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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al numero 319 del Ruolo Generale dell'anno 2021 in materia di riliquidazione pensione T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1 Appellante E
in persona del legale rappr.p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Anna Paola CP_1 Ciarelli e Renato Vestini Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 543 del 05.03.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.13005864, con decorrenza dall'01.10.2004, per CP_ non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la parte ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado avendo con TE08 del 5.1.2021 a riliquidare la prestazione come da CP_1 conteggi allegati. Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza con dichiarazione della cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento in data successiva al deposito del ricorso di primo grado in data 13.7.2020. CP_
1.2. L costituito nel presente giudizio, ha dedotto la correttezza della sentenza in ordine alla decadenza dall'azione ed ha, comunque, nel merito evidenziato l'intervenuta riliquidazione della prestazione pensionistica, con decorrenza dei ratei nell'ambito della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, tuttavia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). CP_
2.2. Alla luce della intervenuta riliquidazione della prestazione da parte dell' già in primo grado, pur se successivamente al deposito e notifica del ricorso (come pacificamente dedotto dalle parti e documentato in atti) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Tenuto conto della riliquidazione dei ratei successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, le spese di detto giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum; le spese del secondo grado possono ritenersi compensate tenuto conto dell'esito alterno del giudizio correlato alla novità della questione giuridica come diversamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 543 del 05.03.2021, dichiara cessata la materia del contendere;
2); - condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio. Taranto, 08 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al numero 319 del Ruolo Generale dell'anno 2021 in materia di riliquidazione pensione T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1 Appellante E
in persona del legale rappr.p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Anna Paola CP_1 Ciarelli e Renato Vestini Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 543 del 05.03.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.13005864, con decorrenza dall'01.10.2004, per CP_ non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la parte ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado avendo con TE08 del 5.1.2021 a riliquidare la prestazione come da CP_1 conteggi allegati. Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza con dichiarazione della cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento in data successiva al deposito del ricorso di primo grado in data 13.7.2020. CP_
1.2. L costituito nel presente giudizio, ha dedotto la correttezza della sentenza in ordine alla decadenza dall'azione ed ha, comunque, nel merito evidenziato l'intervenuta riliquidazione della prestazione pensionistica, con decorrenza dei ratei nell'ambito della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, tuttavia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). CP_
2.2. Alla luce della intervenuta riliquidazione della prestazione da parte dell' già in primo grado, pur se successivamente al deposito e notifica del ricorso (come pacificamente dedotto dalle parti e documentato in atti) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Tenuto conto della riliquidazione dei ratei successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, le spese di detto giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum; le spese del secondo grado possono ritenersi compensate tenuto conto dell'esito alterno del giudizio correlato alla novità della questione giuridica come diversamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 543 del 05.03.2021, dichiara cessata la materia del contendere;
2); - condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio. Taranto, 08 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella