Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 2
La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono - però - esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà - siano esse verbali o scritte - siano rivolte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare - se possibile - una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice di merito, il cui accertamento - se adeguatamente motivato - sfugge al controllo di legittimità.
Affinché sussista una "veduta", a norma dell'art. 900 cod. civ., sono necessari, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi: vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza ricorrere all'impiego di mezzi artificiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Musso RI SPAGNA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. OV SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NN EL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CERRATO BENIAMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI NN AR in proprio e nella qualità di coniuge superstite di AG RI RI;
DI NN DA, GN NN PI, GN EL CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato BARONE GIANNI, difesi dall'avvocato MARIO ROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 762/96 del Tribunale di FOGGIA, depositata l'1/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/7/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL PALMIERI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RM Di OV, RI RI AG e MA Di OV, rispettivamente proprietari e usufruttuaria di un edificio nell'abitato di Bovino, chiesero al ET di quella città di ordinare a EL Di OV di non recare ulteriori molestie al loro possesso - con comminazione altresì di sanzioni per il caso di inosservanza e condanna al risarcimento dei danni - che egli aveva turbato mediante una lettera con cui aveva vantato l'esistenza di una servitù di veduta esercitata da una finestra di un adiacente suo fabbricato (costituente in realtà una semplice luce) e li aveva diffidati dall'intraprendere alcuni progettati lavori di ristrutturazione comportanti l'eliminazione dell'apertura. Il convenuto resistette affermando di aver usucapito la servitù in questione e chiedendo, in via riconvenzionale, di esserne dichiarato possessore e titolare.
Con sentenza del 9 gennaio 1995 il ET di GI (investito della cognizione della causa in seguito alla soppressione della sede di Bovino) accolse le domande proposte dagli attori, salvo quella di risarcimento di danni, correlativamente respingendo la riconvenzionale. Adito da EL Di OV nei confronti di MA Di OV, di RM Di OV anche quale erede del defunto RI AG e degli altri suoi successori AN SE AG e LA RL AG, con sentenza del 1 giugno 1996 il Tribunale di GI ha riformato parzialmente la decisione di primo grado (escludendo la sanzione del pagamento di lire 100.000, comminata al convenuto per ogni eventuale futura turbativa) e l'ha confermata nel resto, ritenendo: che la diffida a non iniziare i lavori di ristrutturazione autorizzati dal Sindaco, basata sul presupposto che sarebbe stata menomata la servitù vantata dall'appellante, aveva dato luogo a una molestia di diritto;
che in effetti la finestra in contestazione non costituiva una veduta, in quanto l'altezza del parapetto e la larghezza della soglia del davanzale non consentivano un affaccio comodo e senza pericoli sul fondo dei vicini;
che se ne aveva conferma dalla pregressa sopraelevazione del fabbricato adiacente, avvenuta senza reazioni da parte dell'interessato, mediante una tettoia che altrimenti avrebbe violato le distanze minime prescritte tra nuove costruzioni e vedute preesistenti.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione EL Di OV, in base a due motivi. MA Di OV, RM Di OV, AN SE AG e LA RL AG hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso EL Di OV, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cod. civ., in relazione e tenendosi presente l'art. 360, n. 3), c.p.c., omessa motivazione su punto decisivo della controversia o insufficiente motivazione, anche tenendosi presente l'art. 360, n. 5), c.p.c.", lamenta che nella sua lettera di diffida dal dare corso ai lavori della progettata ristrutturazione dell'edificio adiacente al proprio, ai quali sarebbe conseguita l'occlusione della finestra in contestazione, il giudice di secondo grado ha ravvisato una turbativa di diritto, trascurando di considerare che "con il detto atto non veniva posto in discussione un possesso altrui, sibbene si pretendeva la salvaguardia di un proprio possesso". La censura è fondata.
Costituisce molestia - e legittima quindi l'esperimento dell'azione di manutenzione - ogni comportamento, consistente in attività materiali o anche in espressioni verbali o scritte, che sia idoneo a menomare apprezzabilmente, ostacolandola o impedendola, l'esplicazione delle facoltà in cui si concreta il diritto reale corrispondente al potere di fatto che viene attuato sulla cosa: il possesso è tutelato a fronte delle turbative sia di fatto che di diritto, ma le une e le altre devono tradursi in un effettivo pregiudizio al suo pieno esercizio. Può quindi trattarsi anche di semplici contestazioni di carattere giuridico, che però debbono "esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo così in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà, siano verbali o scritte, sono volte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì soltanto di espressioni intese ad evitare, se possibile, una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice del merito, il cui accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità" (cfr., tra le più recenti, Cass. 24 giugno 1995 n. 7200). Ebbene, sul punto la sentenza impugnata non è affatto "adeguatamente motivata", dato che il Tribunale ha del tutto omesso di compiere la verifica - o comunque di darne conto - che alla stregua della richiamata giurisprudenza gli competeva, in modo da evitare che in ipotesi potesse verificarsi quella inversione di ruoli tra le parti, di cui in sostanza EL Di OV si duole, per essergli state attagliate le vesti di autore (attuale), in luogo di quelle a suo dire più appropriate di destinatario (potenziale), di una violazione del possesso, rispettivamente altrui o proprio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente l'azione di manutenzione degli originari attori, non comporta l'assorbimento del secondo, che riguarda invece le riconvenzionali proposte da EL Di OV, il quale non si era limitato a sollevare l'eccezione feci sed iure feci, ma aveva altresì chiesto di essere dichiarato sia possessore, sia titolare per averla acquistata per usucapione, della servitù di veduta in contestazione (domande la cui ammissibilità, sotto il profilo del disposto dell'art. 705 c.p.c., era già stata ritenuta implicitamente dal ET e non ha formato oggetto di successive contestazioni, per cui non può venire in questione in questa sede). In proposito sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da "violazione e falsa applicazione dell'art. 900 c. civ., 901 cod. civ., 902 cod. civ., 905 cod. civ., in relazione e tenendosi presente l'art. 360, n. 3), c.p.c., omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia anche tenendosi presente l'art. 360, n. 5), c.p.c.": secondo il Di OV la propria qualità di possessore della servitù è stata erroneamente negata, a causa della ritenuta impossibilità, da parte sua, di prospicere, oltre che di inspicere in alienum, dovuta all'altezza (120 cm.) e alla larghezza (59 cm.) del parapetto della finestra;
è stata inoltre trascurata la circostanza che solo recentemente il davanzale era stato da lui stesso ampliato in profondità, per coprire un radiatore del nuovo impianto di termosifone, mentre in precedenza e fin dal 1939 era stato largo 19 cm., consentendo per più di venti anni un comodo affaccio, per cui il diritto era stato acquistato per usucapione;
infine, si è dato ingiustificatamente rilievo alla pregressa violazione delle distanze commessa dai proprietari dell'edificio adiacente, la quale in realtà non costituiva un fatto idoneo a determinare l'estinzione della servitù.
Per quanto di ragione, queste censure sono fondate.
La prima deve essere disattesa, poiché si basa sull'erroneo presupposto che un'apertura sia qualificabile come veduta anche se non permette di affacciarsi sul fondo del vicino, ma soltanto di guardarvi frontalmente. In effetti, questa Corte si è pronunciata in tal senso con alcune sentenze (v., per tutte, Cass. 4 gennaio 1993 n. 17), affiancate però da altre che hanno adottato la soluzione opposta (v., per tutte, Cass. 17 marzo 1995 n. 3109). Tuttavia il contrasto è stato composto da Cass. s.u. 28 novembre 1996 n. 10615, con cui si è deciso che "affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, a anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno a una visione mobile e globale". Da questo indirizzo il collegio non ritiene di discostarsi, anche perché nessuna ragione è stata indicata dal ricorrente, che possa indurre a defletterne. Accertato che l'altezza e la larghezza odierne del parapetto non permettevano all'appellante un comodo affaccio, senza l'impiego di mezzi artificiali, rettamente il Tribunale ha escluso quindi la configurabilità del possesso della servitù di veduta che egli sosteneva di esercitare.
Siffatta attuale conformazione dei luoghi non giustifica invece la decisione di conferma della sentenza di primo grado, anche nel capo con cui era stata rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale del Di OV, intesa a ottenere l'accertamento della propria qualità (non di possessore, bensì) di titolare della servitù in questione, che secondo il suo assunto era stata acquistata per usucapione nel periodo ultraventennale in cui il davanzale della finestra, prima dell'installazione del radiatore, aveva avuto la profondità di 19 cm. anziché di 59 come ora.
Dall'esame, dalla verifica e dalla valutazione di queste circostanze, su cui anche in quella sede l'appellante aveva insistito e che sono state (implicitamente) reputate irrilevanti, il Tribunale non avrebbe dovuto esimersi: per il disposto dell'art.1074 c.c., infatti, la sopravvenuta impossibilità di fruire della veduta (conseguente peraltro a una innovazione attuata dall'interessato e da lui stesso rimovibile) non poteva far estinguere la servitù, in ipotesi usucapita, se non dopo il decorso del relativo termine di prescrizione.
Nè infine può essere condivisa la tesi del giudice di secondo grado, secondo cui la configurabilità come semplice luce della finestra aperta nel fabbricato del Di OV poteva desumersi dal fatto che in precedenza, senza sue reazioni, i proprietari dell'altro edificio avevano realizzato una tettoia a una distanza minore di quella che deve essere osservata rispetto alle vedute.
È sufficiente, in proposito, osservare che l'esistenza di un diritto dipende soltanto dall'essersi avverati i relativi fatti costitutivi e dall'essere mancati quelli estintivi, tra i quali ultimi l'ordinamento non annovera, per le servitù di veduta, la violazione delle distanze prescritte, la quale semmai comporta soltanto una (illecita) loro menomazione di fatto, salva la possibilità di dare luogo, con il decorso del termine stabilito per l'usucapione dei diritti immobiliari, a una ulteriore servitù - a carico stavolta del fondo dominante e consistente nel diritto a mantenere la nuova costruzione alla distanza in cui è sorta - che limita la prima, ma non la sopprime.
Per questi motivi
debbono essere accolti il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Bari, al quale viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, il secondo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa al Tribunale di Bari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 13 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.