Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RG 852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.
Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.da e con il patrocinio Parte_1 e Parte_2 dell'Avv. RIGHI GAIA FABRIZIA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione su domanda congiunta
Conclusioni delle parti: come da nota di trattazione scritta del 4.6.25
Conclusioni del PM: conclude perché dichiari la separazione dei coniugi. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i due coniugi, genitori di Per_1 ed Per_2, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010, chiedevano fossero omologate le condizioni di separazione sulle quali avevano raggiunto un accordo. I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a San Giovanni in [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio il 9.9.2006 in Minerbio (BO), regolarmente trascritto nei
Registri dello Stato civile del medesimo Comune al nr. 15 Parte 2 Serie A- Anno
2006, alle seguenti
CONDIZIONI
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) Accertato che il sig. Pt 2 col consenso della moglie, ha già provveduto a trasferirsi nell'abitazione - in comproprietà indivisa tra i coniugi- di via G. De Giuli nr. 22, ove attualmente vive, la casa coniugale sita in Ferrara, Via Zappaterra nr. 20
i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
D) Il padre potrà tenere con sé i figli quando questi lo desiderano, previo accordo con la madre;
E) In caso di mancato accordo fra i genitori sul periodo di permanenza dei figli presso il padre, quest'ultimo potrà tenerli in ogni caso dal venerdì sera alla domenica sera, per due week end al mese alternati;
F) Le festività natalizie saranno alternate con cadenza annuale con permanenza presso un genitore dalla Vigilia di Natale fino al 31 dicembre, e con l'altro da Capodanno all'Epifania; vi sarà altresì alternanza annuale fra domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo per le feste pasquali;
G) Il sig. Pt 2 avrà il diritto a trascorrere con i figli 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
i genitori concorderanno il calendario delle vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno;
H) La signora Pt_1 con il consenso del sig. Pt_2 tratterrà l'intero Assegno Unico ed Universale;
I) Il sig. Pt_2 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e non indipendenti economicamente, verserà alla sig.ra Pt_1 la somma di € 550,00 (da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT), comprensiva della propria quota di A.U.U., e dunque sarà tenuto a integrare quanto dalla stessa già percepito, per la sua quota parte, per il titolo di cui sopra, a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
il sig. Pt 2 si impegna a versare detto importo integralmente, in caso di abolizione della predetta misura di sostegno alle famiglie;
J) Al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio, in conseguenza dell'attuale, così come prevista dalla normativa, riduzione dell'ammontare dell'A.U.U., sig. Pt 2 si impegna a versare alla moglie, quale contributivo perequativo, l'ulteriore somma di € 50,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT);
K) Vengono equamente suddivise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, indicate come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): Campi estivi b) Baby-sitter
L) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione, la signora Parte_1
[...] si impegna a cedere al sig. Parte_2 che accetta, le ragioni pari al
50% (cinquanta per cento) della piena proprietà dell'appartamento di civile abitazione, sito in Ferrara, Via Gaetano De Giuli nr. 22, posto al terzo piano, contraddistinto con il numero interno 5 (cinque), dotato di proprietà esclusiva di un garage pertinenziale posto al piano terra, noto alle parti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al:
Foglio 161, particella 778 sub 11, Via G. De Giuli, piano 3, cat A/3, cl. 2, vani 5,5, sup. cat. Mq. 81, rendita € 582,31 (appartamento) Foglio 161, particella 778 sub 126, Via G. De Giuli, piano T, cat c/6, cl. 3, mq 16, sup. cat. mq. 19, rendita € 85,11 (garage) Come acquistata dai coniugi in forza dell'atto di compravendita a rogito del notaio Dott. Persona_3 del 11.06.2019 Rep. N. 83699/21732 registrato a Rovigo il
21.06.2019 al n. 4063 serie 1T, trascritto a Ferrara il 24.06.2019 n. 10637 Reg. Gen,
n. 7659 Reg. Part.
M) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione, il signor Parte_2
[...] si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1 che accetta, le ragioni pari al 50% (cinquanta per cento) della piena proprietà dell'appartamento di civile abitazione sito in Ferrara, Via Zappaterra nr. 20, posto ai piani terra, rialzato e primo, dotato della proprietà esclusiva di un garage al piano terra e di adiacente area cortiliva, noto alle parti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al :
-foglio 161 Mappali 1356 sub 144- 1356 sub 145 CAT. A/3 classe 2 vani 7 rendita
€ 741,12 (appartamento e corte esclusiva adiacente
-foglio 161 Mappale 1356 sub 121 categoria C/6 classe 3 mq 15 rendita € 79,79 (garage)
All'unità immobiliare sopra descritta compete la comproprietà ai sensi degli artt. 1117 e ss C.C. degli enti comuni dell'edificio, ed in particolare di quanto meglio indicato nel quadro dimostrativo dell'intero complesso che si trova allegato all'atto del notaio Persona_4 in data 21.03.1986 Rep. 6878/3347 registrato a Ferrara il 08.04.1986 al n. 1943 ed ivi trascritto il 14.04.1986 part. 3416.
Come acquistata dai coniugi in forza dell'atto di compravendita a rogito del notaio Dott. Persona_5 del 03.10.2008 Rep. N. 266358/16189 registrato a Ferrara il 06.10.2008 al n. 8762, trascritto a Ferrara il 06.10.2008 n. 21657 Reg. Gen, n.
13125 Reg. Part.
N) I trasferimenti di cui al capo L) e al capo M) saranno formalizzati con separato atto notarile in esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della L. 74/87 pubblicata in G.U. 1'11 Marzo 1987 n. 58 e la sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10 Maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 Maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della S.C. di Cassazione n. 3110/2016 del 17 Febbraio 2016;
O) Gli atti notarili di trasferimento avverranno senza corrispettivo in denaro o altro, trovando causa esclusivamente nella separazione dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che i qui convenuti trasferimenti di quote immobiliari si sono resi necessari per addivenire all'accordo di separazione tra i coniugi talchè senza accordo su detti Parte_1 e Parte_2 trasferimenti non si sarebbe addivenuti al presente accordo di separazione;
le spese notarili di entrambi gli atti di trasferimento verranno equamente suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
P) Gli arredi dell'abitazione sita in Ferrara, Via Zappaterra nr. 20 rimarranno in uso alla signora e diverranno di sua esclusiva proprietà alla Parte_1 sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione della quota di comproprietà indivisa in adempimento dell'obbligazione qui assunta dal sig. Pt_2
Q) Gli arredi dell'abitazione sita in Ferrara, Via Gaetano De Giuli nr. 22 rimarranno in uso al sig. Parte_2 e diverranno di sua esclusiva proprietà alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione della quota di comproprietà indivisa in adempimento dell'obbligazione qui assunta dalla sig.ra Pt_1 R) La sig.ra Pt_1 si impegna ad accollarsi il debito residuo in essere con [...] in forza di contratto di mutuo e surrogazione a rogito Controparte_1 del 30.01.2018, Rep. 80029/35691 registrato a CP_1 notaio Dott. Persona_6 il 12.02.2018 al nr. 2456 serie 1 T;
S) Il sig. Pt 2 si impegna ad accollarsi il debito residuo in essere con CP_2
[...] in forza di mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in Ferrara, Via Gaetano De Giuli, 22, a rogito notaio Dott. Persona_3 del
11.06.2019, registrato a Rovigo il 21.06.2019 al nr. 4064 serie 1 T, iscritto a Ferrara il 24.06.2019 Reg.Gen n. 10656 Reg. Part. 1653;
T) Nulla dovranno versarsi i coniugi a titolo di mantenimento, avendo gli stessi idonea capacità reddituale ed essendo comunque economicamente indipendenti;
U) L'autovettura Opel Mokka tg. GP675WE intestata alla sig.ra Pt_1 rimarrà in uso alla medesima, che si impegna a versare le rate residue del finanziamento in essere, sino all'estinzione del medesimo;
V) Il saldo del conto corrente cointestato acceso presso Banca Sistema verrà trattenuto dal sig. Pt_2 ad eccezione della somma di € 4000,00, che quest'ultimo si impegna a trasferire alla moglie con le seguenti modalità:
-1° rata di € 2.000,00 (duemila/00) entro giorni 3 dalla pubblicazione della sentenza di omologazione delle condizioni di separazione;
- 2° rata a saldo, di € 2.000,00 (duemila/00) entro il 31.12.2025;
Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di MINERBIO di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 5.6.25
Il presidente L'estensore
Paolo Sangiuolo Anna Ghedini