Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 69/2025, promosso con ricorso depositato telematicamente in data 25.3.2025 da rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Matrone Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE oggetto: violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata del fallimento della società “Presotto Impianti S.r.l.”, dichiarato con sentenza del Tribunale di Pordenone dd. 6.7.2016; domanda dd. 8.9.2016; stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.12.2016; decreto di chiusura in data 15.10.2024;
* * * La ricorrente è stata ammessa allo stato passivo del predetto fallimento per euro 16.043,77 (cron. 22);
* * * Deve ritenersi rispettato il termine di proponibilità di mesi sei previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, essendo il procedimento presupposto stato definito con decreto dd. 15.10.2024 divenuto definitivo al decorso dei termini di legge ed essendo il presente ricorso stato proposto in data 25.3.2025;
* * * Il ritardo rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va determinato - per quanto è dato affermare in base alle allegazioni e ai documenti in atti ed avuto riguardo al termine ragionevole di anni sei stabilito dall'art. 2, comma 2-bis l. cit. per la definizione delle procedure concorsuali – in anni due, tenuto conto del periodo nella fattispecie intercorso tra la data della domanda di insinuazione del credito allo stato passivo e la data del decreto di chiusura;
* * * L'indennizzo per il danno non patrimoniale va liquidato, sulla base dei criteri enunciati dall'art.
2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, tenuto conto della particolare natura del procedimento presupposto, la cui durata è, in genere, difficilmente governabile, a causa del contenzioso endoprocedimentale che normalmente si viene a generare e delle frequenti difficoltà di esaurire prontamente la liquidazione dell'attivo, per ragioni pressoché estranee all'attività degli stessi organi fallimentari, nonché della notevole complessità della procedura, nella fattispecie desumibile dalla documentazione in atti relativa al valore dell'attivo liquidatorio e al numero dei creditori ammessi al passivo, in euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun anno di ritardo)
* * * Quanto al regolamento delle spese della presente fase procedimentale, destinata a culminare in una ingiunzione di pagamento, deve provvedersi, sulla base dei principi
P.Q.M.
Il Consigliere delegato INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di:
Parte_1 la complessiva somma di euro 800,00 oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto all'effettivo soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Ingiunge altresì al resistente di pagare le spese della presente fase CP_1 procedimentale, liquidate a titolo di compensi professionali in euro 340,00 oltre ad euro 159,00 per spese ed oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Laura Pavanello, dichiaratasi antistataria. Trieste, 26 marzo 2025 Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi.