Art. 2227.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.