Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1976/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Desio (MB), Via della Sorgente n. 11, rappresento e difeso dall'avv. Gian Antonio Maggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Sofonisba Anguissola n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Lesmo (MB), Via Pascoli n. 1, rappresenta e difesa dall'avv. Gabriele Pedroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arcore (MB), Via Alfonso Casati n. 89/M, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
➢ DISPORRE le seguenti condizioni quale nuova regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché tra loro e le figlie:
1. Conservare l'affidamento condiviso della figlia minore tra i genitori, trasferendo Per_1 formalmente il suo collocamento prevalente presso l'abitazione del padre OR (in Lesmo, Pt_1
Via della Sorgente n. 11), ove attualmente la minore vive.
2. Attribuire alla madre ORa la facoltà di tenere con sé la figlia minore ogni volta Pt_2 Per_1 che lo vorrà, compatibilmente con le volontà e i desideri della ragazza, nonché con le sue esigenze di salute, di scuola e di attività ludiche. Durante le vacanze estive, alternandosi con il padre, la
ORa potrà trascorrere con tre settimane anche non consecutive, con impegno Pt_2 Per_1 reciproco di entrambi i genitori di comunicarsi e di accordarsi circa il periodo e il luogo di soggiorno entro il 15 giugno di ogni anno e/ o diversamente, entro la data utile in cui le parti avranno a disposizione il proprio piano ferie.
Durante le prossime vacanze pasquali, la madre trascorrerà con la figlia tre giorni con inizio Per_1 dalla fine dell'attività scolastica sino al giorno di Pasqua o tre giorni dal lunedì dell'Angelo sino al
3. Esonerare il OR - a partire dalla mensilità dello scorso ottobre 2024 - dall'obbligo di Pt_1 corrispondere alla ORa alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 indiretto della figlia minore , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo Per_1 era stato concesso;
4. Fissare a carico del OR - a partire dalla mensilità dello scorso dicembre 2024 - l'obbligo Pt_1 Per_ di versare un contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne in misura pari a complessivi € 450,00 per dodici mensilità: tale importo complessivo va erogato, quanto a € 300,00 a favore della madre ORa quanto a € 150,00 a favore direttamente della figlia Pt_2 [...]
Entrambi gli importi vanno corrisposti entro i1 10ª giorno di ogni mese, e sono rivalutabili Per_3 annualmente a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 in base agli indici FOI ricavabili dal relativo sito istituzionale;
5. Dallo scorso mese di gennaio 2025 le spese straordinarie, di cui alle linee guida condivise dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7 maggio 2018, vanno corrisposte dai genitori nella misura di 2/3 a carico del OR e nella misura di 1/3 a carico della ORa Pt_1
Il tutto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nelle stesse linee guida. Pt_2
➢ Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, in quanto non incompatibili con quelle ora riportate, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e dando atto che le stesse, oltre quanto fissato in questa sede, null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 24.03.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 902/2023, emessa dal Tribunale di Monza
l'11.04.2023 e pubblicata in data 14.04.2023, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi