Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 166/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc
[...]
), che lo rappresento e difeso in virtù di procura generale alle liti in Notar C.F._1
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio Persona_1
e 17470 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
C.F. / P.IVA ) con sede in Milano, via Durini Controparte_1 P.IVA_2 n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. rappresentata CP_2
e difesa dagli Avv.ti Anna Formenti (C.F.: PEC: C.F._2
– fax 0362 70544) e Alberto Giovanni Novara (C.F.: Email_2
- pec: - fax C.F._3 Email_3 0362/70544) del foro di Monza, pec Email_2 appellata E
, a cui è stato CO trasferito il portafoglio della Controparte_4
, previa autorizzazione dell' n.2742 del 19.10.2009,con sede in Zurich
[...] CP_5 House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda, Registro di Commercio di Dublino, n.13460, sottoposta alla Vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari, con in Milano alla Via Benigno Crespi 23, CO iscritta all'Albo Imprese ) il 03.01.08 al n. 1.00066, C.F./P. Iva/R.I. Milano CP_5
, in persona di un suo Procuratore Dott. , rappresentato e P.IVA_3 Controparte_6 difeso - in forza di mandato su foglio separato allegato all'atto di costituzione e esteso anche alla presente fase – dall' Avv. Roberto Chiodo, C.F. , presso il cui C.F._4
Studio, in Cosenza al Corso Mazzini n. 217 è elettivamente domiciliata, fax 0984407427, pec Email_4 appellata E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_7 C.F._5 residente in [...]
appellato contumace E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_8 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 05.04.2018, l Pt_1 esercitava azione di regresso ex artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965 nei confronti di
[...]
e di , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al fine di Parte_3 Controparte_7 ottenere il ristoro delle somme erogate in favore degli eredi di , dipendente Persona_2 della prima, in conseguenza dell'infortunio mortale sul lavoro patito dal lavoratore in data 03.10.2005. In data 03.10.2005 si era verificato, presso un cantiere edile sito in Limbiate (MI), un incidente sul lavoro a seguito del quale era deceduto , dipendente della Persona_2 con le mansioni di autista di camion. Controparte_1 L'incidente si era verificato perché il , nell'effettuare manovra di retromarcia con ER l'autocarro del quale era alla guida, aveva urtato con il cassone alzato una trave in cemento armato sospesa tra due pilastri che, sganciandosi da questi ultimi, lo aveva schiacciato nell'abitacolo. A seguito di tale evento era stato avviato procedimento penale a carico del l.r.p.t. della
, e del direttore dei lavori , Controparte_1 CP_2 Controparte_7 conclusosi in appello – dopo una sentenza di condanna in primo grado – con declaratoria di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, sentenza passata in giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità di ricorso in Cassazione datata 29.04.2015. L'Istituto ricorrente aveva corrisposto alla data del 16.01.18 l'importo di € 367.675,57 in favore degli eredi del ed aveva, pertanto, diritto di agire in giudizio per ER l'accertamento del fatto reato come volto a conseguire il rimborso, in via di regresso ex artt.10-11 D.P.R. 1124/1965, stante il dedotto avvenuto accertamento in sede penale della sussistenza dei fatti costituenti responsabilità colposa a carico del legale rappresentante pro tempore della e del . Controparte_1 CP_7 Costituitasi in giudizio, la società eccepiva l'incompetenza per Controparte_1 territorio del Tribunale di Reggio Calabria;
la decadenza triennale ex art.112 ult. co. D.P.R. 1124/1965 per l'esercizio dell'azione di regresso. Nel merito, affermava l'inesistenza di profili di responsabilità per assenza di un concreto potere di organizzazione del cantiere in capo alla mera subappaltatrice del movimento terra, ed a causa della Controparte_1 rilevanza causale assorbente della distrazione della vittima, ripartita con il proprio camion dimenticandosi di abbassare il cassone destinato ad impattare con le travi. Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la , quale Controparte_9 appaltatrice ed esecutrice dell'opera e, quindi, responsabile della sicurezza del cantiere, proponendo nei suoi confronti – oltre che nei riguardi del - domanda di CP_7 accertamento della tenutezza al rimborso in favore dell' delle somme oggetto di Parte_1 causa in proporzione al grado di responsabilità accertato o, in subordine, in via solidale. Identica domanda veniva proposta sempre dalla nei confronti Controparte_1 della , quale sua società assicuratrice per la responsabilità civile verso CO terzi e/o lavoratori. 3
Tale società, costituitasi in giudizio, eccepiva, negli stessi termini della Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria e la decadenza triennale
[...] dell' dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti della società datrice di lavoro, Parte_1 concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Costituitosi, proponeva le medesime eccezioni proposte dagli altri Controparte_7 resistenti e chiedeva dichiararsi infondato il ricorso per insussistenza di alcuna propria responsabilità quanto alla causazione dell'infortunio, stante la condotta gravemente negligente tenuta dalla vittima. La rimaneva contumace. CP_8
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Con sentenza n. 1705/2022 pubblicata il 07/10/2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto dall' e dichiarava non luogo a provvedere sulle correlate Parte_1 domande di manleva. Compensava integralmente fra le parti le spese di lite. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, accoglieva l'eccezione di decadenza ex art.112 ult. co. D.P.R. 1124/1965 con riferimento alla posizione della
Controparte_1 Era incontroverso che, con sentenza del 28.10.2013, la Corte d'Appello di Milano avesse dichiarato estinto il reato a carico della società e del , entrambi condannati CP_7 in primo grado a titolo di cooperazione nell'omicidio colposo del lavoratore Persona_2 (artt.113 e 589 c.p.). Tale sentenza era passata in giudicato in data 28.11.2013 per la Controparte_1 che non aveva proposto ricorso in Cassazione, mentre lo aveva proposto il;
il CP_7 ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza del 29.04.2015. Non operando l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., il termine per l'esercizio dell'azione di regresso andava individuato nel 28.11.2013 per la Controparte_1 e nel 29.04.2015 per il (“la pubblicazione della sentenza della Corte di
[...] CP_7 cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina "ipso facto" il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione: Cass., 11737/2019). La domanda di regresso dell' proposta con ricorso depositato in data Parte_1
05.04.2018, andava quindi dichiarata inammissibile nei confronti della Controparte_10 per intervenuta decadenza triennale ex art.112 ult. co. D.P.R. 1124/1965, e tempestiva per quel il . CP_7 Procedendo alla disamina nel merito della domanda di rivalsa nei confronti di quest'ultima parte, il Tribunale -, utilizzando le risultanze istruttorie del processo penale e rilevando che la sentenza irrevocabile di estinzione del reato per intervenuta prescrizione escludeva la sussistenza di un accertamento vincolante quanto alla dinamica dei fatti ex art. 651 c.p.p. – evidenziava che alla luce di queste ultime doveva ritenersi determinante, sul piano eziologico, la condotta del lavoratore. La dinamica dell'incidente era stata così ricostruita in sede penale dal teste (cfr. Tes_1 verbale deposizione, doc.5 fascicolo di parte, pag.39): “il sig. aveva l'incarico di ER portare, col camion, della terra in un punto ove erano già presenti i pilastri del futuro parcheggio seminterrato del Centro Commerciale;
su alcuni di questi pilastri erano già state posate le travi (…); aveva già fatto diversi trasporti di terra;
malauguratamente in occasione dell'ultimo, fatale viaggio una volta scaricata la terra ripartiva col cassone del camion alzato e, anziché seguire il tragitto che aveva sempre seguito fino a quel momento (ove vi erano solo pilastri senza travi), andava diritto (uscendo, così, dal precorso usuale) passando fra 4
due pali sui quali era già stata posata la trave. Il cassone urtava detta trave che, cadendo sulla cabina del camion, ne provocava la morte”. Era stata proprio la condotta negligente del , che aveva dimenticato di ER abbassare il cassone prima di ripartire e aveva imboccato il percorso asseritamente non segnalato, la prima e più concreta scaturigine dell'infortunio mortale. Valeva l'immediato rilievo per cui anche se il avesse imboccato il percorso sbagliato, perché non ER opportunamente segnalato, non avrebbe comunque colpito le travi - provocandone la disastrosa e fatale caduta – se non avesse omesso di abbassare il cassone. Nel giudizio penale, in particolare, la piena e funzionale operatività del mezzo guidato dal avevano trovato conferma: a) nelle fotografie di un camion della ER Controparte_1 identico a quello utilizzato dal lavoratore, prodotte all'udienza del 9.5.2011; b) nella
[...] deposizione del teste (udienza 9.5.2011 – pag. 34), il quale aveva dichiarato che la Tes_2 spia luminosa si accendeva quando il cassone era alto e si spegneva solo quando questo veniva abbassato e toccava il pianale e, in merito al finestrino posteriore, che: “questa è una particolarità di questo camion di avere i finestrini dietro, dove si può vedere il cassone, dove entra la luce”. Se sotto il profilo della tutela erano tutelabili anche gli infortuni sul lavoro che Parte_1 si fossero verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza), purché la condotta fosse riconducibile all'ambito delle finalità lavorative (come nel caso di specie, integrante una movimentazione impropria di mezzi meccanici), ai fini dell'accoglimento dell'azione di regresso occorreva invece valutare in concreto se la condotta dell'infortunato fosse, in ipotesi, idonea ad escludere profili di colpa in capo al datore di lavoro: profili che, dovevano sussistere necessariamente perché tale azione potesse essere esercitata con successo dall'istituto. Tanto non era accaduto però nella fattispecie in esame, posto che il profilo di responsabilità a carico del datore di lavoro era stato individuato dall' nell'omessa Parte_1 segnalazione delle strade all'interno del cantiere, ove non erano già state poste delle travi su pilastri, e non certo nell'omissione di cautele/informazioni/formazione quanto alla necessità di abbassare il cassone del camion nel momento in cui si avviava la marcia dello stesso: necessità ben nota al , essendo quest'ultimo autista di prolungata e certificata ER esperienza. In assenza di un profilo di colpa imputabile al datore di lavoro, restava quindi sul piano dell'efficienza causale la sola azione della vittima, accertata anche sotto altro e diverso profilo. Risultava dalla testimonianza resa dal collega di lavoro , presente a pochi Tes_3 passi dal camion guidato dal e autore di un vano e disperato tentativo di farlo fermare ER poco prima dell'impatto fatale, che la vittima dell'infortunio si era ben resa conto del pericolo costituito dalle travi incombenti su di lui e, tuttavia, aveva deciso di procedere, confidando di riuscire a passare nonostante il cassone alzato. Il aveva dichiarato: “mi sono accorto che il cassone è rimasto alzato (…) CP_11 allora l'ho rincorso, l'ho sorpassato e ho urlato “ , , fermati (…) in ER ER ER quel momento, dove lui ha visto me, aveva una mano al volante e una mano sul cambio ed era con gli occhi che guardava lo specchietto di dietro perché lui cercava di stare attento alla trave (…)”. Da questa descrizione emergevano due dati fondamentali ai fini della configurazione del rischio elettivo: a) il , guardando nello specchietto di dietro, era consapevole di ER avere il cassone sollevato pur essendo ripartito in movimento: lo specchietto posteriore era infatti così orientato proprio quale misura di sicurezza, come risultante dalla dichiarazione teste : “questa è una particolarità di questo camion di avere i finestrini dietro, dove Tes_2 si può vedere il cassone, dove entra la luce”. 5
Nonostante ciò, il lavoratore non aveva arrestato il veicolo, decidendo di proseguire, perché convinto di poter passare egualmente. Confortava tale conclusione, la ricostruzione circa la volontarietà della scelta del del percorso che lo avrebbe condotto all'impatto con le travi il rilievo, pure emerso in ER sede istruttoria dinanzi al giudice penale, posto che il lavoratore aveva già effettuato nel corso della giornata molti altri carichi, e sempre utilizzando altro e più sicuro percorso. Derivava da quanto sopra la non configurabilità di alcun apporto colposo fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo al resistente nella qualità, invocata CP_7 dall' di responsabile della sicurezza del cantiere. Parte_1 Da qui il rigetto del ricorso, con declaratoria di non doversi provvedere con riferimento a tutte le domande di manleva, in quanto formulate per l'eventualità di una sentenza di condanna che, invece, non veniva pronunciata. La particolare complessità in fatto ed in diritto della causa giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , che ne invocava la riforma. Pt_1 Con il primo motivo lamentava l'errore del Tribunale nel non dichiarare la responsabilità di entrambi i convenuti, in violazione degli artt. 2043, 2087 c.c., dell'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lg. 494/96, dell'art.7 D. Lg. 626/94, dell'art. 11 comma 5 DPR 547/55. Già dalle imputazioni contestate agli odierni appellati, si evinceva che gli stessi, a titolo diverso, avevano violato la normativa prevenzionale prevista dai decreti legislativi 494/96, 626/94, e dal DPR 547/55, per avere omesso di segnalare le vie da percorrere all'interno di un cantiere dove operavano diverse imprese, fra cui quella alle cui dipendenze lavorava il defunto. Dalla deposizione dei testi , e risultava che nel cantiere i CP_11 Tes_2 Tes_1 percorsi da seguire per accedere al parcheggio interrato non erano segnalati, ma di volta in volta veniva indicato a voce il percorso da seguire o in alcune occasioni con nastro o, forse, con delle tavole. Era certo che il giorno dell'infortunio, l'accesso alla strada percorsa dal , dalla ER quale non si sarebbe dovuto transitare, non era né segnalato né impedito né da tavole, né da nastri né era segnalato il percorso da seguire per uscire dal cantiere evitando i rischi di urtare contro le travi. Peraltro, quel giorno pioveva e nel cantiere vi era fretta per completare i lavori. , Per_3 che, probabilmente, aveva portato il a scegliere la via più breve per risalire dal ER parcheggio interrato verso il luogo dove avrebbe dovuto completare gli ultimi carichi di terra. Se fosse stato predisposto un piano di circolazione all'interno del cantiere, aggiornandolo secondo lo stato di avanzamento dei lavori, il non avrebbe potuto ER accedere al percorso erroneamente seguito. Il Tribunale, trascurando tali elementi, pur puntualmente indicati nelle sentenze penali, che avevano escluso, nel dichiarare la prescrizione, l'assoluzione degli imputati proprio per la mancanza di segnaletica nel cantiere e di ogni accorgimento idoneo ad escludere i c.d. rischi interferenziali, aveva erroneamente addossato la responsabilità esclusiva dell'infortunio al lavoratore defunto. L'eventuale distrazione o negligenza del lavoratore, non qualificabile in qualsiasi caso come rischio elettivo, non escludeva la responsabilità del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, quando questi avessero violato l'obbligo di sicurezza su di essi gravante in virtù dell'art. 2087 c.c.. L' aveva espressamente richiesto che fossero acquisiti tutti gli atti del Pt_1 Parte procedimento penale e che fossero sentiti i funzionari di vigilanza dell Persona_4 e , ai quali erano state delegate le indagini sull'infortunio. Persona_5 6
Tali richieste non erano state accolte, ma sul rigetto non era stata data alcuna motivazione. L' , nelle more, aveva acquisito tutte le trascrizioni delle deposizioni effettuate nel Pt_1 corso del processo innanzi al Tribunale di Milano, che venivano versate in atti, evidenziando, non trattavasi di prove nuove, bensì di prove di cui si era richiesta l'acquisizione già in primo grado, insistendo, comunque, perché fossero acquisiti tutti gli atti anche delle indagini Parte preliminari (inclusi gli atti e dei rapporti di polizia giudiziaria effettuati dai funzionari dell' . Reiterava la richiesta di assunzione della prova testimoniale già formulata in primo grado. Con il secondo motivo, si doleva che il Tribunale, nel valutare la responsabilità del sinistro, si fosse discostato dalle risultanze accertate nelle sentenze dei giudici penali che, ricostruendo i fatti sulla base dell'istruttoria dibattimentale, avevano concluso per la responsabilità degli imputati, fondando la decisione anche sulla deposizione dei testi Tes_4 Parte e funzionari i quali che avevano riferito su quanto da loro accertato e cioè che Per_5 le travi, fra le quali quella che era crollata sull'autocarro condotto dal , erano state ER posizionate senza che fosse seguito un preciso criterio spaziale e che lo stato di avanzamento dei lavori non era omogeneo e non seguiva uno specifico programma di lavoro. Gli stessi, intervenuti dopo trenta minuti dall'infortunio, avevano accertato che nel cantiere non era stata organizzata la viabilità e non era stato impedito il passaggio dei mezzi pesanti nelle aree dove erano state montate le travi. Ciò comportava una motivazione apparente e/o contraddittoria e conseguentemente un vizio della decisione. Con il terzo motivo impugnava la statuizione in punto di decadenza dell' Pt_1 dall'azione di regresso, violazione degli artt. 10 e 11 del dpr 1124/1965 e degli artt. 1310 e 2055 c.c. nei confronti della società essendo passata in giudicato la Controparte_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano nei confronti dell'Amministratore di questa, CP_2
il 28/11/2013.
[...]
Il Tribunale, pur dando atto degli effetti estensivi, in favore degli altri coimputati, del ricorso per Cassazione proposto da un singolo imputato, lo aveva ritenuto inapplicabile perché il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto dal solo per motivi Pt_5 personali. La decisione era priva di fondamento, posto che entrambi gli imputati avevano sempre sostenuto l'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione dell'infortunio. La sentenza era errata per motivazione apparente, poiché per entrambi gli appellati la sentenza era passata in giudicato al momento del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal . CP_7 Inoltre, l'azione dell' , pur se fondata sulla responsabilità penale del datore di Pt_1 lavoro, dei suoi collaboratori e degli altri soggetti tenuti all'obbligo di sicurezza, era sempre un'azione civile risarcitoria e tutti i responsabili erano tenuti in solido nei confronti dell' . Pt_1 L'art. 2055 c.c. prevedeva che, se il fatto dannoso era imputabile a più persone, tutte erano tenute in solido al risarcimento del danno e l'azione nei confronti di uno degli obbligati in solido, se tempestivamente proposta, interrompeva sia la prescrizione che la decadenza nei confronti degli altri obbligati. Anche per tal motivo - ammesso che fosse fondata la sentenza di primo grado nel ritenere non estensibile alla società gli effetti del ricorso per cassazione CP_1 proposto dal - avendo, comunque, l esercitato tempestivamente l'azione CP_7 Pt_1 di regresso nei confronti del , la stessa era, comunque, tempestiva nei confronti CP_7 anche della Controparte_1 7
Concludeva, chiedendo ritenere e dichiarare gli appellati e Controparte_1
erano responsabili civili dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_7 Persona_2 in data 03.10.2005. Conseguentemente condannarli al pagamento, in favore dell' - Sede di Reggio Pt_1 Calabria, della somma di € 426.264,12 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme conseguenti alle rivalutazioni, passate e future, delle rendite che avessero Pt_1 comportato una variazione dell'attuale costo infortunistico o di altra somma che, entro i limiti del danno civilistico, risultasse dovuta. Con rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di erogazione per quanto riguardava i ratei di rendita, dalla data della capitalizzazione per quanto riguardava il valore capitale della rendita. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Costituitasi la chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
In ordine al primo motivo di impugnazione l'argomentazione dell'appellante sia errata perché la datrice di lavoro, -essendo una semplice subappaltatrice Controparte_1 incaricata della movimentazione terra- non aveva alcun potere organizzativo del cantiere e la segnalazione delle vie da percorrere esulava totalmente dalle sue competenze. Nel cantiere ove si era verificato l'incidente si stava realizzando un Centro Commerciale e l'esecuzione dell'opera era stata appaltata alla società la quale CP_8 era la responsabile del cantiere. L'appaltatrice ( aveva nominato quale preposto delegato alla sicurezza del Parte_6 cantiere la sua dipendente arch. e la committente, GS S.p.A., aveva Controparte_12 provveduto a nominare personalmente l'ing. quale responsabile dei lavori CP_13
e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La alle cui dipendenze lavorava il , era solo l'impresa Controparte_1 ER subappaltatrice alla quale aveva affidato le opere di movimentazione terra e non Parte_6 aveva alcun potere di individuare/segnalare le vie di circolazione dei mezzi che transitavano all'interno del cantiere, mezzi che non erano solo quelli di sua proprietà, ma numerosissimi altri di proprietà sia della società appaltatrice che delle altre subappaltatrici. Il sig. aveva l'incarico di trasportare la terra in determinati punti del cantiere. ER Come emerso nel processo penale (deposizione teste , pag. 39 del verbale -doc. Tes_1 n. 5) il aveva già fatto diversi trasporti di terra;
in occasione dell'ultimo viaggio, una ER volta effettuato lo scarico, era ripartito col cassone del camion alzato e, anziché seguire il tragitto che aveva sempre seguito fino a quel momento, era andato diritto (uscendo, così, dal percorso usuale) passando fra due pali sui quali era già stata posata la trave. La circostanza che il Sig. potesse viaggiare col cassone alzato era tutt'altro che ER prevedibile in quanto quella di abbassare il cassone prima di ripartire era la prima regola che ogni camionista doveva seguire nell'esecuzione del suo lavoro, e ciò valeva nel caso di specie perché il Sig. aveva molti anni di esperienza alle spalle ed era dotato di idonea ER patente di guida di camion con ribaltabili;
perciò, aveva tutte le conoscenze necessarie per il corretto uso del mezzo. Il camion era dotato di specifiche misure finalizzate a segnalare al conducente che il mezzo si era mosso con il cassone ancora alzato: era dotato di una spia luminosa che segnalava la posizione alzata del cassone e di un finestrino situato nella parte posteriore della cabina attraverso il quale l'autista poteva verificare la posizione del cassone. La per quanto di sua competenza, aveva adottato tutte le misure Controparte_1 possibili per evitare l'evento dannoso, dal momento che il camion era dotato degli accorgimenti atti a scongiurare che potesse viaggiare col cassone sollevato. Quanto alla segnalazione delle vie percorribili dai mezzi pesanti, la Controparte_1 non aveva alcun potere né competenza per individuarle/segnalarle, essendo
[...] subappaltatrice incaricata solo della movimentazione della terra. 8
A ciò andava aggiunto che la movimentazione di terra eseguita in occasione del sinistro era un'opera “straordinaria e urgente”, necessaria per riportare in piano il terreno che si era abbassato a causa delle recenti piogge, e fu la direzioni dei lavori (e non Controparte_1
ad incaricare il , tramite il Geom. , di procedere a tale operazione (cfr.
[...] ER Tes_2 deposizione del teste , pag. 20 del verbale di interrogatorio). Tes_1 Proprio perché era un'operazione da compiersi in poco tempo, la stessa non era passata neppure attraverso il controllo del legale rappresentante di Controparte_1 sig. che non era stato informato della cosa e quindi non sapeva dell'incombenza CP_2 affidata al proprio dipendente. La circostanza era stata confermata dal teste , il quale aveva riferito (pag. 26 Tes_2 e segg. del verbale –doc. 5) che l'incarico di effettuare quella movimentazione di terra era Contr stato impartito dal personale della , società appaltatrice cui competeva la direzione lavori. Nel processo penale era emerso che all'interno del cantiere le vie da seguire erano segnalate e vi erano informazioni sul punto alle quali i lavoratori dovevano attenersi (vedasi testimonianze del teste e ). Tes_2 Tes_1 In definitiva, poiché responsabile della sicurezza del cantiere era l'ing. CP_12 Contr
, preposta della , responsabile e coordinatore dei lavori era l'ing.
[...]
[...]
, qualsivoglia responsabilità in merito all'inesatta e/o insufficiente segnalazione CP_7 delle vie percorribili dai mezzi pesanti era da attribuirsi agli stessi. Solo per completezza, era comunque ravvisabile la colpa quantomeno concorrente del lavoratore nella causazione del sinistro, il che comportava l'esclusione o comunque la riduzione della responsabilità del datore di lavoro e, conseguentemente, l'esclusione del diritto di rivalsa dell' o quantomeno la riduzione di tale diritto in proporzione alla Parte_1 percentuale di responsabilità attribuibile al lavoratore. Era insussistente, la contraddittorietà segnalata con il secondo motivo di appello, posto che il Tribunale non aveva alcuna obbligo di attenersi alle valutazioni fatte dal giudice penale, dovendole sottoporre al proprio vaglio critico e valutandole autonomamente. Con il terzo motivo (che in realtà avrebbe dovuto essere il primo) l'appellante aveva criticato la sentenza argomentando che il Tribunale: “pur dando atto degli effetti estensivi, in favore degli altri coimputati, del ricorso per Cassazione proposto da un singolo imputato, ritiene inapplicabile nel caso di specie tale effetto estensivo perché il ricorso sarebbe stato proposto solo per motivi personali”; e aveva affermato che la pronuncia era priva di fondamento fattuale perché: “gli imputati avevano sempre sostenuto l'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione del sinistro, con la conseguenza che, per tale motivo, la sentenza sarebbe passata in giudicato: “per entrambi gli appellati al momento del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal ”. CP_7 Doveva ritenersi che l'appellante avesse inteso sostenere che i motivi del ricorso per Cassazione proposto dal non fossero “personali”, ma comuni anche a Pt_5 [...]
CP_1 Tale assunto non era dimostrato ed era privo di riscontro, laddove, invece, il ricorso presentato dal era basato su motivi personali perché la sentenza d'appello aveva CP_7 dichiarato il reato prescritto e il ricorrente mirava invece ad ottenere una sentenza di proscioglimento che escludesse ogni sua responsabilità. Quanto al termine per proporre l'azione, l'art. 112 ultimo comma del D.P.R.1124/1965, stabiliva che, nel caso di infortunio sul lavoro per il quale era stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere (come nella specie) per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza decorreva dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale. 9
Il procedimento penale R.G. 1519/2010 celebratosi innanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza n. 2985/2012 del 15.32012, che aveva dichiarato gli imputati
(legale rappresentante di e (libero CP_2 Controparte_1 Controparte_7 professionista nominato da responsabile dei lavori) colpevoli del reato loro CP_8 ascritto;
la sentenza era stata impugnata sia dal he dal;
il secondo grado CP_2 Pt_5 di giudizio si era concluso con la sentenza n. 6756/2013 del 28.10.2013, che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
il aveva proposto ricorso per cassazione, mentre il aveva prestato CP_7 CP_2 acquiescenza alla sentenza, per cui nei suoi confronti la decisione era passata in giudicato in data 28.11.2013. Solo con ricorso depositato in data 05.04.2018, a termine decadenziale abbondantemente scaduto, l aveva esercitato l'azione di rivalsa, che era improponibile Pt_1 per intervenuta decadenza.
Costituitasi, la , eccepiva CO l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rassegnava argomentazioni difensive del tutto analoghe a quella esposte dall'appellata Controparte_1
[...]
Con ordinanza del 20.10.2023, veniva dichiarata la contumacia di ed CP_13 ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della entro il termine del CP_8 12 dicembre 2023. Assolto tale incombente, con ordinanza del 19 gennaio 2024, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_9
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La prescrizione ex art. 112 DPR 1124/1965 nei confronti della società
[...]
CP_1 In quanto questione preliminare, va esaminato il motivo di appello con cui l ha Pt_1 avversato la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui aveva affermato la decadenza dall'azione di regresso nei confronti della società essendo passata in Controparte_1 giudicato la sentenza della Corte d'Appello di Milano nei confronti dell'Amministratore di questa, , il 28.11.2013. CP_2 Ha lamentato che il Tribunale, pur dando atto degli effetti estensivi in favore degli altri coimputati del ricorso per Cassazione proposto da un singolo imputato, lo aveva ritenuto inapplicabile perché il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto dal solo per Pt_5 motivi personali, mentre entrambi gli imputati avevano sempre sostenuto l'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione dell'infortunio. La sentenza era errata, poiché per entrambi gli appellati la sentenza era passata in giudicato al momento del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal . CP_7
Il motivo di appello è infondato. Invero, il principio previsto dall'art. 587 c.p.p. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante, “sul punto degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato” e “solo a seguito dell'eventuale esito positivo del ricorso viene in rilievo il profilo dell'estensione a coimputati del medesimo, senza alcuna possibilità di anticipazione della tematica, ancora lungi dal tradursi in effetti suscettibili di beneficiare altri soggetti, al momento della fissazione del ricorso e, quindi, con riguardo alla 10
eventuale individuazione di coloro che dovrebbero essere citati oltre al diretto ricorrente” (cfr.Cass. pen. sez. III, 21/10/2020, n. 31756). L'effetto estensivo ex art. 587 c.p.c. è, dunque, destinato a prodursi a beneficio degli imputati non appellanti in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta da un solo imputato. Tale effetto favorevole è destinato a verificarsi, a titolo esemplificativo, in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto;
inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza aveva fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato;
errata applicazione dei criteri di calcolo della pena;
improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela;
esclusione di circostanze aggravanti ovvero concessione delle circostanze attenuanti, purché relativa a motivi oggettivi comuni ai computati. ecc.. Il principio codificato dall'art. 587 c.p.c. presuppone, dunque, l'accoglimento dell'impugnazione con esito favorevole per l'imputato, da estendersi a beneficio degli altri coimputati non impugnanti che si trovino nella medesima situazione oggettiva. Già tale presupposto non ricorre nella fattispecie in esame, posto che il ricorso per Cassazione proposto dal è stato dichiarato inammissibile, onde non si è verificato Pt_5 alcun effetto favorevole per l'impugnante, che dovrebbe/potrebbe essere esteso alla società Controparte_1 Inoltre, la norma incide poi sul trattamento sostanziale dei coimputati ed a beneficio degli stessi, non involgendo alcun profilo processuale, quale quello invocato dall'odierno appellante, di impedire il passaggio in giudicato della sentenza non gravata da impugnazione da parte di uno dei coimputati, procrastinandone l'irrevocabilità alla definitività dell'impugnazione proposta da altro coimputato. È consolidato il principio secondo cui nel processo plurisoggettivo l'impugnazione proposta dal coimputato, ancorché sorretta da una doglianza estensibile soggettivamente, non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante (cfr. Cass. 9929/2020, 52972/2014; 48155/2003). "Poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale" (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995,). E' stato, altresì precisato che l'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, così come disciplinata dall'art. 587 c.p.p., opera come rimedio straordinario, che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dal coimputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del soggetto non impugnante, rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. Fino a quando non si è verificato un tale effetto risolutivo, il fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sull'esecutorietà della sentenza relativa al rapporto concernente il soggetto non impugnante, in quanto l'effetto sospensivo è precluso dalla disposizione dell'art. 587 c.p.p., non sussistendo casi di sospensione al di fuori di quelli tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che l'effetto estensivo dell'impugnazione, lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato che non ha proposto impugnazione, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, preordinato a impedire il verificarsi di situazioni di 11
ingiustificata disparità, non riscontrabili nel caso in esame (così le già citate Cass. 52972/2014 e 48155/2003). E', pertanto, infondata la pretesa dell' di individuazione, per la Pt_1 Controparte_1
del dies a quo dell'azione di regresso nella data del 29.04.2015 - data di declaratoria,
[...] da parte della Corte Suprema di Cassazione, di inammissibilità del ricorso proposto dal
- in luogo che nella data del 28.11.2013, data della definitività della sentenza con CP_7 cui la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato NDP nel confronti di , legale CP_2 rappresentante della per essere il reato estinto per prescrizione. Controparte_1
Infondato si rivela, poi, il richiamo operato dall'appellante al disposto dell'art. 2055 c.c., sul rilievo che l'azione nei confronti di uno degli obbligati in solido, se tempestivamente proposta, interrompeva sia la prescrizione che la decadenza nei confronti degli altri obbligati. Infatti, se è vero che il termine triennale, qualificato come termine prescrizionale, (cfr. ex multis Cass. SS. UU. 5160/2015; Cass. civ. sez. lav., 22876/2021), è interrotto per tutti i debitori solidali, ex art. 1310 c.c., dagli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro il comune debitore, è parimenti vero che nella fattispecie in esame l'azione di regresso nei confronti della è stata proposta dopo lo spirare del termine CP_1 triennale, sì che non si postula questione di interruzione del termine, né potrebbe postularsi, poiché non previsto da alcuna norma, che l'azione proposta tempestivamente, nei confronti di un condebitore solidale, determini la reviviscenza di un termine già integralmente spirato nei confronti del coobbligato in solido ovvero una sorta di rimessione in termini nei confronti di quest'ultimo. Deve, pertanto, confermarsi che, divenuta definitiva in data 28.11.2013 la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato NDP nei confronti di , CP_2 legale rappresentante della per essere il reato estinto per Controparte_1 prescrizione, l'azione di regresso proposta con ricorso in data 05.04.2018 è tardiva nei confronti di tale parte. Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato, con assorbimento, per la posizione processuale della degli ulteriori motivi di appello e delle Controparte_1 domande di manleva proposte da tale società nei confronti della
[...]
e della . CO Controparte_9
5. L'autonoma valutazione delle risultanze del processo penale. Deve ora procedersi all'esame degli altri motivi di appello negli esclusivi confronti dell'appellato , rimasto contumace in questo grado di giudizio. Controparte_7 Infondata è la doglianza oggetto del secondo motivo di appello, secondo cui il Tribunale, nel valutare la responsabilità del sinistro, si sarebbe discostato dalle risultanze accertate nelle sentenze dei giudici penali che, avevano concluso per la responsabilità degli imputati e ciò avrebbe comportato una motivazione apparente e/o contraddittoria e conseguentemente un vizio della decisione. Il motivo è infondato, solo a considerare che “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli 12
giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”. (Cass. civ. sez. II, 12/06/2024, n. 16422). Sebbene formalmente l'appellante non abbia invocato alcuna efficacia di giudicato, la critica avente ad oggetto la motivazione apparente e/o contraddittoria per essersi la sentenza civile discostata dal giudizio espresso dai giudici penali, di fatto sembra invocare, in punto di accertamento dei fatti, un'autorità della sentenza penale che, invece, essa non possiede. In assenza di sentenze penali aventi autorità di giudicato in punto di sussistenza del fatto, di sua illiceità penale e di affermazione che l'imputato lo ha commesso, il giudice civile è tenuto alla libera e autonoma valutazione delle risultanze del processo penale. Va ancora considerato che, sebbene l'appellante abbia lamentato che il giudice a quo si fosse discostato dalle risultanze del processo penale, in realtà non ha dedotto un errore e/o travisamento di siffatte risultanze in punto di fatto (né lo riscontra questa Corte), sì che la doglianza deve intendersi riferita al giudizio finale espresso dal giudice civile, difforme da quello espresso dal giudice penale. In contrario, l'art. 116 c.p.c. sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi autonomamente valutabili. È consentito al giudice civile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale, ferma la necessità di procedere ad autonoma valutazione degli stessi, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, nell'ambito del quale, il giudice civile può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo. Nell'esercizio del potere/dovere di autonoma valutazione, il giudice civile è tenuto ad esporre i motivi in fatto e diritto posti a fondamento della propria decisione, mentre non è tenuto a recepire le (differenti) conclusioni delle sentenze penali, allorquando queste non abbiano autorità di giudicato nel giudizio civile, né è tenuto ad esporre le ragioni per le quali abbia inteso condividere o discostarsi dal giudizio espresso in sede penale. Non è postulabile, pertanto, il vizio di motivazione apparente e/o contraddittoria che l'appellante ha ascritto alla sentenza impugnata per essersi discostata dalle risultanze del processo penale, con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello e suo rigetto.
6. La contestazione del giudizio espresso dal Tribunale. Con il primo motivo di appello, l ha censurato il giudizio del Tribunale, il quale Pt_1 non aveva considerato che le responsabilità ascritta agli appellati (ora solo il per CP_7 le ragioni esposte sub 4, n.d.e.) erano correlate all'omessa segnalazione delle vie da percorrere all'interno del cantiere, ove operavano diverse imprese far cui quella da cui dipendeva il lavoratore deceduto. Ha osservato che dalle deposizioni rese dai testi , e era emerso CP_11 Tes_2 Tes_1 che nel cantiere i percorsi da seguire non erano segnalati, ma di volta in volta venivano indicato a voce o in alcune occasioni segnalati con nastro o, forse, con delle tavole. Il giorno dell'infortunio, l'accesso alla strada percorsa dal , dalla quale non si ER sarebbe dovuto transitare, non era né segnalato né impedito né da tavole, né da nastri, né era stato segnalato il percorso da seguire per uscire dal cantiere evitando i rischi di urtare contro le travi e se fossero state seguite le norme che prevedevano l'obbligo di segnalare i percorsi idonei per evitare rischi nascenti da fretta, distrazione e/o negligenza - ammesso che l'infortunio fosse dipeso da ciò - il non avrebbe imboccato quel percorso. ER
7. L'acquisizione dei documenti prodotti dall'appellante. 13
Preliminarmente la Corte dispone l'acquisizione dei documenti depositati dall'appellante in questo grado di giudizio, vale a dire le trascrizioni delle deposizioni effettuate nel corso del processo penale innanzi al Tribunale di Milano. Già nel giudizio di primo grado era stata richiesta l'acquisizione degli atti del processo penale e sia le parti, nei loro scritti difensivi, che il giudice in sentenza hanno richiamato il contenuto di talune deposizioni. La società , poi, già nel giudizio di primo grado aveva depositato parti CP_1 delle medesime trascrizioni (cfr. doc. 3, 5, 7 depositati il 03.12.2018). In ogni caso trattandosi di atti del procedimento penale, le cui risultanze hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado, essi hanno comunque la connotazione di documenti indispensabili per la decisione ex art. 437 c.p.c., in quanto necessari “per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. civ, sez. lav., 17/12/2019, n. 33393; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n. 11845). Come prima esposto, la sentenza appellata ha posto a fondamento della decisione le risultanze del processo penale (cfr. dichiarazioni rese dai testi teste , , Tes_1 Tes_2 [...]
, riportate in sentenza,) sì che delle trascrizioni depositate in questo grado di giudizio CP_11
è dato apprezzare “la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo” (Cass., Sez.
6-L, n. 7883 del 20 marzo 2019; Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n. 19829), evenienza che rende ammissibile i documenti. Nella motivazione della sentenza emessa da Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201 è stato affermato che “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Nella prospettazione dell'appellante la decisività appare evidente, intendendosi offrire l'apporto complessivo reso dai testimoni assunti nel giudizio penale, quale risultante dalle trascrizioni depositate che, quindi, vengono acquisite.
8. Il cd. rischio elettivo. E' fondato il rilievo di criticità articolato nell'ambito del primo motivo di appello, secondo cui aveva errato il Tribunale nell'affermare, cfr. pag. 8 della sentenza, la ricorrenza di “due dati fondamentali ai fini della configurazione del rischio elettivo: a) il , guardando nello ER specchietto di dietro, era consapevole di avere il cassone sollevato pur essendo ripartito in movimento (lo specchietto posteriore è infatti così orientato proprio come misura di sicurezza al riguardo: cfr. dichiarazione teste : “questa è una particolarità di questo Tes_2 camion di avere i finestrini dietro, dove si può vedere il cassone, dove entra la luce”); b) nonostante questo, non ha immediatamente arrestato il veicolo nonostante i richiami del 14
compagno di lavoro , decidendo di proseguire perché purtroppo a torto – convinto CP_11 di poter passare egualmente”. La critica mossa dall'appellante è corretta, posto che il rischio elettivo è quello causato dalla condotta del lavoratore, volontaria, arbitraria, eccezionale, abnorme, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, illogica ed estranea alle finalità produttive, diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore e che determina l'insorgenza di un rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe assoggettato secondo le normali regole cui il datore è tenuto ai sensi della disciplina di settore, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. Lav. ord. 12.10.2022 n. 29777). Non è, dunque, corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, posto che, pur a fronte delle scelte consapevoli e, se si vuole, apparentemente immotivate del lavoratore - vale a dire: 1) percorrere un itinerario diverso rispetto a quello “sicuro” percorso nei precedenti 8/9 viaggi per lo scarico della terra, in cui il era passato fra pilastri su cui ER non erano state ancora montate le travi, e 2) ripartire in movimento senza abbassare il cassone del camion - tali scelte e le relative condotte non possono qualificarsi né abnormi, né estranee alle finalità produttive, né dirette a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore, né generatrici di un rischio estraneo alla normali modalità di svolgimento della prestazione. Infatti, l'evento dannoso si è prodotto nel corso dell'espletamento dell'attività lavorativa e nello svolgimento degli incombenti demandati. Non ricorrono, quindi, gli elementi costitutivi del cd. rischio elettivo: determinazione personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative. Non sussistendo comportamento abnorme, non può, per conseguenza, contrariamente all'assunto del giudice a quo, ritenersi che la condotta del dipendente abbia interrotto il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e attività assicurata.
8.1. Ancora sul medesimo tema, deve porsi in rilievo che, ove la scelta di percorrere un tragitto diverso, ma sempre ubicato all'interno del cantiere in cui veniva resa la prestazione lavorativa, e la scelta di non abbassare per intero il cassone, potessero – in via ipotetica - integrare una condotta negligente o colposa del lavoratore, ciò non manderebbe esente da responsabilità i soggetti tenuti a garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro: “Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del C.D.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”. (Cass. civ. sez. lav., 16/12/2022, n. 37019).
“In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, 15
destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto”. (Cass. civ sez. lav., 13/01/2017, n. 798). E' costante sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 19494/2009; Cass. civ., sez. 6, ord. n. 16026/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 30679/2019). Per i motivi esposti, deve essere riformata la sentenza appellata, nella parte in cui è addivenuta alla conclusione che il tragico evento fosse stato cagionato dalla condotta del lavoratore, che, volontariamente e scientemente, si era esposto al rischio cd. elettivo e che solo in questa condotta andava individuato l'esclusivo fattore generatore dell'evento dannoso.
9. La ricostruzione degli accadimenti. Il sinistro si è verificato, in data 03.10.2005, all'interno del cantiere edile di Limbiate, Via Po, destinato alla realizzazione di un Centro commerciale Carrefour;
committente era la società G.S. S.p.A. e appaltatrice era la Società che aveva subappaltato i lavori. Parte_6 Il lavoratore deceduto, , era dipendente della ditta , cui Persona_2 CP_1 erano stati subappaltati i lavori di movimento terra. Il , mentre effettuava operazioni di carico e scarico di terra nel cantiere di via Po, ER alla guida di un autocarro (nella medesima mattinata aveva già eseguito otto/nove viaggi analoghi), era andato a collidere con una trave di cemento armato sospesa tra due pilastri, trave che, cadendo, aveva schiacciato l'abitacolo del camion causando il decesso immediato del conducente. In occasione dell'ultimo viaggio, il , scaricata la terra, era ripartito col cassone ER del camion alzato e, anziché seguire il tragitto che aveva sempre seguito fino a quel momento, ove vi erano solo pilastri senza travi, era andato diritto, uscendo dal precorso usuale, passando fra due pali sui quali era già stata posata la trave. Il cassone aveva urtato la trave che, cadendo sulla cabina del camion, aveva provocato la morte del lavoratore. Il teste , escavatorista, collega del , con il quale aveva Testimone_5 ER lavorato il giorno dell'incidente, al quale aveva assistito, ha confermato (cfr. trascrizioni verbale udienza 09.05.2011) che all'inizio della giornata lavorativa, in ditta, si teneva una riunione, nella quale veniva deciso il da farsi. Il giorno dell'incidente “lui era con il camion e io con la ruspa”. “Siccome dovevano fare certi interramenti, dove venivano su i pilastri con delle travi sopra, lui andava a caricare, veniva con il camion carico, e io ero giù vicino a questi scavi, che aspettavo lui che ribaltava e io stendevo con la ruspa giusto per portare in 16
piano”. “Allora l'infortunio è così: perché io ero giù, là ad aspettare lui che veniva con il camion carico, mi scaricava la mista. Lui viaggiava e io stendevo per portare tutto a un piano. Serviva un altro camion o due. Tutto all'improvviso scarica questo viaggio con il cassone alzato, faceva manovra come al solito, aveva fatto otto/nove viaggi, faceva manovra e usciva tra un pilastro e l'altro, uscendo fuori andava a caricare, però proprio in quel momento il cassone è rimasto alzato e ho detto, idea mia, ho detto: <<ma non che mi va sotto la trave con il cassone alzato>> Correndo dietro a lui …”, “Allora l'ho rincorso
…” “ a piedi, sì era di qua al corridoio, l'ho sorpassato e ho urlato: < , , ER ER fermati ”, “lui quando io ci sono andato avanti alla cabina, che sono passato in ER mezzo alla pozzanghera pur di evitare, perché io ho detto: <<questo adesso mi va sotto la trave e succede un casino proprio enorme>>, quando l'ho visto in faccia gli ho detto:
<
“c'era già da una settimana, dieci giorni, perché non solo lui c'entrava in quella stradina là, cin entravano tanti camion, anche quelli che portavano le travi con altri camion di altre imprese. Non era solo lui che entrava, quella strada era già battuta da ruspe, escavatori, camion. Non era una strada buttata lì così. No, no spianata bene e tutto, infatti il percorso da dove scaricava e scendeva giù era tutto normale e tranquillo. Il discorso da capire è il problema perché ha fatto manovra per uscire fuori da dove è entrato con il cassone alzato. Ripeto non lo sapremo mai, il perché non lo so”. Il , nei precedenti viaggi, era sempre venuto da dietro, “lo facevo girare io di qua, ER così marcia indietro e scaricava”. Il teste, a domanda del PM, ha confermato che nei precedenti viaggi il aveva ER sempre tirato giù il cassone: “Tutti gli altri viaggi in mezzo ai pilastri, faceva manovra, abbassava il cassone e se ne andava”. “Però non posso dire perché è andato di là, non lo saprò mai”. Il teste , dipendente della ha precisato (cfr. trascrizioni verbale Testimone_6 Pt_7 udienza 09.05.2011): “Noi montavamo il prefabbricato … la gestione dei camion, del riempimento, non era nostra”. “Vista la presenza di pilastri e travi nell'area in cui è avvenuto l'infortunio, posso desumere che quella fosse zona affidata esclusivamente all'area di montaggio dei fabbricati e, quindi ritengo che nessun'altra lavorazione potesse svolgersi”.
“No, non potevano. Logicamente se lavoriamo noi con gru e camion, in una zona oltretutto stretta non poteva esserci altra gente logicamente”. A domanda del PM, ha confermato: “Non sono stato io a dare ordini di portare la terra in questo luogo, non so chi li ha dati, ma non capisco tra l'altro che significato potesse avere portare terra bagnata su un terreno già fradicio, visto che in quel giorno stava piovendo a dirotto” “… Di solito quando piove così forte portare della terra bagnata per fare dei riempimenti non è molto normale in effetti…”. Il teste , dipendente della , a domanda del PM, che Testimone_7 CP_1 aveva chiesto chi avesse dato, la mattina dell'incidente, l'ordine di portare la terra in quel Contr determinato punto, ha risposto: “C'era più di una figura. La ditta , c'era un po' di gente, insomma. Adesso non mi ricordo di preciso il nome di chi era venuto a dirmi, so soltanto che 17
uno dei suoi responsabili mi ha detto: “Facciamo l riempimento in quella zona perché quella è la zona più urgente”. “Diciamo che sempre la Direzione Lavori ci indicava qual era il percorso a seguire per poter andare a scaricare il materiale”. “Ma ce lo indicavano principalmente a mano, magari ogni tano si tirava qualche nastro, per evitare di avere qualche problema, però principalmente ci dicevano, insomma: passate da lì; andate di là”.” Di giorno in giorno, perché immagino che i lavori comunque si evolvessero”. 2Sì, principalmente ce lo dicevano a voce: “Ecco, quella è la zona”. A domanda di un difensore, confermava che “l'ordine di livellare l'area parcheggio, mi era stato dato circa un paio di giorni prima del fatto da parte dei responsabili dell'impresa on ricordo esattamente da chi, ma normalmente le indicazioni del lavoro da fare mi CP_8 venivano date dall'ingegnere dal geometra ”. Per_6 Per_7 Dalla deposizione del teste , IT dipendente della Società Tekne Testimone_8 S.p.A., risulta: “L'impresa aveva il compito di aggiornare tutta questa CP_14 viabilità, tutte queste opere, a seconda, perché il cantiere aveva un'evoluzione molto veloce per cui anche all'interno della stessa giornata questa viabilità poteva cambiare anche più volte all'interno della stessa giornata”. Nel precisare che i percorsi venivano segnalati con “delle bandelle banche e rosse e con delle bandelle provvisorie che avevano la capacità di essere facilmente rimosse e spostate a seconda dell'evoluzione del cantiere, questa era la procedura” e nel confermare che “c'erano nastri tipo quelli dei sequestri e delle transenne”, il teste, a domanda del PM, Contr ha precisato che ad apporre questi presidi “erano le maestranze dell'impresa su indicazione del responsabile dell'impresa che … aggiornava in tempo reale la struttura del montaggio, perché il montaggio, gli elementi sono molto veloci nell'essere montati, per cui la viabilità, anche nella stessa giornata come dicevo può cambiare facilmente”. A domanda di un difensore, Avv. Ballerio, che aveva chiesto per quali mezzi in quel periodo era prevista la viabilità in quell'area, il teste riferiva: “In quella zona intervenivano solo i montatori dell'impresa, in questo caso erano i montatori dell'impresa che si Pt_7 occupava dei montaggi” (si trattava di bilici e autogru, n.d.e.), “ anche perché il montaggio di queste fasi di prefabbricati non prevedeva che ci fossero delle altre persone a lavorare, per cui la viabilità era dedicata a loro in quel momento”.
10. La responsabilità dell'Ing. . Controparte_7 Il cantiere era un grosso cantiere in cui operavano più ditte subappaltatrici e in continua evoluzione. Contr L'appaltatrice aveva nominato quale delegata alla sicurezza l'Arch. CP_12
, la quale era stata imputata del reato di cui agli artt. 113 – 589 c.p., e la cui colpa
[...] specifica era stata individuata nel non aver predisposto né segnalato le vie di circolazione sicure all'interno del cantiere, in modo tale che il transito degli automezzi potesse avvenire in modo sicuro, in particolare escludendo tramite idonee segnalazioni e barriere le zone n cui le travi erano già state montate sui pilastri e per non aver provveduto alla dovuta cooperazione al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi presenti nel cantiere, con particolare riguardo ai rischi connessi alla circolazione di automezzi. La posizione di tale imputata era stata definita separatamente ex art. 444 c.p.p.. L'Ing. , n. q. di responsabile dei lavori e di coordinatore per la Controparte_7 progettazione e l'esecuzione dei lavori, era stato imputato in cooperazione con l'Arch.
ed altri, del medesimo reato;
la colpa specifica era stata individuata nel non CP_15 aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese interessate delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (violazione art. 5 comma 1 lett. A) D.Lvo 494/96) e nel non aver provveduto alla dovuta cooperazione al 18
fine di attuare le misura di prevenzione e protezione dei rischi presenti nel cantiere, con particolare riguardo ai rischi connessi alla circolazione (violazione art. 7 D. Lvo 626/1994). Queste ora riportate, violazione art. 5 comma 1 lett. A) D.Lvo 494/96 e violazione art. 7 D. Lvo 626/1994, sono le condotte omissive ascritte a titolo di responsabilità e poste a fondamento dell'azione di regresso nei confronti dell'appellato . Controparte_7 La nomina del quale coordinatore della sicurezza del cantiere ai sensi della CP_7 L. 494/96, emersa dai documenti acquisiti al processo penale, è stata dallo stesso imputato confermata in sede di esame dibattimentale, ove ha dichiarato che si svolgevano settimanalmente riunioni di coordinamento con i preposti delle varie imprese per la verifica delle sovrapposizioni delle lavorazioni, in esito alle quali venivano redatti i verbali di coordinamento della sicurezza di cantiere, in cui venivano segnalate le irregolarità riscontrate e venivano impartite le opportune prescrizioni. Nel corso dell'esame dibattimentale (cfr. trascrizione verbale di udienza del 22.11.2011), l'imputato ha dichiarato: “Ero stato nominato come Controparte_7 coordinatore delle sicurezza in base al Decreto Legislativo 494 del '96”; “il cantiere a livello di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza era stata data a due società, una di ingegneria, che era la Tekne S.p.A., e l'altra che era la dove c'era CP_16 l'architetto ”. “… Io automaticamente, posto come Tekne, che ero un libero Per_8 professionista collaboratore della Tekne avevo avuto anche la nomina direttamente da Carrefour come coordinatore della sicurezza, appunto come prevedeva il Decreto Legislativo, avendo i requisiti previsti dall'art. 10”, spiegando che la funzione del coordinatore era quella di “coordinare il rapporto con i preposti della sicurezza delle diverse imprese” e adottare “sistemi validi qualora ci siano le famose interferenze lavorative atte a far sì che non ci siano problematiche su eventuali infortuni”. Precisava che “… in questo caso qui era un'impresa sola che aveva completamente l'appalto del centro, dove in realtà c'era un responsabile del coordinamento, responsabile della sicurezza del cantiere, con il quale io mi confrontavo ogni volta che c'ero, oltre ad effettuare i sopralluoghi che facevo, che controllavo quando ero presente in cantiere”; “… il preposto nominato da parte Contr dell'impresa era l'IT … …, che lei dopo è logico aveva qualche CP_15 suo subalterno che nelle riunioni anche di coordinamento era presente …”. Nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 10, il resistente Ing. ha affermato: “La TE Spa ha affidato il ruolo Pt_5 di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione mediante incarico professionale esterno all'Ing. (cfr. nota Carrefour 5 gennaio 2005 prot. n. 004/05/AC/cf Controparte_7 recante l'oggetto trasmissione Piano di Coordinamento della Sicurezza Cantiere Centro Commerciale sito in Limbiate Mi, cfr. doc allegato n. 5)”. Non può, dunque, essere revocato in dubbio che l'Ing. fosse CP_13 incaricato di coordinare la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con le incombenze, fra le altre, che lo stesso ha illustrato nel corso dell'esame dibattimentale: “coordinare il rapporto con i preposti della sicurezza delle diverse imprese” e adottare “sistemi validi qualora ci siano le famose interferenze lavorative atte a far sì che non ci siano problematiche su eventuali infortuni”. Egli, quindi, pur estraneo all'obbligo assicurativo (rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), nell'ambito del rischio prevenzionale tutelato, era portatore di una posizione di garanzia che lo rende legittimato passivo rispetto all'azione di regresso, posto che questa è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi esigibile in attuazione degli di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio: “In tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in 19
materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici;
in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell'amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall' ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965”. Pt_1 (Cass. civ. sez. lav., 22/01/2021, n. 1399). "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento” (Cass. pen., sez. 4, sent. n. 45862/2017). Ai sensi dell'art.
5. D. Lgs. 494/96, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15; e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. E' affidato, dunque, al coordinatore il compito di verificare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza;
di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere;
di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ciò che è mancato, nella fattispecie dedotta in giudizio, è l'adeguamento e/o la verifica dell'adeguamento del piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori. In un cantiere in cui venivano eseguite alacremente differenti lavorazioni e in cui transitavano diversi mezzi di cantiere, proprio per evitare effetti deleteri delle interferenze lavorative, sarebbe stato necessario individuare/aggiornare costantemente i percorsi non sicuri e segnalarli al fine di interdire il passaggio. In contrario, ciò non è avvenuto: gli operatori dell' , Parte_8 Per_4
e , hanno accertato che non era stata organizzata la viabilità del
[...] Persona_9 cantiere, non essendo stati individuati e segnalati i percorsi specifici per accedere a determinate zone e non era stato interdetto il passaggio dei mezzi pesanti nelle zone ove erano già state montate le travi. Il teste aveva riferito che i percorsi da seguire per lo scarico del materiale Tes_2 venivano indicati oralmente, giorno per giorno, dalla Direzione Lavori. 20
L'affidamento di tali indicazioni solo ad un messaggio verbale e l'omessa segnalazione dell'interdizione del passaggio per i percorsi non sicuri, id est: percorso fra pilastri su cui era stata poggiata la trave, integrano un omesso assolvimento degli obblighi di garanzia che fanno capo al coordinatore della sicurezza. Tale omissione ha innescato il processo causale che ha determinato l'evento, giacché
- qualunque fossero state le ragioni per le quali il , nell'ultimo tragitto, non avesse ER seguito il percorso consueto e sicuro - ove fosse stato interdetto l'accesso, gli sarebbe stato impedito il compimento di quella condotta che lo aveva portato alla morte e non rientrava certo nelle competenze del lavoratore valutare ex ante le percentuali di rischio e la probabilità di verificazione. Ove fosse stato interdetto l'accesso a mezzi pesanti, il non avrebbe avuto ER scelta, trovandosi obbligato a transitare per quel tragitto che fino a quel momento aveva percorso e che era sicuro, essendovi solo pilastri su cui non erano state poggiate travi, anche se il cassone del camion era alzato. Ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito ed il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo Ai fini per i quali in questa sede si procede, deve, quindi, essere affermata la responsabilità civile dell'Ing. per l'infortunio occorso, posto che Controparte_7
l'omissione del professionista ha ingenerato il nesso causale che, in modo esclusivo, ha cagionato l'evento, senza che possa, per tutte le ragioni in precedenza esposte, esser ravvisato sussistente alcun concorso ex art. 1227 c.c. del lavoratore, richiamandosi quanto sub 8.1. esposto e ribadendo che "in tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante" (Cass. civ., sez. 6 L, ord. n. 8988/2020). L'accertamento dell'an debeatur impone l'accoglimento, nei confronti di CP_13
della domanda proposta dall' e la condanna di tale appellato al pagamento delle
[...] Pt_1 somme come sub 11 indicate.
11. Il quantum debeatur. L' ha chiesto la condanna del responsabile civile al pagamento, in proprio favore, Pt_1 della somma di € 426.264,12 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme conseguenti alle rivalutazioni, passate e future, delle rendite che dovessero Pt_1 comportare una variazione dell'attuale costo infortunistico, o di quell'altra somma che, entro i limiti del danno civilistico, risultasse dovuta in giudizio. Con rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di erogazione per quanto riguarda i ratei di rendita, dalla data della capitalizzazione per quanto riguarda il valore capitale della rendita. La somma di € 426.264,12 è quella risultante dall'Attestazione Dirigente – Sede Pt_1 di Reggio Calabria in data 03.10.2022, da cui risulta che, in relazione all'infortunio ER
, l'importo totale di spesa è pari a € 426.264,12, comprensivo di interessi fino a
[...] quella data. L'attestazione del Direttore della sede costituisce una prova univoca del quantum Pt_1 dovuto in regresso, quale atto amministrativo che fa fede fino a querela di falso (Cass. civ., sez. lav., 02/02/2015, n. 1841), le cui risultanze possono essere vinte da prova contraria, nella fattispecie insussistente, posto che il responsabile civile Ing. alcunché sul CP_7 21
punto ha eccepito o contestato nel giudizio di primo grado (ove era costituito), né in questo grado di giudizio, in cui è rimasto contumace.
“Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore può essere fornita tramite Pt_1 l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”. (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2010 n. 11617). "Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore può essere fornita tramite Pt_1 l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento" (Cass. n. 1841/15, secondo Cass. n. 26931/23, in tema di azione di rivalsa dell' ex artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni Pt_1 assicurative, di cui l chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno Pt_1 conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente)” (così in motivazione Cass. civ., Sez. Lav., 10 maggio 2024, n. 12783). Pertanto, in assenza di contestazione e prova contraria, in accoglimento della domanda proposta dall nei confronti di Ing. , questi va condannato Pt_1 Controparte_7 al pagamento, a favore dell' , della somma complessiva di € 426.264,12 (aggiornata al Pt_1 03.10.2022) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'attestato di credito fino all'effettivo saldo. La sentenza appellata va confermata nelle restanti statuizioni. In applicazione del principio della soccombenza, l'Ing. va condannato alla CP_7 rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell' , mentre quest'ultimo va condannato alla rifusione delle spese di questo grado di Pt_1 giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti della appellata Controparte_1 vittoriosa. Spese compensate nei rapporti fra e Controparte_1 [...]
. CO Nulla per le spese nei confronti rimasta contumace. CP_8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 [...]
, e avverso la CO Controparte_7 CP_8 sentenza n. 1705/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 07/10/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'Ing. responsabile civile dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_7
in data 03.10.2005 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore Persona_2 dell' , della somma di € € 426.264,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla Pt_1 data dell'attestato di credito fino all'effettivo saldo.
2. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
3. Condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di Controparte_7 Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 7.120,00 per onorario, oltre accessori come per legge. 22
4. Condanna l alla rifusione, in favore di delle spese di Pt_1 Controparte_1 questo grado di giudizio, liquidate in € 7.120,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
5. Spese compensate nei confronti di CO
.
[...] Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti