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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 3346/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da 1) Parte_1
Nato a Bari, IL 09/01/1973
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a Platì (RC), il 07/10/1974
Parte_4
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, il 22/05/1999, in Cesano CO, con Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano CO (MI) (Anno 1999, Atto n. 16, Parte 2, Serie A).
□ separati con sentenza n. 1422 pubblicata il 10/04/2025 del 10/04/2025 (passata in giudicato il 15/05/2025, v. documenti in atti) □ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], ; Persona_1 Parte_4
nata a [...], l'[...], ; Parte_5 Parte_4
nata a [...], il [...], Parte_6 Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_5 Pt_6 collocamento prevalente e principale presso la madre in Cesano Maderno, via Monte Rosa, 5, dove vi vivrà anche la figlia maggiorenne Per_1
2. Riguardo la frequentazione di e i genitori hanno concordato che il padre vedrà le Pt_5 Pt_6 figlie a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino al successivo lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il padre non vede le figlie nei fine settimana, potrà vederle il mercoledì prelevandole da scuola al pomeriggio fino al riaccompagno del mattino successivo. Le vacanze natalizie verranno così distribuite: dalla chiusura della scuola al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando l'alternanza ogni anno della settimana di Natale e della settimana di Capodanno fra i genitori. Si precisa che la settimana di Natale 2025 verrà trascorsa con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Le vacanze Pasquali verranno divise equamente, purché sia garantita l'alternanza della domenica di Pasqua. Le vacanze estive, verranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno pari a 20 giorni anche non consecutivi da trascorrersi con ciascun genitore. A detta regolamentazione, sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, purché preventivamente concordati con l'altro genitore e compatibilmente agli impegni dei genitori e delle stesse figlie. La figlia maggiorenne potrà vedere e stare con il padre ogniqualvolta lo Per_1 desideri.
3. Il padre corrisponderà direttamente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e di maggiorenne ma non autonoma economicamente, la somma mensile, Per_1 entro la data del 30 di ogni mese, di € 150,00 (centocinquanta) per ogni figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat FOI (indice di riferimento gennaio 2025), mediante bonifico, sino alla loro indipendenza economica.
4. L'assegno unico universale per le figlie e verrà percepito al 100% dalla madre, Pt_5 Pt_6 fino al compimento del loro 21mo anno di età.
5. Con riferimento alle sole spese mediche relative alle figlie, le parti concordano di modificare quanto previsto in sede di separazione, stabilendo che le stesse (e cioè le sole spese mediche) resteranno interamente a carico della madre, la quale se ne assumerà integralmente l'onere, senza diritto di rivalsa o rimborso nei confronti del padre, mentre le spese extra assegno relative alle figlie (scuola, università, sport, abbigliamento) continueranno ad essere poste a carico del sig. Parte_1 nella misura del 50% secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale
[...] di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017. 6. I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al contributo economico a loro favore.
7. Le Parti si danno il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e La madre conserva la carta di identità valida per l'espatrio delle stesse. Pt_5 Pt_6
Qualora il padre necessitasse del predetto documento, la madre lo consegnerà al medesimo almeno quindici giorni prima o quando le verrà comunicata l'esigenza e il padre lo restituirà alla madre al rientro del viaggio;
la tessera sanitaria delle figlie viene custodita dalla madre insieme al libretto delle vaccinazioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesano CO, il 22/05/1999, tra Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano CO (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Trezzano Sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da 1) Parte_1
Nato a Bari, IL 09/01/1973
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a Platì (RC), il 07/10/1974
Parte_4
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, il 22/05/1999, in Cesano CO, con Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano CO (MI) (Anno 1999, Atto n. 16, Parte 2, Serie A).
□ separati con sentenza n. 1422 pubblicata il 10/04/2025 del 10/04/2025 (passata in giudicato il 15/05/2025, v. documenti in atti) □ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], ; Persona_1 Parte_4
nata a [...], l'[...], ; Parte_5 Parte_4
nata a [...], il [...], Parte_6 Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_5 Pt_6 collocamento prevalente e principale presso la madre in Cesano Maderno, via Monte Rosa, 5, dove vi vivrà anche la figlia maggiorenne Per_1
2. Riguardo la frequentazione di e i genitori hanno concordato che il padre vedrà le Pt_5 Pt_6 figlie a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino al successivo lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il padre non vede le figlie nei fine settimana, potrà vederle il mercoledì prelevandole da scuola al pomeriggio fino al riaccompagno del mattino successivo. Le vacanze natalizie verranno così distribuite: dalla chiusura della scuola al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando l'alternanza ogni anno della settimana di Natale e della settimana di Capodanno fra i genitori. Si precisa che la settimana di Natale 2025 verrà trascorsa con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Le vacanze Pasquali verranno divise equamente, purché sia garantita l'alternanza della domenica di Pasqua. Le vacanze estive, verranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno pari a 20 giorni anche non consecutivi da trascorrersi con ciascun genitore. A detta regolamentazione, sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, purché preventivamente concordati con l'altro genitore e compatibilmente agli impegni dei genitori e delle stesse figlie. La figlia maggiorenne potrà vedere e stare con il padre ogniqualvolta lo Per_1 desideri.
3. Il padre corrisponderà direttamente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e di maggiorenne ma non autonoma economicamente, la somma mensile, Per_1 entro la data del 30 di ogni mese, di € 150,00 (centocinquanta) per ogni figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat FOI (indice di riferimento gennaio 2025), mediante bonifico, sino alla loro indipendenza economica.
4. L'assegno unico universale per le figlie e verrà percepito al 100% dalla madre, Pt_5 Pt_6 fino al compimento del loro 21mo anno di età.
5. Con riferimento alle sole spese mediche relative alle figlie, le parti concordano di modificare quanto previsto in sede di separazione, stabilendo che le stesse (e cioè le sole spese mediche) resteranno interamente a carico della madre, la quale se ne assumerà integralmente l'onere, senza diritto di rivalsa o rimborso nei confronti del padre, mentre le spese extra assegno relative alle figlie (scuola, università, sport, abbigliamento) continueranno ad essere poste a carico del sig. Parte_1 nella misura del 50% secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale
[...] di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017. 6. I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al contributo economico a loro favore.
7. Le Parti si danno il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e La madre conserva la carta di identità valida per l'espatrio delle stesse. Pt_5 Pt_6
Qualora il padre necessitasse del predetto documento, la madre lo consegnerà al medesimo almeno quindici giorni prima o quando le verrà comunicata l'esigenza e il padre lo restituirà alla madre al rientro del viaggio;
la tessera sanitaria delle figlie viene custodita dalla madre insieme al libretto delle vaccinazioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesano CO, il 22/05/1999, tra Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano CO (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Trezzano Sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________