Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F E C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Luchetti domiciliati C.F._2 digitalmente all'indirizzo pec giusta procura in Email_1
atti. ricorrenti
E
(P.IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Draghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Sempione n. 28, giusta procura in atti
Convenuto
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza cartolare dell'11.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 22.12.2022, i sig.ri E Parte_1 Parte_2
hanno effettuato opposizione avverso l'ordinanza n. 590 del 28/10/2022 resa
[...]
03/09/2019 e rigettato il ricorso in autotutela.
A fondamento della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- Con verbale n. 26/19 la Regione Carabinieri Forestale Stazione di San Venanzo CP_1 ha contestato ai signori e la violazione dell'art 58 c.
1-5 del regolamento Pt_1 Pt_2
regionale n. 07/02 e s.m.i., punibile dall'art 48 c. 11 della legge regionale n 28/01 e s.m.i, relativo ad un movimento di terreno non autorizzato sito in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico avente un volume di circa 600 mc;
- il volume di terreno movimentato non era di 600 mc ma di solo mc 108 in base a quanto accertato dal geometra ragione per cui deve essere ricondotto nell'alveo di CP_4
un'operazione di piccola entità per la quale non è prevista la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- prima di avviare i lavori di piccolo movimento terra, i ricorrenti hanno preso informazioni presso gli uffici competenti del Comune, ricevendo come risposta che non fosse necessario richiedere alcuna autorizzazione;
- Il 10 marzo 2019 i signori e hanno iniziato il movimento terra per terminare Pt_1 Pt_2
il livellamento del terreno a luglio 2019;
- nei primi giorni di agosto 2019, i Carabinieri della Forestale hanno notato l'escavatore e,
in data 18.09.2019, è seguita una comunicazione di sopralluogo per il giorno 29.09.2019;
- con ordinanza del 12.10.2019, notificata il 16.10.2019, il Comune di Parrano ha ordinato la sospensione dei lavori, richiedendo un permesso di costruire, perché lo scavo del terreno era rivolto alla predisposizione di un piccolo ricovero per animali (capre e cavalli);
- in data 21.10.2019 è stato notificato il verbale di contestazione del corpo forestale dello stato a cui ha fatto seguito l'istanza in autotutela;
- in data 25/10/2019 è stata presentata in Comune la richiesta di Permesso a Costruire in
Sanatoria, con relazione geologica e calcolo volumi;
- in data 18.11.2019 il Comune di Parrano ha rilasciato la comunicazione di accoglimento del permesso a costruire in sanatoria, previo pagamento dell'oblazione di € 600,00, regolarmente pagata, a cui ha fatto seguito, il 05.12.2019, il rilascio del permesso a costruire, trasmesso all' che aveva in carico l'istanza Controparte_1
di autotutela;
- l'ordinanza impugnata è carente in punto di motivazione poiché non è stato accertato il volume di terreno scavato e non sono stati chiariti i rilievi e i calcoli eseguiti per affermare che si trattasse di “movimento di terra non piccolo”; - mancata applicazione dell'art 10 bis della l. 241/1990;
- i signori e essendo stati rassicurati dal tecnico comunale sul fatto che non Pt_1 Pt_2
fossero necessarie autorizzazioni, hanno agito in buona fede, venendo meno il presupposto fondante della contestazione e della sanzione irrogata.
Con decreto del 20.1.2023 è stata fissata l'udienza del 28.2.2023 per la valutazione dell'istanza di sospensiva formulata ed anche l'udienza del 30.5.2023 per la comparizione delle parti.
Con memoria del 22.2.2023 l' si è costituita in giudizio deducendo quanto segue: CP_5
- l'art. 64 co 4 del R.R. 7/2002 considera interventi di piccola entità quegli scavi CP_1
che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati e per la loro realizzazione è richiesta una comunicazione di intervento all'ente competente per territorio;
- il movimento di terreno effettuato è stato realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione dell'ente competente per territorio o di qualsivoglia comunicazione e non può essere considerato in alcun modo di piccola entità, avendo riguardato una porzione di terreno di circa 900 mq e avendo superato nella parte in scavo l'altezza massima prevista di 0,5 m, arrivando ad un'altezza di 1 metro, mentre nella zona a riporto arrivando fino ad un'altezza massima di 1,90 m, come dichiarato nella perizia di parte del Geom. CP_4
- relativamente al volume di terreno movimento, i ricorrenti lamentano che lo stesso non sarebbe pari a 600 mc, ma di molto inferiore, tuttavia, tale valutazione risulta non fondata in considerazione del fatto che l'area interessata dai lavori di sbancamento è stata circa
900 mq fino ad una profondità di 1,00 m e di riporto fino a 1,70 m, pertanto, il volume complessivo del terreno movimentato non può essere sia pari a 108 mc, ma è pari ai 600 mc, come riportato nel verbale dei Carabinieri Forestali;
- la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48, comma 11, della L.R. n. 28/2001 è stata applicata in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato, considerando nel calcolo della sanzione il volume di tutto il terreno movimentato, sia quello scavato che quello riportato;
- i calcoli contenuti nel verbale sono corretti, infatti, è stato effettuato un sopralluogo con il tecnico del Comune Geom. e il verbale di accertamento dell'infrazione è Parte_3
stato consegnato in un secondo momento proprio per consentire il corretto espletamento delle operazioni di calcolo;
- controparte, nella propria relazione, ha ammesso che la movimentazione avrebbe riguardato una porzione di terreno di circa 900 mq, che ha superato l'altezza massima prevista di 0,5 m, arrivando ad un'altezza massima di 1 m nella parte di scavo, ed ha raggiunto nella parte a riporto l'altezza massima di 1,90 m;
- non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente della buona fede invocata dai ricorrenti in quanto non si sono rivolti all' (ente competente in materia), per cui CP_5
l'asserito convincimento sulla legittimità dell'intervento effettuato non è stato ingenerato da quest'ultima.
- è infondata la richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 590/22 per la mancata applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza poiché tale articolo trova applicazione solo nei procedimenti ad istanza di parte, ai quali non è assimilabile il procedimento in oggetto relativo all'emissione di una sanzione amministrativa;
Con atto del 29.5.2023 parte ricorrente ha proposto di querela di falso incidentale in riferimento al verbale dei Carabinieri Forestali notificato il 21.10.2019 con cui è stata irrogata la sanzione.
La querela di falso proposta è stata dichiarata inammissibile con sentenza collegiale n.
193/2024.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU finalizzata a calcolare il volume di terra effettivamente movimentato.
A seguito dell'udienza cartolare del 11.5.2024, lo scrivente giudice, lette le note in cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda dai ricorrenti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo, occorre evidenziare che risulta infondata la richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 590/22 per la mancata applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, poiché tale istituto trova applicazione solo nei procedimenti ad istanza di parte e non in un procedimento relativo all'emissione di una sanzione amministrativa, come nel caso di specie.
Ciò posto, alla luce delle risultanze della CTU, a cui questo Giudice intende aderire, deve ritenersi che la movimentazione di terreno effettuata dai ricorrenti non possa essere considerata di piccola entità.
Ai sensi dell'art. 64 comma 4, infatti, sono considerati di piccola entità gli interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati e per la realizzazione degli stessi è richiesta una comunicazione di intervento all'ente competente per territorio.
Tuttavia, dai rilievi tecnici effettuati dal CTU si evince chiaramente che l'estensione delle aree interessate dalla movimentazione è superiore ai limiti previsti dalla normativa e il volume di terra movimentato è risultato pari a mc. 252,54 con un riporto di mc. 238,79.
Pertanto, stante la tipologia della movimentazione effettuata e l'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, deve ritenersi legittima la contestazione della violazione di cui all'art. 58, comma 5, del R.R. 7/2002 con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui CP_1 all'articolo 48, comma 11, della L.R. n. 28/2001 che prevede “Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari
a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato” .
Venendo, infine, al calcolo della sanzione in concreto applicata: risulta corretto il calcolo relativo ai 210 euro parametrati all'estensione dell'area interessata dallo scavo, mentre deve essere ricalcolata la parte relativa al volume di terra movimentato, infatti, considerato l'accertamento del CTU che ha rilevato un volume pari a 491,33 mc (252,54 + 238,79) il calcolo corretto conduce ad una sanzione di euro 8.188,83 (50 euro al mc, per un totale di euro 24.556,50, applicata la riduzione fino ad un terzo euro 8.188,83), per una sanzione complessiva di euro 8.398,83 (euro 8.188,83 + euro 210).
Da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non può ritenersi sussistente la buona fede quale esimente della condotta illegittima.
Come è noto, infatti, l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n.
4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare,
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n.
1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, è evidente che l'asserita interlocuzione con il di fatto non provata, non sarebbe stata comunque astrattamente sufficiente a CP_6
legittimare la condotta dei ricorrenti in quanto gli stessi si sarebbero dovuti rivolgere all'amministrazione competente ( , cosa che non si è verificata, e, nel caso in cui CP_5 quest'ultima avesse avallato il loro comportamento, sarebbe stata legittimamente invocabile la buona fede.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, viene revocata l'ordinanza n. 590 del
28/10/2022 resa dall' con la quale è stato confermato il Controparte_7
verbale n. 26 del 03/09/2019, tuttavia, ricalcolata la sanzione in base al volume di terreno movimentato in concreto, i ricorrenti vengono condannati al pagamento in favore dell' CP_5
della somma di euro 8.398,83 a titolo di sanzione ex art. 48 co 11 LR 28/2001 per la violazione dell'art. 58, comma 5, del R.R. Umbria 7/2002. Le spese di lite ivi comprese quelle liquidate a titolo di compenso a favore del CTU, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate ex art 92 co 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'ordinanza n. 590 del 28/10/2022 dell' con cui è Controparte_7
stato confermato il verbale n. 26 del 03/09/2019 e contestualmente condanna
[...]
, in solido tra di loro, al pagamento in favore Parte_4 dell' della somma di euro 8.398,83 a titolo di Controparte_7 sanzione ex art. 48 co 11 LR 28/2001 per la violazione dell'art. 58, comma 5, del R.R.
Umbria 7/2002;
- spese integralmente compensate.
Terni, 31.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)