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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/11/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 785 del 2023 R.G.L., su ricorso depositato il 3 agosto 2023,
avente ad oggetto:
RETRIBUZIONE,
promossa da:
c.f. , quale titolare di omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (p. I.V.A. ), sedente in Sarzana (SP), rappresentato e difeso, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo MIONE ed Anna MACCIONI (indirizzi p.e.c.
e ed elettivamente domiciliato come in atti, Email_1 Email_2
RICORRENTE
contro
:
, c.f. , res.te in Carrara (MS), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio MASTROIANNI e Paolo MASTROIANNI (indirizzi p.e.c. Email_3
ed elettivamente domiciliato come in atti, Email_4
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato e poi ritualmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 99 del 2023 R.G.L., concesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale-giudice del lavoro, in favore dell'odierno convenuto, per l'importo capitale (oltre accessori e spese) di Euro 5.714,32=, per differenze retributive derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro inter partes, chiedendo, nelle more, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento.
Il convenuto si costituiva e resisteva all'opposizione.
Così radicatosi il contraddittorio, provvedutosi nelle more sulla sospensiva, non riuscita la conciliazione della lite, seguivano la discussione dei patroni e la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. Il convenuto-opposto è stato dipendente del ricorrente-opponente dal 17 ottobre
2022 al 1° marzo 2023, con contratto di apprendistato professionalizzante [v. docc. nn. 1)-
3), fasc. mon.]; terminato il rapporto, egli ha agito in via monitoria reclamando il pagamento complessivo di Euro 5.714,32= capitali lordi (oltre accessori e spese) per retribuzioni di dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, ratei 13ª di ottobre 2022-novembre 2022- dicembre 2022-gennaio 2023-febbraio 2023, residuo ferie e permessi, T.F.R. (quest'ultimo di importo pari ad Euro 640,59=).
Concesso il decreto provvisoriamente esecutivo, il ricorrente ha proposto opposizione, con richiesta di sospensiva, deducendo:
− che, per il mese di gennaio 2023, il lavoratore aveva ricevuto un bonifico di Euro
1.500,00= il 7 febbraio 2023, di talché, per quel mese, era stato compensato anche oltre lo spettante,
− che, per il mese di febbraio 2023, nulla era dovuto perché l'opposto non aveva mai lavorato, con conseguente mancata insorgenza dell'obbligo di pagamento di ferie e permessi, che, comunque, avrebbero dovuto essere versati alla Pt_3
e non al lavoratore,
[...]
− che le somme eventualmente ancora dovute non potevano essere conteggiate al lordo, come preteso dall'ingiungente, ma al netto, avendo esso opponente già versato la contribuzione e quanto dovuto per . Parte_3
Resisteva il convenuto-opposto a questa impostazione, dando atto soltanto del già avvenuto versamento dell'importo di Euro 90,57=, a titolo di contribuzione per il mese di gennaio 2023 e chiedendo la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c.p.c..
3. Le questioni di causa ed i suoi termini giuridico-contabili sono già stati oggetto di un primo inquadramento in sede di sospensiva, con provvedimento, che qui si riprende e si conferma.
4. Con riguardo alla deduzione di aver già versato l'importo di Euro 1.500,00=, da imputarsi alla mensilità di gennaio 2023, va rilevato che il bonifico [doc. n. 3), ric.] reca la causale generica di «ANTICIPO STIPENDI».
Ai sensi dell'art. 1193, 1° comma, c.c., il debitore, quando adempie alla propria obbligazione, può indicare quale, tra le sue pendenze, intende saldare;
altrimenti, soccorrono i criteri legali di imputazione, che, in ultimo, prima della ripartizione tra i diversi debiti, dispongono l'imputazione del pagamento al debito «piú antico» (2° comma).
Nel caso di specie, l'imputazione è del tutto generica ed il lavoratore ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, ma di averlo imputato ad un debito piú risalente, di novembre
2022, cosí saldando tale pendenza, la cui voce non è stata richiesta in monitorio.
Questa affermazione, già fatta dal giudice della sospensiva, va confermata, non avendo l'opponente prodotto documentazione atta a suffragare il già avvenuto adempimento delle pendenze piú risalenti, cosí da poter accedere alla sua tesi di aver emesso bonifico proprio per gennaio 2023 e smentire quella del lavoratore.
L'argomento, per cui la mensilità di novembre 2022 non può essere oggetto di imputazione in quanto a suo tempo saldata tanto da non essere stata inclusa nel ricorso monitorio, non ha pregio;
infatti, in mancanza di prova del suo pagamento precedente (che doveva dare il debitore, ex art. 1218, c.c.), se ne può concludere, seguendo il convenuto, che la mensilità di novembre 2022 non è stata oggetto di domanda monitoria perché saldata con il ridetto bonifico.
5. Lamenta poi l'opponente che la mensilità di febbraio 2023 non sarebbe stata lavorata e produce busta paga, da cui non risultano ore di lavoro [v. doc. n. 2), ric.]. Sennonché, essendo la busta paga documento proveniente dal datore di lavoro, le sue annotazioni costituiscono prova in suo danno e non in suo favore (v., p. es., Cass., ord., 1° set. 2015, n. 17413) e non sono sufficienti per ritenere dimostrati i di lui assunti.
6. Trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale (il pagamento di una mensilità di stipendio nell'ambito del comprovato rapporto negoziale: v. artt. 36, Cost., 2094, 2099, c.c.), il lavoratore può limitarsi ad allegare il vincolo, la scadenza del termine e protestare l'inadempimento del suo credito, mentre compete al datore di lavoro allegare e dimostrare l'esistenza di una causa di esonero dall'adempimento dell'obbligazione retributiva (v. art. 1218, cit.; Cass., s.u., 30 ott. 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, null'altro allega il datore, a sostegno dei propri assunti, salvo la busta paga, come detto insufficiente allo scopo.
7. Peraltro, essendo il contratto di lavoro un negozio ad obbligazione di mezzi e non di risultato (Cass., ord., 16 apr. 2021, n. 10158 e molte altre) e gravando l'alea dell'attività
d'impresa su parte datoriale mentre il lavoratore permane a disposizione (ex multis, Cass.
3 mar. 2009, n. 5079), non sarebbe nemmeno bastato, per il ricorrente, al fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento della mensilità di febbraio 2023, provare che il convenuto non aveva lavorato ma avrebbe anche dovuto dedurre e dimostrare che ciò era avvenuto per scelta sua e non, p. es., per vicende legate al rischio di impresa.
Per queste ragioni, non può essere ammessa la prova orale [capp. 6)-5)], la quale tende a chiedere conferma della busta paga e dell'assenza del lavoratore, senza null'altro dedurre in fatto delle rilevanti circostanze di cui sopra.
8. Anche sul punto, l'opposizione va respinta.
9. Quanto alla doglianza per la competenza della su alcune voci Parte_3 rivendicate (ratei di 13ª, ferie, permessi), occorre richiamare l'insegnamento della suprema
Corte, per il quale, se il datore non dimostra di aver provveduto ai versamenti a questo Ente, il controvalore delle relative voci può essere richiesto al datore stesso direttamente dal lavoratore (Cass., ord., 11 feb. 2022, n. 4546).
La suprema Corte, in motivazione (capo n. 12) ha infatti affermato che:
«l'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie Parte_3 e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro ma sorge con il pagamento, da parte del datore di lavoro, dei relativi accantonamenti»,
di talché (capo n. 16.)
«il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione
(ex artt. 1269 e ss. cod. civ., v. Cass. n. 5257 del 1998); questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la stessa non diventa obbligata Pt_3 nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658 del 2003 e n. 16014 del 2006)».
10. Ne discende che, non avendo il datore allegato e dimostrato di aver adempiuto ai versamenti alla (sull'onere della prova, v. Cass. 1° ott. 2003, n. 14658), il Parte_3
lavoratore era legittimato a richiedere il controvalore delle ridette voci direttamente al datore stesso (cosí Cass. 19 apr. 2001, n. 5741; Id. 4 mag. 2001, nn. 6297 e 6309).
La prova del versamento avrebbe dovuto essere fornita documentalmente e non tramite deduzioni testimoniali sui versamenti fatti a Cassa edile;
i relativi capitoli [nn. 2)-3)-
4)], pertanto, non sono stati ammessi.
11. Pure la doglianza in esame va quindi respinta.
12. L'ultima ragione di opposizione si incentra sul già effettuato versamento contributivo.
Come anticipato in sede di sospensiva, è principio consolidato che al lavoratore, giuridicamente, compete la somma lorda e non quella netta (ex multis, Cass. 18 ago. 2003,
n. 12265, Id. 13 set. 2013, n. 21010). Sempre la suprema Corte, con le sentenze 16 maggio
1996 n. 4534 e 1° luglio 2000, n. 884, si è poi data carico di illustrare la ratio legis (artt. 19
e 23, L. n. 218 del 1952 e L. n. 597 del 1973); ne segue che il datore, operando come sostituto di imposta, verserà all'Erario le ritenute fiscali ed ai competenti Enti previdenziali la quota di contribuzione a carico del lavoratore, salvo che il pagamento delle spettanze avvenga in ritardo: in tal caso, rimane a carico del datore anche la contribuzione del lavoratore (art. 23, 1° comma, L. n. 218; Cass. 29 ago. 2011, n. 19790).
In sede di liquidazione (o di esecuzione), al lavoratore verrà quindi corrisposto il netto risultante ed, infatti, la citata Cassazione n. 19790 del 2011, si riferisce alla fase esecutiva e del pagamento, non a questa, di cognizione e condanna.
13. Nel caso di specie,
«l'opponente trascura del tutto le ritenute fiscali e si limita a documentare il versamento delle ritenute previdenziali a carico del dipendente per i mesi di gennaio e febbraio 2023 (voci DM 10 e RC01) che, nei limiti della presente sede, si può ritenere adeguatamente provato;
peraltro, nel prospetto paga da lui prodotto per il mese di febbraio non sono indicate ritenute previdenziali, sicché può allo stato ritenersi che siano state versate ritenute previdenziali per il solo mese di gennaio e quindi per € 90,57»
Questi rilievi, formulati dal giudice della sospensiva, non sono stati superati dalle emergenze del corso del giudizio.
Infatti, in causa, l'unica documentazione prodotta [doc. n. 4), ric.] attiene a versamenti non riconducibili alla posizione dell'odierno convenuto. Anche sul punto, non può ammettersi che la prova dei versamenti di ritenute e contributi, per la specifica posizione in esame e per i periodi temporali di causa, sia affidata ad una deposizione orale sulla generica circostanza di avere il datore provveduto a detti versamenti (cap. 1).
Il lavoratore riconosce invece nelle sue conclusioni il già avvenuto versamento del solo importo di Euro 90,57=, come evidenziato in sede di sospensiva.
La doglianza in esame è accolta soltanto per questa minimale parte e nel resto viene respinta.
14. Conclusivamente, non essendo state avanzate altre doglianze alle pretese del lavoratore, fondate sugli atti e sulla natura dei titoli rivendicati, l'opposizione viene accolta nella limitata parte di cui sopra e respinta nel resto;
il tutto, come da dispositivo.
15.Venendo alla definizione delle spese di questo giudizio di opposizione, le stesse seguono la assai prevalente soccombenza del ricorrente (art. 91, c.p.c.).
Ai fini liquidatorî si applica il d.m. n. 147 del 2022 (v. suo art. 6), tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (v. art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%.
Non vi è luogo, attesi l'esito del giudizio e la pluralità delle questioni di causa, per applicare l'art. 96, c.p.c..
16. La particolarità del caso in fatto e diritto consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.).
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In parziale accoglimento del ricorso, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto fino a concorrenza dell'importo capitale di Euro 5.623,75=, oltre accessori e spese come regolati in decreto;
2) Condanna l'opponente alle spese di questo giudizio di opposizione, liquidate in
Euro 2.108,00= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96, c.p.c.; 4) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 28/11/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)