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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 484/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla Via Timavo n. 35 presso lo studio dell'Avv. Luciano Domenico Sinopoli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.04.2019 esponeva: a) di essere stata reiscritta negli Parte_1 elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010, in forza della sentenza n. 152/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme (R.G. 61/2013), pubblicata l'11.06.2018, con cui era stata dichiarata l'illegittimità della cancellazione dai suddetti elenchi per il periodo in contestazione;
b) di aver richiesto in data 31.01.2019 all'ente convenuto di dare esecuzione alla menzionata sentenza provvedendo anche all'erogazione delle indennità di disoccupazione agricola;
c) di aver ricevuto, in data 11.03.2019, nota di riscontro, con la quale l' le aveva comunicato di aver provveduto alla CP_1 sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, con conseguente annullamento dell'indebito relativo alla DS agricola ed all'indennità di malattia per l'anno 2009.
Adducendo di avere diritto al pagamento della DS agricola per l'anno 2010 (richiesta risalente alla data del 24.03.2011, respinta dall' in data 25.08.2011 per mancata iscrizione negli elenchi dei CP_1 braccianti agricoli), chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto alla corresponsione della suddetta indennità, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale all'erogazione degli importi di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della domanda sino al soddisfo.
2.Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che la domanda amministrativa volta al riconoscimento della DS agricola per l'anno 2010 era stata presentata dalla ricorrente il 24.03.2011 e respinta dall'ente medesimo il 25.08.2011, con comunicazione pervenuta alla destinataria il 6.09.2011, e che avverso a tale provvedimento non era stato proposto alcun ricorso amministrativo;
b) l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
c) il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
3. Istruita la causa, con ordinanza dell'11.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente deve richiamarsi la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame, ed in particolare, le statuizioni di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 che dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_1 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_1 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui l'interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n.
533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire il quadro disciplinare di riferimento specificando, relativamente al dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale, che: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale
(di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Cass. Sez. Unite n. 12718 del 29.05.2009).
Tale orientamento è stato più volte ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale, più di recente, ha specificato che il suddetto termine di 300 giorni si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo (cfr. Cass.
Civ. n. 15969 del 2017, secondo cui: “...Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”). Ed ancora, “allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, occorre sommare - come si è più volte affermato - il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 di generale applicazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali - e quello di 180 giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, per un totale di trecento giorni (120 giorni + 90 giorni + 90 giorni), legislativamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. (ex multis, Cass. Civ. 11 novembre
2004 n. 21450; Cass. Civ. 23 marzo 2005 n. 6231 cit. e più di recente Cass. Civ. 7 dicembre 2007 n.
25670)
Per completezza di motivazione, è opportuno rammentare che “l'accesso alle prestazioni previdenziali riservate ai braccianti agricoli è condizionato dall'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del RD n. 1949/40, che è elemento costituivo del diritto alla prestazione e, ancor prima, dello status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo.” (cfr. Corte d'appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 97 del 25.02.2020)
Ne consegue, dunque, che le prestazioni previdenziali temporanee a sostegno del reddito (quale è
l'indennità di disoccupazione agricola) possono essere rivendicate solo da coloro i quali possiedono lo status di lavoratore agricolo, in forza del duplice requisito costitutivo integrato da: 1) iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli;
2) svolgimento della prestazione lavorativa subordinata in agricoltura.
La perdita del primo di tali requisiti deve essere denunciata nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
5. Fatte queste premesse in punto di diritto, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente assume di avere diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 (richiesta in via amministrativa il 24.03.2011), in forza delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza n. 152/2018 (R.G. 61/2013), pubblicata l'11.06.2018, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha condannato l' alla reiscrizione della CP_1 ricorrente negli elenchi agricoli per gli anni 2009 e 2010, riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola ND GI negli anni sopraindicati.
6. Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010, presentata il 24.03.2011, è stata respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli (comunicazione del 25.08.2011); CP_1 b) avverso il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni lavorative per gli anni 2009 e 2010, emesso il 10.07.2012, è stato proposto ricorso amministrativo alla CISOA presso la sede di CP_1
Catanzaro, nella successiva data del 26.10.2012;
c) il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, in funzione del Giudice del Lavoro, recante R.G. n. 61/2013, ha avuto ad oggetto esclusivamente il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'azienda agricola ND GI, operato dall' in virtù del CP_1 verbale ispettivo n. 2201000161649 del 15.02.2011. In particolare, con la domanda spiegata nell'ambito del suddetto procedimento la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo svolto alle dipendenze della ditta ND e la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010, ma non anche il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R.
n. 639/1970 sollevata dall'ente convenuto.
Ed invero, la domanda amministrativa è stata proposta il 24.03.2011 e, pertanto, il termine di 300 giorni è scaduto il 18.01.2012; da tale data ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di 1 anno di cui al citato art. 47, comma 3, D.R.P. n. 639/1970, scaduto il 18.01.2013, sicché alla data di deposito dell'odierno ricorso (12.04.2019), la decadenza era già ampiamente maturata.
E' vero che, in pendenza del procedimento n. 61/2013 R.G., la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della prestazione in oggetto per mancanza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, ma è altrettanto vero che la medesima avrebbe potuto e dovuto proporre l'azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento del beneficio onde evitare la decadenza di cui all'art. 47 citato;
né può sostenersi che la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2010 fosse stata riconosciuta e liquidata, posto che nella missiva del 25.08.2011 si legge chiaramente che la domanda è stata RESPINTA (peraltro, non vi è traccia di alcun provvedimento di liquidazione e/o pagamento della prestazione).
8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 25.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla Via Timavo n. 35 presso lo studio dell'Avv. Luciano Domenico Sinopoli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.04.2019 esponeva: a) di essere stata reiscritta negli Parte_1 elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010, in forza della sentenza n. 152/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme (R.G. 61/2013), pubblicata l'11.06.2018, con cui era stata dichiarata l'illegittimità della cancellazione dai suddetti elenchi per il periodo in contestazione;
b) di aver richiesto in data 31.01.2019 all'ente convenuto di dare esecuzione alla menzionata sentenza provvedendo anche all'erogazione delle indennità di disoccupazione agricola;
c) di aver ricevuto, in data 11.03.2019, nota di riscontro, con la quale l' le aveva comunicato di aver provveduto alla CP_1 sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, con conseguente annullamento dell'indebito relativo alla DS agricola ed all'indennità di malattia per l'anno 2009.
Adducendo di avere diritto al pagamento della DS agricola per l'anno 2010 (richiesta risalente alla data del 24.03.2011, respinta dall' in data 25.08.2011 per mancata iscrizione negli elenchi dei CP_1 braccianti agricoli), chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto alla corresponsione della suddetta indennità, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale all'erogazione degli importi di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della domanda sino al soddisfo.
2.Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che la domanda amministrativa volta al riconoscimento della DS agricola per l'anno 2010 era stata presentata dalla ricorrente il 24.03.2011 e respinta dall'ente medesimo il 25.08.2011, con comunicazione pervenuta alla destinataria il 6.09.2011, e che avverso a tale provvedimento non era stato proposto alcun ricorso amministrativo;
b) l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
c) il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
3. Istruita la causa, con ordinanza dell'11.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente deve richiamarsi la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame, ed in particolare, le statuizioni di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 che dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_1 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_1 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui l'interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n.
533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire il quadro disciplinare di riferimento specificando, relativamente al dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale, che: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale
(di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Cass. Sez. Unite n. 12718 del 29.05.2009).
Tale orientamento è stato più volte ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale, più di recente, ha specificato che il suddetto termine di 300 giorni si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo (cfr. Cass.
Civ. n. 15969 del 2017, secondo cui: “...Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”). Ed ancora, “allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, occorre sommare - come si è più volte affermato - il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 di generale applicazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali - e quello di 180 giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, per un totale di trecento giorni (120 giorni + 90 giorni + 90 giorni), legislativamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. (ex multis, Cass. Civ. 11 novembre
2004 n. 21450; Cass. Civ. 23 marzo 2005 n. 6231 cit. e più di recente Cass. Civ. 7 dicembre 2007 n.
25670)
Per completezza di motivazione, è opportuno rammentare che “l'accesso alle prestazioni previdenziali riservate ai braccianti agricoli è condizionato dall'iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del RD n. 1949/40, che è elemento costituivo del diritto alla prestazione e, ancor prima, dello status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo.” (cfr. Corte d'appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 97 del 25.02.2020)
Ne consegue, dunque, che le prestazioni previdenziali temporanee a sostegno del reddito (quale è
l'indennità di disoccupazione agricola) possono essere rivendicate solo da coloro i quali possiedono lo status di lavoratore agricolo, in forza del duplice requisito costitutivo integrato da: 1) iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli;
2) svolgimento della prestazione lavorativa subordinata in agricoltura.
La perdita del primo di tali requisiti deve essere denunciata nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
5. Fatte queste premesse in punto di diritto, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente assume di avere diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 (richiesta in via amministrativa il 24.03.2011), in forza delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza n. 152/2018 (R.G. 61/2013), pubblicata l'11.06.2018, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha condannato l' alla reiscrizione della CP_1 ricorrente negli elenchi agricoli per gli anni 2009 e 2010, riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola ND GI negli anni sopraindicati.
6. Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010, presentata il 24.03.2011, è stata respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli (comunicazione del 25.08.2011); CP_1 b) avverso il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni lavorative per gli anni 2009 e 2010, emesso il 10.07.2012, è stato proposto ricorso amministrativo alla CISOA presso la sede di CP_1
Catanzaro, nella successiva data del 26.10.2012;
c) il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, in funzione del Giudice del Lavoro, recante R.G. n. 61/2013, ha avuto ad oggetto esclusivamente il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'azienda agricola ND GI, operato dall' in virtù del CP_1 verbale ispettivo n. 2201000161649 del 15.02.2011. In particolare, con la domanda spiegata nell'ambito del suddetto procedimento la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo svolto alle dipendenze della ditta ND e la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010, ma non anche il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R.
n. 639/1970 sollevata dall'ente convenuto.
Ed invero, la domanda amministrativa è stata proposta il 24.03.2011 e, pertanto, il termine di 300 giorni è scaduto il 18.01.2012; da tale data ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di 1 anno di cui al citato art. 47, comma 3, D.R.P. n. 639/1970, scaduto il 18.01.2013, sicché alla data di deposito dell'odierno ricorso (12.04.2019), la decadenza era già ampiamente maturata.
E' vero che, in pendenza del procedimento n. 61/2013 R.G., la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della prestazione in oggetto per mancanza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, ma è altrettanto vero che la medesima avrebbe potuto e dovuto proporre l'azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento del beneficio onde evitare la decadenza di cui all'art. 47 citato;
né può sostenersi che la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2010 fosse stata riconosciuta e liquidata, posto che nella missiva del 25.08.2011 si legge chiaramente che la domanda è stata RESPINTA (peraltro, non vi è traccia di alcun provvedimento di liquidazione e/o pagamento della prestazione).
8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 25.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino