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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1210/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Fabiola Leone;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Montedoro, Controparte_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con ricorso depositato in data 13.03.2018 l' ha proposto opposizione al D.I. n.
969/2017 notificato al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta in relazione all'accertamento della totale invalidità della parte opposta. L' si è opposta Pt_1 sostenendo che lo sviluppo dell'accertamento tecnico preventivo e del decreto di omologa emesso, con il decreto di correzione dello stesso, non consentano l'accoglimento del diritto e del credito rivendicato col decreto ingiuntivo opposto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte opposta sostenendo la fondatezza del credito rivendicato in ragione del fatto che la CTU ammessa in sede di ATP aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità pari al 75% ritenendo soddisfatto, in tal modo, il diritto di credito rivendicato col decreto ingiuntivo.
Istruita la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, il Giudice, su espressa delega del dott. Primiceri alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto: Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo
*** L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto risulta che la parte opposta presentava ricorso per l'accertamento della totale invalidità al fine dell'ottenimento della pensione di inabilità. Il giudice in sede di
ATP ammetteva il quesito relativo agli art. 2 e 12 della L. n.118/1971 e finalizzato all'accertamento della pensione e non già dell'assegno di invalidità. Il CTU nominato non riconosceva il 100% e quindi l'esito dell'ATP era sfavorevole alla parte ricorrente. Il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brindisi, però, nonostante il rigetto del ricorso, disponeva, per errore, la condanna dell' al pagamento delle spese legali. Pt_1
Pertanto, l' ha presentato un'istanza di correzione materiale per ottenere la Pt_1 dichiarazione di irripetibilità delle spese. Fissata l'udienza a seguito dell'istanza di correzione, dagli atti è emerso che la signora abbia aderito all'istanza di CP_1 correzione e, pertanto, il Tribunale ha emesso un decreto di correzione disponendo la sostituzione della condanna alle spese con la locuzione “spese irripetibili”.
La parte opposta, per contra, con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, ha inteso rivendicare un credito derivante dalla somma mensile di €. 279,47, derivante dall'assegno di invalidità, sostenendo che il CTU avesse riconosciuto il diritto alla signora a ricevere il beneficio dell'assegno di invalidità avendo riconosciuto CP_1 alla stessa un grado di invalidità pari al 75%.
Orbene dalla lettura degli atti risulta accertato, e non oggetto di contestazione, che la domanda amministrativa formulata da parte della signora aveva per oggetto il CP_1 riconoscimento del requisito sanitario al fine dell'ottenimento esclusivamente della pensione di inabilità ed il procedimento di accertamento tecnico preventivo si è svolto attraverso l'ammissione da parte del giudice del relativo quesito inerente, per l'appunto, alla domanda per l'ottenimento della pensione di cui agli articoli 2 e 12 della legge numero 118 del 1971 e non già, invece, dell'art. 13 della medesima Legge che ha per oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Nessuna altra domanda risulta essere stata formulata da parte opposta né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria.
Pertanto, la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo fondato sul presunto riconoscimento dell'assegno di invalidità, in ragione della relazione del CTU in sede di
ATP omologata, risulta difettare del presupposto insuperabile del principio della domanda.
In effetti, in applicazione dell'articolo 99 cpc “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.” Il principio della domanda costituisce un principio ineliminabile di qualsiasi ordinamento processuale. Tale principio non deve intendersi soltanto nel senso che il giudice non può provvedere senza l'iniziativa di un terzo che ne faccia richiesta, ma anche nel senso che deve provvedere nei limiti di tale richiesta così argomentando sulla base del successivo articolo 112 del cpc. Inoltre nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale il giudice di merito non è condizionato dal nomen iuris attribuito dalla parte al rapporto dedotto in giudizio ma può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e applicare una norma di legge diversa da quella che è stata invocata dalla parte.
La domanda, così, è elemento indispensabile per dare impulso al processo e che deve essere presentata di fronte al giudice competente. Su tale principio si è espressa anche la Suprema Corte con l'ordinanza numero 10.248 del 18.04.2025 dove si legge che: “Il giudice è tenuto ad accertare anche d'ufficio il fondamento giuridico della domanda sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotto in giudizio tranne che si tratta di eccezioni in senso stretto che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto le sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso indipendenza di apposite regole processuali.”.
Orbene nella fattispecie in esame è emerso che il principio della domanda deve trovare puntuale applicazione in relazione al precedente procedimento ex articolo 445 bis cpc per cui, avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento dell'invalidità con un grado di invalidità pari al 100%, l'accertamento, in sede di ATP, di una percentuale di invalidità inferiore e pari al 75%, come nella fattispecie in esame, non può in alcun modo comportare, in carenza di specifica domanda, il riconoscimento del differente beneficio dell'assegno mensile come rivendicato dalla signora Da tanto deriva la piena CP_1 fondatezza del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo presentato da parte dell' Pt_1
Alla luce di tanto, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per rigettare l'opposizione presentata dall' anche in ragione dell'assenza di contestazioni fattuali Pt_1 della parte opposta in ordine ai dati probatori acquisiti.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie in oggetto, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.03.18 da nei confronti di Pt_1 Parte_3
, così provvede:
[...] - Accoglie il ricorso presentato dall' e, per conseguenza, dichiara nullo ed Pt_1 improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 969/2017 emesso dal Tribunale di
Brindisi in favore di;
Parte_3
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1210/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Fabiola Leone;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Montedoro, Controparte_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con ricorso depositato in data 13.03.2018 l' ha proposto opposizione al D.I. n.
969/2017 notificato al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta in relazione all'accertamento della totale invalidità della parte opposta. L' si è opposta Pt_1 sostenendo che lo sviluppo dell'accertamento tecnico preventivo e del decreto di omologa emesso, con il decreto di correzione dello stesso, non consentano l'accoglimento del diritto e del credito rivendicato col decreto ingiuntivo opposto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte opposta sostenendo la fondatezza del credito rivendicato in ragione del fatto che la CTU ammessa in sede di ATP aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità pari al 75% ritenendo soddisfatto, in tal modo, il diritto di credito rivendicato col decreto ingiuntivo.
Istruita la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, il Giudice, su espressa delega del dott. Primiceri alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto: Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo
*** L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto risulta che la parte opposta presentava ricorso per l'accertamento della totale invalidità al fine dell'ottenimento della pensione di inabilità. Il giudice in sede di
ATP ammetteva il quesito relativo agli art. 2 e 12 della L. n.118/1971 e finalizzato all'accertamento della pensione e non già dell'assegno di invalidità. Il CTU nominato non riconosceva il 100% e quindi l'esito dell'ATP era sfavorevole alla parte ricorrente. Il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brindisi, però, nonostante il rigetto del ricorso, disponeva, per errore, la condanna dell' al pagamento delle spese legali. Pt_1
Pertanto, l' ha presentato un'istanza di correzione materiale per ottenere la Pt_1 dichiarazione di irripetibilità delle spese. Fissata l'udienza a seguito dell'istanza di correzione, dagli atti è emerso che la signora abbia aderito all'istanza di CP_1 correzione e, pertanto, il Tribunale ha emesso un decreto di correzione disponendo la sostituzione della condanna alle spese con la locuzione “spese irripetibili”.
La parte opposta, per contra, con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, ha inteso rivendicare un credito derivante dalla somma mensile di €. 279,47, derivante dall'assegno di invalidità, sostenendo che il CTU avesse riconosciuto il diritto alla signora a ricevere il beneficio dell'assegno di invalidità avendo riconosciuto CP_1 alla stessa un grado di invalidità pari al 75%.
Orbene dalla lettura degli atti risulta accertato, e non oggetto di contestazione, che la domanda amministrativa formulata da parte della signora aveva per oggetto il CP_1 riconoscimento del requisito sanitario al fine dell'ottenimento esclusivamente della pensione di inabilità ed il procedimento di accertamento tecnico preventivo si è svolto attraverso l'ammissione da parte del giudice del relativo quesito inerente, per l'appunto, alla domanda per l'ottenimento della pensione di cui agli articoli 2 e 12 della legge numero 118 del 1971 e non già, invece, dell'art. 13 della medesima Legge che ha per oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Nessuna altra domanda risulta essere stata formulata da parte opposta né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria.
Pertanto, la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo fondato sul presunto riconoscimento dell'assegno di invalidità, in ragione della relazione del CTU in sede di
ATP omologata, risulta difettare del presupposto insuperabile del principio della domanda.
In effetti, in applicazione dell'articolo 99 cpc “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.” Il principio della domanda costituisce un principio ineliminabile di qualsiasi ordinamento processuale. Tale principio non deve intendersi soltanto nel senso che il giudice non può provvedere senza l'iniziativa di un terzo che ne faccia richiesta, ma anche nel senso che deve provvedere nei limiti di tale richiesta così argomentando sulla base del successivo articolo 112 del cpc. Inoltre nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale il giudice di merito non è condizionato dal nomen iuris attribuito dalla parte al rapporto dedotto in giudizio ma può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e applicare una norma di legge diversa da quella che è stata invocata dalla parte.
La domanda, così, è elemento indispensabile per dare impulso al processo e che deve essere presentata di fronte al giudice competente. Su tale principio si è espressa anche la Suprema Corte con l'ordinanza numero 10.248 del 18.04.2025 dove si legge che: “Il giudice è tenuto ad accertare anche d'ufficio il fondamento giuridico della domanda sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotto in giudizio tranne che si tratta di eccezioni in senso stretto che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto le sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso indipendenza di apposite regole processuali.”.
Orbene nella fattispecie in esame è emerso che il principio della domanda deve trovare puntuale applicazione in relazione al precedente procedimento ex articolo 445 bis cpc per cui, avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento dell'invalidità con un grado di invalidità pari al 100%, l'accertamento, in sede di ATP, di una percentuale di invalidità inferiore e pari al 75%, come nella fattispecie in esame, non può in alcun modo comportare, in carenza di specifica domanda, il riconoscimento del differente beneficio dell'assegno mensile come rivendicato dalla signora Da tanto deriva la piena CP_1 fondatezza del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo presentato da parte dell' Pt_1
Alla luce di tanto, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per rigettare l'opposizione presentata dall' anche in ragione dell'assenza di contestazioni fattuali Pt_1 della parte opposta in ordine ai dati probatori acquisiti.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie in oggetto, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.03.18 da nei confronti di Pt_1 Parte_3
, così provvede:
[...] - Accoglie il ricorso presentato dall' e, per conseguenza, dichiara nullo ed Pt_1 improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 969/2017 emesso dal Tribunale di
Brindisi in favore di;
Parte_3
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA