Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 523/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 523/2020 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione personale pendente:
TRA
, nata nel villaggio di Romany, regione di Poltava, Repubblica Parte_1
Ucraina il 09/11/1964, C.F. , nella qualità di moglie C.F._1 del de cuius nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
; la IG.ra , nata nel villaggio di C.F._2 Parte_2
Ivanchentsi, provincia di Poltava, regione di Poltava, Repubblica Ucraina il 17/03/1986, C.F. nella qualità di figlia del C.F._3 [...]
la IG.ra , nata nella città di Persona_2 CP_1
Poltava, regione di Poltava, Repubblica Ucraina il 23/12/1990, C.F.
, nella qualità di figlia del C.F._4 Persona_2
nato in [...] il [...], C.F. ; (la IG.ra
[...] C.F._2 dopo aver contratto matrimonio in data 05.12.2017 con il IG. Parte_3
, ha assunto il cognome di ) CP_2 CP_1 rappresentate, assistite e difese, giuste procure alle liti stese in calce all'atto di citazione dall'avv. Angelo Melone, C.F.: , e presso il C.F._5 suo studio domiciliati in Napoli alla Piazza Bovio n. 8
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_3
), con sede in Milano al Corso Sempione n.39, in persona del P.IVA_1
Procuratore speciale p.t. ad negotia «Avv. Laura Maria Agopyan», in forza dei poteri conferitigli in virtù di procura alle liti autenticata nella firma dall'Avv. Maria Bufano, Notaio in Milano, in data 02 Marzo 2016, rep. n. 408292 – racc. n. 29866, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Crispo (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in C.F._6
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Napoli alla Via Scipione Bobbio n.15, giusta procura alle liti apposta su foglio separato
-parte convenuta-
Nonché
, elettivamente domiciliato per la carica ex lege presso C.F._7
l' con sede in 20145 Milano, al Corso Sempione 39; Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica ex lege, presso l'
[...]
con sede in 20145 Milano, al Corso Sempione 39 Controparte_3
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI:Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.12.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 13/01/2020 il IG. Persona_2 conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, l' Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., nonché la IG.ra
[...]
e la di lei compagnia assicurativa Controparte_6 Controparte_4
, onde ottenere il risarcimento per le lesioni che asseriva aver
[...] subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 17/07/16, alle ore 11:00 circa, in Qualiano (NA) alla via Santa Maria a Cubito, in prossimità dello studio fotografico ”. Persona_3
A sostegno delle avanzate pretese, deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la strada utilizzando l'apposito attraversamento pedonale ivi presente, veniva investito da un veicolo Citroen C3 con targa della Polonia FZG24025, assicurato con la compagnia assicurativa polacca , di proprietà della IGnora Controparte_4 [...]
e condotto al momento del sinistro dal IG. di CP_6 Parte_4 nazionalità polacca. A seguito dell'occorso, deduceva aver riportato ingenti lesioni per le quali veniva accompagnato al nosocomio “San Giuliano” sito in Giugliano in Campania ove veniva refertato con n. 022275 e subito trasferito tramite autombulanza, al nosocomio di Pozzuoli “S. Maria delle Grazie”, ove veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico (cartella clinica n. 9982). Dimesso in data 26.07.2016, seguivano numerosi controlli medici,
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onde poi essere dichiarato guarito in data 20/01/201, con postumi invalidanti che, sulla scorta della relazione peritale di parte, a firma del dott.
[...]
, rivendicava pari ad un danno biologico del 47-48%, ITT 30 giorni, Per_4
ITP al 75% di 30 giorni, ITP al 50% 30 gg , ITP al 25% di 30 giorni. Attribuendo l'esclusiva responsabilità dei danni che lamentava aver subito, alla condotta di guida imprudente e negligente, in violazione alle norme del Cds, del conducente del veicolo Citroen C3 con targa polacca n.FZG24025, con pec del 15.01.2018, inviava richiesta di risarcimento stragiudiziale alla Compagnia che rubricava il sinistro con n. 18/2551/1PL/Z e incaricava la
, con sede di Milano Viale Majano 17/A, alla gestione del Controparte_7 denunciato sinistro. Lamentava l'attore che tuttavia la società incaricata dalla compagnia non dava alcun riscontro, tantomeno nominava un medico legale al fine di sottoporre l'istante a visita per stabilire l'entità delle lesioni. Espletato invano altresì il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 2 e ss D.L. 132/2014, L.162/2014, citava i convenuti in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 17.04.2020, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni : -disporsi con ordinanza immediatamente esecutiva la liquidazione della somma provvisionale di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 147 del codice delle assicurazioni;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo CITROEN C3 con targa della Polonia FZG24025 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto: a) -Condannare, l , ex lege, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti danni subiti dall'istante, quali quelli patrimoniali e non patrimoniali a qualunque titolo materiale e non, nonché alle spese mediche ospedaliere e non, sostenute e da sostenersi, in breve nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, per le causali di cui al presente atto, come sopra descritte e dettagliate, che sommate tra loro sono pari ad euro 445.358,75; b)-CONDANNARE per l'effetto, l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma che sarà liquidata eventualmente anche in via equitativa ex. Art. 2056, comma 1 cc, a titolo di risarcimento, somma che, ove posseduta ex tunc , sarebbe stata presumibilmente investita ex art. 2127 c.c. dall'istante nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, Obbligazioni); con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato loro pagamento in una misura pari al ragionevole ricavato finanziario di una gestione patrimoniale oculata fatta attraverso gestori professionisti che si potrebbe quantificare nel 3% annuo e pertanto per un ricavato di circa 13.500,00 euro annuo;
c) CONDANNARE per l'effetto l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'istante, di tutti gli altri danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati a qualunque titolo, patrimoniale e non, nulla escluso od eccettuato, anche se non direttamente richiesto, che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
d) CONDANNARE, in ogni caso, oltre interessi come per legge e
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rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, più il danno da ritardo ovvero lucro cessante da liquidarsi sotto forma di interessi da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo ovvero sotto forma di perdita della possibilità di usufruire del denaro suddetto nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, Obbligazioni) e) CONDANNARE la società convenuta, al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del presente giudizio, comprensive di IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore, avvocato Angelo Melone, antistatario;
f) CONDANNARE la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese (oltre interessi dal giorno della domanda), e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA, giusta nota spese che si produrrà in prosieguo (così in Cass. civ. n. 12461/ 2011) e/o comunque nei limiti del decisum, e con attribuzione al procuratore anticipatario, con la maggiorazione di legge per spese generali, ex DM n.37/2018 Alla prima udienza, in data 12/01/2021 il precedente giudice assegnatario, stante la mancata costituzione di parte convenuta, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione, concedeva termine per la rinnovazione rinviando all'udienza del 23/11/2021 Nelle more il veniva dichiarato deceduto in data 06/10/2020. Persona_2
Con atto depositato in data 8.11.21, intervenivano nel presente giudizio gli attori in epigrafe indicati, nella dispiegata qualità di eredi dell'istante, onde far valere la pretesa del dante causa. Rinnovata la citazione, notificata in data 25 febbraio 2021 e differita la data di prima udienza al 25 Novembre 2021, in data 5.11.21 si costituiva L'
[...]
- in persona del Controparte_8 CP_3
l.r.p.t, impugnando e contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato e prodotto in atti, disconoscendo tutta la documentazione allegata in copia come non conforme all'originale e, dunque, inammissibile, chiedendo l'integrale rigetto delle domande azionate in quanto nulle in rito, inammissibili ed improcedibili, oltre che palesemente infondate in fatto ed in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Preliminarmente la convenuta compagnia eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 163 co. 4 e 164 4° comma c.p.c., per la totale genericità degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda. Sempre in via preliminare eccepiva l'Improcedibilità della domanda ex art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014, all'uopo contestava l'illegittima commistione tra la richiesta di risarcimento danni ed il contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita effettuata nell'unica missiva pec del 15.01.2018, in quanto strumenti stragiudiziali con funzioni distinte e non sovrapponibili. Richiamava sul punto quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 7 luglio 2016, onde eccepire che l'attore non aveva in alcun modo ottemperato alle suddette cogenti disposizioni di legge, inviando n. 523/2020 r.g.a.c. Pagina 4 di 12 N. 523/2020 R.G.A.C.
un'unica e commista richiesta inidonea ad assicurare il regolare svolgimento della preliminare trattativa stragiudiziale. Ancora in via preliminare, eccepiva la mancata prova da parte dell'attore, come suo precipuo onere ex art. 2697 c.c., della legittimazione passiva delle parti convenute in giudizio, segnatamente contestava non aver parte attrice provato, in capo al presunto responsabile civile, IGnora la proprietà Controparte_6 del veicolo estero Citroen C3 con targa della Polonia FZG24025. Quanto alla legittimazione passiva, l' rilevava dover parte istante, alternativamente, allegare elementi atti a far ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, ovvero: l'esistenza di un certificato Internazionale di Assicurazione, ovvero la sussistenza della Carta Verde, in corso di validità alla data del sinistro denunciato, e dunque la prova dell'asserita copertura assicurativa da parte della compagnia assicurativa polacca;
- la stipula Controparte_4 di una polizza di frontiera, ovvero comunque la prova che il veicolo estero responsabile “stazioni abitualmente” nel territorio degli Stati membri della CEE;
- l'immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della CEE, ovvero, terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l' si sia reso Controparte_3 garante per i danni provocati in da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente. In mancanza dei suddetti elementi eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Quanto alla dinamica riferita ex adverso, contestava essere inverosimile, sollevando notevoli perplessità in ordine alla veridicità dei fatti narrati. All'uopo sottolineava la discrasia tra la diagnosi delle lesioni rispetto ad una tipica dinamica di investimento come quella descritta ex adverso, in particolare rilevava incredibile ed inverosimile che, pur a fronte del dedotto impatto e caduta, definita rovinosa dall'attore, il referto prodotto non attestasse alcuna escoriazione, contusione, abrasione, ecchimosi od ematoma, per non dire fratture o lussazioni, proprio alle parti che in una simile dinamica sarebbero risultate principalmente esposte, ovvero gambe e bacino, così come anche, per contraccolpo, la testa. In altri termini, contestava la dinamica riferita ex adverso improbabile e carente di nesso eziologico con l'evento dannoso lamentato, che presumeva verosimilmente attribuibile alle conseguenze accidentali di una caduta dall'alto (che può determinare fratture cd. da compressione e/o scoppio, di frequente osservazione proprio a livello del passaggio dorso-lombare D11-L1). In riferimento ai lamentati danni, eccepiva l'inammissibile pretestuosità ed esosità delle pretese attoree, destituite di fondamento, specie in ordine agli asseriti danni patrimoniali. Rilevava altresì la palese incongruità delle valutazioni medico-legali dei consulenti di parte avversa, la cui stima di danno biologico eccepiva essere spropositata in relazione ai riferiti postumi da lesioni.
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Impugnava e contestava, come non conforme all'originale, la documentazione prodotta in copia relativa alle spese mediche. In riferimento alle spese ed ai compensi reclamati ex adverso, rilevava l'assoluta inammissibilità ed infondatezza delle richieste formulate, in particolare eccepiva destituita di qualsiasi prova della relativa utilità ad evitare il giudizio, la richiesta risarcitoria afferente le spese stragiudiziali della preliminare fase istruttoria del sinistro, l'infondatezza della sua autonomia rispetto alle attività giudiziali ai sensi dell'art. 20 DM n. 50/2014, nonché la mancata prova del relativo ammontare. In ogni caso ne eccepiva l'inammissibilità della relativa istanza per la natura di danno emergente riconosciuta alle spese stragiudiziali, ove provate nell'ammontare e nell'autonomia, in quanto come tali riconoscibili esclusivamente alla parte e non anche al procuratore che si dichiari antistatario. Da ultimo opponeva la temerarietà dell'avversa richiesta concessione di provvisionale - quantificata in misura di euro €. 150.000,00 -, in mancanza dei necessari presupposti di legge, individuati dall'art. 147 Codice Assicurazioni private. All'uopo argomentava, non solo l'attore non fornita da parte attrice prova del dichiarato stato di indigenza, ma anche che lo stesso, come richiesto dall'art. 147 Codice Ass.ni, fosse effetto del sinistro per cui è causa. Concludeva: In via assolutamente preliminare, - Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti;
- Dichiarare la domanda proposta improcedibile ex art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014 o, in subordine, a norma del predetto articolo, assegnare
“contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”, disponendo la sospensione del presente giudizio;
- Dichiarare la domanda proposta inammissibile, improcedibile, e comunque infondata, per difetto di legittimazione passiva del convenuto in p. Controparte_5 del l.r.p.t., stante la mancata relativa prova;
Rigettare in ogni caso l'istanza di assegnazione della provvisionale per l'importo richiesto, in mancanza dei relativi presupposti di legge e del fumus boni iuris della pretesa;
NEL MERITO, - in via principale, Rigettare la domanda attorea, totalmente infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, per le ragioni argomentate;
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversa, limitare la condanna al giusto ed al provato, tenuto anche conto del concorso colposo del danneggiato ove provato;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessorie come per legge. Assegnata in data 18.02.2021 la presente controversia al ruolo della scrivente giudice, giusto decreto presidenziale 2/2021, onerando parte attrice alla notifica della comparsa di intervento volontario in favore delle parti convenute contumaci, rinviava per la verifica di tale incombente all'udienza del 6.10.22. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, concessi i termini di cui al sesto comma dell'art.183 c.p.c., il giudizio veniva rinviato per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie formulate dalle parti nel termine di cui alle relative memorie, all'udienza dell'8.5.23. Alla data da ultimo indicata, ammessa la prova testimoniale, il giudizio veniva rinviato per l'indicato incombente istruttorio alla data del 24.6.24. Compariva il teste n. 523/2020 r.g.a.c. Pagina 6 di 12 N. 523/2020 R.G.A.C.
, nell'asserita qualità di marito di parte interventrice CP_2 ER
, tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, ritenuto di
[...] dover procedere all'escussione del teste presente all'esito dell'accertamento del regime patrimoniale dello stesso, la controversia, veniva rinviata alla data del 7.10.2024. Alla data da ultimo indicata, relativamente al teste , stante CP_1 la mancata produzione assunte dal con riguardo al regime Parte_5 patrimoniale del predetto teste quale marito di una delle interventrici, non si perveniva all'escussione. Compariva invece e veniva escusso l'ulteriore teste di parte interventrice . Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del Testimone_1
7.10.2024; ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.24 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta responsabile civile del sinistro dedotto in lite, regolarmente citato e non costituita e della di lei assicurazione.
Va inoltre respinta, perché destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dalla convenuta di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità. Invero, la lettura del menzionato atto consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte. Va altresì preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato l' l risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 145 e 148, D.lgs. 209/2005, come risulta dalle richieste in atti (produzione fascicolo cartaceo parte attrice), ed essendo trascorso tra le dette richieste e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il tempo di 90 giorni richiesto dall'art. 148, D.Lgs. 209/2005. Ed invero nei sinistri che vedono coinvolti veicoli stranieri assicurati all'estero la procedura di risarcimento da seguire è dettata principalmente dagli artt. 125 e 126 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n°209 (Codice delle assicurazioni private). In questi casi, infatti, non trova applicazione la disciplina prevista in caso di sinistro tra due veicoli assicurati in Italia. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932) ha stabilito che nel caso di sinistro stradale avvenuto in e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell' artt.125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Ne consegue che quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri, anche tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell' in n. 523/2020 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. 523/2020 R.G.A.C.
quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art.61 ultima parte della citata legge 218 del 1995. Parimenti preliminarmente l'eccezione sollevata dalla convenuta e dalla stessa qualificata come carenza di legittimazione passiva va inquadrata come carenza di titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio tra le parti. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti, in particolare, è stato affermato sull'argomento che: “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (Cass. Civ., Sez. III, 09/04/2009 n.8699, Cass. Civ., Sez. III, 30/05/2008 n.14468 e Cass. Civ., Sez. III, 14/06/2006, n. 13756). Dunque, nel caso di sinistro stradale avvenuto in e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'Uci (art. 125 e 126 Codice dell'Assicurazione) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 Legge n. 218/1995. Ne consegue che sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61 ultima parte della citata Legge n. 218/1995. Quanto alla legittimazione delle parti interventrici nella posizione attorea, nella dispiegata qualità di eredi del mette conto evidenziare che la Persona_2 legittimazione ad intervenire presuppone la terzietà dell'interveniente rispetto alle parti già presenti nel processo e il potere di intervenire si consuma proprio con l'acquisizione (successiva) della qualità di parte in seguito all'atto di intervento. Con specifico riferimento alla fattispecie della successione nel processo, disciplinata nell'art. 110 c.p.c., deve rammentarsi che essa postula, sul piano sostanziale, in caso di morte della parte (se si tratti di persona fisica) o della sua estinzione (se si tratti di persona giuridica), il subingresso di un terzo nella totalità dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il successore universale, abbia, nel processo, esattamente gli stessi poteri ed oneri che aveva il suo dante causa e soggiaccia alle medesime preclusioni assertive ed istruttorie: egli, dunque, non può proporre domande nuove né può formulare nuove istanze istruttorie se tali facoltà erano già precluse al proprio dante causa. (Cass., civ. sez. III, del 6 luglio n. 523/2020 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. 523/2020 R.G.A.C.
2017, n. 16665). Tanto necessariamente premesso, risulta documentalmente provata la legittimazione delle parti in lite.
3.Sul merito della domanda La domanda è infondata e va disattesa. L'istruttoria processuale non ha provato i fatti posti a fondamento della domanda, le modalità in cui si è verificato l'incidente, la corsa del veicolo e l'investimento del pedone istante. Invero, dalla espletata prova testimoniale emergono circostanze fattuali che non consentono di recepire la dinamica già di per sé molto scarna indicata, né sussistono attendibili elementi di conoscenza certi ed oggettivi sulla esistenza storica del fatto dannoso, atteso che le dichiarazioni testimoniali sono contraddittorie circa le modalità dell'incidente, quindi, insufficienti a provare le già scarne modalità rappresentate in citazione con la conseguenza che persistono fondati dubbi sull'accadimento dei fatti della citazione anche alla luce della documentazione allegata. Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 c.p..); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attrice non è idonea a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche che seguono, le quali mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto. Difatti, l'unico teste escusso, ha reso dichiarazioni generiche ed imprecise circa i fatti cui avrebbe assistito che fanno propendere per la sua inattendibilità. Ed invero il teste escusso all'udienza del 7.10.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ so ch ha subito un incidente nel luglio 2016, io ero a Per_2
Qualiano alla via S. Maria a Cubito stavo parlando con (il genero di ) di
Pt_6 lavoro era verso le 11 di mattina stavo a piedi fuori ad un fotografo, ci stavamo accordando per andare da Auchan a vedere delle mattonelle;
a volte lavoravo con qualcosa insieme;
è una strada a doppio senso di marcia;
ha attirato la mia attenzione una frenata di una Citroen C3 che poi ho visto che investito il quale stava di
Pt_6 fronte a noi e stava attraversando la strada, aveva già superato la metà della strada;
e ha urtato lato sinistro al lato della schiena lato sinistra;
(il giudice
Pt_6 Pt_6 dava atto che il teste dapprima aveva indicato lato destro); ..il faro avanti sinistro dell'auto ha attinto il;
lui è caduto ha urtato dapprima sul cofano
Pt_6 dell'auto e poi è caduto a terra, ha fatto le capriole sul cofano;
non riusciva ad
Pt_6 alzarsi da terra;
lamentava dolore alla schiena;
l'auto si è fermata è sceso un uomo voleva chiamare l'ambulanza ma siccome siccome non aveva il permesso di
Pt_6 soggiorno non ha voluto che la chiamassimo;
il genero l'ha accompagnato in ospedale aveva la macchina parcheggiata nei pressi;
poi sono andato a trovarlo a casa;
piano piano l'abbiamo preso insieme ad altre persone e l'abbiamo caricato in macchina;
non è intervenuto nessuno come autorità; su domanda a precisazione il teste con riguardo alla dinamica dell'investimento specifica che: “l'ha preso lato sinistro della schiena a , Per_6 io lo chiamavo , ha girato sul cofano e poi l'ha sbattuto a terra;
ha girato sul Per_7 cofano e poi è caduto a terra;
la macchina correva, ha tentato di frenare ma non è
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riuscita, ha lasciato dei segni a terra, pochi, era nera o scura , l'auto andava procedeva da Qualiano in direzione Auchan”(cfr. verbale udienza del 7.10.24). Si percepisce dal tenore delle dichiarazioni rese in maniera evidente che quest'ultimo abbia dichiarato circostanze riferite piuttosto che un accadimento a cui ha assistito;
incertezze che lasciano propendere per la sua inattendibilità. Sotto altra prospettiva, la lacuna nella ricostruzione degli eventi e, in particolare, di quelli che seguirono all'investimento stradale e fino all'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, non permettono nemmeno di affermare con sufficiente certezza la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro stradale e le lesioni poi riscontrate presso il predetto nosocomio. Ed invero non è stato nemmeno prospettato nella citazione introduttiva, infatti, dove e da chi sia stato accompagnato l'attore, stante i dedotti “gravi infortuni” presso il presidio ospedaliero, né sul punto può ritenersi credibile quanto dichiarato dal teste a fronte della rivendicata gravità delle lesioni, che non si sia reso necessario l'intervento di un'ambulanza sul luogo dell'evento dedotto. Orbene, non emergono elementi di riscontro concordanti che possano confortare la prospettazione attorea, ma elementi discordanti che lasciano ampi margini di incertezza. Veniva altresì dichiarata l'incapacità a testimoniare con riguardo al residuo teste, pur invocato da parte attrice, stante il rapporto di coniugio e convivenza con una delle interventrici ed in mancanza di idonea documentazione attestante il regime patrimoniale intercorrente tra il teste da escutersi e la parte e la benche' minima giustificazione in ordine alla mancanza di reperimento di tali informazioni, pur all'esito della concessione del termine concesso ai fini del reperimento. Va detto in ogni caso che in caso di sinistro stradale con investimento di pedone, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo investitore, salvo quest'ultimo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi danno. Deve tuttavia anche osservarsi che, qualora il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, c. 1, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa al giudice l'indagine tesa a verificare l'esistenza del concorso di colpa del pedone investito (in base a quanto risulta dagli atti) e, ove siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della sua condotta, la colpa di quest'ultimo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente (cfr. Cass. sent. n. 2127/2006, 11873/2007, 17397/2007, 5399/20013). Va altresì aggiunto che grava sulla parte che voglia far valere un diritto, il relativo onere probatorio, nel caso di specie disatteso. Né la contumacia del presunto responsabile civile può ritenersi esimente di un tale astringente dovere.
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In conclusione, non solo non può ritenersi raggiunta la prova della condotta del conducente del presunto veicolo investitore, che in totale dispregio della regola del Codice della Strada e, dunque, dell'esclusiva responsabilità del predetto, avrebbe cagionato il sinistro e le lesioni subite dall'attore; ma ancor di più è rimasto dubbio il nesso tra le lesioni lamentate e la dinamica come descritta. Deriva dalle dispiegate considerazioni che non risulta raggiunta la prova in ordine alla causazione del sinistro, né, infine, alcuna valenza probatoria in tal senso può trarsi dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti, dato che è giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte quella per cui “ La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non e tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001); cosicché, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro estrinseco — sulla base di quanto già innanzi osservato —, alcun autonomo valore probatorio può attribuirsi alla detta relazione di parte.
Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto neanche una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice come già ritenuto in corso di giudizio, pertanto la stessa avrebbe avuto natura del tutto esplorativa, in ragione del difetto di prova relativo alla effettiva sussistenza dell'an della pretesa risarcitoria con riguardo alla effettiva verificazione del fatto storico per come prospettato dall'originario attore e sulla scorta delle contestazioni e perplessità espresse, e da questa giudice condivise, dalla parte convenuta circa l'effettiva dinamica dei fatti in ragione della documentazione medica in atti, rectius, del referto di pronto soccorso che non riscontrava la presenza di escoriazioni e lacerazioni (cfr. cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017 (Rv. 647288-01
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati). Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- dell'essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande. La domanda va pertanto disattesa.
3. Sulle spese di lite n. 523/2020 r.g.a.c. Pagina 11 di 12 N. 523/2020 R.G.A.C.
Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della domanda per come dichiarato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 523/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalle parti attici;
per l'effetto:
-condanna , quali eredi interventrici Parte_1 Parte_2 CP_1 nel giudizio introdotto dal de cuius al pagamento in favore di Persona_2 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 11,229,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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