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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3000/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 76 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LANCIONE VANESSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Houel 17, presso lo studio dell'Avv.
AMOROSO VANILA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 settembre 2024 e sottoscritto il 16 settembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 dicembre 2019); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. I minori e saranno affidati conglutamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre nella residenza sita in
Palermo, alla Piazza Achille Grandi 5.
B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C. La sig.ra avrà la facoltá ove lo ritenga opportuno - di Controparte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Controparte_1 Parte_1 con congruo preavviso e viceversa.
D. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di Parte_1 lavoro, avrà la facolta di tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20.00. Il padre potrà, altresi, tenere con sè i figli, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati liberamente tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi.
E. Per quanto concerne le festivitá natalizie il Sig. Parte_1 avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01
2 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
F. Relativamente alle vacanze pasquall, il Sig. avrà la Parte_1 facoltà di trascorrere con i figli un intero pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
21.00, in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
G. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà Parte_1 di trascorrere con figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
H. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida Controparte_1 di trascorrere del periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di Parte_1 destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
I. II Sig. attesa l'attuale condizione lavorativa, si Parte_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300/00 (euro trecento) pari ad € 150/00 per figlio, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
II Sig. rinuncia alla propria quota di ASSEGNO UNICO Parte_1
(pari ad € 200/00) in favore della coniuge che già percepisce l'assegno nella sua totalità giá da gennaio 2024.
L. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra entro e non Controparte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese solare.
M. II Sig. anticiperà alla Sig.ra il Parte_1 Controparte_1
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figli come da protocollo d'intesa del Tribunale di Palermo del luglio 2019. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi
3 lesivi dellfonore e della reputazione l'uno delltro alla presenza dei minori.
O. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresi che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
P. La casa familiare viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra con CP_1 tutti i mobili ed arredi.
Q. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 249, P. II, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3000/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 76 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LANCIONE VANESSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Houel 17, presso lo studio dell'Avv.
AMOROSO VANILA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 settembre 2024 e sottoscritto il 16 settembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 dicembre 2019); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. I minori e saranno affidati conglutamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre nella residenza sita in
Palermo, alla Piazza Achille Grandi 5.
B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C. La sig.ra avrà la facoltá ove lo ritenga opportuno - di Controparte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Controparte_1 Parte_1 con congruo preavviso e viceversa.
D. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di Parte_1 lavoro, avrà la facolta di tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20.00. Il padre potrà, altresi, tenere con sè i figli, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati liberamente tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi.
E. Per quanto concerne le festivitá natalizie il Sig. Parte_1 avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01
2 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
F. Relativamente alle vacanze pasquall, il Sig. avrà la Parte_1 facoltà di trascorrere con i figli un intero pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
21.00, in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
G. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà Parte_1 di trascorrere con figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
H. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida Controparte_1 di trascorrere del periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di Parte_1 destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
I. II Sig. attesa l'attuale condizione lavorativa, si Parte_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300/00 (euro trecento) pari ad € 150/00 per figlio, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
II Sig. rinuncia alla propria quota di ASSEGNO UNICO Parte_1
(pari ad € 200/00) in favore della coniuge che già percepisce l'assegno nella sua totalità giá da gennaio 2024.
L. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra entro e non Controparte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese solare.
M. II Sig. anticiperà alla Sig.ra il Parte_1 Controparte_1
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figli come da protocollo d'intesa del Tribunale di Palermo del luglio 2019. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi
3 lesivi dellfonore e della reputazione l'uno delltro alla presenza dei minori.
O. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresi che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
P. La casa familiare viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra con CP_1 tutti i mobili ed arredi.
Q. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 249, P. II, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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