Articolo 2227 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2227.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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