Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 2
La domanda di eliminazione delle vedute aperte sul muro perimetrale comune deve essere proposta nei soli confronti del proprietario delle vedute stesse e non nei confronti di tutti i condomini del fabbricato sul quale le vedute si aprono.
Un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anziché luce solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltreché di fronte anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC IE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO PIVATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 308, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ERCOLE, che lo difende unitamente all'avvocato GIANNIOTTI GAJULLI FRANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1307/95 della corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 11/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PINATO ALDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIANNIOTTI GAJULLI FRANCA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US NU, con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1982, convenne innanzi al Tribunale di Venezia, tra gli altri, IE AR, per sentirlo condannare all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione di acqua piovana proveniente dagli scarichi dell'edificio condominiale di proprietà dello AR e di altri, attiguo al proprio edificio.
Il convenuto resistè alla domanda ed, in via riconvenzionale, chiese che l'attore fosse condannato alla chiusura delle due vedute prospicienti l'intercapedine esistente tra la sua proprietà e quella dell'attore.
Con altro atto di citazione, notificato il 10 ottobre 1986, il NU convenne lo AR innanzi allo stesso Tribunale, per sentire accertare il proprio diritto a mantenere le vedute di cui lo AR aveva chiesto la chiusura nonché per sentir condannare lo AR a chiudere le vedute aperte sul muro perimetrale dell'immobile del suo fabbricato, prospiciente quello di esso attore o, quanto meno, a renderle conformi alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ.. Riunite le due cause, l'adito Tribunale accolse le domande del NU e rigettò la domanda riconvenzionale dello AR e la sua decisione, impugnata dal soccombente AR, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 11 novembre 1995 dalla Corte d'Appello di Venezia. In ordine all'actio negatoria servitutis esercitata dallo AR, il giudice d'appello ha ritenuto che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio emergeva che le aperture esistenti nella facciata dell'immobile del NU prospiciente quello dello AR avevano avuto sempre la struttura di vedute, essendo dotate di cancelletti apribili verso l'esterno, sicché, essendo state, esse, aperte prima del 1940, il NU aveva usucapito le relative servitù.
Quanto, poi, all'analoga azione esercitata dal NU nei confronti dello AR, la corte del merito ha osservato che correttamente il primo giudice aveva disposto il ripristino a luci delle vedute aprentisi nel muro perimetrale del fabbricato dello AR, poiché, come emergeva della fotografie esistenti agli atti, esse erano in precedenza munite di inferriate fisse, che impedivano ogni possibilità di affaccio e, poiché quel che rilevava non era l'accertamento, richiesto dallo AR, che le aperture erano state praticata nella vigenza dell'ordinamento giuridico austriaco, che consentiva l'apertura di vedute senza alcun limite di distanza, bensì l'accertamento dell'epoca in cui le luci erano state trasformate in vedute, incombeva sullo AR, che assumeva di avere diritto a mantenere le vedute, l'onere di provare l'epoca dell'avvenuta trasformazione. Sicché, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso e non essendo rilevanti ed ammissibili la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio all'uopo richieste, la domanda del NU andava accolta.
Avverso tale decisione lo AR propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi, cui il NU resiste con controricorso. Vi sono memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per vizio del contraddittorio, che rende nulli il procedimento e la sentenza, poiché, a suo avviso, l'actio negatoria servitutis e la conseguente domanda di chiusura delle vedute proposte nei suoi confronti dallo AR andavano proposte nei confronti di tutti i condomini dell'edificio, nel cui muro perimetrale le vedute si aprivano.
La censura è destituita di fondamento, poiché la domanda del NU tende solo all'eliminazione delle vedute, che, al contrario, del perimetrale nel quale si aprono, non costituiscono beni condominiali.
Peraltro, il ripristino a luci delle vedute non inciderebbe affatto sul muro perimetrale, sicché anche la prospettazione fatta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., fondata sul pregio architettonico dell'edificio, a prescindere dalla sua inammissibilità, conseguente alla novità della questione, si rivela comunque infondata.
Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 905 e 906 cod. civ., nonché delle norme del diritto austriaco in tema di vedute, adducendo che la Corte d'Appello ha omesso di motivare sulla questione, da lui prospettata, della disciplina normativa applicabile alle vedute che si aprono nel suo fabbricato.
All'uopo ribadisce che, com'era pacifico tra le parti, l'edificio risale ad un periodo storico che vedeva la città di Venezia sotto la dominazione austriaca, sicché alle vedute aperte nel suo muro perimetrale si applicava il diritto civile austriaco, che consentiva l'apertura di vedute senza l'obbligo di rispettare distanze dal fondo vicino.
La censura è priva di fondamento, perché, come ha esattamente osservato il giudice d'appello, essendo stato accertato dal C.T.U. che le aperture sul muro del fabbricato NU erano in precedenza munite di inferriate fisse, non aveva alcun rilievo accertare che esse erano state aperte sotto il vigore del codice civile austriaco, essendo, invece, rilevante accertare la data di eliminazione delle inferriate fisse, per stabilire, ove l'eliminazione fosse avvenuta nella vigenza del diritto civile austriaco, se l'apertura delle vedute fosse avvenuta iure proprietatis, ovvero, ove l'eliminazione si fosse verificata nella vigenza del codice civile italiano, se la servitù di veduta fosse stata usucapita.
Col terzo mezzo il ric. Lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che le fotografie versate in atti non consentivano di ritenere che le aperture erano dotate in passato, tanto meno fino al 1981, di inferriate fisse, essendo, invece, vero che, come era stato invano richiesto di provare con testi o con consulenza tecnica d'ufficio, le inferriate, fino a quando non furono eliminate, erano costituite da una intelaiatura fissa in legno e da una parte mobile apribile, munita di lucchetto.
La censura è inammissibile, perché tende a provocare un non consentito sindacato sulla valutazione di merito data dalla Corte di Appello in ordine alle risultanze della prova fotografica, che, ad avviso del giudice d'appello, evidenziavano chiaramente la fissità delle inferriate.
Quanto, poi, alla prova per testi ed alla consulenza tecnica d'ufficio richieste dal ricorrente, correttamente sono state ritenute irrilevanti dalla corte di merito, perché: a) la prova per testi mirava ad accertare che nel 1981 le aperture erano dotate di intelaiatura fissa in ferro e di parte mobile apribile, senza, però, precisare quando fosse stata installata la parte mobile apribile, considerato che il periodo di tempo decorso dal 1981 alla proposizione della domanda era insufficiente a determinare l'acquisto per usucapione della servitù; b) la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto accertare che le aperture risalivano ad almeno un secolo addietro, non anche la data di rimozione delle inferriate fisse.
Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 900 e sgg. Cod. civ.) sulla distinzione tra luci e vedute, nonché delle norme sulla usucapione della servitù di veduta, osservando che, ove anche fosse risultato provato che le inferriate erano fisse in passato, si sarebbe comunque trattato di vedute, perché l'angustia dell'intercapedine esistente tra i due fabbricati consentiva un'agevole visuale attraverso di esse, non essendo necessario anche l'affaccio.
La censura è inammissibile e, comunque, infondata.
È inammissibile, poiché, per quel che risulta dall'impugnata sentenza, è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità ne' il ricorrente si duole di omesso esame di essa dal giudice d'appello.
La censura, peraltro, involge la necessità di un accertamento di fatto sulle dimensioni dell'intercapedine non consentito in questa sede.
Comunque, in diritto, va osservato che, com'è stato correttamente ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 6820 del 16 novembre 1983; sent. n. 327 del 2 ottobre 1975), un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta, anziché luce, solo se permetta di affacciarsi e di guardare, oltre che di fronte, anche obliquamente o lateralmente, come, per esempio, quando abbia maglie così larghe da consentire di sporgere il capo in ogni direzione, ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro ma se ne distacchi di tanto da consentire si sporgere il capo oltre tale muro;
il che non viene neppure allegato dal ricorrente. Col quinto mezzo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e sgg. nonché dell'art. 2697 cod. civ., dolendosi del fatto che erroneamente la corte territoriale abbia ritenuto che incombesse a lui l'onere di provare l'epoca della trasformazione in vedute delle luci, poiché, invece, era l'attore NU tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto, da lui vantato, a chiudere le vedute.
La censura è palesemente infondata, poiché il giudice d'appello, facendo puntuale applicazione dei principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio, ha ritenuto che dovesse lo AR provare, a fronte dell'actio negatoria servitutis ex adverso esercitata, il proprio diritto a mantenere le vedute, poiché è colui che vanta un diritto a doverlo provare, non già chi lo contesta, questi potendosi limitare a chiedere l'eliminazione della situazione prevista come illegittima dall'ordinamento. Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente si duole di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice d'appello, nel decidere sull'actio negatoria servitutis da lui proposta nei confronti del NU, escludendo che le aperture praticate nel fabbricato del controricorrente avessero subito nel tempo modificazioni, ha trascurato di verificare se, oltre che in larghezza, dette aperture fossero state mutate in altezza. Peraltro - sottolinea il ricorrente - non era stato provato che i cancelletti muniti di serratura da controparte mostrati al C.T.U. fossero proprio quelli applicati alle aperture e su tale punto il C.T.U. aveva espresso perplessità. Ciò, comunque, non autorizzava a ritenere che sin dal 1940, anno al quale risalirebbe la scheda catastale le aperture fossero delle vedute. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte distrettuale ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che le aperture sul muro del fabbricato NU non hanno subito rimaneggiamenti, salva la diminuzione di circa dieci centimetri della larghezza di un foro. Quindi, neppure in altezza si sono verificate modificazioni.
Quanto, poi, all'autenticità dei cancelletti, trattasi di quaestio facti implicitamente risolta dal giudice d'appello, che non ha avuto dubbi nel ritenere che i cancelletti mostrati al C.T.U. dal NU fossero quelli originariamente apposti alle aperture e se, il C.T.U. ha mostrato perplessità al riguardo, egli le ha infine risolte a favore della tesi dello AR, seguito in tale valutazione dalla Corte d'Appello.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.225.650, di cui L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 2 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999