo per inesistenza del titolo stesso, atteso che la sentenza di primo grado sarebbe stata assorbita e sostituita dalla sentenza di appello e 3
pertanto il creditore avrebbe dovuto notificare un unico atto di precetto fondato su un unico titolo esecutivo (la sentenza di appello della Corte di appello di Napoli), non essendo più idonea, la sentenza di primo grado, a fondare tale attività pre-esecutiva. In altri termini, il quantum precettato si ridurrebbe a quello di cui è intimato il pagamento con il secondo atto di precetto notificato in forza della sentenza di appello.
Ebbene, quando un titolo giudiziale è oggetto di impugnazione, la pronuncia che non abbia definito in rito il giudizio, sia essa di riforma o di mera conferma, sostituisce in toto quella di primo grado, diventando l'unico titolo esecutivo su cui fondare un'eventuale azione esecutiva (Cass., n. 29021 del 2018; Cass., n. 33443 del 2022).
Da tanto discende che “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che […] ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., n. 30292 del 2021; Cass., n. 26019 del 2023).
Pertanto, i precetti basati sulla sentenza di primo grado, per di più notificati dopo che era già intervenuta la sentenza di secondo grado, sono nulli.
Il motivo è, dunque, fondato e va dichiarata l'inesistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti in virtù dei precetti notificati sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 9273/2019 del 21.10.2019.
Passando così al primo motivo, con cui gli opponenti affermano la nullità del precetto per illegittima duplicazione dell'esecuzione minacciata, in quanto la creditrice procedente ha notificato due distinti atti di precetto fondati rispettivamente sulla sentenza di primo grado e di appello, intimando con il primo il pagamento della somma imputata a titolo di risarcimento del danno e con il secondo le spese dei due giudizi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione dei debitori e duplicazione delle spese della procedura, realizzandosi in tal modo un abuso del processo esecutivo in violazione dell'obbligo di buona fede, e considerata l'inefficacia dei precetti basati sulla sentenza di primo grado, lo stesso resta assorbito.
Ad ogni modo, “la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti 4
a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (v. da ultimo, Cass., S.U., n. 7299 del 2025).
Con il terzo motivo di opposizione, vagliabile soltanto in riferimento ai precetti basati sulla sentenza di secondo grado della Corte di appello di Napoli n. 3120/2022 del 30.06.2022, gli odierni opponenti formulano eccezione di compensazione nei confronti dell'opposta basata su un d.i. del 2019.
Ebbene, vero è che “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass., n.
9912 del 2007; n. 9347 del 2009), in quanto era onere della parte far valere la compensazione nel giudizio nel corso del quale il titolo si è formato. Ed è vero che, nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è finanche precedente alla sentenza di primo grado.
Ma i precetti validi si riferiscono alle spese di giudizio (di primo e secondo grado), per cui il principio sopra enunciato non può valere, in quanto giocoforza sulle spese del giudizio si decide solo a conclusione dello stesso.
Di certo non rileva, poi, né che il titolo posto in compensazione veda come creditore un soggetto ulteriore rispetto agli odierni opponenti, in quanto la compensazione opererebbe pro quota, né che vi sono ulteriori soggetti ingiunti oltre alla odierna opposta, in quanto gli stessi sono condannati in solido.
Pertanto, la compensazione potrebbe operare ma, nel caso de quo, la eccezione è generica e non corredata da idoneo conteggio che consideri gli accessori (nella percentuale applicabile ratione temporis per l'IVA, né se dovuta), riportando in atti soltanto la somma di € 17.000,00
a cui avrebbero diritto, che neanche corrisponde a quella ingiunta.
Pertanto, il motivo va rigettato.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va parzialmente accolta e tanto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede: 5
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto dell'odierna opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti sulla base dei precetti basati sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n.
9273/2019 del 21.10.2019;
- compensate le spese.
Aversa, 17.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.