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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4801/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier LU De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4801 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariasilvia Gottaldi e Giacomo Orsini, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Di Micco, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito – domande accessorie
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 1675/2024, pubblicata il 20.8.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Latina il 28.6.2007).
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale del Comune di Latina ed ascoltata la figlia primogenita delle parti, , la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle Per_1
domande accessorie.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, l'istanza della difesa di parte resistente di ammissione delle richieste istruttorie già avanzate con le memorie 183 n. 2 e 3 c.p.c., previa remissione della causa sul ruolo, va rigettata, essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione al marito, avanzata da parte resistente, non può
trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisca in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva pagina 2 di 14 riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza (v.
tra le ultime, Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Come noto, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza, ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non sia intervenuto,
come nel caso di specie, in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già
divenuta intollerabile.
Nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra le lamentate infedeltà del marito e gli asseriti contegni violenti del cui secondo le prospettazioni di parte resistente Pt_1
sarebbe conseguita l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La , difatti, se da un lato ha dedotto che il fallimento del matrimonio fosse da P_
attribuire alla condotta aggressiva e licenziosa posta in essere dal (come “causa”), il quale, Pt_1
in costanza di matrimonio, a causa del suo comportamento litigioso e violento, ha iniziato ad insultare
la moglie, rendendo la convivenza del tutto inaccettabile ed insostenibile, malgrado costei si dedicasse
totalmente al marito ed ai figli disabili, fino a sacrificare completamente sé stessa per la famiglia, nella
pagina 3 di 14 speranza che il sopravvenire di circostanze più favorevoli valessero a mutare il carattere irresponsabile
e prepotente del coniuge (v. memoria difensiva sub. pag. 9), dall'altro ha prospettato di essere stata a conoscenza del comportamento infedele del marito e di averlo “tollerato”, con ciò
evidenziando un deterioramento del rapporto coniugale da collocarsi, temporalmente, in un momento antecedente rispetto all'intervenuta cessazione della convivenza.
La resistente, difatti, al riguardo ha specificato che il le avesse già confessato una Pt_1
prima infedeltà nel 2018, svariati anni prima dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, avvenuto nel 2021 (v. memoria difensiva sub. pagg. 10 e ss., ove è dato leggersi:
Tuttavia, nel 2018, a seguito di un litigio con la resistente per futili motivi, il si allontanava Pt_1
pretestuosamente dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei genitori e, dopo qualche
giorno, rientrato a casa, implorava l'indulgenza della moglie, ammettendo apertamente di averla
tradita con un'altra donna, tale sua ex fidanzata e madre di due gemelli di 6 anni, Persona_2
residente in [...], scala M., nell'appartamento ubicato nella stessa
palazzina in cui abitano i genitori del ricorrente (!) – e, mentre piangeva al cospetto della moglie e dei
figli, si tagliava addirittura le vene dell'avambraccio sinistro con un coltello da cucina per farsi
perdonare dalla Ebbene, nel corso dell'ultimo periodo di convivenza – come verrà provato P_
agevolmente in giudizio – la resistente ha scoperto che il aveva ripristinato Pt_1
clandestinamente la relazione extraconiugale con la […] Da ultimo, il rapporto tra la resistente ed CP_2
il proprio consorte, dopo essersi progressivamente deteriorato fino a raggiungere un livello del tutto
insopportabile, il giorno 19 ottobre 2021 si è totalmente interrotto, allorché il ha Pt_1
abbandonato definitivamente la casa coniugale ed i propri figli per trasferirsi presso l'abitazione dei
propri genitori).
Dalle prospettazioni della stessa resistente è risultato evidente, quindi, che il rapporto coniugale si fosse “progressivamente deteriorato” ben prima del definitivo allontanamento del dalla casa coniugale nell'ottobre del 2021, che quindi non può essere stato la Pt_1
causa della fine del matrimonio, evidentemente a quel punto già irrimediabilmente in crisi, e caratterizzato da una convivenza meramente formale.
pagina 4 di 14 Ne deriva che la domanda di addebito della separazione al marito è risultata destituita di fondamento (in proposito si ricorda che le richieste istruttorie articolate dalla resistente sono state dichiarate inammissibili, perché irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito. In altri termini, l'istruttoria richiesta dalla non avrebbe potuto condurre alla prova P_
dell'esclusiva riferibilità del fallimento del matrimonio alle condotte del marito) e non può
che essere rigettata.
Statuizioni relative alla prole ed assegnazione casa coniugale
Con riferimento ai figli minorenni delle parti, (16.10.2007), (15.5.2010) ed Per_1 Per_3
(12.2.2014), va disposto l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, Per_4
come già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, per quanto di seguito esposto.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Con riferimento al collocamento dei minori occorre considerare che la figlia primogenita da luglio 2024 vive presso l'abitazione del padre (v. relazione redatta dal “Centro per la Per_1
Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è
dato leggersi: la minore è attualmente collocata presso l'abitazione paterna. Tale indicazione è stata
fornita ai genitori dal Neuropsichiatra del Bambin Gesù che ha in carico , il quale, avendo Per_1
raccolto una serie di informazioni in sede di colloquio di revisione della valutazione da parte del signor
pagina 5 di 14 e della signora avrebbe ritenuto opportuno tale cambiamento, condiviso con i Pt_1 P_
genitori).
La ragazza, ormai prossima a raggiungere la maggiore età, ha espresso una preferenza per rimanere prevalentemente collocata presso il padre, pur richiedendo un'assidua frequentazione con la madre (v. verbale udienza 16.12.2024: sono andata a vivere con mio padre,
perché non sopportavo i litigi con mamma. Mamma mi faceva sentire la pecora nera della famiglia.
Dava sempre la colpa a me. Ora sono più calma. Vorrei rimanere da PA. A scuola vado bene. Con
PA ho un buon rapporto. Vorrei stare con mamma il fine settimana e, durante la settimana, il martedì
ed il giovedì, dalle 17.00 alle 21.00).
Pertanto, come già previsto con ordinanza del 29.1.2025 emessa a definizione del sub.
procedimento contraddistinto da n. R.G. 4801-1/2022, ed espressamente richiesto da ambedue i genitori (v. verbale udienza 16.12.2024, ove è dato leggersi: I procuratori delle parti chiedono che
la causa sia decisa, tenuto conto della volontà della minore, compatibilmente ai turni di lavoro della
madre), va disposto il collocamento prevalente di presso il padre, risultando tale Per_1
soluzione rispondente all'interesse della minore.
In ordine al diritto di visita materno, compatibilmente con i turni di lavoro della resistente e gli impegni scolastici ed extra-scolastici di , il Collegio anche al fine di garantire Per_1
assiduità alla frequentazione di con i fratelli più piccoli, reputa conforme all'interesse Per_1
della ragazza prevedere che , salvo diverso accordo tra le parti, possa Controparte_1
avere con sé la figlia primogenita:
- il martedì ed il giovedì, dalle 17:00 alle 21:00;
- a week end alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
- durante le festività natalizie la madre potrà, inoltre, avere con sé la figlia, ad anni alternati con il padre, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26
dicembre o il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali la madre potrà avere con sé la figlia o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 6 di 14 - durante le ferie estive la madre potrà avere con sé la figlia per due settimane, Per_1
anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno della minore, ad anni alternati tra i genitori.
Con riferimento ai figli più piccoli (16.10.2007) ed (12.2.2014), rimasti Per_3 Per_4
unitamente alla madre nella ex casa familiare sin dall'allontanamento del nel 2021, Pt_1
il Collegio, anche al fine di garantire stabilità alle consuetudini di vita maturate dai bambini,
reputa rispondente all'interesse degli stessi, disporre il collocamento dei minori presso la madre, cui conseguentemente va assegnata la ex casa coniugale.
In ordine al diritto di visita paterno, va osservato che il Servizio Sociale ha evidenziato la presenza di problematiche nell'organizzazione attese le resistenze manifestate dai minori nei confronti della nuova compagna del e l'opportunità di riservare ai bambini degli Pt_1
spazi di frequentazione esclusiva con il padre. Secondo quanto riferito dal Servizio Sociale,
tuttavia, il avrebbe incontrato difficoltà nell'assicurare ai figli tali spazi e Pt_1
permarrebbero tra i genitori difficoltà di comunicazione (v. relazione redatta dal “Centro per la
Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024,: sul
nucleo familiare è attivo un progetto di Educativa Domiciliare che prosegue con specifici obiettivi
condivisi con entrambe le figure genitoriali. Sia la signora che il signor P_ Pt_1
mostrano piena collaborazione con il Servizio, partecipando puntualmente ai colloqui fissati e
accordandosi con la figura dell'Educatore sugli incontri settimanali. Rispetto alle relazioni familiari,
persistono difficoltà relative all'organizzazione del diritto di visita dei minori e Per_3 Per_4
con il padre […] Persistono altresì difficoltà di comunicazione tra le parti genitoriali […] si riscontrano
problematiche nell'organizzazione del diritto di visita paterno. Entrambi i ragazzi, di fatti, riportano
una difficoltà nel frequentare l'attuale compagna del PA, con il quale convive, dichiarando di non
accettarla. Il Servizio ha svolto colloqui con le parti genitoriali e con i minori al fine di rintracciare una
valida alternativa che permettesse ai ragazzi di veder loro garantita la frequentazione con il padre,
sollecitando il signor a ricavare per il momento spazi esclusivi di frequentazione con i suoi Pt_1
figli, attendendo per gli stessi tempi più maturi per accettare la figura della compagna. Dagli ultimi
pagina 7 di 14 colloqui svolti, tuttavia, si evince che il signor nelle ultime settimane vedrebbe i bambini Pt_1
soprattutto nelle occasioni di accompagnamento e ripresa delle attività scolastiche ed extrascolastiche
senza però trascorrere con gli stessi spazi diversi).
Pertanto, tenuto conto del disagio manifestato dai bambini nella frequentazione dell'abitazione del ove lo stesso convive con la nuova compagna e della necessità Pt_1
di assicurare la frequentazione tra fratelli e lo stabile esercizio del diritto di visita paterno,
considerato il trasferimento della primogenita presso l'abitazione paterna, e l'attivazione in favore del nucleo familiare del progetto di Educativa Domiciliare che sta aiutando le parti a gestire gli incontri settimanali(v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è dato leggersi:
Successivamente alla modifica del collocamento di , e in considerazione della difficoltà dei fratelli Per_1
a frequentare la casa paterna, l'educatore ha previsto degli incontri domiciliari alla presenza del tre
minori, al fine di garantire loro una frequentazione settimanale. L'intervento educativo proseguirà con
l'obiettivo di rendere maggiormente struttura l'organizzazione della frequentazione tra i fratelli e di
promuovere relazioni maggiormente funzionali tra tutti i membri del nucleo) il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporre la prosecuzione del progetto di Educativa
Domiciliare già attivato in favore del nucleo familiare, demandando all'educatore l'organizzazione del diritto di visita paterno, sino al superamento delle resistenze/difficoltà
manifestate dai minori.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina dovrà attivare in favore di e Per_3 Per_4
tutti gli interventi ritenuti utili nell'interesse dei ragazzi, anche al fine di favorire la graduale accettazione della compagna del padre e la serena permanenza dei ragazzi presso l'abitazione paterna.
Ciò posto, previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per i minori e laddove ritenuto conforme agli interessi degli stessi dal Servizio Sociale incaricato e dall'Educatore
domiciliare che si sta occupando del nucleo familiare - anche cercando di favorire la simultanea presenza di tutti e tre i figli presso ciascun genitore e la continuità della presenza paterna nelle attività extra-scolastiche praticate da ed - il Per_3 Per_4 Pt_1
pagina 8 di 14 salvo diverso accordo tra i genitori, potrà avere con sé i figli minori ed , Per_3 Per_4
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei ragazzi:
- due pomeriggi infra-settimanali, dalle 15:00 alle 19:30, da individuarsi in accordo tra le parti (in mancanza di accordo mercoledì ed il venerdì);
- quando il Servizio Sociale del Comune di Latina riterrà che e Per_3 Per_4
possano serenamente pernottare presso l'abitazione paterna, il potrà avere Pt_1
con sé i figli a week end alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie il padre potrà, inoltre, avere con sé i figli, ad anni alternati con la madre, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26
dicembre o il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il padre potrà avere con sé i figli o il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- durante le ferie estive il padre potrà avere con sé ed per due Per_3 Per_4
settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
In ordine alla coppia genitoriale il Servizio Sociale del Comune di Latina ha evidenziato che
Sia la signora che il signor mostrano piena collaborazione con il Servizio, P_ Pt_1
partecipando puntualmente ai colloqui fissati e accordandosi con la figura dell'Educatore sugli incontri
settimanali ma che rispetto alle relazioni familiari, persistono difficoltà relative all'organizzazione del
diritto di visita dei minori e con il padre […] Persistono altresì difficoltà di Per_3 Per_4
comunicazione tra le parti genitoriali (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità
di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024).
Appare opportuno, pertanto, da parte di ambedue le parti, il compimento di un percorso di sostegno alla genitorialità, da compiersi ove possibile con modalità congiunte, che permetta alla coppia genitoriale di condividere le scelte educative più importanti per la gestione delle pagina 9 di 14 necessità pratico-concrete e affettivo-relazionali (scuola, uscite, spese importanti, sport,
viaggi, amicizie, ecc.), nonché di trovare modalità comunicative più efficaci finalizzate al benessere dei figli.
Il Servizio Sociale del dovrà, quindi, indirizzare le parti al compimento del Controparte_3
suddetto percorso anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al servizio,
quali i Consultori familiari sul territorio.
Assegno di mantenimento per i figli
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Nel caso di specie, il mantenimento indiretto per la figlia , posto a carico del Per_1 Pt_1
con i provvedimenti provvisori ed urgenti, è già stato revocato con l'ordinanza del 29.1.2025
(v. sub. contraddistinto da n. R.G. 4801-1/2025), con decorrenza dal luglio 2024, considerato che da allora vive con il padre. Per_1
pagina 10 di 14 Pertanto, valutate le condizioni economiche della parti e gli ampi tempi di frequentazione della ragazza con ambedue i genitori che provvedono al di lei mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza, tenuto conto della convivenza del con una nuova Pt_1
compagna, la quale deve presumersi concorra al ménage familiare, reputa equo il Collegio
porre a carico di ambedue i genitori l'obbligo di concorrere, ciascuno nella misura del 50%,
alle spese straordinarie per , determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Per_1
Latina.
Con riferimento ai figli ed , gli stessi vivono nella ex casa coniugale con Per_3 Per_4
la madre, la quale si occupa in via prevalente della loro gestione e del loro accudimento,
anche tenuto conto degli attuali ridotti tempi di frequentazione tra padre e figli (attese le resistenze da quest'ultimi manifestate verso la permanenza nell'abitazione del . Pt_1
Tutto ciò premesso, considerati i redditi delle parti, valutati gli oneri mensilmente sostenuti da ambedue i coniugi per debiti contratti con finanziarie e banca mutuante in costanza di matrimonio, considerata l'età di (15 anni) e di (11 anni) e le loro Per_3 Per_4
esigenze di vita, fatta applicazione del principio di proporzionalità, reputa equo il Collegio
porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno Parte_1
di mantenimento per i figli ed nell'ammontare già individuato con i Per_3 Per_4
provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero € 150,00 mensili per ciascun figlio (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico per i figli (la cui domanda va presentata nelle competenti sedi amministrative) sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in forza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
Assegno di mantenimento per la moglie
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 11 di 14 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
La prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su chi chiede il mantenimento.
Tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente nel mancato reperimento di un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini (Cass. Corte
di Cassazione, Sezione VI-1 Civile, ordinanza del 20 marzo 2018, n. 6886).
Nel caso di specie, parte resistente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in riferimento al tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Latina è inoltre emerso lo svolgimento di attività lavorativa da parte della (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, P_
in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è dato leggersi: Ciò che emerge ad oggi è una complessiva difficoltà ad organizzare gli impegni settimanali
dei ragazzi, in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, occupati entrambi come turnisti. La
signora riferisce infatti di essere stata assunta come cassiera presso un supermercato con P_
un contratto a tempo determinato e di svolger anche qualche lavoro extra, dovendo sostenere le spese
relative all'abitazione per cui ci sarebbe in corso una procedura finalizzata a scongiurarne il
pignoramento).
Ciò posto, non avendo parte resistente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente,
tenuto conto degli oneri mensilmente sostenuti dal per il mantenimento diretto ed Pt_1
indiretto dei figli, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dalla , deve essere P_
rigettata la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Ulteriori domande di parte resistente
Nulla deve statuirsi in riferimento alle richieste avanzate da di Controparte_1
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni morali in favore della resistente, e di ordinare a
pagina 12 di 14 carico del marito l'integrale restituzione in favore dei figli – e per essi della madre – degli assegni
familiari fin'ora indebitamente percepiti e sottratti dal Pt_1
Le suddette domande, difatti, non sono state reiterate con i successivi atti processuali e devono, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciate.
Tali richieste, in ogni caso, non sarebbero state ammissibili nel presente giudizio. Infatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive del sub-procedimento.
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di separazione personale n. 167572024, pubblicata il 20.8.2024, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito spiegata da P_
;
[...]
AFFIDA i figli minorenni , ed , in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_4
genitori;
la figlia minorenne presso il padre con il diritto di visita della madre, come CP_4 Per_1
indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
i figli minorenni ed presso la madre con il diritto di visita CP_4 Per_3 Per_4
del padre indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale a;
Controparte_1
pagina 13 di 14 DISPONE la prosecuzione da parte del Servizio Sociale del Comune di Latina, anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al Servizio, del progetto di Educativa
Domiciliare già attivato in favore del nucleo familiare;
DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Latina monitori il nucleo familiare, attivando in favore dei minori e delle parti tutti gli interventi ritenuti utili nell'interesse dei minori;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale
del Comune di Latina;
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per i figli ed Parte_1 Per_3
, l'obbligo di corrispondere a entro il 5 di ogni mese, la Per_4 Controparte_1
somma mensile di 300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT,
indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli , ed , come Per_1 Per_3 Per_4
determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie avanzata da P_
;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 16.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier LU De Cinti
pagina 14 di 14
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier LU De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4801 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariasilvia Gottaldi e Giacomo Orsini, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Di Micco, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito – domande accessorie
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 1675/2024, pubblicata il 20.8.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Latina il 28.6.2007).
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale del Comune di Latina ed ascoltata la figlia primogenita delle parti, , la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle Per_1
domande accessorie.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, l'istanza della difesa di parte resistente di ammissione delle richieste istruttorie già avanzate con le memorie 183 n. 2 e 3 c.p.c., previa remissione della causa sul ruolo, va rigettata, essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione al marito, avanzata da parte resistente, non può
trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisca in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva pagina 2 di 14 riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza (v.
tra le ultime, Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Come noto, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza, ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non sia intervenuto,
come nel caso di specie, in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già
divenuta intollerabile.
Nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra le lamentate infedeltà del marito e gli asseriti contegni violenti del cui secondo le prospettazioni di parte resistente Pt_1
sarebbe conseguita l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La , difatti, se da un lato ha dedotto che il fallimento del matrimonio fosse da P_
attribuire alla condotta aggressiva e licenziosa posta in essere dal (come “causa”), il quale, Pt_1
in costanza di matrimonio, a causa del suo comportamento litigioso e violento, ha iniziato ad insultare
la moglie, rendendo la convivenza del tutto inaccettabile ed insostenibile, malgrado costei si dedicasse
totalmente al marito ed ai figli disabili, fino a sacrificare completamente sé stessa per la famiglia, nella
pagina 3 di 14 speranza che il sopravvenire di circostanze più favorevoli valessero a mutare il carattere irresponsabile
e prepotente del coniuge (v. memoria difensiva sub. pag. 9), dall'altro ha prospettato di essere stata a conoscenza del comportamento infedele del marito e di averlo “tollerato”, con ciò
evidenziando un deterioramento del rapporto coniugale da collocarsi, temporalmente, in un momento antecedente rispetto all'intervenuta cessazione della convivenza.
La resistente, difatti, al riguardo ha specificato che il le avesse già confessato una Pt_1
prima infedeltà nel 2018, svariati anni prima dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, avvenuto nel 2021 (v. memoria difensiva sub. pagg. 10 e ss., ove è dato leggersi:
Tuttavia, nel 2018, a seguito di un litigio con la resistente per futili motivi, il si allontanava Pt_1
pretestuosamente dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei genitori e, dopo qualche
giorno, rientrato a casa, implorava l'indulgenza della moglie, ammettendo apertamente di averla
tradita con un'altra donna, tale sua ex fidanzata e madre di due gemelli di 6 anni, Persona_2
residente in [...], scala M., nell'appartamento ubicato nella stessa
palazzina in cui abitano i genitori del ricorrente (!) – e, mentre piangeva al cospetto della moglie e dei
figli, si tagliava addirittura le vene dell'avambraccio sinistro con un coltello da cucina per farsi
perdonare dalla Ebbene, nel corso dell'ultimo periodo di convivenza – come verrà provato P_
agevolmente in giudizio – la resistente ha scoperto che il aveva ripristinato Pt_1
clandestinamente la relazione extraconiugale con la […] Da ultimo, il rapporto tra la resistente ed CP_2
il proprio consorte, dopo essersi progressivamente deteriorato fino a raggiungere un livello del tutto
insopportabile, il giorno 19 ottobre 2021 si è totalmente interrotto, allorché il ha Pt_1
abbandonato definitivamente la casa coniugale ed i propri figli per trasferirsi presso l'abitazione dei
propri genitori).
Dalle prospettazioni della stessa resistente è risultato evidente, quindi, che il rapporto coniugale si fosse “progressivamente deteriorato” ben prima del definitivo allontanamento del dalla casa coniugale nell'ottobre del 2021, che quindi non può essere stato la Pt_1
causa della fine del matrimonio, evidentemente a quel punto già irrimediabilmente in crisi, e caratterizzato da una convivenza meramente formale.
pagina 4 di 14 Ne deriva che la domanda di addebito della separazione al marito è risultata destituita di fondamento (in proposito si ricorda che le richieste istruttorie articolate dalla resistente sono state dichiarate inammissibili, perché irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito. In altri termini, l'istruttoria richiesta dalla non avrebbe potuto condurre alla prova P_
dell'esclusiva riferibilità del fallimento del matrimonio alle condotte del marito) e non può
che essere rigettata.
Statuizioni relative alla prole ed assegnazione casa coniugale
Con riferimento ai figli minorenni delle parti, (16.10.2007), (15.5.2010) ed Per_1 Per_3
(12.2.2014), va disposto l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, Per_4
come già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, per quanto di seguito esposto.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Con riferimento al collocamento dei minori occorre considerare che la figlia primogenita da luglio 2024 vive presso l'abitazione del padre (v. relazione redatta dal “Centro per la Per_1
Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è
dato leggersi: la minore è attualmente collocata presso l'abitazione paterna. Tale indicazione è stata
fornita ai genitori dal Neuropsichiatra del Bambin Gesù che ha in carico , il quale, avendo Per_1
raccolto una serie di informazioni in sede di colloquio di revisione della valutazione da parte del signor
pagina 5 di 14 e della signora avrebbe ritenuto opportuno tale cambiamento, condiviso con i Pt_1 P_
genitori).
La ragazza, ormai prossima a raggiungere la maggiore età, ha espresso una preferenza per rimanere prevalentemente collocata presso il padre, pur richiedendo un'assidua frequentazione con la madre (v. verbale udienza 16.12.2024: sono andata a vivere con mio padre,
perché non sopportavo i litigi con mamma. Mamma mi faceva sentire la pecora nera della famiglia.
Dava sempre la colpa a me. Ora sono più calma. Vorrei rimanere da PA. A scuola vado bene. Con
PA ho un buon rapporto. Vorrei stare con mamma il fine settimana e, durante la settimana, il martedì
ed il giovedì, dalle 17.00 alle 21.00).
Pertanto, come già previsto con ordinanza del 29.1.2025 emessa a definizione del sub.
procedimento contraddistinto da n. R.G. 4801-1/2022, ed espressamente richiesto da ambedue i genitori (v. verbale udienza 16.12.2024, ove è dato leggersi: I procuratori delle parti chiedono che
la causa sia decisa, tenuto conto della volontà della minore, compatibilmente ai turni di lavoro della
madre), va disposto il collocamento prevalente di presso il padre, risultando tale Per_1
soluzione rispondente all'interesse della minore.
In ordine al diritto di visita materno, compatibilmente con i turni di lavoro della resistente e gli impegni scolastici ed extra-scolastici di , il Collegio anche al fine di garantire Per_1
assiduità alla frequentazione di con i fratelli più piccoli, reputa conforme all'interesse Per_1
della ragazza prevedere che , salvo diverso accordo tra le parti, possa Controparte_1
avere con sé la figlia primogenita:
- il martedì ed il giovedì, dalle 17:00 alle 21:00;
- a week end alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
- durante le festività natalizie la madre potrà, inoltre, avere con sé la figlia, ad anni alternati con il padre, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26
dicembre o il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali la madre potrà avere con sé la figlia o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 6 di 14 - durante le ferie estive la madre potrà avere con sé la figlia per due settimane, Per_1
anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno della minore, ad anni alternati tra i genitori.
Con riferimento ai figli più piccoli (16.10.2007) ed (12.2.2014), rimasti Per_3 Per_4
unitamente alla madre nella ex casa familiare sin dall'allontanamento del nel 2021, Pt_1
il Collegio, anche al fine di garantire stabilità alle consuetudini di vita maturate dai bambini,
reputa rispondente all'interesse degli stessi, disporre il collocamento dei minori presso la madre, cui conseguentemente va assegnata la ex casa coniugale.
In ordine al diritto di visita paterno, va osservato che il Servizio Sociale ha evidenziato la presenza di problematiche nell'organizzazione attese le resistenze manifestate dai minori nei confronti della nuova compagna del e l'opportunità di riservare ai bambini degli Pt_1
spazi di frequentazione esclusiva con il padre. Secondo quanto riferito dal Servizio Sociale,
tuttavia, il avrebbe incontrato difficoltà nell'assicurare ai figli tali spazi e Pt_1
permarrebbero tra i genitori difficoltà di comunicazione (v. relazione redatta dal “Centro per la
Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024,: sul
nucleo familiare è attivo un progetto di Educativa Domiciliare che prosegue con specifici obiettivi
condivisi con entrambe le figure genitoriali. Sia la signora che il signor P_ Pt_1
mostrano piena collaborazione con il Servizio, partecipando puntualmente ai colloqui fissati e
accordandosi con la figura dell'Educatore sugli incontri settimanali. Rispetto alle relazioni familiari,
persistono difficoltà relative all'organizzazione del diritto di visita dei minori e Per_3 Per_4
con il padre […] Persistono altresì difficoltà di comunicazione tra le parti genitoriali […] si riscontrano
problematiche nell'organizzazione del diritto di visita paterno. Entrambi i ragazzi, di fatti, riportano
una difficoltà nel frequentare l'attuale compagna del PA, con il quale convive, dichiarando di non
accettarla. Il Servizio ha svolto colloqui con le parti genitoriali e con i minori al fine di rintracciare una
valida alternativa che permettesse ai ragazzi di veder loro garantita la frequentazione con il padre,
sollecitando il signor a ricavare per il momento spazi esclusivi di frequentazione con i suoi Pt_1
figli, attendendo per gli stessi tempi più maturi per accettare la figura della compagna. Dagli ultimi
pagina 7 di 14 colloqui svolti, tuttavia, si evince che il signor nelle ultime settimane vedrebbe i bambini Pt_1
soprattutto nelle occasioni di accompagnamento e ripresa delle attività scolastiche ed extrascolastiche
senza però trascorrere con gli stessi spazi diversi).
Pertanto, tenuto conto del disagio manifestato dai bambini nella frequentazione dell'abitazione del ove lo stesso convive con la nuova compagna e della necessità Pt_1
di assicurare la frequentazione tra fratelli e lo stabile esercizio del diritto di visita paterno,
considerato il trasferimento della primogenita presso l'abitazione paterna, e l'attivazione in favore del nucleo familiare del progetto di Educativa Domiciliare che sta aiutando le parti a gestire gli incontri settimanali(v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è dato leggersi:
Successivamente alla modifica del collocamento di , e in considerazione della difficoltà dei fratelli Per_1
a frequentare la casa paterna, l'educatore ha previsto degli incontri domiciliari alla presenza del tre
minori, al fine di garantire loro una frequentazione settimanale. L'intervento educativo proseguirà con
l'obiettivo di rendere maggiormente struttura l'organizzazione della frequentazione tra i fratelli e di
promuovere relazioni maggiormente funzionali tra tutti i membri del nucleo) il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporre la prosecuzione del progetto di Educativa
Domiciliare già attivato in favore del nucleo familiare, demandando all'educatore l'organizzazione del diritto di visita paterno, sino al superamento delle resistenze/difficoltà
manifestate dai minori.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina dovrà attivare in favore di e Per_3 Per_4
tutti gli interventi ritenuti utili nell'interesse dei ragazzi, anche al fine di favorire la graduale accettazione della compagna del padre e la serena permanenza dei ragazzi presso l'abitazione paterna.
Ciò posto, previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per i minori e laddove ritenuto conforme agli interessi degli stessi dal Servizio Sociale incaricato e dall'Educatore
domiciliare che si sta occupando del nucleo familiare - anche cercando di favorire la simultanea presenza di tutti e tre i figli presso ciascun genitore e la continuità della presenza paterna nelle attività extra-scolastiche praticate da ed - il Per_3 Per_4 Pt_1
pagina 8 di 14 salvo diverso accordo tra i genitori, potrà avere con sé i figli minori ed , Per_3 Per_4
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei ragazzi:
- due pomeriggi infra-settimanali, dalle 15:00 alle 19:30, da individuarsi in accordo tra le parti (in mancanza di accordo mercoledì ed il venerdì);
- quando il Servizio Sociale del Comune di Latina riterrà che e Per_3 Per_4
possano serenamente pernottare presso l'abitazione paterna, il potrà avere Pt_1
con sé i figli a week end alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie il padre potrà, inoltre, avere con sé i figli, ad anni alternati con la madre, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26
dicembre o il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il padre potrà avere con sé i figli o il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- durante le ferie estive il padre potrà avere con sé ed per due Per_3 Per_4
settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
In ordine alla coppia genitoriale il Servizio Sociale del Comune di Latina ha evidenziato che
Sia la signora che il signor mostrano piena collaborazione con il Servizio, P_ Pt_1
partecipando puntualmente ai colloqui fissati e accordandosi con la figura dell'Educatore sugli incontri
settimanali ma che rispetto alle relazioni familiari, persistono difficoltà relative all'organizzazione del
diritto di visita dei minori e con il padre […] Persistono altresì difficoltà di Per_3 Per_4
comunicazione tra le parti genitoriali (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità
di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024).
Appare opportuno, pertanto, da parte di ambedue le parti, il compimento di un percorso di sostegno alla genitorialità, da compiersi ove possibile con modalità congiunte, che permetta alla coppia genitoriale di condividere le scelte educative più importanti per la gestione delle pagina 9 di 14 necessità pratico-concrete e affettivo-relazionali (scuola, uscite, spese importanti, sport,
viaggi, amicizie, ecc.), nonché di trovare modalità comunicative più efficaci finalizzate al benessere dei figli.
Il Servizio Sociale del dovrà, quindi, indirizzare le parti al compimento del Controparte_3
suddetto percorso anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al servizio,
quali i Consultori familiari sul territorio.
Assegno di mantenimento per i figli
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Nel caso di specie, il mantenimento indiretto per la figlia , posto a carico del Per_1 Pt_1
con i provvedimenti provvisori ed urgenti, è già stato revocato con l'ordinanza del 29.1.2025
(v. sub. contraddistinto da n. R.G. 4801-1/2025), con decorrenza dal luglio 2024, considerato che da allora vive con il padre. Per_1
pagina 10 di 14 Pertanto, valutate le condizioni economiche della parti e gli ampi tempi di frequentazione della ragazza con ambedue i genitori che provvedono al di lei mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza, tenuto conto della convivenza del con una nuova Pt_1
compagna, la quale deve presumersi concorra al ménage familiare, reputa equo il Collegio
porre a carico di ambedue i genitori l'obbligo di concorrere, ciascuno nella misura del 50%,
alle spese straordinarie per , determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Per_1
Latina.
Con riferimento ai figli ed , gli stessi vivono nella ex casa coniugale con Per_3 Per_4
la madre, la quale si occupa in via prevalente della loro gestione e del loro accudimento,
anche tenuto conto degli attuali ridotti tempi di frequentazione tra padre e figli (attese le resistenze da quest'ultimi manifestate verso la permanenza nell'abitazione del . Pt_1
Tutto ciò premesso, considerati i redditi delle parti, valutati gli oneri mensilmente sostenuti da ambedue i coniugi per debiti contratti con finanziarie e banca mutuante in costanza di matrimonio, considerata l'età di (15 anni) e di (11 anni) e le loro Per_3 Per_4
esigenze di vita, fatta applicazione del principio di proporzionalità, reputa equo il Collegio
porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno Parte_1
di mantenimento per i figli ed nell'ammontare già individuato con i Per_3 Per_4
provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero € 150,00 mensili per ciascun figlio (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico per i figli (la cui domanda va presentata nelle competenti sedi amministrative) sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in forza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
Assegno di mantenimento per la moglie
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 11 di 14 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
La prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su chi chiede il mantenimento.
Tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente nel mancato reperimento di un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini (Cass. Corte
di Cassazione, Sezione VI-1 Civile, ordinanza del 20 marzo 2018, n. 6886).
Nel caso di specie, parte resistente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in riferimento al tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Latina è inoltre emerso lo svolgimento di attività lavorativa da parte della (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, P_
in qualità di servizio esternalizzato per conto del Distretto Lt2., del 1.10.2024, ove è dato leggersi: Ciò che emerge ad oggi è una complessiva difficoltà ad organizzare gli impegni settimanali
dei ragazzi, in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, occupati entrambi come turnisti. La
signora riferisce infatti di essere stata assunta come cassiera presso un supermercato con P_
un contratto a tempo determinato e di svolger anche qualche lavoro extra, dovendo sostenere le spese
relative all'abitazione per cui ci sarebbe in corso una procedura finalizzata a scongiurarne il
pignoramento).
Ciò posto, non avendo parte resistente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente,
tenuto conto degli oneri mensilmente sostenuti dal per il mantenimento diretto ed Pt_1
indiretto dei figli, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dalla , deve essere P_
rigettata la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Ulteriori domande di parte resistente
Nulla deve statuirsi in riferimento alle richieste avanzate da di Controparte_1
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni morali in favore della resistente, e di ordinare a
pagina 12 di 14 carico del marito l'integrale restituzione in favore dei figli – e per essi della madre – degli assegni
familiari fin'ora indebitamente percepiti e sottratti dal Pt_1
Le suddette domande, difatti, non sono state reiterate con i successivi atti processuali e devono, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciate.
Tali richieste, in ogni caso, non sarebbero state ammissibili nel presente giudizio. Infatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive del sub-procedimento.
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di separazione personale n. 167572024, pubblicata il 20.8.2024, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito spiegata da P_
;
[...]
AFFIDA i figli minorenni , ed , in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_4
genitori;
la figlia minorenne presso il padre con il diritto di visita della madre, come CP_4 Per_1
indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
i figli minorenni ed presso la madre con il diritto di visita CP_4 Per_3 Per_4
del padre indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale a;
Controparte_1
pagina 13 di 14 DISPONE la prosecuzione da parte del Servizio Sociale del Comune di Latina, anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al Servizio, del progetto di Educativa
Domiciliare già attivato in favore del nucleo familiare;
DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Latina monitori il nucleo familiare, attivando in favore dei minori e delle parti tutti gli interventi ritenuti utili nell'interesse dei minori;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale
del Comune di Latina;
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per i figli ed Parte_1 Per_3
, l'obbligo di corrispondere a entro il 5 di ogni mese, la Per_4 Controparte_1
somma mensile di 300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT,
indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli , ed , come Per_1 Per_3 Per_4
determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie avanzata da P_
;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 16.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier LU De Cinti
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