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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7684 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 20/09/1981) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RAMPICONI SIMONA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 20/12/1967), con il patrocinio dell'avv. CP_1
FELLAH VIVIANA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore (29/11/2016) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“A) Affidare la minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La minore vivrà quindi con la signora presso l'abitazione di Parte_1
esclusiva proprietà della madre sita in Pomezia (RM), Via Don Luigi Sturzo
n. 28, dove si trasferirà a far data dell'1/7/2025, giorno in cui si cominceranno ad attuare gli accordi qui stabiliti in attesa della fissazione dell'udienza.
C) Il padre potrà tenere con sé , a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1
alle ore 15:00 (o conforme orario) alla domenica dopo cena, oltre ad un (1)
pomeriggio infrasettimanale da concordare tra i genitori e comunque dalle ore 18:00 a dopo cena. Quando il padre non la terrà con sé nel fine settimana,
trascorrerà 2 (due) pomeriggi infrasettimanali (orientativamente il mercoledì
dalle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 15:00 fino a dopo cena), 3 accompagnandola agli impegni pomeridiani.
D) Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà, ad anni Per_1
alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
E) Relativamente alle vacanze pasquali, le trascorrerà ad anni Per_1
alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
F) In ordine alle vacanze estive, trascorrerà due settimane Per_1
consecutive nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto con ciascun genitore, alternando i periodi ogni anno. Detto periodo, dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 marzo di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. e della signora CP_1
; nel mese di giugno, ovvero dalla fine della scuola, i genitori Parte_1
concorderanno l'organizzazione settimanale della figlia.
G) Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento per la figlia la somma di euro 550,00 Per_1
(cinqucentocinquanta/00), somma che sarà versata mediante bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
Tenendo conto che, ad oggi, entrambi i genitori usufruiscono di un'assicurazione sanitaria che copre le spese mediche della figlia, si rimanda al protocollo del Tribunale di Roma, per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno alimentare, che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che sottoscrivono e allegano al presente ricorso.
H) Entrambi i ricorrenti, entrambi autosufficienti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere bonariamente definito e transatto ogni 4 altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7684/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente 5
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7684 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 20/09/1981) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RAMPICONI SIMONA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 20/12/1967), con il patrocinio dell'avv. CP_1
FELLAH VIVIANA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore (29/11/2016) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“A) Affidare la minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della piccola, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La minore vivrà quindi con la signora presso l'abitazione di Parte_1
esclusiva proprietà della madre sita in Pomezia (RM), Via Don Luigi Sturzo
n. 28, dove si trasferirà a far data dell'1/7/2025, giorno in cui si cominceranno ad attuare gli accordi qui stabiliti in attesa della fissazione dell'udienza.
C) Il padre potrà tenere con sé , a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1
alle ore 15:00 (o conforme orario) alla domenica dopo cena, oltre ad un (1)
pomeriggio infrasettimanale da concordare tra i genitori e comunque dalle ore 18:00 a dopo cena. Quando il padre non la terrà con sé nel fine settimana,
trascorrerà 2 (due) pomeriggi infrasettimanali (orientativamente il mercoledì
dalle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 15:00 fino a dopo cena), 3 accompagnandola agli impegni pomeridiani.
D) Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà, ad anni Per_1
alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
E) Relativamente alle vacanze pasquali, le trascorrerà ad anni Per_1
alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
F) In ordine alle vacanze estive, trascorrerà due settimane Per_1
consecutive nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto con ciascun genitore, alternando i periodi ogni anno. Detto periodo, dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 marzo di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. e della signora CP_1
; nel mese di giugno, ovvero dalla fine della scuola, i genitori Parte_1
concorderanno l'organizzazione settimanale della figlia.
G) Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento per la figlia la somma di euro 550,00 Per_1
(cinqucentocinquanta/00), somma che sarà versata mediante bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
Tenendo conto che, ad oggi, entrambi i genitori usufruiscono di un'assicurazione sanitaria che copre le spese mediche della figlia, si rimanda al protocollo del Tribunale di Roma, per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno alimentare, che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che sottoscrivono e allegano al presente ricorso.
H) Entrambi i ricorrenti, entrambi autosufficienti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere bonariamente definito e transatto ogni 4 altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7684/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente 5
Dott.ssa Marta Ienzi