Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
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- versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo)·
- contenuto·
- doverosità·
- attestazione del giudice dell’impugnazione·
- fondamento·
- individuazione·
- questione in ordine alla sua debenza·
- contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno·
- sussistenza o insussistenza dei presupposti·
- giurisdizione del giudice tributario·
- natura di obbligazione tributaria “ex lege”·
- giudizio di cassazione·
- ammissibilità·
- attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali·
- sussistenza
Versioni del testo
- Capo I : Tutela del lavoro autonomo
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile , ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile .
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 2222 del codice civile :
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Si riporta l' art. 2083 del codice civile :
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.». - Art. 2. Tutela del lavoratore autonomo
nelle transazioni commerciali 1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni piu' favorevoli.
Note all'art. 2:
- Il testo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249.
- Si riporta l' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione ( art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , come modificato dall' art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ). - 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».