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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 937 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2447/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.01.2023
TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Lecce, alla via Augusto Imperatore n.16, presso lo studio dell'avv. Valeria Pellegrino da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di appello e delibera G.M. n.142 del 06.10.2021;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Lecce, alla via G. Oberdan n. 70, presso lo studio dell'avv. Adriano Tolomeo che la rappresenta e difende, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
tribunale di Lecce, il per sentire - “accertare e dichiarare la risoluzione, per fatto Parte_1
e colpa dell' , del contratto di appalto 07/01/10 rep n. 1 Controparte_2 stipulato tra ed il e per l'effetto condannare la medesima in persona CP_1 Parte_1
del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno causato nella misura pari al 10% delle lavorazioni non eseguite, ovvero in quella che risulterà in corso di causa, oltre al danno curriculare nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare comunque per le ragioni di cui al presente atto il
1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice dei Parte_1
lavori svolti e non contabilizzati nella misura di euro 79.735,38, ovvero in quella che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i beni ed il materiale di cui alla nota del 2/7/2014 debbono essere contabilizzati quali “materiali a pie' d'opera” e condannare il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t al pagamento degli stessi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima od a quelli che risultano in corso di causa;
- accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle riserve iscritte dall'attrice e condannare il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 1.093.302,22 ovvero quello che risulterà in corso di causa;
- maggiorare le somme di cui alle condanne che precedono di interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo;
- disapplicare
e/o dichiarare inefficaci tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi eventualmente ostativi all'accoglimento delle domande”.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito Parte_1
in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa e nel merito contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposte ed espletate prove orali e c.t.u. e, precisate le conclusioni, all'udienza del 02.07.20 la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n.2447/21, il tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda, così provvedeva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 07/01/10 rep.n.1 stipulato tra
[...]
ed il per inadempimento del comune;
2) condanna il CP_1 Parte_1 Parte_1 [...]
al pagamento in favore della a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo Parte_1 CP_1
di euro €. 170.000,00 oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
3) condanna il Parte_1
al pagamento in favore della di euro 66.445,47 oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 domanda al soddisfo”, compensava per metà le spese di lite e poneva le spese di ctu a carico delle parti in pari misura.
Alla predetta sentenza interponeva appello il , chiedendone la riforma per la parte Parte_1
di soccombenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dei motivi di gravame e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le parti precisavano le conclusioni mediante trattazione scritta e all'udienza del 18.01.23 la causa era trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 1, lettere a) e c), e comma 3, II cpv, Dlgs 163/06. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 1, lettera e), commi 2 e 6. Dlgs 163/06. Violazione art. 134 DPR
554/99 e art. 10 DM 145/00. Erroneità /carenza della motivazione; violazione art.112 c.p.c.; violazione/errata applicazione degli artt. 61, 62, 191 e 196 c.p.c.” il critica la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non conformarsi alle risultanze della c.t.u. - deduce l'appellante - senza fornire adeguata motivazione tecnica e giuridica a giustificazione di tale convincimento.
Il motivo è infondato.
Il secondo quesito posto al c.t.u. (“verifichi il c.t.u. la correttezza dell'operato dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto e alla normativa di riferimento dell'epoca, con particolare riguardo all'obbligo di sottoscrivere la variante, avuto riguardo alla natura e tipologia della stessa”), richiedeva certamente, come afferma l'appellante, una consulenza di natura percipiente vertente su elementi già allegati dalle parti ma che solo un tecnico è in grado di accertare usufruendo di conoscenze specifiche e di strumenti di cui ha disponibilità (Cass. 1190/2015) e, pertanto, può essere valutata come prova a differenza della consulenza cd. deducente che valuta fatti già accertati o dati preesistenti.
La natura percipiente della c.t.u. in esame richiede, secondo i principi dettati dai giudici di legittimità, particolari regole che il giudicante è tenuto a seguire nel caso in cui decida di disattenderla. In tal caso ha l'obbligo di fornire una coerente e convincente motivazione critica e indicare con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente. Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta c.t.u. , ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione Persona_1
adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass. 3 marzo
2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare
(cfr. Cass. 26 agosto 2013, n. 19572; Cass. 7 agosto 2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass. 11 gennaio
2021, n. 200; n.22161 del 2024).
Orbene, nell'impugnata sentenza il tribunale ha fatto buon governo dei principi enucleati sul punto dal supremo giudice di legittimità.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che la c.t.u. è stata disattesa dal primo giudice in modo chiaro e comprensibile e con modalità corrette e valutazioni critiche sostenute da argomentazioni logico giuridiche e fattuali ancorate strettamente alle prove documentali fornite dalle parti.
3 In particolare il tribunale ha ritenuto l'assenza di alcuna prova da parte del comune del requisito dell'imprevedibilità delle opere aggiuntive in variante, non potendosi ipotizzare una mancata conoscenza concernente la presenza o meno di sottoservizi su strade di un centro abitato e l'impossibilità della P.A. di richiedere agli enti somministranti i relativi servizi le necessarie informazioni sulla loro esistenza sul sito oggetto dei lavori appaltati. Le giustificazioni addotte per legittimare la variante ed elencate in sentenza, sono addirittura, afferma correttamente il tribunale, confermative dell'assenza dei presupposti dell'imprevedibilità e sopravvenienza richiesti dalla disciplina sugli appalti pubblici vigenti all'epoca, tanto più che l'appellante non ha allegato alcuna indicazione idonea a dimostrare la non possibilità di acquisire le informazioni e valutazioni necessarie al tempo della redazione del progetto di cui al rapporto di appalto.
In effetti, osserva la Corte che appare estremamente chiaro che la variante si fosse resa necessaria per sopperire alle carenze tecniche e progettuali iniziali, evidenziate anche dagli ordini di servizio emessi durante il rapporto e allegati agli atti di causa.
Non meritevole di censure, quindi, è la sentenza impugnata sul punto, avendo il giudicante proceduto a un esame approfondito e giuridicamente coerente, spiegando con precise indicazioni documentali e normative, cui per relationem si fa riferimento, le ragioni che l'hanno indotto a disattendere la relazione di consulenza tecnica e a formulare, quale peritus peritorum, una diversa analisi degli elementi probatori offerti al giudizio.
Il si duole del fatto che il tribunale, nel dichiarare risolto il contratto di appalto Parte_1
per suo inadempimento, abbia violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. giacché, a suo avviso,
l'attore aveva ancorato la legittimità del proprio rifiuto a sottoscrivere la variante sulla sostanzialità della stessa, sostanzialità che invece sarebbe stata esclusa dalla c.t.u..
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo una nuova causa petendi.
La censura è infondata e, sotto certi aspetti, inammissibile per evidente genericità, non risultando specificata con chiarezza la diversa causa petendi introdotta dal giudice, atteso anche il fatto assorbente di aver completamente disatteso la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuto illegittima e, quindi sostanziale la variante al progetto con conseguente declaratoria di legittimità del rifiuto opposto dall'appaltatore.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza concernente i lavori asseritamente non contabilizzati, la violazione art. 112 c.p.c., l'erroneità della motivazione, il travisamento delle risultanze istruttorie, la violazione del principio di non contestazione.
Deduce l'appellante che il tribunale nel riconoscere all'appaltatore la somma di €. 56.695,53 a titolo di lavori eseguiti e non contabilizzati quale credito accertato nel verbale di consistenza del 18/06/14
4 non avrebbe tenuto conto che il predetto importo proprio perché riveniente dal verbale di consistenza del 18/6/14, riguardava lavori non solo eseguiti ma anche contabilizzati a valle della risoluzione contrattuale e che l'attrice non aveva richiesto, giacché regolarmente corrisposti dal Parte_1
.
[...]
Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'attrice aveva spiegato domanda di €. 79.735,38 comprensivi di €. 56.695,53 oltre IVA e €.3.709,72 oltre IVA, e che tale importo era stato non contestato e riconosciuto come dovuto in sede di stato di consistenza di lavori in data 18.06.2014.
Su tale domanda il primo giudice ha ritenuto accogliere come dovuta all'appaltatore, per il suddetto titolo, la minor somma di €. 66.445,77 non risultando dal predetto stato di consistenza e dal 3° SAL altri lavori rispetto a quelli ivi risultanti.
L'appellato, sul punto, ha richiamato l'affermazione contenuta nel punto contrassegnato dal n.
1.5.2. della comparsa di costituzione di primo grado del valutandola quale confessione e non Pt_1
contestazione della domanda in questione. Pur risultando in tale passaggio che la valutazione e il pagamento della somma era rimessa a una futura valutazione da parte della commissione di collaudo amministrativo in sede di collaudo definitivo dell'intera opera, nell'ultimo capoverso la difesa del comune contestava la domanda e affermava l'avvenuto pagamento della somma. Da ciò il primo giudice, all'evidenza, ha tratto il convincimento della determinazione del quantum ma non ha potuto rigettare la domanda per assoluto difetto di prova sul pagamento, il cui onere probatorio spettava al comune convenuto.
Il fatto che l'appaltatore nella prima memoria integrativa non abbia contestato la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme suddette, non costituisce certamente riconoscimento della deduzione, avendo chiaramente esposto in atto di citazione la richiesta di pagamento e le ragioni giustificative, per cui viene meno l'applicabilità del principio di non contestazione.
Anche in questo caso non appare specifica e chiaramente argomentata la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c..
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico di cui alla sentenza di primo grado.
In tale contesto l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza confermata.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come novellato, in favore della società appellata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.2447/21 del tribunale di Lecce, ogni
[...] CP_1
altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il , in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 delle spese processuali in favore della che si liquidano in €. 9.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. come per legge
Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 937 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2447/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.01.2023
TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Lecce, alla via Augusto Imperatore n.16, presso lo studio dell'avv. Valeria Pellegrino da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di appello e delibera G.M. n.142 del 06.10.2021;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Lecce, alla via G. Oberdan n. 70, presso lo studio dell'avv. Adriano Tolomeo che la rappresenta e difende, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
tribunale di Lecce, il per sentire - “accertare e dichiarare la risoluzione, per fatto Parte_1
e colpa dell' , del contratto di appalto 07/01/10 rep n. 1 Controparte_2 stipulato tra ed il e per l'effetto condannare la medesima in persona CP_1 Parte_1
del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno causato nella misura pari al 10% delle lavorazioni non eseguite, ovvero in quella che risulterà in corso di causa, oltre al danno curriculare nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare comunque per le ragioni di cui al presente atto il
1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice dei Parte_1
lavori svolti e non contabilizzati nella misura di euro 79.735,38, ovvero in quella che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i beni ed il materiale di cui alla nota del 2/7/2014 debbono essere contabilizzati quali “materiali a pie' d'opera” e condannare il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t al pagamento degli stessi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima od a quelli che risultano in corso di causa;
- accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle riserve iscritte dall'attrice e condannare il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 1.093.302,22 ovvero quello che risulterà in corso di causa;
- maggiorare le somme di cui alle condanne che precedono di interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo;
- disapplicare
e/o dichiarare inefficaci tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi eventualmente ostativi all'accoglimento delle domande”.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito Parte_1
in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa e nel merito contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposte ed espletate prove orali e c.t.u. e, precisate le conclusioni, all'udienza del 02.07.20 la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n.2447/21, il tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda, così provvedeva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 07/01/10 rep.n.1 stipulato tra
[...]
ed il per inadempimento del comune;
2) condanna il CP_1 Parte_1 Parte_1 [...]
al pagamento in favore della a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo Parte_1 CP_1
di euro €. 170.000,00 oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
3) condanna il Parte_1
al pagamento in favore della di euro 66.445,47 oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 domanda al soddisfo”, compensava per metà le spese di lite e poneva le spese di ctu a carico delle parti in pari misura.
Alla predetta sentenza interponeva appello il , chiedendone la riforma per la parte Parte_1
di soccombenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dei motivi di gravame e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le parti precisavano le conclusioni mediante trattazione scritta e all'udienza del 18.01.23 la causa era trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 1, lettere a) e c), e comma 3, II cpv, Dlgs 163/06. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 1, lettera e), commi 2 e 6. Dlgs 163/06. Violazione art. 134 DPR
554/99 e art. 10 DM 145/00. Erroneità /carenza della motivazione; violazione art.112 c.p.c.; violazione/errata applicazione degli artt. 61, 62, 191 e 196 c.p.c.” il critica la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non conformarsi alle risultanze della c.t.u. - deduce l'appellante - senza fornire adeguata motivazione tecnica e giuridica a giustificazione di tale convincimento.
Il motivo è infondato.
Il secondo quesito posto al c.t.u. (“verifichi il c.t.u. la correttezza dell'operato dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto e alla normativa di riferimento dell'epoca, con particolare riguardo all'obbligo di sottoscrivere la variante, avuto riguardo alla natura e tipologia della stessa”), richiedeva certamente, come afferma l'appellante, una consulenza di natura percipiente vertente su elementi già allegati dalle parti ma che solo un tecnico è in grado di accertare usufruendo di conoscenze specifiche e di strumenti di cui ha disponibilità (Cass. 1190/2015) e, pertanto, può essere valutata come prova a differenza della consulenza cd. deducente che valuta fatti già accertati o dati preesistenti.
La natura percipiente della c.t.u. in esame richiede, secondo i principi dettati dai giudici di legittimità, particolari regole che il giudicante è tenuto a seguire nel caso in cui decida di disattenderla. In tal caso ha l'obbligo di fornire una coerente e convincente motivazione critica e indicare con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente. Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta c.t.u. , ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione Persona_1
adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass. 3 marzo
2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare
(cfr. Cass. 26 agosto 2013, n. 19572; Cass. 7 agosto 2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass. 11 gennaio
2021, n. 200; n.22161 del 2024).
Orbene, nell'impugnata sentenza il tribunale ha fatto buon governo dei principi enucleati sul punto dal supremo giudice di legittimità.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che la c.t.u. è stata disattesa dal primo giudice in modo chiaro e comprensibile e con modalità corrette e valutazioni critiche sostenute da argomentazioni logico giuridiche e fattuali ancorate strettamente alle prove documentali fornite dalle parti.
3 In particolare il tribunale ha ritenuto l'assenza di alcuna prova da parte del comune del requisito dell'imprevedibilità delle opere aggiuntive in variante, non potendosi ipotizzare una mancata conoscenza concernente la presenza o meno di sottoservizi su strade di un centro abitato e l'impossibilità della P.A. di richiedere agli enti somministranti i relativi servizi le necessarie informazioni sulla loro esistenza sul sito oggetto dei lavori appaltati. Le giustificazioni addotte per legittimare la variante ed elencate in sentenza, sono addirittura, afferma correttamente il tribunale, confermative dell'assenza dei presupposti dell'imprevedibilità e sopravvenienza richiesti dalla disciplina sugli appalti pubblici vigenti all'epoca, tanto più che l'appellante non ha allegato alcuna indicazione idonea a dimostrare la non possibilità di acquisire le informazioni e valutazioni necessarie al tempo della redazione del progetto di cui al rapporto di appalto.
In effetti, osserva la Corte che appare estremamente chiaro che la variante si fosse resa necessaria per sopperire alle carenze tecniche e progettuali iniziali, evidenziate anche dagli ordini di servizio emessi durante il rapporto e allegati agli atti di causa.
Non meritevole di censure, quindi, è la sentenza impugnata sul punto, avendo il giudicante proceduto a un esame approfondito e giuridicamente coerente, spiegando con precise indicazioni documentali e normative, cui per relationem si fa riferimento, le ragioni che l'hanno indotto a disattendere la relazione di consulenza tecnica e a formulare, quale peritus peritorum, una diversa analisi degli elementi probatori offerti al giudizio.
Il si duole del fatto che il tribunale, nel dichiarare risolto il contratto di appalto Parte_1
per suo inadempimento, abbia violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. giacché, a suo avviso,
l'attore aveva ancorato la legittimità del proprio rifiuto a sottoscrivere la variante sulla sostanzialità della stessa, sostanzialità che invece sarebbe stata esclusa dalla c.t.u..
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo una nuova causa petendi.
La censura è infondata e, sotto certi aspetti, inammissibile per evidente genericità, non risultando specificata con chiarezza la diversa causa petendi introdotta dal giudice, atteso anche il fatto assorbente di aver completamente disatteso la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuto illegittima e, quindi sostanziale la variante al progetto con conseguente declaratoria di legittimità del rifiuto opposto dall'appaltatore.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza concernente i lavori asseritamente non contabilizzati, la violazione art. 112 c.p.c., l'erroneità della motivazione, il travisamento delle risultanze istruttorie, la violazione del principio di non contestazione.
Deduce l'appellante che il tribunale nel riconoscere all'appaltatore la somma di €. 56.695,53 a titolo di lavori eseguiti e non contabilizzati quale credito accertato nel verbale di consistenza del 18/06/14
4 non avrebbe tenuto conto che il predetto importo proprio perché riveniente dal verbale di consistenza del 18/6/14, riguardava lavori non solo eseguiti ma anche contabilizzati a valle della risoluzione contrattuale e che l'attrice non aveva richiesto, giacché regolarmente corrisposti dal Parte_1
.
[...]
Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'attrice aveva spiegato domanda di €. 79.735,38 comprensivi di €. 56.695,53 oltre IVA e €.3.709,72 oltre IVA, e che tale importo era stato non contestato e riconosciuto come dovuto in sede di stato di consistenza di lavori in data 18.06.2014.
Su tale domanda il primo giudice ha ritenuto accogliere come dovuta all'appaltatore, per il suddetto titolo, la minor somma di €. 66.445,77 non risultando dal predetto stato di consistenza e dal 3° SAL altri lavori rispetto a quelli ivi risultanti.
L'appellato, sul punto, ha richiamato l'affermazione contenuta nel punto contrassegnato dal n.
1.5.2. della comparsa di costituzione di primo grado del valutandola quale confessione e non Pt_1
contestazione della domanda in questione. Pur risultando in tale passaggio che la valutazione e il pagamento della somma era rimessa a una futura valutazione da parte della commissione di collaudo amministrativo in sede di collaudo definitivo dell'intera opera, nell'ultimo capoverso la difesa del comune contestava la domanda e affermava l'avvenuto pagamento della somma. Da ciò il primo giudice, all'evidenza, ha tratto il convincimento della determinazione del quantum ma non ha potuto rigettare la domanda per assoluto difetto di prova sul pagamento, il cui onere probatorio spettava al comune convenuto.
Il fatto che l'appaltatore nella prima memoria integrativa non abbia contestato la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme suddette, non costituisce certamente riconoscimento della deduzione, avendo chiaramente esposto in atto di citazione la richiesta di pagamento e le ragioni giustificative, per cui viene meno l'applicabilità del principio di non contestazione.
Anche in questo caso non appare specifica e chiaramente argomentata la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c..
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico di cui alla sentenza di primo grado.
In tale contesto l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza confermata.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come novellato, in favore della società appellata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.2447/21 del tribunale di Lecce, ogni
[...] CP_1
altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il , in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 delle spese processuali in favore della che si liquidano in €. 9.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. come per legge
Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
6