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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Prima Civile
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies u.c. c.p.c., al termine dell'udienza di discussione dell'11.12.2025, la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7374/2024, tra
(già c.f./P.IVA ), e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
(già socia accomandataria ed illimitatamente responsabile della s.a.s., c.f. Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Rossini, come in atti domiciliate C.F._1
-parte opponente- nei confronti di
(C.F. e P. I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Monza (MB), Via Passerini n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio
Centonze, come in atti domiciliata,
-parte opposta-
Conclusioni delle parti: per parte opponente: “Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito e in via principale:
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo il D.I. n. 2466/2024 RG n. 3814/24 emesso dal Tribunale di Monza il 26 agosto 2024 e notificato alla società a mezzo PEC in data 23 settembre
2024 ed alla sig.ra mediante Ufficiale Giudiziario in data 08.10.2024. Parte_2 pagina 1 di 4 Dichiarare prescritti i crediti azionati e sorti antecedentemente al 5.12.2013.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n. 2 depositata in data 14.03.2025, con i testi ivi indicati.
In ogni caso:
Con condanna della Convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.…”.
Per parte opposta: “come in atti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2466/2024, emesso in data 6.09.2024 dal Tribunale di Monza, la
[...]
, deducendo una serie di prestiti e finanziamenti posti in essere in favore della Controparte_1
(oggi trasformata in srl) a partire dal 2012, desumibili dagli estratti di conto corrente Parte_2
bancari della società creditrice, e solo in parte restituiti, ha ingiunto il pagamento della residua somma pari ad euro 324.450,00.
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo, hanno formulato opposizione la società
[...]
(già s.a.s.), unitamente al già socio illimitatamente responsabile, eccependo la Parte_1
prescrizione delle somme oggetto di prestito negli anni 2012 e 2013, per la somma di euro 30 mila, e, nel merito, contestando la pretesa creditoria azionata col monitorio, essendo tutte le operazioni poste in essere da autorizzate, avallate e verificate dall'attuale legale rappr.te della Controparte_1 [...]
, che aveva seguito tutte le operazioni della società di cui è divenuto legale Parte_3 rappr.te subentrando al fratello , che l'aveva amministrata in precedenza. Parte_4
Si è costituita la parte opposta che ha ribadito come la sussistenza dei prestiti sia desumibile non solo dagli e/c bancari della società (doc. 3 Fasc. opposta), ma anche riconosciuto Controparte_1
dalla stessa società debitrice che, al fine di operare la trasformazione evolutiva da s.a.s. ad s.r.l., aveva incaricato il dottore commercialista di predisporre la perizia giurata prevista dall'art. Persona_1
2500 ter c.c., volta ad indicare in particolare le poste attive e le poste passive della società alla data del
31.12.2023 (doc. 11 fasc. opposta), e che all'esito di tale attività, il professionista incaricato aveva indicato un debito di nei confronti della odierna opposta, pari esattamente all'importo Parte_2
del monitorio (euro 324.450,00). La opposta ha inoltre contestato la eccepita prescrizione, rilevando pagina 2 di 4 come la genesi del credito fosse risalente al 2019, e dunque non prescritto. In subordine, ha formulato domanda di restituzione della medesima somma ex art. 2033 c.c.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali, irrilevanti le prove orali pure richieste dalle parti.
***
La opposizione è infondata e merita rigetto per le ragioni che seguono.
La documentazione prodotta dalla parte opposta, sia nel procedimento monitorio che nel presente procedimento, è idonea a provare la sussistenza dei crediti fatti valere con l'ingiunzione.
In particolare, l'esame degli estratti di conto corrente depositati sub doc. 3 fasc. opposta, rivelano una serie di esborsi e versamenti fatti nel corso degli anni da in favore della Controparte_1
con le causali “prestito” o “finanziamento”, che non lasciano dubbi circa la Parte_2
qualificazione giuridica voluta dalle parti, in termini di contratto di mutuo.
Particolare valore probatorio assume inoltre la perizia giurata demandata dalla società
[...]
nell'ambito del procedimento ex art. 2500 ter c.c. di trasformazione evolutiva in s.r.l., Parte_2
al dottore commercialista , che ha predisposto la perizia giurata prevista dalla norma e Persona_1
necessaria per rappresentare la situazione patrimoniale relativa all'esatta consistenza del patrimonio attivo e passivo della società in trasformazione, attestando la sussistenza del debito della Parte_2
(oggi s.r.l) nei confronti della odierna opposta, e pari ad euro 324.450,00 (cfr. doc. 11 fasc.
[...]
opposta. Più in particolare, nella elencazione dei debiti della società viene riportato Parte_2
espressamente alla voce Debiti Verso Terzi, un debito di euro 324.450 verso Controparte_1 cfr. pag. 29 del doc. 11 fasc. opposta). Ora, poiché la relazione di stima del patrimonio prevista dall'art. 2500 ter c.c. è essenzialmente strutturata come un bilancio, benchè straordinario, in quanto la sua funzione è quella di rappresentare ai terzi la esatta consistenza del patrimonio attivo e passivo della società in trasformazione, può ascriversi a tale rilevante documento la efficacia probatoria di cui all'art. 2709 c.c.
Ne consegue che anche la eccezione di prescrizione, formulata dalla parte opponente per la minor somma di euro 30 mila è infondata, atteso che alla data della redazione della perizia e della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2500 ter c.c. per l'operazione straordinaria di trasformazione
(vale a dire il 1.3.2024), il debito era da ritenersi sussistente e riconosciuto per stessa ammissione della debitrice, che l'ha riportato infatti tra le poste passive.
pagina 3 di 4 Può aggiungersi che del tutto irrilevanti si appalesano le considerazioni, su cui lungamente si spendono le parti opponenti negli scritti difensivi, circa le relazioni parentali e i rapporti intercorsi tra i vari componenti della famiglia , cui le compagini societarie per cui è causa fanno capo, atteso Pt_2
che – come è noto – le società commerciali sono dotate di propria soggettività giuridica.
Conclusivamente, il monitorio va confermato nella sua interezza e la opposizione rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, valori tabellari tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00 mila euro), attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, e riconoscendo tutte le fasi
(di studio, introduttiva, istruttoria [in ragione del deposito delle memorie istruttorie], decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) Rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2466/2024, emesso in data 6.09.2024 dal
Tribunale di Monza;
b) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Prima Civile
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies u.c. c.p.c., al termine dell'udienza di discussione dell'11.12.2025, la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7374/2024, tra
(già c.f./P.IVA ), e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
(già socia accomandataria ed illimitatamente responsabile della s.a.s., c.f. Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Rossini, come in atti domiciliate C.F._1
-parte opponente- nei confronti di
(C.F. e P. I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Monza (MB), Via Passerini n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio
Centonze, come in atti domiciliata,
-parte opposta-
Conclusioni delle parti: per parte opponente: “Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito e in via principale:
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo il D.I. n. 2466/2024 RG n. 3814/24 emesso dal Tribunale di Monza il 26 agosto 2024 e notificato alla società a mezzo PEC in data 23 settembre
2024 ed alla sig.ra mediante Ufficiale Giudiziario in data 08.10.2024. Parte_2 pagina 1 di 4 Dichiarare prescritti i crediti azionati e sorti antecedentemente al 5.12.2013.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n. 2 depositata in data 14.03.2025, con i testi ivi indicati.
In ogni caso:
Con condanna della Convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.…”.
Per parte opposta: “come in atti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2466/2024, emesso in data 6.09.2024 dal Tribunale di Monza, la
[...]
, deducendo una serie di prestiti e finanziamenti posti in essere in favore della Controparte_1
(oggi trasformata in srl) a partire dal 2012, desumibili dagli estratti di conto corrente Parte_2
bancari della società creditrice, e solo in parte restituiti, ha ingiunto il pagamento della residua somma pari ad euro 324.450,00.
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo, hanno formulato opposizione la società
[...]
(già s.a.s.), unitamente al già socio illimitatamente responsabile, eccependo la Parte_1
prescrizione delle somme oggetto di prestito negli anni 2012 e 2013, per la somma di euro 30 mila, e, nel merito, contestando la pretesa creditoria azionata col monitorio, essendo tutte le operazioni poste in essere da autorizzate, avallate e verificate dall'attuale legale rappr.te della Controparte_1 [...]
, che aveva seguito tutte le operazioni della società di cui è divenuto legale Parte_3 rappr.te subentrando al fratello , che l'aveva amministrata in precedenza. Parte_4
Si è costituita la parte opposta che ha ribadito come la sussistenza dei prestiti sia desumibile non solo dagli e/c bancari della società (doc. 3 Fasc. opposta), ma anche riconosciuto Controparte_1
dalla stessa società debitrice che, al fine di operare la trasformazione evolutiva da s.a.s. ad s.r.l., aveva incaricato il dottore commercialista di predisporre la perizia giurata prevista dall'art. Persona_1
2500 ter c.c., volta ad indicare in particolare le poste attive e le poste passive della società alla data del
31.12.2023 (doc. 11 fasc. opposta), e che all'esito di tale attività, il professionista incaricato aveva indicato un debito di nei confronti della odierna opposta, pari esattamente all'importo Parte_2
del monitorio (euro 324.450,00). La opposta ha inoltre contestato la eccepita prescrizione, rilevando pagina 2 di 4 come la genesi del credito fosse risalente al 2019, e dunque non prescritto. In subordine, ha formulato domanda di restituzione della medesima somma ex art. 2033 c.c.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali, irrilevanti le prove orali pure richieste dalle parti.
***
La opposizione è infondata e merita rigetto per le ragioni che seguono.
La documentazione prodotta dalla parte opposta, sia nel procedimento monitorio che nel presente procedimento, è idonea a provare la sussistenza dei crediti fatti valere con l'ingiunzione.
In particolare, l'esame degli estratti di conto corrente depositati sub doc. 3 fasc. opposta, rivelano una serie di esborsi e versamenti fatti nel corso degli anni da in favore della Controparte_1
con le causali “prestito” o “finanziamento”, che non lasciano dubbi circa la Parte_2
qualificazione giuridica voluta dalle parti, in termini di contratto di mutuo.
Particolare valore probatorio assume inoltre la perizia giurata demandata dalla società
[...]
nell'ambito del procedimento ex art. 2500 ter c.c. di trasformazione evolutiva in s.r.l., Parte_2
al dottore commercialista , che ha predisposto la perizia giurata prevista dalla norma e Persona_1
necessaria per rappresentare la situazione patrimoniale relativa all'esatta consistenza del patrimonio attivo e passivo della società in trasformazione, attestando la sussistenza del debito della Parte_2
(oggi s.r.l) nei confronti della odierna opposta, e pari ad euro 324.450,00 (cfr. doc. 11 fasc.
[...]
opposta. Più in particolare, nella elencazione dei debiti della società viene riportato Parte_2
espressamente alla voce Debiti Verso Terzi, un debito di euro 324.450 verso Controparte_1 cfr. pag. 29 del doc. 11 fasc. opposta). Ora, poiché la relazione di stima del patrimonio prevista dall'art. 2500 ter c.c. è essenzialmente strutturata come un bilancio, benchè straordinario, in quanto la sua funzione è quella di rappresentare ai terzi la esatta consistenza del patrimonio attivo e passivo della società in trasformazione, può ascriversi a tale rilevante documento la efficacia probatoria di cui all'art. 2709 c.c.
Ne consegue che anche la eccezione di prescrizione, formulata dalla parte opponente per la minor somma di euro 30 mila è infondata, atteso che alla data della redazione della perizia e della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2500 ter c.c. per l'operazione straordinaria di trasformazione
(vale a dire il 1.3.2024), il debito era da ritenersi sussistente e riconosciuto per stessa ammissione della debitrice, che l'ha riportato infatti tra le poste passive.
pagina 3 di 4 Può aggiungersi che del tutto irrilevanti si appalesano le considerazioni, su cui lungamente si spendono le parti opponenti negli scritti difensivi, circa le relazioni parentali e i rapporti intercorsi tra i vari componenti della famiglia , cui le compagini societarie per cui è causa fanno capo, atteso Pt_2
che – come è noto – le società commerciali sono dotate di propria soggettività giuridica.
Conclusivamente, il monitorio va confermato nella sua interezza e la opposizione rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, valori tabellari tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00 mila euro), attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, e riconoscendo tutte le fasi
(di studio, introduttiva, istruttoria [in ragione del deposito delle memorie istruttorie], decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) Rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2466/2024, emesso in data 6.09.2024 dal
Tribunale di Monza;
b) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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