Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6283/2023 R.G. promossa da:
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
366, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giampiero Proia (PEC:
; Cod. Fisc.: ), Email_1 CodiceFiscale_2
Federica Franchi (PEC: – Cod. Fisc. Email_2 [...]
) e Massimo Guidi (PEC: – C.F._3 Email_3
Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 del prof. Proia, in Roma, alla Via Pompeo Magno, 23/A, come da procura speciale in atti contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Trombetta
( – indirizzo pec: e dall'Avv. CodiceFiscale_5 Email_4
Gianluca Pescolla (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._6 domicilio digitale del secondo difensore risultante da REGINDE
Con ricorso depositato il 29.3.2023, il ricorrente, prof. e dott. , Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Resistente Controparte_1 chiedendo l' accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle indennità ex artt. 6 e/o 9 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso con la e, per l'effetto, condannarsi la predetta al pagamento, Controparte_1 in proprio favore , della somma complessiva di € 200.000,00, ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del maturato (24 ottobre 2022) sino a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio la (per brevità, ) che, Controparte_1 CP_2 previa contestazione di ogni avversa deduzione, rilevava la piena legittimità del licenziamento del Ricorrente per i motivi più dettagliatamente riportati nella memoria di costituzione in atti, concludendo per il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato ovvero, in via meramente subordinata, per dichiarare dovuta la sola indennità prevista dall'art. 9 del contratto per cui è causa, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.1.2024, le parti, dopo breve discussione in ordine alla totalità dei rapporti dedotti in giudizio, meglio valutate le proprie istanze, chiedevano breve rinvio per poter valutare, se del caso, una soluzione transattiva della lite. Il giudice, riservato ogni provvedimento, rinviava all'udienza del 22.3.2024.
All'udienza del 22.3.2024, la parte attrice chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 423 secondo comma c.p.c., per la somma di euro 75.000,00, pari a 6 mesi di preavviso, asseritamente non contestati. La parte convenuta si opponeva alla richiesta di ordinanza predetta in ragione della mancanza del requisito della non contestazione della somma prefata. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art 423,commi 1 e 2 c.p.c. , rigettava la richiesta di ordinanza di pagamento e, ritenute non utili ai fini del decidere le articolazioni istruttorie, rinviava per la discussione. All'esito della discussione, la causa veniva decisa il 12 .3.2025, autorizzate e depositate note illustrative
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Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
1.1 Preliminarmente, occorre ricostruire, sia pure nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione, la vicenda per cui è causa, partendo dai fatti per come evincibili dall'esame della documentazione in atti, tempestivamente depositata e, come tale, valutabile dal Giudice.
In data 9 maggio 2019, il Ricorrente sottoscriveva con la Controparte_1
di cui era, all'epoca dei fatti, anche componente in veste di presidente del
[...]
Consiglio di Amministrazione, un accordo definito di collaborazione coordinata e continuativa con cui la Società resistente affidava al Ricorrente l'incarico professionale di “Direttore Scientifico”. Dal punto 3 delle premesse del contratto (v. doc. 1 allegato al ricorso) può evincersi l'oggetto dell'incarico conferito illo tempore al ricorrente, che di seguito si riporta: “ a) individuazione, valutazione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica in speciale modo nell'ambito delle discipline riferite alle patologie cardiovascolari;
b) predisposizione di progetti di studio nell'ambito delle patologie cardiovascolari, nonché il coordinamento dell'impostazione di trials clinici e di studi osservazionali attraverso la messa in disponibilità da parte della Committente di dati clinici acquisiti direttamente dalla stessa nonché resi disponibili da accordi con soggetti terzi, attraverso l'impiego di idonei strumenti informatici implementati a cura del Committente secondo le indicazioni scientifiche del Collaboratore o di ricercatore da lui indicato;
c) pianificazione e implementazione dell'attività scientifica della
Committente per determinarne un incremento del suo Impact Factor;
d) supporto alla
Direzione della Committente nella progettazione strutturale e tecnologica di un Centro di Ricerca applicata, nella definizione della sua organizzazione operativa e delle linee di ricerca perseguibili in base anche alle caratteristiche e indirizzi specialistici e alle professionalità cliniche della struttura ospedaliera della Committente, nonché alla identificazione, selezione e formazione delle professionalità necessarie e nella determinazione del business plan complessivo del progetto;
e) partecipazione, per quanto di competenza, alle attività connesse al Sistema di Gestione del Rischio Clinico della , al fine in particolare di utilizzare, ed eventualmente indirizzare, la CP_1 ricerca a supporto di obiettivi di costante miglioramento delle pratiche cliniche;
f) il coordinamento, ai fini anche di una adeguata realizzazione degli obiettivi di cui ai punti a), b), d), e), dell'attività clinica, oltreché scientifica, dell'area cardiovascolare della Committente;
g) gestione delle relazioni con altre Istituzioni Scientifiche nazionali
e internazionali già in essere o future;
h) gestione delle relazioni con il Comitato Etico di appartenenza;
i) individuazione di possibili fonti di finanziamento della ricerca sia pubbliche che private, finalizzate allo sviluppo della ricerca della , CP_1 coordinando altresì, per gli aspetti scientifici e di rendicontazione scientifica, l'idonea struttura scientifico-amministrativa; j) individuazione e coordinamento delle attività congressuali e divulgative in ambito scientifico della ”. CP_1
La durata dell'incarico veniva pattuita per la durata “di anni tre, con decorrenza dal
01.05.2019”, con la contestuale previsione, dopo la scadenza del termine triennale, del rinnovo tacito “di anno in anno salvo disdetta, con lettera raccomandata a/r ovvero altro mezzo sostitutivo previsto dalla legge, di una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza” (cfr. art. 6 del testo contrattuale).
L'art. 8 del contratto de quo prevedeva che il compenso era pattuito per un importo annuo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), al lordo di ogni onere e contributo, sia previdenziale che fiscale, oltre al rimborso delle spese documentate che fossero state sostenute per l'esercizio delle funzioni inerenti all'incarico.
Inoltre, le parti convenivano, in caso di recesso anticipato da parte della
Committente, che sarebbero stati “riconosciuti ulteriori 6/12° del compenso annuo spettante, a titolo di indennità” (cfr. art. 9).
A seguito della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di il CP_2
3.10.2022, veniva disposta la soppressione della Direzione scientifica della società, giustificata dall'asserita esigenza di porre in essere “azioni di riorganizzazione aziendale già intraprese” dalla , “finalizzate al contenimento dei costi di CP_2 gestione e ad una migliore erogazione dei servizi, valutando altresì che detta Direzione non è obbligatoria nell'attuale assetto della e può, quindi, essere oggetto di CP_1 soppressione”.
Come da nota del 24.10.2022, in atti, la Resistente sostiene che, in ragione CP_2 di quanto precede, sarebbe venuta meno la causa del contratto in oggetto, espressamente riferito alle funzioni di Direttore Scientifico della struttura, con conseguente immediata cessazione del rapporto da esso previsto a far data dalla ricezione della predetta comunicazione, contestualmente stabilendo che, solo in via subordinata, la presente valeva anche quale recesso anticipato del Committente dal contratto in oggetto con effetto immediato e, in ogni caso, quale disdetta dell'incarico.
2. Il Giudice ritiene, anzitutto, di qualificare il rapporto contrattuale in oggetto come inquadrabile nell'alveo della “collaborazione coordinata e continuativa” c.d. auto- organizzata.
2.1 Invero, il concetto di “parasubordinazione” presenta non trascurabili margini di equivocità, non essendo sempre possibile, come dimostra il caso che interessa, marcare una netta linea di confine tra lavoro “parasubordinato” e lavoro autonomo.
La norma essenziale di riferimento rimane l'art. 409, n. 3, c.p.c., che assegna al rito del lavoro le controversie in materia, tra l'altro, di “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Orbene, la Resistente non contesta la sussistenza di un rapporto siffatto, connotato, come visto, dall'autonomia nell'organizzazione dell'attività da parte del prestatore, il che, peraltro, è avvalorato dall'art. 2 del contratto (rubricato “Oggetto”), per il quale
“iI Collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza”, nonché dall'art. 3 ( “Modalità della prestazione e coordinamento”), in base al quale nella “realizzazione degli obiettivi previsti, il Collaboratore agirà autonomamente, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare della Committente, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività medesima.”
Non a caso, autorevole dottrina ha individuato nell'art. 409, n. 3, c.p.c., come modificato dal c.d. Jobs Act del lavoro autonomo (l. n. 81/2017), la fonte normativa delle cc.dd. co.co.co. auto-organizzate, speculari alle co.co.co. etero-organizzate (in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro), per le quali trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 (norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.1.2020 n. 1663, sul caso
Foodora), non ha creato un tertium genus, intermedio tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;
si tratta, più semplicemente, di una categoria di lavoratori alla quale, al verificarsi delle caratteristiche individuate dalla norma in esame, è riconosciuta l'applicazione della disciplina della subordinazione, cioè una tutela rafforzata accordata per rimediare alla particolare situazione di debolezza contrattuale che le predette collaborazioni presentano in queste ipotesi).
Nel caso delle co.co.co. auto-organizzate, invece, il lavoratore si coordina con l'organizzazione del committente senza però che sia quest'ultimo a stabilire il dove e il quando della prestazione.
Ed è quanto si verifica nel caso oggetto dell'attenzione di questo Tribunale, per una pluralità di ragioni, che si possono compendiare (oltre a quanto già riferito supra) non solo nella caratura professionale, di indiscusso elevatissimo livello, dell'attuale ricorrente, bensì anche nello stesso tenore e contenuto delle attività a lui demandate, le quali si sostanziano, tra l'altro, nel “supporto alla Direzione della
Committente nella progettazione strutturale e tecnologica di un Centro di Ricerca applicata, nella definizione della sua organizzazione operativa e delle linee di ricerca perseguibili in base anche alle caratteristiche e indirizzi specialistici e alle professionalità cliniche della struttura ospedaliera della Committente, nonché alla identificazione, selezione e formazione delle professionalità necessarie e nella determinazione del business plan complessivo del progetto”, nell'individuazione e concretizzazione di progetti di ricerca scientifica, nell'instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica con Istituti di ricerca nazionali ed esteri e con il Comitato etico di appartenenza.
Ne consegue, in punto di disciplina applicabile, che la formula del più volte citato art. 409, n. 3, c.p.c. non osta, in assenza di dati normativi contrari, alla applicabilità dello statuto del contratto d'opera professionale ex artt. 2229 e ss. c.c.
3. Quanto appena asserito consente di pervenire alla risoluzione della vera questione controversa oggetto del presente giudizio, attinente alla natura del recesso esercitato dalla resistente ed alle connesse conseguenze patrimoniali dell'esercizio di CP_1 siffatto diritto potestativo.
Il ricorrente invoca l'applicazione degli artt. 6 e 9 della legge contrattuale, con la conseguenza che spetterebbero, secondo la prospettazione attorea, tanto l'indennità derivante ipso iure dal recesso ad nutum quanto quella discendente dalla formulazione dell'art. 9, che attribuisce al Collaboratore sei/dodicesimi del compenso annuo spettante a titolo di indennità, in caso di recesso anticipato del
Committente. La Resistente, in via principale, ribadisce che nulla potrebbe pretendere la controparte, in quanto la soppressione della Direzione scientifica della CP_1 avrebbe fatto venire meno in via sopravvenuta la causa “concreta” del contratto, potendo al limite applicarsi il disposto dell'art. 2237 c.c., il quale prevede che il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute
(cc.dd. spese “vive” o c.d. danno emergente) e pagando il compenso per l'opera svolta.
Considerato che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante la sussistenza di spese sostenute anteriormente al recesso, dovrebbe, quindi, ritenersi,
a giudizio di , rispettato il precetto legislativo, con la conseguenza che nulla CP_2 sarebbe dovuto a costui.
Va, preliminarmente, premesso che l'art. 2237 c.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2227 cod. civ., che, in caso di contratto d'opera, fondato su consensualità, onerosità, commutatività e, di norma, istantaneità dell'adempimento, stabilisce che il committente che receda ad esecuzione iniziata è obbligato a tenere il prestatore d'opera indenne dalle spese sostenute, dal lavoro eseguito, nonché dal mancato guadagno, che consiste nell'utile netto che il lavoratore avrebbe tratto dal lavoro previsto e non eseguito (c.d. lucro cessante).
Come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale;
posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale, salva, ovviamente, diversa previsione contrattuale (cfr., sul punto, Cass. n. 185 del 2020; Cass. n. 3062 del
2002; Cass. n. 14702/2007; Cass. n. 185/2020 cit.).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che né le disposizioni concernenti la prestazione d'opera tout court, né quelle relative alla prestazione d'opera intellettuale contemplano la continuità della prestazione ai fini dell'adempimento, che si realizza istantaneamente con il compimento dell'opus o del servizio, ma ai fini dell'esecuzione dell'obbligazione (al riguardo, parte della dottrina discorre di contratti ad esecuzione periodica); nel contratto di prestazione d'opera e di prestazione d'opera intellettuale,
l'apposizione di un termine serve a stabilire la durata massima per l'esecuzione dell'opus e la maggiore o minore durata della prestazione non comporta una variazione della controprestazione che è, invece, commisurata al risultato ,atteso che il prestatore è adempiente nel momento in cui consegna l'opus perfectum.
Anche nell'ipotesi in cui il compimento dell'opus richieda un lungo periodo di tempo,
è il tempo ad essere commisurato alla prestazione necessaria per compiere l'opus e non viceversa;
si esclude, quindi, che il contratto di prestazione d'opera possa essere annoverato tra i contratti di durata, talché mancano nel Titolo III del Libro V, pur dedicato al lavoro autonomo, la fattispecie e la disciplina del lavoro autonomo continuativo, in cui, come nella specie, non è il risultato, ma il lavoro in sé e per sé considerato, ad essere dedotto in obbligazione.
Da quanto esposto può dirsi che, nell'esaminare il contenuto negoziale del contratto in oggetto, non possono non scorgersi gli indici della parasubordinazione, in considerazione della prestazione continuativamente richiesta all'attore nell'ambito dell'assolvimento della funzione di Direttore scientifico, pur potendo, per quanto detto, applicarsi la disciplina del lavoro autonomo, sub specie di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 e ss. c.c.
Ordunque, questo Giudice ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale (cui si intende prestare adesione e da quale non v'è motivo di discostarsi) secondo il quale la possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, previsto dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, dunque, per particolari esigenze, le parti possono escludere siffatta facoltà di recesso per la durata del contratto;
sicché l'applicazione del termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare tale deroga, senza che sia necessario un patto specifico ed espresso (ex plurimis, Cass. ord. n. 21904 del 2018; Cass. 1 ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n.
27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass. 8 settembre 1997 n. 8690); invero,
l'apposizione di un termine finale alla prestazione è un patto che vincola le parti per la durata concertata, ove non vi siano pattuizioni diverse o di giusta causa, per cui, in caso di recesso ad nutum dal contratto da parte del committente, è stato riconosciuto il diritto del prestatore d'opera intellettuale a conseguire l'intero compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. n.
25238/1996).
Alla luce dell'insegnamento della Corte di legittimità, può ritenersi la previsione del limite di durata di tre anni del rapporto lavorativo prescritto dal contratto (sia pure rinnovabile anno per anno) astrattamente sufficiente a derogare al recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 c.c., posto che la Corte di Cassazione, in ipotesi similari, ha reputato conforme alla volontà delle parti la conseguente applicazione dell'art. 2227
c.c., e ciò anche in ragione della configurazione, sulla base dell'assetto complessivo del rapporto, di una forma di parasubordinazione tra le parti, in considerazione, soprattutto, della clausola di esclusività (cfr. art. 10 del contratto) e di continuatività, che sottolinea il peculiare peso della durata nel presente rapporto.
L'assunto ha indotto la Suprema Corte, proprio sulla base dell'obiettivo assetto contrattuale, a riconoscere il conseguente diritto all'indennità in caso di recesso unilaterale da parte del committente, ai sensi dell'art. 2227 cod. civ. (cfr., ex multis,
Cass., ord. n. 19213/2023).
Tali principi sono stati confermati dalla giurisprudenza più recente, sul rilievo che nessuna norma, e nemmeno l'art. 2237 cod. civ., impedisce alle parti di atteggiare la disciplina del loro rapporto prevedendo vincoli di carattere obbligatorio sui termini e modalità del recesso, che assicurino, in un adeguato contemperamento, una tutela sia all'interesse del prestatore di opera intellettuale a non vedersi privare, prima della scadenza, dell'attività di lavoro convenuta, sia all'interesse del committente ad assicurarsi quell'opera o quel collaboratore per un certo periodo (v. Cass. n. 24367 del 2008, in motivazione), specie in rapporti caratterizzati da uno specifico intuitu personae (come nel caso odierno) (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 14439/2024).
Quanto alle conseguenze della violazione del termine di durata, si è sottolineato come “la regolamentazione legale del recesso dal contratto di opera può essere volutamente derogata da una pattuizione di predeterminazione della durata, che risponde a interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ. per entrambe le parti” (in tal senso v. Cass. n. 24367 del 2008 in motivazione e precedenti ivi richiamati). Ciò sul presupposto che l'art. 2237 cod. civ., al pari dell'art. 2227 cod. civ., non riguarda il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale con termine di durata, bensì l'esecuzione di una prestazione d'opera senza previsione di termine.
3.1 Siffatte argomentazioni, pienamente condivisibili, devono, nondimeno, essere calate nel caso di specie, in cui l'art. 6 del contratto per cui è causa è chiaro nello stabilire che il rinnovo annuale è automatico “salvo disdetta … di una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza”.
Il rapporto, avente originariamente una durata triennale, è venuto a scadere il
1.05.2022, essendosi però rinnovato tacitamente sino al 1.05.2023, per cui, avendo la comunicato il recesso anticipato con missiva del 24.10.2022, risulta ex CP_1 actis rispettato il termine semestrale imposto dalla convenzione negoziale ai fini del
“preavviso” del recesso, con la conseguenza che il ricorrente, in assenza della prova rigorosa della sussistenza di un danno-conseguenza (patrimoniale e/o non patrimoniale) da lui subito in ragione del recesso ante tempus di controparte, non può vantare alcun diritto al ristoro.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a generiche asserzioni (relative, ad esempio, al danno all'immagine professionale), come tali irrilevanti.
Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 2119, co. 1, c.c., ogni parte può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se a tempo determinato (come in questo caso), soltanto per “giusta causa”, il che non è quanto accaduto nel caso odierno, in cui, al più, potrebbe parlarsi, adoperando una terminologia impropria, di
“giustificato motivo oggettivo”.
Invero, nel caso che occupa, in cui la soppressione della Direzione scientifica è stata motivata dalla società con la necessità di avviare una politica volta alla razionalizzazione dei costi ed all'efficientamento complessivo della struttura, risulta non pertinente fare riferimento a concetti contenuti in una legge (l. n. 604/66), storicamente concepita per il lavoro subordinato nell'impresa.
Ad ogni modo, in mancanza di una giusta causa, il recedente può eventualmente essere tenuto a risarcire a controparte il danno da questa subito per il recesso ante tempus.
Non essendovi stata, come detto, prova di alcun danno-conseguenza, da ciò discende che la domanda del ricorrente volta all'accertamento ed alla condanna della Resistente al pagamento di un'indennità pari a sei mesi di preavviso, da calcolare in rapporto al compenso annuo, è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Per quanto riguarda, invece, la richiesta attorea volta all'accertamento ed alla condanna della Resistente al pagamento della “indennità” ex art. 9 del contratto de quo, essa è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
4.1 Anzitutto, occorre ricordare che il contratto di lavoro, per quanto oggetto di una disciplina di diritto speciale, segue, nei limiti della compatibilità, quella di diritto comune dei contratti, compreso l'art. 1372 c.c., il cui co. 1 stabilisce che il “contratto ha forza di legge tra le parti”.
L'art. 9 della pattuizione intercorsa tra le parti è chiaro nel prevedere che, in caso di recesso anticipato del Committente, al lavoratore spettano “ulteriori” 6/12 del compenso annuo spettante, a titolo di “indennità”.
Giova precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla , l'avvenuta CP_1 soppressione della struttura presso cui prestava la propria opera il dott. Parte_1 ha determinato l'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni gravanti sulle parti per causa imputabile a scelte aziendali della , con la conseguenza che non è CP_2 corretto il richiamo della Resistente alla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in tema, tra l'altro, di risoluzione del contratto di viaggio “tutto compreso”. Gli artt.
1463 e ss. c.c., infatti, presuppongono che la sopravvenuta impossibilità della prestazione concordata non sia imputabile al debitore, determinandosi, in caso contrario, inadempimento ex art. 1218 c.c.
4.2 Ad ogni modo, nel caso di specie, l'esercizio del recesso è stato convenzionalmente pattuito e regolato anche nelle sue conseguenze patrimoniali gravanti sul recedente, sicché si è in presenza di una “multa penitenziale” (art. 1373, co. 3, c.c.).
Da sempre discussi sono stati i confini tra gli istituti della caparra penitenziale e della multa penitenziale, la prima disciplinata dall'art. 1386 c.c .
La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili
- e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano,
a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale . Pertanto xc l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura .compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici (cfr., su tutte, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del
09/02/2023).
4.3 Da quanto esposto non può che farsi discendere la necessità di dare corso alla lex contractus, con la condanna di alla corresponsione, in favore del CP_2 ricorrente, della somma di euro 75.000,00.
Al riguardo, l'asserzione attorea di un presunto aumento del compenso, portato ad €
200.000,00 annui, a seguito di una asserita rinegoziazione dei rapporti intercorrenti tra le parti che aveva portato alla riduzione di € 50.000,00 del compenso percepito dal prof. per la carica di Presidente del C.d.A. con presunto contestuale Parte_1 passaggio di somma pari a quella decurtata al compenso percepito per il ruolo di
Direttore Scientifico, è affermazione priva di alcun riscontro probatorio, come tale destinata al rigetto. Pertanto, alcun rilievo può conferirsi alla comunicazione del
Comitato Esecutivo del 21.9.2021 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), a tenore della quale, in “considerazione del notevole miglioramento della qualità della ricerca scientifica e dei punti di IF 2020, codesta amministrazione ha deliberato di riconoscerLe un compenso aggiuntivo una tantum pari ad euro 50.000,00 ( cinquantamila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, che Le sarà erogato nell'anno 2021”. Da siffatto documento, infatti, nulla può evincersi in ordine all'aumento predetto, che, peraltro, comportando la modifica dell'oggetto della prestazione di una delle parti, avrebbe dovuto essere oggetto di una ultronea convenzione.
5. La Resistente, nella sua memoria di costituzione, ha evidenziato che, in ogni caso, le pretese patrimoniali del ricorrente non potrebbero essere accolte per il rilievo che il dott. , pur avendone la legittimazione come socio, non ha Parte_1 impugnato la delibera consiliare di soppressione della Direzione scientifica.
Orbene, trattasi di statuizione infondata, in quanto la mancata impugnazione della delibera del CdA da parte del socio, nei limiti consentiti dall'art. 2388, co. 4, c.c. non preclude allo stesso la possibilità di fare valere, innanzi al giudice del lavoro, la tutela di quanto convenzionalmente pattuito con la parte datoriale. Una cosa, infatti,
è la tutela dei diritti del lavoratore (anche parasubordinato), altra è la tutela dei diritti del socio di una società di capitale (peraltro una s.p.a., in cui, a differenza di altri modelli societari (come le cooperative), l'elemento capitalistico prevale nettamente su quello personalistico), la cui lesione fonda l'impugnativa ex art. 2388
c.c.
La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Catanzaro, ord. 27.4.2022) ha colto l'occasione per specificare i requisiti richiesti ai soci di una S.p.A. per poter impugnare le delibere del consiglio di amministrazione.
Innanzitutto, si è precisato che l'art. 2388 c. 4 c.c. prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 2378 c.c., nonché altresì dai soci allorché le deliberazioni siano lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 c.c..
Le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sentenza n. 28359 del 11 dicembre 2020), dal momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all'eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell'atto non si rifletta negativamente – ma in modo immediato e diretto – su sue posizioni giuridiche individuali.
In via esemplificativa, la giurisprudenza ha fatto riferimento ad ipotesi in cui la lesione dei diritti del socio va chiaramente ad incidere sull'esercizio dei diritti spettanti al medesimo nella compagine sociale. Si pensi a: (i) la delibera consiliare che dispone l'illecita esclusione del socio moroso nei versamenti del denaro conferito
(Tribunale Palermo del 9 giugno 2015); (ii) la delibera che stabilisce una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in caso di recesso dalla compagine sociale;
(iii) la delibera che stabilisce l'immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale;
(iv) la delibera di aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di maggioranza (Cassazione civile, Sent. n. 12506 del 28 maggio 2009); la delibera che dispone il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società (Tribunale di Roma, Sez.
Specializzata Imprese, Sent. n. 147 del 8 gennaio 2016). In conclusione, da un lato, vanno distinti i piani della tutela giuslavoristica e di quella societaria, non uniformi per autorità competente, presupposti e struttura;
dall'altro, non è da ritenersi pertinente il richiamo all'art. 2388, co. 4, c.c., posto che le deliberazioni lesive dei diritti del socio sono solo quelle che incidono negativamente sulla posizione del socio nel tessuto societario e non già quelle che, come nel caso di specie, intaccano la condizione lavorativa dell'interessato.
6. Le prefate conclusioni non possono essere infirmate, poi, dalla considerazione della carica societaria asseritamente ricoperta dal ricorrente all'epoca dei fatti.
Al di là della circostanza per cui, al momento del recesso della Committente, costui non rivestiva più la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (cfr. visura storica in atti), questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il ricoprire CP_2 determinate cariche sociali, di per sé, non osta allo svolgimento di attività di lavoro anche (para)subordinato all'interno del tessuto societario.
Si contrappongono, sul punto, un'interpretazione restrittiva ed una meno rigida (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021). La tesi più restrittiva ritiene sussistente un'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina renderebbe impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che si ritiene necessaria affinché siano riscontrabili gli elementi propri della subordinazione. Mentre ciò pare pacifico per la figura dell'amministratore unico, soggetto a cui è rimessa l'intera ed esclusiva amministrazione della società, ciò non parrebbe applicabile de plano per la carica di presidente di un organo di amministrazione plurisoggettivo. In ordine a tale ruolo, un differente e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le due posizioni possano invece convivere, a condizione che “colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione” (Cass.
n. 9273/2019; cfr., tra le altre, Cass. n. 1793/1996, n. 11978/2004 e n.
18414/2013; in senso conforme, la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza del 27 gennaio 2022, n. 2487). Tale principio è stato, inoltre, ribadito nel messaggio n. 3359/2019, ove l' riconosce la compatibilità tra la CP_3 CP_4 posizione di presidente di società di capitali e l'attività di lavoro subordinato qualora il potere deliberativo sia affidato ad un organo collegiale, venga fornita la prova rigorosa del vincolo di subordinazione e, in particolare, lo svolgimento da parte del presidente del CDA di mansioni estranee al rapporto organico.
Queste conclusioni possono, a fortiori, estendersi al lavoro parasubordinato, caratterizzato, come detto, da margini di autonomia nella predisposizione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Nel caso che occupa, il ricorrente, quale ex Direttore scientifico della struttura sanitaria, svolgeva, senza dubbio, mansioni esulanti dal rapporto organico con la s.p.a.
7. In conclusione, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto. Considerato il comportamento processuale complessivo tenuto dalle parti nel corso del processo (si pensi al mancato raggiungimento di un'intesa conciliativa), e considerato che la
Resistente, in via subordinata, ha chiesto riconoscersi la sola “indennità” ex art. 9 del contratto, può rinvenirsi una c.d. soccombenza parziale reciproca.
Sul punto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha stabilito che “ L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr., tra le molte, Cassazione civile, sez. III, 18/12/2024, n.
33147, conforme a SS.UU. n. 32061/2022).
7.1 Va, quindi, disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la somma di euro 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
-per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di cui al punto che precede;
-spese di lite compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Fiorella
Scarola, in tirocinio generico presso l'intestata Sezione.
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
366, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giampiero Proia (PEC:
; Cod. Fisc.: ), Email_1 CodiceFiscale_2
Federica Franchi (PEC: – Cod. Fisc. Email_2 [...]
) e Massimo Guidi (PEC: – C.F._3 Email_3
Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 del prof. Proia, in Roma, alla Via Pompeo Magno, 23/A, come da procura speciale in atti ricorrente contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Trombetta
( – indirizzo pec: e dall'Avv. CodiceFiscale_5 Email_4
Gianluca Pescolla (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._6 domicilio digitale del secondo difensore risultante da REGINDE
resistente
-CONCLUSIONI come precisate negli atti introduttivi, nelle memorie e nelle note a trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 29.3.2023, regolarmente depositato e notificato a mezzo pec in data 10.10.2023, il ricorrente, prof. e dott. , conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la Resistente al fine di vedere Controparte_1 accertare e dichiarare il suo asserito diritto alla corresponsione delle indennità ex artt. 6 e/o 9 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso con la e, per l'effetto, condannare la predetta al pagamento Controparte_1 in favore del Ricorrente della somma complessiva di € 200.000,00, ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del maturato (24 ottobre 2022) sino a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio la (per brevità, ) che, Controparte_1 CP_2 previa contestazione di ogni avversa deduzione, rilevava la piena legittimità del licenziamento del Ricorrente per i motivi più dettagliatamente riportati nella memoria di costituzione in atti, concludendo per il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato ovvero, in via meramente subordinata, per dichiarare dovuta la sola indennità prevista dall'art. 9 del contratto per cui è causa, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.1.2024, le parti, dopo breve discussione in ordine alla totalità dei rapporti dedotti in giudizio, meglio valutate le proprie istanze, chiedevano breve rinvio per poter valutare, se del caso, una soluzione transattiva della lite. Il giudice, riservato ogni provvedimento, rinviava all'udienza del 22.3.2024.
All'udienza del 22.3.2024, la parte attrice chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 423 secondo comma c.p.c., per la somma di euro 75.000,00, pari a 6 mesi di preavviso, asseritamente non contestati. La parte convenuta si opponeva alla richiesta di ordinanza predetta in ragione della mancanza del requisito della non contestazione della somma prefata. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art 423,commi 1 e 2 c.p.c. , rigettava la richiesta di ordinanza di pagamento e, ritenute non utili ai fini del decidere le articolazioni istruttorie, rinviava per la discussione al 18.10.2024.
L'udienza del 18.10.2024 veniva rinviata al 4.12.2024.
All'esito di un ulteriore rinvio, all'udienza del 18.12.2024 la causa, dopo la discussione delle parti, veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 19.2.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione del termine ex art. 429, co. 1, c.p.c.
------
1. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
1.1 Preliminarmente, occorre ricostruire, sia pure nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione, la vicenda per cui è causa, partendo dai fatti per come evincibili dall'esame della documentazione in atti, tempestivamente depositata e, come tale, valutabile dal Giudice.
In data 9 maggio 2019, il Ricorrente sottoscriveva con la Controparte_1
di cui era, all'epoca dei fatti, anche componente in veste di presidente del
[...]
Consiglio di Amministrazione, un accordo definito di collaborazione coordinata e continuativa con cui la Società resistente affidava al Ricorrente l'incarico professionale di “Direttore Scientifico”. Dal punto 3 delle premesse del contratto (v. doc. 1 allegato al ricorso) può evincersi l'oggetto dell'incarico conferito illo tempore al ricorrente, che di seguito si riporta: “ a) individuazione, valutazione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica in speciale modo nell'ambito delle discipline riferite alle patologie cardiovascolari;
b) predisposizione di progetti di studio nell'ambito delle patologie cardiovascolari, nonché il coordinamento dell'impostazione di trials clinici e di studi osservazionali attraverso la messa in disponibilità da parte della Committente di dati clinici acquisiti direttamente dalla stessa nonché resi disponibili da accordi con soggetti terzi, attraverso l'impiego di idonei strumenti informatici implementati a cura del Committente secondo le indicazioni scientifiche del Collaboratore o di ricercatore da lui indicato;
c) pianificazione e implementazione dell'attività scientifica della
Committente per determinarne un incremento del suo Impact Factor;
d) supporto alla
Direzione della Committente nella progettazione strutturale e tecnologica di un Centro di Ricerca applicata, nella definizione della sua organizzazione operativa e delle linee di ricerca perseguibili in base anche alle caratteristiche e indirizzi specialistici e alle professionalità cliniche della struttura ospedaliera della Committente, nonché alla identificazione, selezione e formazione delle professionalità necessarie e nella determinazione del business plan complessivo del progetto;
e) partecipazione, per quanto di competenza, alle attività connesse al Sistema di Gestione del Rischio Clinico della , al fine in particolare di utilizzare, ed eventualmente indirizzare, la CP_1 ricerca a supporto di obiettivi di costante miglioramento delle pratiche cliniche;
f) il coordinamento, ai fini anche di una adeguata realizzazione degli obiettivi di cui ai punti a), b), d), e), dell'attività clinica, oltreché scientifica, dell'area cardiovascolare della Committente;
g) gestione delle relazioni con altre Istituzioni Scientifiche nazionali
e internazionali già in essere o future;
h) gestione delle relazioni con il Comitato Etico di appartenenza;
i) individuazione di possibili fonti di finanziamento della ricerca sia pubbliche che private, finalizzate allo sviluppo della ricerca della , CP_1 coordinando altresì, per gli aspetti scientifici e di rendicontazione scientifica, l'idonea struttura scientifico-amministrativa; j) individuazione e coordinamento delle attività congressuali e divulgative in ambito scientifico della ”. CP_1
La durata dell'incarico veniva pattuita per la durata “di anni tre, con decorrenza dal
01.05.2019”, con la contestuale previsione, dopo la scadenza del termine triennale, del rinnovo tacito “di anno in anno salvo disdetta, con lettera raccomandata a/r ovvero altro mezzo sostitutivo previsto dalla legge, di una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza” (cfr. art. 6 del testo contrattuale).
L'art. 8 del contratto de quo prevedeva che il compenso era pattuito per un importo annuo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), al lordo di ogni onere e contributo, sia previdenziale che fiscale, oltre al rimborso delle spese documentate che fossero state sostenute per l'esercizio delle funzioni inerenti all'incarico.
Inoltre, le parti convenivano, in caso di recesso anticipato da parte della
Committente, che sarebbero stati “riconosciuti ulteriori 6/12° del compenso annuo spettante, a titolo di indennità” (cfr. art. 9).
A seguito della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di il CP_2
3.10.2022, veniva disposta la soppressione della Direzione scientifica della società, giustificata dall'asserita esigenza di porre in essere “azioni di riorganizzazione aziendale già intraprese” dalla , “finalizzate al contenimento dei costi di CP_2 gestione e ad una migliore erogazione dei servizi, valutando altresì che detta Direzione non è obbligatoria nell'attuale assetto della e può, quindi, essere oggetto di CP_1 soppressione”.
Come da nota del 24.10.2022, in atti, la Resistente sostiene che, in ragione CP_2 di quanto precede, sarebbe venuta meno la causa del contratto in oggetto, espressamente riferito alle funzioni di Direttore Scientifico della struttura, con conseguente immediata cessazione del rapporto da esso previsto a far data dalla ricezione della predetta comunicazione, contestualmente stabilendo che, solo in via subordinata, la presente valeva anche quale recesso anticipato del Committente dal contratto in oggetto con effetto immediato e, in ogni caso, quale disdetta dell'incarico.
2. Il Giudice ritiene, anzitutto, di qualificare il rapporto contrattuale in oggetto come inquadrabile nell'alveo della “collaborazione coordinata e continuativa” c.d. auto- organizzata.
2.1 Invero, il concetto di “parasubordinazione” presenta non trascurabili margini di equivocità, non essendo sempre possibile, come dimostra il caso che interessa, marcare una netta linea di confine tra lavoro “parasubordinato” e lavoro autonomo.
La norma essenziale di riferimento rimane l'art. 409, n. 3, c.p.c., che assegna al rito del lavoro le controversie in materia, tra l'altro, di “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”. Orbene, la Resistente non contesta la sussistenza di un rapporto siffatto, connotato, come visto, dall'autonomia nell'organizzazione dell'attività da parte del prestatore, il che, peraltro, è avvalorato dall'art. 2 del contratto (rubricato “Oggetto”), per il quale
“iI Collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza”, nonché dall'art. 3 ( “Modalità della prestazione e coordinamento”), in base al quale nella “realizzazione degli obiettivi previsti, il Collaboratore agirà autonomamente, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare della Committente, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività medesima.”
Non a caso, autorevole dottrina ha individuato nell'art. 409, n. 3, c.p.c., come modificato dal c.d. Jobs Act del lavoro autonomo (l. n. 81/2017), la fonte normativa delle cc.dd. co.co.co. auto-organizzate, speculari alle co.co.co. etero-organizzate (in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro), per le quali trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 (norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.1.2020 n. 1663, sul caso
Foodora), non ha creato un tertium genus, intermedio tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;
si tratta, più semplicemente, di una categoria di lavoratori alla quale, al verificarsi delle caratteristiche individuate dalla norma in esame, è riconosciuta l'applicazione della disciplina della subordinazione, cioè una tutela rafforzata accordata per rimediare alla particolare situazione di debolezza contrattuale che le predette collaborazioni presentano in queste ipotesi).
Nel caso delle co.co.co. auto-organizzate, invece, il lavoratore si coordina con l'organizzazione del committente senza però che sia quest'ultimo a stabilire il dove e il quando della prestazione.
Ed è quanto si verifica nel caso oggetto dell'attenzione di questo Tribunale, per una pluralità di ragioni, che si possono compendiare (oltre a quanto già riferito supra) non solo nella caratura professionale, di indiscusso elevatissimo livello, dell'attuale ricorrente, bensì anche nello stesso tenore e contenuto delle attività a lui demandate, le quali si sostanziano, tra l'altro, nel “supporto alla Direzione della
Committente nella progettazione strutturale e tecnologica di un Centro di Ricerca applicata, nella definizione della sua organizzazione operativa e delle linee di ricerca perseguibili in base anche alle caratteristiche e indirizzi specialistici e alle professionalità cliniche della struttura ospedaliera della Committente, nonché alla identificazione, selezione e formazione delle professionalità necessarie e nella determinazione del business plan complessivo del progetto”, nell'individuazione e concretizzazione di progetti di ricerca scientifica, nell'instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica con Istituti di ricerca nazionali ed esteri e con il Comitato etico di appartenenza.
Ne consegue, in punto di disciplina applicabile, che la formula del più volte citato art. 409, n. 3, c.p.c. non osta, in assenza di dati normativi contrari, alla applicabilità dello statuto del contratto d'opera professionale ex artt. 2229 e ss. c.c.
3. Quanto appena asserito consente di pervenire alla risoluzione della vera questione controversa oggetto del presente giudizio, attinente alla natura del recesso esercitato dalla resistente ed alle connesse conseguenze patrimoniali dell'esercizio di CP_1 siffatto diritto potestativo.
Il ricorrente invoca l'applicazione degli artt. 6 e 9 della legge contrattuale, con la conseguenza che spetterebbero, secondo la prospettazione attorea, tanto l'indennità derivante ipso iure dal recesso ad nutum quanto quella discendente dalla formulazione dell'art. 9, che attribuisce al Collaboratore sei/dodicesimi del compenso annuo spettante a titolo di indennità, in caso di recesso anticipato del
Committente.
La Resistente, in via principale, ribadisce che nulla potrebbe pretendere la controparte, in quanto la soppressione della Direzione scientifica della CP_1 avrebbe fatto venire meno in via sopravvenuta la causa “concreta” del contratto, potendo al limite applicarsi il disposto dell'art. 2237 c.c., il quale prevede che il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute
(cc.dd. spese “vive” o c.d. danno emergente) e pagando il compenso per l'opera svolta.
Considerato che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante la sussistenza di spese sostenute anteriormente al recesso, dovrebbe, quindi, ritenersi,
a giudizio di , rispettato il precetto legislativo, con la conseguenza che nulla CP_2 sarebbe dovuto a costui.
Va, preliminarmente, premesso che l'art. 2237 c.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2227 cod. civ., che, in caso di contratto d'opera, fondato su consensualità, onerosità, commutatività e, di norma, istantaneità dell'adempimento, stabilisce che il committente che receda ad esecuzione iniziata è obbligato a tenere il prestatore d'opera indenne dalle spese sostenute, dal lavoro eseguito, nonché dal mancato guadagno, che consiste nell'utile netto che il lavoratore avrebbe tratto dal lavoro previsto e non eseguito (c.d. lucro cessante).
Come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale;
posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale, salva, ovviamente, diversa previsione contrattuale (cfr., sul punto, Cass. n. 185 del 2020; Cass. n. 3062 del
2002; Cass. n. 14702/2007; Cass. n. 185/2020 cit.).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che né le disposizioni concernenti la prestazione d'opera tout court, né quelle relative alla prestazione d'opera intellettuale contemplano la continuità della prestazione ai fini dell'adempimento, che si realizza istantaneamente con il compimento dell'opus o del servizio, ma ai fini dell'esecuzione dell'obbligazione (al riguardo, parte della dottrina discorre di contratti ad esecuzione periodica); nel contratto di prestazione d'opera e di prestazione d'opera intellettuale,
l'apposizione di un termine serve a stabilire la durata massima per l'esecuzione dell'opus e la maggiore o minore durata della prestazione non comporta una variazione della controprestazione che è, invece, commisurata al risultato ,atteso che il prestatore è adempiente nel momento in cui consegna l'opus perfectum.
Anche nell'ipotesi in cui il compimento dell'opus richieda un lungo periodo di tempo,
è il tempo ad essere commisurato alla prestazione necessaria per compiere l'opus e non viceversa;
si esclude, quindi, che il contratto di prestazione d'opera possa essere annoverato tra i contratti di durata, talché mancano nel Titolo III del Libro V, pur dedicato al lavoro autonomo, la fattispecie e la disciplina del lavoro autonomo continuativo, in cui, come nella specie, non è il risultato, ma il lavoro in sé e per sé considerato, ad essere dedotto in obbligazione.
Da quanto esposto può dirsi che, nell'esaminare il contenuto negoziale del contratto in oggetto, non possono non scorgersi gli indici della parasubordinazione, in considerazione della prestazione continuativamente richiesta all'attore nell'ambito dell'assolvimento della funzione di Direttore scientifico, pur potendo, per quanto detto, applicarsi la disciplina del lavoro autonomo, sub specie di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 e ss. c.c.
Ordunque, questo Giudice ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale (cui si intende prestare adesione e da quale non v'è motivo di discostarsi) secondo il quale la possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, previsto dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, dunque, per particolari esigenze, le parti possono escludere siffatta facoltà di recesso per la durata del contratto;
sicché l'applicazione del termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare tale deroga, senza che sia necessario un patto specifico ed espresso (ex plurimis, Cass. ord. n. 21904 del 2018; Cass. 1 ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n.
27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass. 8 settembre 1997 n. 8690); invero,
l'apposizione di un termine finale alla prestazione è un patto che vincola le parti per la durata concertata, ove non vi siano pattuizioni diverse o di giusta causa, per cui, in caso di recesso ad nutum dal contratto da parte del committente, è stato riconosciuto il diritto del prestatore d'opera intellettuale a conseguire l'intero compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. n.
25238/1996).
Alla luce dell'insegnamento della Corte di legittimità, può ritenersi la previsione del limite di durata di tre anni del rapporto lavorativo prescritto dal contratto (sia pure rinnovabile anno per anno) astrattamente sufficiente a derogare al recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 c.c., posto che la Corte di Cassazione, in ipotesi similari, ha reputato conforme alla volontà delle parti la conseguente applicazione dell'art. 2227
c.c., e ciò anche in ragione della configurazione, sulla base dell'assetto complessivo del rapporto, di una forma di parasubordinazione tra le parti, in considerazione, soprattutto, della clausola di esclusività (cfr. art. 10 del contratto) e di continuatività, che sottolinea il peculiare peso della durata nel presente rapporto. L'assunto ha indotto la Suprema Corte, proprio sulla base dell'obiettivo assetto contrattuale, a riconoscere il conseguente diritto all'indennità in caso di recesso unilaterale da parte del committente, ai sensi dell'art. 2227 cod. civ. (cfr., ex multis,
Cass., ord. n. 19213/2023).
Tali principi sono stati confermati dalla giurisprudenza più recente, sul rilievo che nessuna norma, e nemmeno l'art. 2237 cod. civ., impedisce alle parti di atteggiare la disciplina del loro rapporto prevedendo vincoli di carattere obbligatorio sui termini e modalità del recesso, che assicurino, in un adeguato contemperamento, una tutela sia all'interesse del prestatore di opera intellettuale a non vedersi privare, prima della scadenza, dell'attività di lavoro convenuta, sia all'interesse del committente ad assicurarsi quell'opera o quel collaboratore per un certo periodo (v. Cass. n. 24367 del 2008, in motivazione), specie in rapporti caratterizzati da uno specifico intuitu personae (come nel caso odierno) (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 14439/2024).
Quanto alle conseguenze della violazione del termine di durata, si è sottolineato come “la regolamentazione legale del recesso dal contratto di opera può essere volutamente derogata da una pattuizione di predeterminazione della durata, che risponde a interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ. per entrambe le parti” (in tal senso v. Cass. n. 24367 del 2008 in motivazione e precedenti ivi richiamati). Ciò sul presupposto che l'art. 2237 cod. civ., al pari dell'art. 2227 cod. civ., non riguarda il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale con termine di durata, bensì l'esecuzione di una prestazione d'opera senza previsione di termine.
3.1 Siffatte argomentazioni, pienamente condivisibili, devono, nondimeno, essere calate nel caso di specie, in cui l'art. 6 del contratto per cui è causa è chiaro nello stabilire che il rinnovo annuale è automatico “salvo disdetta … di una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza”.
Il rapporto, avente originariamente una durata triennale, è venuto a scadere il
1.05.2022, essendosi però rinnovato tacitamente sino al 1.05.2023, per cui, avendo la comunicato il recesso anticipato con missiva del 24.10.2022, risulta ex CP_1 actis rispettato il termine semestrale imposto dalla convenzione negoziale ai fini del
“preavviso” del recesso, con la conseguenza che il ricorrente, in assenza della prova rigorosa della sussistenza di un danno-conseguenza (patrimoniale e/o non patrimoniale) da lui subito in ragione del recesso ante tempus di controparte, non può vantare alcun diritto al ristoro. Il ricorrente, infatti, si è limitato a generiche asserzioni (relative, ad esempio, al danno all'immagine professionale), come tali irrilevanti.
Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 2119, co. 1, c.c., ogni parte può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se a tempo determinato (come in questo caso), soltanto per “giusta causa”, il che non è quanto accaduto nel caso odierno, in cui, al più, potrebbe parlarsi, adoperando una terminologia impropria, di
“giustificato motivo oggettivo”.
Invero, nel caso che occupa, in cui la soppressione della Direzione scientifica è stata motivata dalla società con la necessità di avviare una politica volta alla razionalizzazione dei costi ed all'efficientamento complessivo della struttura, risulta non pertinente fare riferimento a concetti contenuti in una legge (l. n. 604/66), storicamente concepita per il lavoro subordinato nell'impresa.
Ad ogni modo, in mancanza di una giusta causa, il recedente può eventualmente essere tenuto a risarcire a controparte il danno da questa subito per il recesso ante tempus.
Non essendovi stata, come detto, prova di alcun danno-conseguenza, da ciò discende che la domanda del ricorrente volta all'accertamento ed alla condanna della Resistente al pagamento di un'indennità pari a sei mesi di preavviso, da calcolare in rapporto al compenso annuo, è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Per quanto riguarda, invece, la richiesta attorea volta all'accertamento ed alla condanna della Resistente al pagamento della “indennità” ex art. 9 del contratto de quo, essa è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
4.1 Anzitutto, occorre ricordare che il contratto di lavoro, per quanto oggetto di una disciplina di diritto speciale, segue, nei limiti della compatibilità, quella di diritto comune dei contratti, compreso l'art. 1372 c.c., il cui co. 1 stabilisce che il “contratto ha forza di legge tra le parti”.
L'art. 9 della pattuizione intercorsa tra le parti è chiaro nel prevedere che, in caso di recesso anticipato del Committente, al lavoratore spettano “ulteriori” 6/12 del compenso annuo spettante, a titolo di “indennità”.
Giova precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla , l'avvenuta CP_1 soppressione della struttura presso cui prestava la propria opera il dott. Parte_1 ha determinato l'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni gravanti sulle parti per causa imputabile a scelte aziendali della , con la conseguenza che non è CP_2 corretto il richiamo della Resistente alla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in tema, tra l'altro, di risoluzione del contratto di viaggio “tutto compreso”. Gli artt.
1463 e ss. c.c., infatti, presuppongono che la sopravvenuta impossibilità della prestazione concordata non sia imputabile al debitore, determinandosi, in caso contrario, inadempimento ex art. 1218 c.c.
4.2 Ad ogni modo, nel caso di specie, l'esercizio del recesso è stato convenzionalmente pattuito e regolato anche nelle sue conseguenze patrimoniali gravanti sul recedente, sicché si è in presenza di una “multa penitenziale” (art. 1373, co. 3, c.c.).
Da sempre discussi sono stati i confini tra gli istituti della caparra penitenziale e della multa penitenziale, la prima disciplinata dall'art. 1386 c.c .
La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili
- e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano,
a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale . Pertanto xc l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura .compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici (cfr., su tutte, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del
09/02/2023).
4.3 Da quanto esposto non può che farsi discendere la necessità di dare corso alla lex contractus, con la condanna di alla corresponsione, in favore del CP_2 ricorrente, della somma di euro 75.000,00.
Al riguardo, l'asserzione attorea di un presunto aumento del compenso, portato ad €
200.000,00 annui, a seguito di una asserita rinegoziazione dei rapporti intercorrenti tra le parti che aveva portato alla riduzione di € 50.000,00 del compenso percepito dal prof. per la carica di Presidente del C.d.A. con presunto contestuale Parte_1 passaggio di somma pari a quella decurtata al compenso percepito per il ruolo di
Direttore Scientifico, è affermazione priva di alcun riscontro probatorio, come tale destinata al rigetto. Pertanto, alcun rilievo può conferirsi alla comunicazione del
Comitato Esecutivo del 21.9.2021 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), a tenore della quale, in “considerazione del notevole miglioramento della qualità della ricerca scientifica e dei punti di IF 2020, codesta amministrazione ha deliberato di riconoscerLe un compenso aggiuntivo una tantum pari ad euro 50.000,00 ( cinquantamila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, che Le sarà erogato nell'anno 2021”. Da siffatto documento, infatti, nulla può evincersi in ordine all'aumento predetto, che, peraltro, comportando la modifica dell'oggetto della prestazione di una delle parti, avrebbe dovuto essere oggetto di una ultronea convenzione.
5. La Resistente, nella sua memoria di costituzione, ha evidenziato che, in ogni caso, le pretese patrimoniali del ricorrente non potrebbero essere accolte per il rilievo che il dott. , pur avendone la legittimazione come socio, non ha Parte_1 impugnato la delibera consiliare di soppressione della Direzione scientifica.
Orbene, trattasi di statuizione infondata, in quanto la mancata impugnazione della delibera del CdA da parte del socio, nei limiti consentiti dall'art. 2388, co. 4, c.c. non preclude allo stesso la possibilità di fare valere, innanzi al giudice del lavoro, la tutela di quanto convenzionalmente pattuito con la parte datoriale. Una cosa, infatti,
è la tutela dei diritti del lavoratore (anche parasubordinato), altra è la tutela dei diritti del socio di una società di capitale (peraltro una s.p.a., in cui, a differenza di altri modelli societari (come le cooperative), l'elemento capitalistico prevale nettamente su quello personalistico), la cui lesione fonda l'impugnativa ex art. 2388
c.c.
La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Catanzaro, ord. 27.4.2022) ha colto l'occasione per specificare i requisiti richiesti ai soci di una S.p.A. per poter impugnare le delibere del consiglio di amministrazione.
Innanzitutto, si è precisato che l'art. 2388 c. 4 c.c. prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 2378 c.c., nonché altresì dai soci allorché le deliberazioni siano lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 c.c..
Le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sentenza n. 28359 del 11 dicembre 2020), dal momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all'eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell'atto non si rifletta negativamente – ma in modo immediato e diretto – su sue posizioni giuridiche individuali.
In via esemplificativa, la giurisprudenza ha fatto riferimento ad ipotesi in cui la lesione dei diritti del socio va chiaramente ad incidere sull'esercizio dei diritti spettanti al medesimo nella compagine sociale. Si pensi a: (i) la delibera consiliare che dispone l'illecita esclusione del socio moroso nei versamenti del denaro conferito
(Tribunale Palermo del 9 giugno 2015); (ii) la delibera che stabilisce una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in caso di recesso dalla compagine sociale;
(iii) la delibera che stabilisce l'immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale;
(iv) la delibera di aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di maggioranza (Cassazione civile, Sent. n. 12506 del 28 maggio 2009); la delibera che dispone il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società (Tribunale di Roma, Sez.
Specializzata Imprese, Sent. n. 147 del 8 gennaio 2016).
In conclusione, da un lato, vanno distinti i piani della tutela giuslavoristica e di quella societaria, non uniformi per autorità competente, presupposti e struttura;
dall'altro, non è da ritenersi pertinente il richiamo all'art. 2388, co. 4, c.c., posto che le deliberazioni lesive dei diritti del socio sono solo quelle che incidono negativamente sulla posizione del socio nel tessuto societario e non già quelle che, come nel caso di specie, intaccano la condizione lavorativa dell'interessato.
6. Le prefate conclusioni non possono essere infirmate, poi, dalla considerazione della carica societaria asseritamente ricoperta dal ricorrente all'epoca dei fatti.
Al di là della circostanza per cui, al momento del recesso della Committente, costui non rivestiva più la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (cfr. visura storica in atti), questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il ricoprire CP_2 determinate cariche sociali, di per sé, non osta allo svolgimento di attività di lavoro anche (para)subordinato all'interno del tessuto societario.
Si contrappongono, sul punto, un'interpretazione restrittiva ed una meno rigida (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021). La tesi più restrittiva ritiene sussistente un'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina renderebbe impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che si ritiene necessaria affinché siano riscontrabili gli elementi propri della subordinazione. Mentre ciò pare pacifico per la figura dell'amministratore unico, soggetto a cui è rimessa l'intera ed esclusiva amministrazione della società, ciò non parrebbe applicabile de plano per la carica di presidente di un organo di amministrazione plurisoggettivo. In ordine a tale ruolo, un differente e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le due posizioni possano invece convivere, a condizione che “colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione” (Cass.
n. 9273/2019; cfr., tra le altre, Cass. n. 1793/1996, n. 11978/2004 e n.
18414/2013; in senso conforme, la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza del 27 gennaio 2022, n. 2487). Tale principio è stato, inoltre, ribadito nel messaggio n. 3359/2019, ove l' riconosce la compatibilità tra la CP_3 CP_4 posizione di presidente di società di capitali e l'attività di lavoro subordinato qualora il potere deliberativo sia affidato ad un organo collegiale, venga fornita la prova rigorosa del vincolo di subordinazione e, in particolare, lo svolgimento da parte del presidente del CDA di mansioni estranee al rapporto organico.
Queste conclusioni possono, a fortiori, estendersi al lavoro parasubordinato, caratterizzato, come detto, da margini di autonomia nella predisposizione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Nel caso che occupa, il ricorrente, quale ex Direttore scientifico della struttura sanitaria, svolgeva, senza dubbio, mansioni esulanti dal rapporto organico con la s.p.a.
7. In conclusione, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto. Considerato il comportamento processuale complessivo tenuto dalle parti nel corso del processo (si pensi al mancato raggiungimento di un'intesa conciliativa), e considerato che la
Resistente, in via subordinata, ha chiesto riconoscersi la sola “indennità” ex art. 9 del contratto, può rinvenirsi una c.d. soccombenza parziale reciproca.
Sul punto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha stabilito che “ L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr., tra le molte, Cassazione civile, sez. III, 18/12/2024, n.
33147, conforme a SS.UU. n. 32061/2022).
7.1 Va, quindi, disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.U., dott.ssa Maria Lucantonio, respinta ogni contraria domanda, deduzione, e/o pretesa, così dispone:
-fissa un termine pari a sessanta giorni per il deposito della presente sentenza;
-dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la somma di euro
75.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
-per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di cui al punto che precede;
-spese di lite compensate.
Così deciso in data 12/03/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_5
Fiorella Scarola, in tirocinio generico presso l'intestata Sezione.
Così deciso in data 12/03/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio