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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8033/2022
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 19.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8033 del R.G.A.C. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 19/02/2025 vertente t r a
– C.F. – in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
Dott. via Largo Municipio n. 8, , rapp.to e difeso, dall'avv. Antonio Parte_2 Parte_1
Amatucci – C.F. – e nello studio del quale elett.te domicilia in via Plava n. 32, C.F._1
Battipaglia, giusta Delibera di Giunta n. 67 del 27.09.2024.;
- opponente -
e
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del Parte_3
(in persona del Commissario Liquidatore nonché legale rapp.te Avv. Giuseppe Corona,
[...] giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria Farina, nominato in virtù di P.IVA_2 provvedimento del 24.07.2020 con cui il Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
Giorgio Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del Foro di
Salerno (C.F. ), giusta nomina del Liquidatore ratificata con provvedimento del CodiceFiscale_2
pagina 1 di 5 28.01.2022 reso dal G.D. Dott. G. Jachia e conseguente mandato agli atti di causa, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11;
- opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1701/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data
28.06.2022.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 del così Parte_3 come rappresentata e difesa in atti, assumendo di vantare un credito nei confronti del
[...]
per il mancato pagamento delle quote consortili di cui all'art. 49 dello Statuto, dal 2017 al Parte_1
2019 di € 781,65, delle fatture per servizi resi dal mese di gennaio 2004 fino al mese di luglio 2009 di €
4.053,00 e per il mancato versamento delle spese di funzionamento da giugno 2019 a dicembre 2020 per un importo complessivo di € 4.899,05; incardinava un procedimento monitorio ottenendo dall'intestato
Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 1701/2022 per la somma di € 9.733,61 per le causali descritte.
Avverso tale Decreto il proponeva opposizione eccependo la prescrizione Parte_1 quinquennale del credito con riferimento alle quote relative agli anni in ogni caso la infondatezza del credito, sia perché incerto è il calcolo della somma pretesa sia perché il non ha mai effettuato il Parte_3 servizio di raccolta dei rifiuti, tant'è che le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio erano state già contestate dall'ente territoriale con pec allegata in atti.
Si costituiva il deducendo la obbligatorietà per legge dei Comuni della regione Campania Parte_3 ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; che il consorzio cessava la sua attività in data 31.03.2019 ed avviava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012; che pertanto il non si è ancora sciolto ed i Comuni sono tenuti al Parte_3 pagamento delle quote consortili ed a partecipare alle spese di funzionamento ex lege in forza dello Statuto;
che l'eccezione di prescrizione è infondata.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 19.02.25 per la discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di prescrizione è solo parzialmente fondata, applicandosi agli oneri consortili il termine di prescrizione decennale (Cassazione, Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023
“Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non pagina 2 di 5 quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato”).
Pertanto, sono prescritti i crediti vantati antecedenti all'anno 2012.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Richiamando i principi giurisprudenziali oramai consolidati in materia di opposizione a D.I. secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del
11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza n. 2421 del 03/02/2006), parte opposta non ha dimostrato la sussistenza o la certezza del credito azionato con il procedimento monitorio.
Iniziando dalle quote consortili, l'art 7 dello Statuto (che la stessa parte opposta indica quale fonte dell'obbligazione dei Comuni consorziati) stabilisce che: “1) Le quote di partecipazione al
espresse in millesimi, sono determinate dal1'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così Parte_3 come determinata dall'ultimo Censimento … 2) Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegato A del presente Statuto. 3) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi enti nel Consorzio o di recesso degli enti effettuato. 4) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni deliberata dall'Assemblea richiesta di almeno un terzo degli enti Consorziati. 5) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione”.
Tuttavia, parte opposta non ha allegato alcuna delibera assembleare di determinazione delle quote, essendosi limitata a produrre nel fascicolo monitorio solo lo Statuto consortile e le varie fatture.
Pertanto, è da accogliere il motivo di opposizione fondato sulla incertezza della somma dovuta a titolo di quote consortili.
Sarebbe spettato all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, provare la correttezza e certezza dell'importo del credito allegando la delibera assembleare di approvazione delle quote pagina 3 di 5 dovute dai vari Comuni per gli anni di riferimento oppure i relativi bilanci di esercizio, ma non vi ha provveduto.
Le quote consortili non sono dovute, così come le spese di funzionamento, anche per la motivazione che di seguito si illustra.
L'art 6 dello Statuto consortile prevede che: “1) Il per il raggiungimento degli scopi di cui Parte_3 al precedente articolo perseguirà i seguenti obiettivi: 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la gestione dei rifiuti, secondo le indicazioni contenute nei piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti e degli impianti di cui all'art. 22, comna 11, del D. Lgs 22/97; 3) localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione di centri intercomunali di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti atti a migliorare la raccolta differenziata e il ritiro dei rifiuti;
4) progettazione, attuazione e gestione, di piani di raccolta dei rifiuti nei comuni consorziati, allo scopo di favorire la raccolta differenziata, con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuto Secco ed umido, alla raccolta dei rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, alla attuazione della raccolta per centri di produzione 5) coordinamento di atti normativi dei Comuni consorziati in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti realizzare un servizio unitario di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili tra tutti gli enti consorziati, con speciale riferimento alle plastiche, agli imballaggi ed ai rifiuti pericolosi, nonché dei sistemi e modalità di raccolta;
6) realizzare un servizio unitario di raccolta dei rifiuti solidi urbani cd assimilabili tra tutti gli enti consorziati 7) organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni, corsi di formazione specifici sull'ambiente e sulle altre materie istituzionali per dipendenti del Consorzio e degli enti locali, nonché per studenti delle Università e degli istituti medi superiori;
8)
Organizzare forum tra amministratori locali sulle tematiche istituzionali …”.
Le spese di funzionamento sono finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi;
le fatture emesse dal si riferiscono proprio alle spese di funzionamento. Parte_3
Il ha eccepito che il non ha svolto il servizio di raccolta Parte_1 Parte_3 dei rifiuti, per cui ha contestato le fatture emesse da controparte. Sarebbe spettato al , Parte_3 attrice in senso sostanziale, comprovare di aver svolto il servizio fatturato, o comunque di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso pro quota ai comuni consorziati, ma non l'ha fatto.
Pervero, lo stesso evidenzia di aver cessato l'attività il 31.03.19 ma pretende le Parte_3 spese di funzionamento anche per gli anni 2019 e 2020 in quanto dovute sempre, per previsione statutaria, dai Comuni consorziati fino allo scioglimento del , che ancora non è Parte_3 avvenuto.
Si tratta di un rilevo non condivisibile. Le spese di funzionamento di un ente che ha cessato l'attività e non eroga più servizi sono prive di causale giuridica. L'obbligatorietà del pagamento pagina 4 di 5 delle quote consortile e delle spese di funzionamento presuppone che i singoli comuni consorziati traggano una utilitas dal servizio reso (tale principio è stato enunciato nelle massime delle pronunce delle Sez. Un. Cass, n. 8960 del 14/10/1996 e della Cass n. 8770 del 10/04/2009, in materia di contributi a consorzi di bonifica, che per identità di ratio può essere esteso anche all'odierna fattispecie); ma nel caso di specie il non ha tratto alcun beneficio dal Parte_1
. Parte_3
Il presupposto, quindi, su cui si fonda la obbligatorietà statutaria dei comuni consorziati al pagamento delle quote consortili e delle spese di pagamento è venuto meno.
Parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. n. 1701/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/06/2022, proposta dal nei confronti Parte_1 della Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 a carico del ogni diversa istanza e deduzione assorbita, Parte_3 respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1701/2022;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte opponente che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno il
19.02.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 19.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8033 del R.G.A.C. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 19/02/2025 vertente t r a
– C.F. – in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
Dott. via Largo Municipio n. 8, , rapp.to e difeso, dall'avv. Antonio Parte_2 Parte_1
Amatucci – C.F. – e nello studio del quale elett.te domicilia in via Plava n. 32, C.F._1
Battipaglia, giusta Delibera di Giunta n. 67 del 27.09.2024.;
- opponente -
e
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del Parte_3
(in persona del Commissario Liquidatore nonché legale rapp.te Avv. Giuseppe Corona,
[...] giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria Farina, nominato in virtù di P.IVA_2 provvedimento del 24.07.2020 con cui il Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
Giorgio Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del Foro di
Salerno (C.F. ), giusta nomina del Liquidatore ratificata con provvedimento del CodiceFiscale_2
pagina 1 di 5 28.01.2022 reso dal G.D. Dott. G. Jachia e conseguente mandato agli atti di causa, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11;
- opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1701/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data
28.06.2022.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 del così Parte_3 come rappresentata e difesa in atti, assumendo di vantare un credito nei confronti del
[...]
per il mancato pagamento delle quote consortili di cui all'art. 49 dello Statuto, dal 2017 al Parte_1
2019 di € 781,65, delle fatture per servizi resi dal mese di gennaio 2004 fino al mese di luglio 2009 di €
4.053,00 e per il mancato versamento delle spese di funzionamento da giugno 2019 a dicembre 2020 per un importo complessivo di € 4.899,05; incardinava un procedimento monitorio ottenendo dall'intestato
Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 1701/2022 per la somma di € 9.733,61 per le causali descritte.
Avverso tale Decreto il proponeva opposizione eccependo la prescrizione Parte_1 quinquennale del credito con riferimento alle quote relative agli anni in ogni caso la infondatezza del credito, sia perché incerto è il calcolo della somma pretesa sia perché il non ha mai effettuato il Parte_3 servizio di raccolta dei rifiuti, tant'è che le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio erano state già contestate dall'ente territoriale con pec allegata in atti.
Si costituiva il deducendo la obbligatorietà per legge dei Comuni della regione Campania Parte_3 ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; che il consorzio cessava la sua attività in data 31.03.2019 ed avviava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012; che pertanto il non si è ancora sciolto ed i Comuni sono tenuti al Parte_3 pagamento delle quote consortili ed a partecipare alle spese di funzionamento ex lege in forza dello Statuto;
che l'eccezione di prescrizione è infondata.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 19.02.25 per la discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di prescrizione è solo parzialmente fondata, applicandosi agli oneri consortili il termine di prescrizione decennale (Cassazione, Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023
“Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non pagina 2 di 5 quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato”).
Pertanto, sono prescritti i crediti vantati antecedenti all'anno 2012.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Richiamando i principi giurisprudenziali oramai consolidati in materia di opposizione a D.I. secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del
11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza n. 2421 del 03/02/2006), parte opposta non ha dimostrato la sussistenza o la certezza del credito azionato con il procedimento monitorio.
Iniziando dalle quote consortili, l'art 7 dello Statuto (che la stessa parte opposta indica quale fonte dell'obbligazione dei Comuni consorziati) stabilisce che: “1) Le quote di partecipazione al
espresse in millesimi, sono determinate dal1'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così Parte_3 come determinata dall'ultimo Censimento … 2) Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegato A del presente Statuto. 3) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi enti nel Consorzio o di recesso degli enti effettuato. 4) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni deliberata dall'Assemblea richiesta di almeno un terzo degli enti Consorziati. 5) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione”.
Tuttavia, parte opposta non ha allegato alcuna delibera assembleare di determinazione delle quote, essendosi limitata a produrre nel fascicolo monitorio solo lo Statuto consortile e le varie fatture.
Pertanto, è da accogliere il motivo di opposizione fondato sulla incertezza della somma dovuta a titolo di quote consortili.
Sarebbe spettato all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, provare la correttezza e certezza dell'importo del credito allegando la delibera assembleare di approvazione delle quote pagina 3 di 5 dovute dai vari Comuni per gli anni di riferimento oppure i relativi bilanci di esercizio, ma non vi ha provveduto.
Le quote consortili non sono dovute, così come le spese di funzionamento, anche per la motivazione che di seguito si illustra.
L'art 6 dello Statuto consortile prevede che: “1) Il per il raggiungimento degli scopi di cui Parte_3 al precedente articolo perseguirà i seguenti obiettivi: 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la gestione dei rifiuti, secondo le indicazioni contenute nei piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti e degli impianti di cui all'art. 22, comna 11, del D. Lgs 22/97; 3) localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione di centri intercomunali di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti atti a migliorare la raccolta differenziata e il ritiro dei rifiuti;
4) progettazione, attuazione e gestione, di piani di raccolta dei rifiuti nei comuni consorziati, allo scopo di favorire la raccolta differenziata, con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuto Secco ed umido, alla raccolta dei rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, alla attuazione della raccolta per centri di produzione 5) coordinamento di atti normativi dei Comuni consorziati in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti realizzare un servizio unitario di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili tra tutti gli enti consorziati, con speciale riferimento alle plastiche, agli imballaggi ed ai rifiuti pericolosi, nonché dei sistemi e modalità di raccolta;
6) realizzare un servizio unitario di raccolta dei rifiuti solidi urbani cd assimilabili tra tutti gli enti consorziati 7) organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni, corsi di formazione specifici sull'ambiente e sulle altre materie istituzionali per dipendenti del Consorzio e degli enti locali, nonché per studenti delle Università e degli istituti medi superiori;
8)
Organizzare forum tra amministratori locali sulle tematiche istituzionali …”.
Le spese di funzionamento sono finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi;
le fatture emesse dal si riferiscono proprio alle spese di funzionamento. Parte_3
Il ha eccepito che il non ha svolto il servizio di raccolta Parte_1 Parte_3 dei rifiuti, per cui ha contestato le fatture emesse da controparte. Sarebbe spettato al , Parte_3 attrice in senso sostanziale, comprovare di aver svolto il servizio fatturato, o comunque di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso pro quota ai comuni consorziati, ma non l'ha fatto.
Pervero, lo stesso evidenzia di aver cessato l'attività il 31.03.19 ma pretende le Parte_3 spese di funzionamento anche per gli anni 2019 e 2020 in quanto dovute sempre, per previsione statutaria, dai Comuni consorziati fino allo scioglimento del , che ancora non è Parte_3 avvenuto.
Si tratta di un rilevo non condivisibile. Le spese di funzionamento di un ente che ha cessato l'attività e non eroga più servizi sono prive di causale giuridica. L'obbligatorietà del pagamento pagina 4 di 5 delle quote consortile e delle spese di funzionamento presuppone che i singoli comuni consorziati traggano una utilitas dal servizio reso (tale principio è stato enunciato nelle massime delle pronunce delle Sez. Un. Cass, n. 8960 del 14/10/1996 e della Cass n. 8770 del 10/04/2009, in materia di contributi a consorzi di bonifica, che per identità di ratio può essere esteso anche all'odierna fattispecie); ma nel caso di specie il non ha tratto alcun beneficio dal Parte_1
. Parte_3
Il presupposto, quindi, su cui si fonda la obbligatorietà statutaria dei comuni consorziati al pagamento delle quote consortili e delle spese di pagamento è venuto meno.
Parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. n. 1701/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/06/2022, proposta dal nei confronti Parte_1 della Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 a carico del ogni diversa istanza e deduzione assorbita, Parte_3 respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1701/2022;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte opponente che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno il
19.02.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5