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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 333/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teora (AV), alla via Roma n. 52, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Gaetano Milano, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Eugenio Caterina n. 14, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Fiorenzo Marino, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024, pubblicata in data
29/02/2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3\4\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29/03/2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024 (pubblicata in data
[...]
29/02/2024 e notificata in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto
al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
12.500,00 con i legali interessi dalla domanda al soddisfo;
2. condanna il convenuto
[...]
al pagamento delle spese processuali, e che si liquidano complessivamente Parte_1
in €. 4.795,00, di cui €. 195,00 per spese vive, oltre la maggiorazione del 15% per spese
generali, IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato
anticipo;
3. spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di parte convenuta>
Invero, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - depositato il 20/7/2015 e notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 4\11\2015 - appresentava Controparte_1
di aver stipulato con un contratto di vendita avente ad oggetto legname Parte_1
(circa 2.500 quintali) per il prezzo di € 12.500,00; che, dopo aver eseguito il taglio del legname come pattuito, nonostante i vari solleciti in via bonaria, non provvedeva al Parte_1
pagamento del corrispettivo;
che, rimasta senza alcun effetto la espletata procedura di negoziazione assistita, era costretto ad adire l'autorità giudiziaria affinché venisse accertato l'inadempimento del resistente, con la condanna al pagamento della somma di € 12.500,00 oltre interessi e spese di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva eccependo la Parte_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il taglio del legname era stato effettuato dal figlio, , titolare di una ditta di commercio di legnami). A supporto della propria Persona_1
difesa, il convenuto deduceva che aveva anche sottoscritto e quietanzato Controparte_1
l'autofattura n.2 del 14/12/2012 in favore della ditta di . Concludeva, quindi, Persona_1
per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 15/03/2016 il Giudice disponeva il mutamento del rito, in ragione della necessaria istruzione non sommaria della causa.
Di poi, isconosceva la sottoscrizione in calce alla quietanza apposta sulla Controparte_1
autofattura sopra indicata e, chiesta da controparte la verificazione, il Tribunale di Salerno
disponeva CTU grafologica (cfr. relazione della dott.ssa , depositata in data Persona_2
27\4\2018).
Quindi, era assunta la prova ammessa (cfr. ordinanza del 15\6\2017; verbale di udienza del
23\11\2017 per gli interrogatori formali delle parti;
verbale di udienza del 7\6\2018 per i testimoni , , ; verbale di udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
18\10\2018 per i testi e . Persona_1 Testimone_4
Infine, ritenuta inammissibile la querela di falso proposta dal sulle risultanze della Parte_1
CTU (cfr. ordinanza del 28\6\2018), la causa era decisa con la sentenza qui impugnata, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
Invero, il giudice di prime cure, non contestati né l'avvenuto taglio del legname, né il prezzo stabilito, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, della scrittura privata sottoscritta da entrambi i contraenti (doc. 2 all. fascicolo attore), riteneva dimostrato che la cessione del legname era stata disposta da in favore del come Controparte_1 Parte_1
confermato anche dal teste . Di contro, il primo giudice giudicava inattendibili le _1
testimonianze di e di , figli del convenuto, in assenza di Persona_1 Testimone_2
riscontri esterni, nelle dichiarazioni degli ulteriori testi, ed interni, in ragione della loro
3 contraddittorietà interna (testi generici e circostanze prive di elementi spazio-temporali).
Inoltre, per il Tribunale non era stato provato il pagamento per la cessione del legname, visto che la CTU grafologica aveva accertato che la presunta sottoscrizione a nome di
[...]
sulla quietanza a margine dell'autofattura n. 2, emessa dalla ditta “Commercio CP_1
all'ingrosso di Legname” del per l'importo di € 13.200,00, era risultata Persona_1
apocrifa. Infine, il supplemento di CTU disposto su richiesta dello stesso , il quale Parte_1
eccepiva l'esistenza di un secondo esemplare del contratto del 4\8\2012 in suo possesso, non sortiva alcun effetto, atteso che il convenuto non produceva in giudizio l'originale ma solo la copia immediatamente disconosciuta da controparte.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non espletabile il supplemento comparativo da parte della CTU grafologa, nonostante il secondo esemplare del contratto di compravendita del 4/12/2012 fosse stato fornito in fotocopia dal convenuto,
come ammesso dalla costante giurisprudenza di legittimità, qualora il documento sia ritenuto idoneo;
- Di conseguenza, era necessario disporre la rinnovazione della CTU grafologica, anche in considerazione del fatto che e avevano affermato Testimone_2 Persona_1
di essere presenti al momento della sottoscrizione di sulla Controparte_1
autofattura quietanzata del 14/12/2012.
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: <
1. disporre la rinnovazione della CTU
grafologica ed accertare e dichiarare la veridicità della sottoscrizione di Controparte_1
all'Autofattura quietanzata numero 2 del 14/12/2012;2. fermo quanto innanzi, nel merito a in
totale riforma della sentenza emessa dal GOT Ruggiero del Tribunale di Salerno numero
1128/2024 pubblicata 29/02/2024 e pubblicata in pari data e dichiarare la domanda proposta
da inammissibile, improcedibile ed infondata;
3. con vittoria di spese ed Controparte_1
4 onorari di lite a favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio ivi comprese
le spese della CTU del doppio grado di giudizio>.
Si costituiva in appello impugnando tutto quanto ex adverso dedotto con Controparte_1
l'appello, in quanto inammissibile ex art. 342 cpc, nonché infondato in fatto e in diritto.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, e rigettata l'istanza di sospensiva (cfr. ordinanza del 9/10/2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 3/4/2025 per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento dell'8/4/2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
5 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. CTU, comparazione delle firme, rinnovazione e valutazione prove sul pagamento.
Con articolato motivo, l'odierno appellante lamentava l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla mancata prosecuzione della procedura comparativa fondata sul presupposto che venivano prodotti documenti in fotocopia. Per il , infatti, il Parte_1
supplemento comparativo da parte della CTU grafologa andava disposto, nonostante il secondo esemplare del contratto di compravendita del 4/12/2012 fosse stato fornito in fotocopia dal convenuto, come ammesso dalla costante giurisprudenza di legittimità, qualora il documento sia ritenuto idoneo. Di conseguenza, era necessario disporre la rinnovazione della CTU
Par grafologica, anche in considerazione del fatto che e avevano Testimone_2 Persona_1
affermato di essere presenti al momento della sottoscrizione di sulla Controparte_1
autofattura quietanzata del 14/12/2012.
6 Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, deve chiarirsi che nella causa che qui ci occupa non Parte_1
contestava che con la scrittura privata del 4\8\2012 gli avesse venduto il Controparte_1
proprio bosco, al prezzo di € 12.500,00: l'odierno appellante si limitava ad allegare solo che, in realtà, il taglio del bosco era stato fatto dal figlio , il quale aveva una ditta commerciale, Per_1
come emergente dalla quietanza sottoscritta dal sull'autofattura n. 2 del 14\12\2012. CP_1
Sottoscrizione, tuttavia, risultata apocrifa, a prescindere dal supplemento di CTU richiesto dal su un documento prodotto in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale veniva Parte_1
prontamente disconosciuta dalla controparte.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, infatti, quando una parte depositi in giudizio una scrittura privata in copia (fotocopia) e l'altra parte la disconosca, in tal caso a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuto a produrre l'originale (ed in caso di ulteriore disconoscimento a chiederne la verificazione) in quanto non può avere alcun valore legale. Infatti, solo con l'originale si realizza la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con querela di falso
(cfr. Cass., ordinanza n. 2777/2025; Cass n.16551\2015; Cass 6975\2018). Pertanto, una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile, poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma,
indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Ad ogni modo, qualora l'originale di una scrittura privata non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotta – non imputabilità da provarsi, ma nella specie, non dimostrata - l'autenticità della sottoscrizione può essere comunque dimostrata attraverso altri mezzi di prova.
7 Orbene, nel caso in esame, non solo l'odierno appellante non ha mai invocato l'impossibilità di produrre i documenti in originale (del resto aveva, in precedenza, dichiarato di essere gli stessi in suo possesso), ma non ha dimostrato detta impossibilità e, ad ogni modo, la stessa esistenza dei due esemplari è rimasta sfornita di qualsivoglia sopporto probatorio.
Peraltro, le suddette scritture sarebbero dovute servire ad un supplemento comparativo al fine di decretare la falsità o meno della sottoscrizione posta in calce alla quietanza di cui all'autofattura del 14\12\2012, indagine condotta dal CTU in maniera esaustiva già con il saggio grafico fornito dal CUOZZO, la firma della procura al proprio difensore sul ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sulla carta di identità e sul contratto del 4\8\2012.
Ma vi è di più.
Nessuna altra emergenza istruttoria è in grado di sovvertire la decisione del primo giudice.
Questa Corte condivide il giudizio di inattendibilità dei testi e , figli Persona_1 Tes_2
dell'odierno appellante, i quali riferivano che la quietanza di cui alla autofattura del 14\12\2012
era stata sottoscritta dal CUOZZO e alla presenza anche del teste : il primo è, infatti, _1
l'esecutore materiale del taglio del bosco e portatore di un interesse alla partecipazione nella causa in esame, avendo dedotto di aver pagato personalmente il corrispettivo, come da quietanza risultata falsa;
il secondo, invece, risulta smentito non solo dalla accertata apocrifia della sottoscrizione oggetto di CTU, ma anche dalle dichiarazioni del teste _1
, terzo estraneo alle parti, il quale affermava di non essere presente alla dedotta
[...]
sottoscrizione dell'autofattura n. 2 del 14\12\2012, che non riconosceva (cfr. verbale di udienza del 7\6\18).
Ne consegue, quindi, che, tale essendo il quadro probatorio a disposizione del primo giudice,
lo stesso ha correttamente respinto la richiesta di rinnovazione della CTU grafologica, come avanzata dalla difesa del . Parte_1
In via generale, la Corte ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova vera e propria, essendo la stessa assimilabile più tosto ad un mezzo di ricerca della
8 prova che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ma, eventualmente, un vizio della motivazione fornita dal giudice per giungere alla decisione (cfr. Cass. del 27/01/2022, n.2482). Pertanto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU,
atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, come già affermato, non è necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. del
29/09/2017, n.22799). Tale assunto acquista maggior rilievo in considerazione del fatto che il giudice può sempre discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di CTU, pur motivando,
senza che sia necessario procedere alla rinnovazione della stessa. Infatti, ciò che rileva è il percorso logico-giuridico affrontato dal giudice in ordine alle richieste delle parti e alle risultanze istruttorie esaminate nel loro complesso e che il primo non presenti vizi logici e giuridici rispetto ai secondi.
Orbene, a tal proposito, la motivazione del Tribunale risulta ineccepibile.
Il giudice di prime cure, sulla base della CTU - con valutazione condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative – ha ritenuto che la sottoscrizione in verifica fosse il frutto di un “collage”, che pur se realizzato con una certa maestria e attraverso diverse tecniche, tuttavia non ha permesso, però, al falsario, di far
proprie quelle che sono le modalità precipue della scrittura dinamica della mano autografa,
come la pressione, la continuità grafica, i convolvoli ed il tratto netto e pulito…>.
Deve, in definitiva, convenirsi col primo giudice, il quale ha negato la sussistenza di una prova valida del fatto estintivo allegato dall'odierno appellante, ossia del dedotto pagamento.
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato.
C. Spese processuali.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato anticipo.
9 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024,
pubblicata in data 29/02/2024 dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida nella somma di € Controparte_1
3.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato anticipo;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott. Aldo Gubitosi-
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 333/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teora (AV), alla via Roma n. 52, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Gaetano Milano, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Eugenio Caterina n. 14, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Fiorenzo Marino, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024, pubblicata in data
29/02/2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3\4\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29/03/2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024 (pubblicata in data
[...]
29/02/2024 e notificata in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto
al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
12.500,00 con i legali interessi dalla domanda al soddisfo;
2. condanna il convenuto
[...]
al pagamento delle spese processuali, e che si liquidano complessivamente Parte_1
in €. 4.795,00, di cui €. 195,00 per spese vive, oltre la maggiorazione del 15% per spese
generali, IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato
anticipo;
3. spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di parte convenuta>
Invero, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - depositato il 20/7/2015 e notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 4\11\2015 - appresentava Controparte_1
di aver stipulato con un contratto di vendita avente ad oggetto legname Parte_1
(circa 2.500 quintali) per il prezzo di € 12.500,00; che, dopo aver eseguito il taglio del legname come pattuito, nonostante i vari solleciti in via bonaria, non provvedeva al Parte_1
pagamento del corrispettivo;
che, rimasta senza alcun effetto la espletata procedura di negoziazione assistita, era costretto ad adire l'autorità giudiziaria affinché venisse accertato l'inadempimento del resistente, con la condanna al pagamento della somma di € 12.500,00 oltre interessi e spese di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva eccependo la Parte_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il taglio del legname era stato effettuato dal figlio, , titolare di una ditta di commercio di legnami). A supporto della propria Persona_1
difesa, il convenuto deduceva che aveva anche sottoscritto e quietanzato Controparte_1
l'autofattura n.2 del 14/12/2012 in favore della ditta di . Concludeva, quindi, Persona_1
per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 15/03/2016 il Giudice disponeva il mutamento del rito, in ragione della necessaria istruzione non sommaria della causa.
Di poi, isconosceva la sottoscrizione in calce alla quietanza apposta sulla Controparte_1
autofattura sopra indicata e, chiesta da controparte la verificazione, il Tribunale di Salerno
disponeva CTU grafologica (cfr. relazione della dott.ssa , depositata in data Persona_2
27\4\2018).
Quindi, era assunta la prova ammessa (cfr. ordinanza del 15\6\2017; verbale di udienza del
23\11\2017 per gli interrogatori formali delle parti;
verbale di udienza del 7\6\2018 per i testimoni , , ; verbale di udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
18\10\2018 per i testi e . Persona_1 Testimone_4
Infine, ritenuta inammissibile la querela di falso proposta dal sulle risultanze della Parte_1
CTU (cfr. ordinanza del 28\6\2018), la causa era decisa con la sentenza qui impugnata, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
Invero, il giudice di prime cure, non contestati né l'avvenuto taglio del legname, né il prezzo stabilito, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, della scrittura privata sottoscritta da entrambi i contraenti (doc. 2 all. fascicolo attore), riteneva dimostrato che la cessione del legname era stata disposta da in favore del come Controparte_1 Parte_1
confermato anche dal teste . Di contro, il primo giudice giudicava inattendibili le _1
testimonianze di e di , figli del convenuto, in assenza di Persona_1 Testimone_2
riscontri esterni, nelle dichiarazioni degli ulteriori testi, ed interni, in ragione della loro
3 contraddittorietà interna (testi generici e circostanze prive di elementi spazio-temporali).
Inoltre, per il Tribunale non era stato provato il pagamento per la cessione del legname, visto che la CTU grafologica aveva accertato che la presunta sottoscrizione a nome di
[...]
sulla quietanza a margine dell'autofattura n. 2, emessa dalla ditta “Commercio CP_1
all'ingrosso di Legname” del per l'importo di € 13.200,00, era risultata Persona_1
apocrifa. Infine, il supplemento di CTU disposto su richiesta dello stesso , il quale Parte_1
eccepiva l'esistenza di un secondo esemplare del contratto del 4\8\2012 in suo possesso, non sortiva alcun effetto, atteso che il convenuto non produceva in giudizio l'originale ma solo la copia immediatamente disconosciuta da controparte.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non espletabile il supplemento comparativo da parte della CTU grafologa, nonostante il secondo esemplare del contratto di compravendita del 4/12/2012 fosse stato fornito in fotocopia dal convenuto,
come ammesso dalla costante giurisprudenza di legittimità, qualora il documento sia ritenuto idoneo;
- Di conseguenza, era necessario disporre la rinnovazione della CTU grafologica, anche in considerazione del fatto che e avevano affermato Testimone_2 Persona_1
di essere presenti al momento della sottoscrizione di sulla Controparte_1
autofattura quietanzata del 14/12/2012.
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: <
1. disporre la rinnovazione della CTU
grafologica ed accertare e dichiarare la veridicità della sottoscrizione di Controparte_1
all'Autofattura quietanzata numero 2 del 14/12/2012;2. fermo quanto innanzi, nel merito a in
totale riforma della sentenza emessa dal GOT Ruggiero del Tribunale di Salerno numero
1128/2024 pubblicata 29/02/2024 e pubblicata in pari data e dichiarare la domanda proposta
da inammissibile, improcedibile ed infondata;
3. con vittoria di spese ed Controparte_1
4 onorari di lite a favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio ivi comprese
le spese della CTU del doppio grado di giudizio>.
Si costituiva in appello impugnando tutto quanto ex adverso dedotto con Controparte_1
l'appello, in quanto inammissibile ex art. 342 cpc, nonché infondato in fatto e in diritto.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, e rigettata l'istanza di sospensiva (cfr. ordinanza del 9/10/2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 3/4/2025 per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento dell'8/4/2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
5 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. CTU, comparazione delle firme, rinnovazione e valutazione prove sul pagamento.
Con articolato motivo, l'odierno appellante lamentava l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla mancata prosecuzione della procedura comparativa fondata sul presupposto che venivano prodotti documenti in fotocopia. Per il , infatti, il Parte_1
supplemento comparativo da parte della CTU grafologa andava disposto, nonostante il secondo esemplare del contratto di compravendita del 4/12/2012 fosse stato fornito in fotocopia dal convenuto, come ammesso dalla costante giurisprudenza di legittimità, qualora il documento sia ritenuto idoneo. Di conseguenza, era necessario disporre la rinnovazione della CTU
Par grafologica, anche in considerazione del fatto che e avevano Testimone_2 Persona_1
affermato di essere presenti al momento della sottoscrizione di sulla Controparte_1
autofattura quietanzata del 14/12/2012.
6 Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, deve chiarirsi che nella causa che qui ci occupa non Parte_1
contestava che con la scrittura privata del 4\8\2012 gli avesse venduto il Controparte_1
proprio bosco, al prezzo di € 12.500,00: l'odierno appellante si limitava ad allegare solo che, in realtà, il taglio del bosco era stato fatto dal figlio , il quale aveva una ditta commerciale, Per_1
come emergente dalla quietanza sottoscritta dal sull'autofattura n. 2 del 14\12\2012. CP_1
Sottoscrizione, tuttavia, risultata apocrifa, a prescindere dal supplemento di CTU richiesto dal su un documento prodotto in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale veniva Parte_1
prontamente disconosciuta dalla controparte.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, infatti, quando una parte depositi in giudizio una scrittura privata in copia (fotocopia) e l'altra parte la disconosca, in tal caso a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuto a produrre l'originale (ed in caso di ulteriore disconoscimento a chiederne la verificazione) in quanto non può avere alcun valore legale. Infatti, solo con l'originale si realizza la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con querela di falso
(cfr. Cass., ordinanza n. 2777/2025; Cass n.16551\2015; Cass 6975\2018). Pertanto, una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile, poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma,
indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Ad ogni modo, qualora l'originale di una scrittura privata non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotta – non imputabilità da provarsi, ma nella specie, non dimostrata - l'autenticità della sottoscrizione può essere comunque dimostrata attraverso altri mezzi di prova.
7 Orbene, nel caso in esame, non solo l'odierno appellante non ha mai invocato l'impossibilità di produrre i documenti in originale (del resto aveva, in precedenza, dichiarato di essere gli stessi in suo possesso), ma non ha dimostrato detta impossibilità e, ad ogni modo, la stessa esistenza dei due esemplari è rimasta sfornita di qualsivoglia sopporto probatorio.
Peraltro, le suddette scritture sarebbero dovute servire ad un supplemento comparativo al fine di decretare la falsità o meno della sottoscrizione posta in calce alla quietanza di cui all'autofattura del 14\12\2012, indagine condotta dal CTU in maniera esaustiva già con il saggio grafico fornito dal CUOZZO, la firma della procura al proprio difensore sul ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sulla carta di identità e sul contratto del 4\8\2012.
Ma vi è di più.
Nessuna altra emergenza istruttoria è in grado di sovvertire la decisione del primo giudice.
Questa Corte condivide il giudizio di inattendibilità dei testi e , figli Persona_1 Tes_2
dell'odierno appellante, i quali riferivano che la quietanza di cui alla autofattura del 14\12\2012
era stata sottoscritta dal CUOZZO e alla presenza anche del teste : il primo è, infatti, _1
l'esecutore materiale del taglio del bosco e portatore di un interesse alla partecipazione nella causa in esame, avendo dedotto di aver pagato personalmente il corrispettivo, come da quietanza risultata falsa;
il secondo, invece, risulta smentito non solo dalla accertata apocrifia della sottoscrizione oggetto di CTU, ma anche dalle dichiarazioni del teste _1
, terzo estraneo alle parti, il quale affermava di non essere presente alla dedotta
[...]
sottoscrizione dell'autofattura n. 2 del 14\12\2012, che non riconosceva (cfr. verbale di udienza del 7\6\18).
Ne consegue, quindi, che, tale essendo il quadro probatorio a disposizione del primo giudice,
lo stesso ha correttamente respinto la richiesta di rinnovazione della CTU grafologica, come avanzata dalla difesa del . Parte_1
In via generale, la Corte ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova vera e propria, essendo la stessa assimilabile più tosto ad un mezzo di ricerca della
8 prova che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ma, eventualmente, un vizio della motivazione fornita dal giudice per giungere alla decisione (cfr. Cass. del 27/01/2022, n.2482). Pertanto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU,
atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, come già affermato, non è necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. del
29/09/2017, n.22799). Tale assunto acquista maggior rilievo in considerazione del fatto che il giudice può sempre discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di CTU, pur motivando,
senza che sia necessario procedere alla rinnovazione della stessa. Infatti, ciò che rileva è il percorso logico-giuridico affrontato dal giudice in ordine alle richieste delle parti e alle risultanze istruttorie esaminate nel loro complesso e che il primo non presenti vizi logici e giuridici rispetto ai secondi.
Orbene, a tal proposito, la motivazione del Tribunale risulta ineccepibile.
Il giudice di prime cure, sulla base della CTU - con valutazione condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative – ha ritenuto che la sottoscrizione in verifica fosse il frutto di un “collage”, che pur se realizzato con una certa maestria e attraverso diverse tecniche, tuttavia non ha permesso, però, al falsario, di far
proprie quelle che sono le modalità precipue della scrittura dinamica della mano autografa,
come la pressione, la continuità grafica, i convolvoli ed il tratto netto e pulito…>.
Deve, in definitiva, convenirsi col primo giudice, il quale ha negato la sussistenza di una prova valida del fatto estintivo allegato dall'odierno appellante, ossia del dedotto pagamento.
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato.
C. Spese processuali.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato anticipo.
9 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1128/2024 del 27/02/2024,
pubblicata in data 29/02/2024 dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida nella somma di € Controparte_1
3.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fiorenzo Marino per dichiarato anticipo;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott. Aldo Gubitosi-
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