Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 maggio 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 giugno 2012 |
Commentari • 115
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7102 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7102 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21394/2015 proposto da: Curatela del Fallimento di (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. S.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell'avvocato S.E.P., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del …
Leggi di più… - 2. Il pagamento del singolo condomino al creditore del condominio non estingue il debito pro quotaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 23 settembre 2025
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 5561 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 21/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 21/02/2022), n.5561 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14712/2017 proposto da: R.A.L., e P.G., rappresentati e difesi dagli Avv.ti FABRIZIO GIORDANO, e NUNZIO GAGLIOTTI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'avv. Silvio Bozzi, con studio in Via CHIANA 48; – ricorrenti – contro COMUNE di BENEVENTO, in persona del …
Leggi di più… - 4. Note e commenti ArchiviAccesso limitatoPiccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14502 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente – Dott. PREDEN Roberto – Presidente – Dott. ALTIERI Enrico – Presidente – Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere – Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere – Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere – Dott. D'ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21896/2009 proposto da: B.A. D.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71 C/O STUDIO …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16307/2018 R.G. proposto da: EC SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato RUSSO CLAUDIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRANCHETTI CORRADO ([...]), DESCOVICH AT OR ([...]), DALL'ARGINE ROBERTA ([...]), DELLA CASA SIMONA ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5694 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 23/02/2023 R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 2 di 27 CM COOPERATIVA MODENESE AUTOTRASPORTATORI SOC COOP IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio …Leggi di più...
- effetti·
- apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa)·
- fondamento·
- pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito·
- clausola compromissoria accessoria ad appalto·
- contratto di appalto (o subappalto)·
- inefficacia di clausole risolutive legate all'apertura della procedura ex art. 72, comma 6, l.f·
- pendenza di rapporto contrattuale·
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- applicabilità al contratto di appalto·
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- apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) di una delle parti·
- effetto legale "ex nunc"·
- nozione
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2020, n. 17581Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13385-2019 proposto da: DI TO NO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO IO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DI FALCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO MICILLO; - ricorrente - contro 1 Civile Sent. Sez. U Num. 17581 Anno 2020 Presidente: MANNA IO Relatore: VALITUTTI IO Data pubblicazione: 21/08/2020 A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato LIVIO LATOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MANLIO ROMANO e FEDERICA SAGGIOMO; - con troricorrente - contro COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL …Leggi di più...
- espropriazione per pubblica utilità·
- acquisizione sanante·
- art. 42bis d.P.R. n. 327/2001·
- motivazione apparente·
- occupazione legittima·
- occupazione illegittima·
- risarcimento danni·
- giurisdizione acque pubbliche·
- indennità di occupazione·
- prescrizione decennale
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2019, n. 16342Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9185-2018 proposto da: CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI - C.M.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO IZZO; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO NICEFORO e CORRADO GRANDE; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3744/2017 …Leggi di più...
- sovvenzioni pubbliche·
- giurisdizione giudice amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- contributo unificato·
- art. 13 d.P.R. 115/02·
- art. 360 c.p.c.·
- responsabilità Regione Campania·
- delegazione amministrativa·
- legittimo affidamento·
- giurisdizione giudice ordinario
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2019, n. 8674Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11116-2017 proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMO PIZZA, FABIO MARIA FERRARI ed ANTONIO ANDREOTTOLA; - ricorrente - contro COMUNIONE DELL'EREDITA' DI PASQUALE CARBONELLI, in persona dell'amministratore pro tempore NOCERA RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato FABIO PONTESILLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO IOSSA ed ANTONIO NOCERA; CONSORZIO …Leggi di più...
- giudicato esterno·
- art. 11 cod. proc. amm.·
- art. 59 legge 69/2009·
- occupazione legittima·
- giurisdizione amministrativa·
- occupazione illegittima·
- risarcimento danni·
- giudicato interno·
- indennità di occupazione·
- translatio iudicii
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2018, n. 30418Provvedimento: 304 181 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - AMMINISTRAZIONE ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - Ud. 25/09/2018 - ETTORE CIRILLO - Rel. Pres. Sezione - PU R.G.N. 8150/2017 FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere - - hon30413 Rep. UMBERTO BERRINO - Consigliere - CI MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8150-2017 proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta …Leggi di più...
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Parte i : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
- Art. 1. (Dispositivo di conversione).
Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
ART. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.
Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici";
"ART. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge";
"ART. 1-quater. - Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385 .
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'";
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all' articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 , provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 .
Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;
b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 .
L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa
depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 ";
dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"ART. 2-bis. - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 .
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.
Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio";
all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: "riduzione dello", e' aggiunta la seguente: "specifico";
agli articoli 9 e 10 le parole: "indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 ", sono sostituite dalle seguenti: "colpiti dal sisma";
dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"ART. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 , i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981". - Parte ii : Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti