Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1409
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono - però - esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà - siano esse verbali o scritte - siano rivolte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare - se possibile - una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice di merito, il cui accertamento - se adeguatamente motivato - sfugge al controllo di legittimità.

Affinché sussista una "veduta", a norma dell'art. 900 cod. civ., sono necessari, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi: vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza ricorrere all'impiego di mezzi artificiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1409
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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