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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9327/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 9327/2024 vertente
TRA
, CF in qualità di legale rappresentante p.t. dello Parte_1 C.F._1
“ , C.F.: , con sede legale in Piazza Nicola Amore n.14 Parte_2 P.IVA_1
80138, NAPOLI (NA), rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Di Lecce e Luigi Mennella giusta procura in calce al ricorso e domiciliato presso lo studio in
Torre del Greco (Na), alla via V. Veneto n. 36 (comunicazioni al fax n.081.009.70.25 ed alla
PEC: ) Email_1
Opponente
E
– COD. FISC. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché per la
[...]
, in persona del legale Rappresentante pro tempore Controparte_3 con sede in Roma, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Antonella Trovati - C.F.
– PEC. t - e Avv. C.F._2 Email_2
Erminio Capasso, in virtù di procura generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) Per_1 del 22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale INPS di
Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55
Opposto
Oggetto: opposizione avverso invito a regolarizzare contributi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.04.2024 l'odierna parte opponente indicata in epigrafe ha esposto quanto segue:
- di aver ricevuto in data, in data 2.3.2018 (prot. n. , l'invito a regolarizzare la Parte_3 propria posizione contributiva, essendo state rilevate irregolarità contributive con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017;
- che solo se esiste una irregolarità contributiva non sanata dal contribuente, l' può, ai CP_1 sensi dell'art. 1 comma 1175 della L. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi ai quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere;
- che nel caso di specie si è dimostrato che la ricorrente pur non avendo alcuna irregolarità contributiva, ma solo una erronea registrazione che l' non ha mai provveduto a CP_1 rettificare nonostante le continue e reiterate richieste, ci si trova dinanzi all'illegittima condotta da parte della P.A. che non solo nega il documento di regolarità contributiva, ma richiede la ripetizione di sgravi e benefici verso i quali vi è la legittima aspettativa di parte istante;
- che se non è ragionevole che si rilasci il DURC ad un soggetto che abbia omesso una denuncia contributiva dovuta, o abbia delle irregolarità contributive, non può in alcun modo condividersi la strada tracciata dall' che individua irregolarità inesistenti da cui fa CP_1 discendere - anche a seguito e nonostante i plurimi chiarimenti forniti in sede amministrativa dal ricorrente- un DURC negativo e richiede la ripetizione di una serie di benefici già concessi;
CP_
- che l' avrebbe potuto facilmente e rapidamente ovviare alla vicenda rappresentata svolgendo gli opportuni accertamenti;
- che al contrario la P.A. non è stata in grado dal 2019 ad oggi di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, adottando una condotta che oltre ad apparire illegittima per mancanza di fondamento normativo, appare anche contraddittoria ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza. Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare nulli e/o non dovuti gli avvisi di rettifica analiticamente individuati nel ricorso e conseguentemente dichiarare che vi è il diritto della ricorrente a ricevere un
DURC regolare;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv. Andrea Di Lecce e Luigi Mennella, antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio (in data 24.9.2024 per la prima udienza fissata per il 10.10.2024) resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
In data 6.3.2025 concesso ex art. 127 ter c.p.c. termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è assegnata ex lege in riserva e poi decisa in data odierna con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve evidenziarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
“senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (così tra le più recenti Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025, n.8629, Cass. nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 9936 del 2014);
Occorre, per tale motivo, affrontare in via prioritaria il tema della impugnabilità autonoma dell'atto endoprocedimentale. Sul punto si riportano gli orientamenti più recenti della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria nella quali è stato affermato: “la regola generale della non impugnabilità in via autonoma dell'atto endoprocedimentale (in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento) subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale” (cfr. sez. III - Salerno, Parte_4 07/10/2024, n. 1805); “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento;
questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale;
la possibilità di una impugnazione anticipata di un atto ha, dunque, carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V - 22/08/2024, n. 7205); “sono inammissibili le censure proposte avverso la segnalazione all'ANAC, che costituisce atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo. Tale segnalazione, in particolare, costituisce soltanto un impulso all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'ANAC, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati” (cfr. T.A.R. Lazio sez. III
- Roma, 01/03/2024, n. 4239); “l'atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento;
tuttavia questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale” (cfr. Consiglio di Stato sez. III - 12/02/2024, n. 1364) “gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili autonomamente se non quando producano, un'immediata lesività da accertarsi con riferimento al concreto ed attuale pregiudizio che l'atto arreca all'interesse sostanziale dedotto in giudizio e non già con riguardo alla possibile futura incidenza dell'atto sulla sfera giuridica del ricorrente” (cfr.
T.A.R. Marche sez. II - Ancona, 23/12/2023, n. 893).
Più diffusamente la sezione lavoro del Tribunale Siena (cfr. sentenza sez. lav., del 07/06/2019
n.142 ha dato atto di un orientamento più consolidato della Corte di legittimità “, espresso Pa ad es. da , n. 16319 del 12/07/2010: "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria". E recentemente, Cass. SL, ordinanza n. 32886 del 19/12/2018, ha confermato letteralmente, "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non
è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria".
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento) incontra eccezioni: nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva;
in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato;
allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. sent. Cons. di Stato n. 296/08). L'impugnabilità autonoma dell'atto endoprocedimentale, in quanto costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale gli atti endoprocedimentali possono essere impugnati soltanto insieme al provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. n. 472/12) è rigorosamente circoscritta al caso, ad esempio, in cui l'atto endoprocedimentale produca una stasi procedimentale tale da impedire sicuramente il conseguimento dell'utilità che il privato attende dal procedimento in itinere (cfr. sent. TAR n. 5161/08).
Come nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n.1829/2024 emessa nell'ambito di una fattispecie analoga anche in questo caso la parte ricorrente ha impugnato
“l'invito a regolarizzare” emesso nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del CP_ Durc, con cui l' ha comunicato all'istante che “nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità contributive indicate nel prospetto di seguito riportato” ma come affermato dall' nella memoria difensiva va CP_1 detto “che l'odierna società avrebbe dovuto documentare e provare specificatamente le circostanze fondanti il suo interesse ad agire in caso di esito positivo della controversia, soprattutto considerando che trattasi di Durc emesso irregolare nel 2018. Nulla di tutto questo è stato provato mentre è provato che l'invito a regolarizzare non è stato mai onorato nel termine di 15gg previsto dalla legge”. All'omesso pagamento è espressamente ricollegata la definizione del documento con esito
“non regolare” per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata. Si tratta quindi – come afferma il Tribunale di Napoli Nord nella richiamata sentenza – “di un atto endoprocedimentale a cui non è, tuttavia, connesso il sicuro rigetto dell'istanza avanzata”. Deve pertanto concludersi, in applicazione dei principi suesposti, per la non autonoma impugnabilità dell'atto in esame.
La domanda deve quindi essere respinta. La novità della vicenda esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli 7.04.2025
Il Giudice del lavoro
Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 9327/2024 vertente
TRA
, CF in qualità di legale rappresentante p.t. dello Parte_1 C.F._1
“ , C.F.: , con sede legale in Piazza Nicola Amore n.14 Parte_2 P.IVA_1
80138, NAPOLI (NA), rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Di Lecce e Luigi Mennella giusta procura in calce al ricorso e domiciliato presso lo studio in
Torre del Greco (Na), alla via V. Veneto n. 36 (comunicazioni al fax n.081.009.70.25 ed alla
PEC: ) Email_1
Opponente
E
– COD. FISC. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché per la
[...]
, in persona del legale Rappresentante pro tempore Controparte_3 con sede in Roma, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Antonella Trovati - C.F.
– PEC. t - e Avv. C.F._2 Email_2
Erminio Capasso, in virtù di procura generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) Per_1 del 22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale INPS di
Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55
Opposto
Oggetto: opposizione avverso invito a regolarizzare contributi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.04.2024 l'odierna parte opponente indicata in epigrafe ha esposto quanto segue:
- di aver ricevuto in data, in data 2.3.2018 (prot. n. , l'invito a regolarizzare la Parte_3 propria posizione contributiva, essendo state rilevate irregolarità contributive con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017;
- che solo se esiste una irregolarità contributiva non sanata dal contribuente, l' può, ai CP_1 sensi dell'art. 1 comma 1175 della L. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi ai quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere;
- che nel caso di specie si è dimostrato che la ricorrente pur non avendo alcuna irregolarità contributiva, ma solo una erronea registrazione che l' non ha mai provveduto a CP_1 rettificare nonostante le continue e reiterate richieste, ci si trova dinanzi all'illegittima condotta da parte della P.A. che non solo nega il documento di regolarità contributiva, ma richiede la ripetizione di sgravi e benefici verso i quali vi è la legittima aspettativa di parte istante;
- che se non è ragionevole che si rilasci il DURC ad un soggetto che abbia omesso una denuncia contributiva dovuta, o abbia delle irregolarità contributive, non può in alcun modo condividersi la strada tracciata dall' che individua irregolarità inesistenti da cui fa CP_1 discendere - anche a seguito e nonostante i plurimi chiarimenti forniti in sede amministrativa dal ricorrente- un DURC negativo e richiede la ripetizione di una serie di benefici già concessi;
CP_
- che l' avrebbe potuto facilmente e rapidamente ovviare alla vicenda rappresentata svolgendo gli opportuni accertamenti;
- che al contrario la P.A. non è stata in grado dal 2019 ad oggi di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, adottando una condotta che oltre ad apparire illegittima per mancanza di fondamento normativo, appare anche contraddittoria ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza. Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare nulli e/o non dovuti gli avvisi di rettifica analiticamente individuati nel ricorso e conseguentemente dichiarare che vi è il diritto della ricorrente a ricevere un
DURC regolare;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv. Andrea Di Lecce e Luigi Mennella, antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio (in data 24.9.2024 per la prima udienza fissata per il 10.10.2024) resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
In data 6.3.2025 concesso ex art. 127 ter c.p.c. termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è assegnata ex lege in riserva e poi decisa in data odierna con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve evidenziarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
“senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (così tra le più recenti Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025, n.8629, Cass. nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 9936 del 2014);
Occorre, per tale motivo, affrontare in via prioritaria il tema della impugnabilità autonoma dell'atto endoprocedimentale. Sul punto si riportano gli orientamenti più recenti della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria nella quali è stato affermato: “la regola generale della non impugnabilità in via autonoma dell'atto endoprocedimentale (in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento) subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale” (cfr. sez. III - Salerno, Parte_4 07/10/2024, n. 1805); “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento;
questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale;
la possibilità di una impugnazione anticipata di un atto ha, dunque, carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V - 22/08/2024, n. 7205); “sono inammissibili le censure proposte avverso la segnalazione all'ANAC, che costituisce atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo. Tale segnalazione, in particolare, costituisce soltanto un impulso all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'ANAC, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati” (cfr. T.A.R. Lazio sez. III
- Roma, 01/03/2024, n. 4239); “l'atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento;
tuttavia questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale” (cfr. Consiglio di Stato sez. III - 12/02/2024, n. 1364) “gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili autonomamente se non quando producano, un'immediata lesività da accertarsi con riferimento al concreto ed attuale pregiudizio che l'atto arreca all'interesse sostanziale dedotto in giudizio e non già con riguardo alla possibile futura incidenza dell'atto sulla sfera giuridica del ricorrente” (cfr.
T.A.R. Marche sez. II - Ancona, 23/12/2023, n. 893).
Più diffusamente la sezione lavoro del Tribunale Siena (cfr. sentenza sez. lav., del 07/06/2019
n.142 ha dato atto di un orientamento più consolidato della Corte di legittimità “, espresso Pa ad es. da , n. 16319 del 12/07/2010: "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria". E recentemente, Cass. SL, ordinanza n. 32886 del 19/12/2018, ha confermato letteralmente, "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non
è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria".
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento) incontra eccezioni: nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva;
in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato;
allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. sent. Cons. di Stato n. 296/08). L'impugnabilità autonoma dell'atto endoprocedimentale, in quanto costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale gli atti endoprocedimentali possono essere impugnati soltanto insieme al provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. n. 472/12) è rigorosamente circoscritta al caso, ad esempio, in cui l'atto endoprocedimentale produca una stasi procedimentale tale da impedire sicuramente il conseguimento dell'utilità che il privato attende dal procedimento in itinere (cfr. sent. TAR n. 5161/08).
Come nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n.1829/2024 emessa nell'ambito di una fattispecie analoga anche in questo caso la parte ricorrente ha impugnato
“l'invito a regolarizzare” emesso nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del CP_ Durc, con cui l' ha comunicato all'istante che “nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità contributive indicate nel prospetto di seguito riportato” ma come affermato dall' nella memoria difensiva va CP_1 detto “che l'odierna società avrebbe dovuto documentare e provare specificatamente le circostanze fondanti il suo interesse ad agire in caso di esito positivo della controversia, soprattutto considerando che trattasi di Durc emesso irregolare nel 2018. Nulla di tutto questo è stato provato mentre è provato che l'invito a regolarizzare non è stato mai onorato nel termine di 15gg previsto dalla legge”. All'omesso pagamento è espressamente ricollegata la definizione del documento con esito
“non regolare” per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata. Si tratta quindi – come afferma il Tribunale di Napoli Nord nella richiamata sentenza – “di un atto endoprocedimentale a cui non è, tuttavia, connesso il sicuro rigetto dell'istanza avanzata”. Deve pertanto concludersi, in applicazione dei principi suesposti, per la non autonoma impugnabilità dell'atto in esame.
La domanda deve quindi essere respinta. La novità della vicenda esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli 7.04.2025
Il Giudice del lavoro
Federico Bile