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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 289 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, CF: , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sestu, nella via Cesare Picciau, n .18
e
CF: , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(Inghilterra), 28 Enterprize CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Alghero n. 3, presso lo Studio Legale dell' Avv. Massimo Graziano del Foro di Cagliari, il quale li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 11.06.2011 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte I, Volume 1, anno 2011.
- dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Le parti, in data 3.11.2018, sottoscrivevano una convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L: n. 132/14 conv. in L. n. 162/14 per addivenire alla separazione personale.
Accordo a seguito del quale, in data 13.12.2018, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei emetteva il nulla osta alla separazione.
Con ricorso congiunto chiedevano al Tribunale di Lanusei che venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e non titolari in comunione legale di beni immobili e/o beni mobili registrati.
Richiamavano gli accordi di separazione in cui concordavano che i coniugi vivessero separati con l'obbligo del mutuo rispetto, che ognuno potesse fissare la propria residenza ovunque, anche all'estero, con relativa concessione al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente e, infine, si dava atto del fatto che i coniugi non avanzassero alcuna reciproca pretesa economica.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza presidenziale chiedevano che la causa fosse tenuta a decisione sulle concordi conclusioni.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di negoziazione assistita sottoscritta in data 3.11.2018.
La trascrizione dell'accordo di separazione personale è avvenuta in data 16.01.2019, come emerge dagli atti.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Si tratta nella sostanza dell'unica domanda delle parti che nelle concordi conclusioni danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tortolì il 11.06.2011 fra Pt_1
e come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile
[...] Parte_2
del medesimo Comune al n. 6, parte I, Volume 1, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 289 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, CF: , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sestu, nella via Cesare Picciau, n .18
e
CF: , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(Inghilterra), 28 Enterprize CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Alghero n. 3, presso lo Studio Legale dell' Avv. Massimo Graziano del Foro di Cagliari, il quale li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 11.06.2011 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte I, Volume 1, anno 2011.
- dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Le parti, in data 3.11.2018, sottoscrivevano una convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L: n. 132/14 conv. in L. n. 162/14 per addivenire alla separazione personale.
Accordo a seguito del quale, in data 13.12.2018, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei emetteva il nulla osta alla separazione.
Con ricorso congiunto chiedevano al Tribunale di Lanusei che venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e non titolari in comunione legale di beni immobili e/o beni mobili registrati.
Richiamavano gli accordi di separazione in cui concordavano che i coniugi vivessero separati con l'obbligo del mutuo rispetto, che ognuno potesse fissare la propria residenza ovunque, anche all'estero, con relativa concessione al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente e, infine, si dava atto del fatto che i coniugi non avanzassero alcuna reciproca pretesa economica.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza presidenziale chiedevano che la causa fosse tenuta a decisione sulle concordi conclusioni.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di negoziazione assistita sottoscritta in data 3.11.2018.
La trascrizione dell'accordo di separazione personale è avvenuta in data 16.01.2019, come emerge dagli atti.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Si tratta nella sostanza dell'unica domanda delle parti che nelle concordi conclusioni danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tortolì il 11.06.2011 fra Pt_1
e come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile
[...] Parte_2
del medesimo Comune al n. 6, parte I, Volume 1, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3