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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pisa il 7 giugno 1989
Parte_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]con l'Avv. Silvia Barca e Paolo Marra presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1
Nato a Valencia il 9 novembre 1994
Cittadino: Venezuelano
Cod. Fisc. P.IVA_1 residente in Cristiansend, Norvegia con l'Avv. Silvia Barca presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata il [...] Controparte_2
FATTO
La Sig.ra con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 29 ottobre 2024 ha Parte_1 chiesto di ottenere la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Arona (Spagna) dell'08.01.2020, così come modificata dalla sentenza del 19.07.2023 del Tribunale di Arona (Spagna) e, in particolare: di disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre;
di CP_2 porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia mediante versamento alla madre della somma di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.02.2025 si costitutiva in giudizo il Sig. , il quale si associava alle richieste Controparte_1 della controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 04.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Disporre “l'affidamento super-esclusivo” della minore alla madre, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c. Parte_1
2. Disporre a carico del Sig. l'obbligo al versamento di un assegno Controparte_1 di mantenimento in favore della minore nella misura di € 150,00 Controparte_2 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
3. Disporre che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie in favore della minore, come determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano
4. Confermare l'accordo già raggiunto in merito all'esercizio del diritto di visita della minore, relativo solo al periodo delle vecanze estive che verrà goduto dai genitori in modo alternato, negli anni pari (2024, 2026, etc.) il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre e negli anni dispari (2025, 2027, etc) il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.”
Con ordinanza emessa in data 05.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Arona (Spagna) dell'08.01.2020, così come modificata dalla sentenza del 19.07.2023 del Tribunale di Arona
(Spagna), così statuisce:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pisa il 7 giugno 1989
Parte_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]con l'Avv. Silvia Barca e Paolo Marra presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1
Nato a Valencia il 9 novembre 1994
Cittadino: Venezuelano
Cod. Fisc. P.IVA_1 residente in Cristiansend, Norvegia con l'Avv. Silvia Barca presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata il [...] Controparte_2
FATTO
La Sig.ra con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 29 ottobre 2024 ha Parte_1 chiesto di ottenere la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Arona (Spagna) dell'08.01.2020, così come modificata dalla sentenza del 19.07.2023 del Tribunale di Arona (Spagna) e, in particolare: di disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre;
di CP_2 porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia mediante versamento alla madre della somma di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.02.2025 si costitutiva in giudizo il Sig. , il quale si associava alle richieste Controparte_1 della controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 04.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Disporre “l'affidamento super-esclusivo” della minore alla madre, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c. Parte_1
2. Disporre a carico del Sig. l'obbligo al versamento di un assegno Controparte_1 di mantenimento in favore della minore nella misura di € 150,00 Controparte_2 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
3. Disporre che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie in favore della minore, come determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano
4. Confermare l'accordo già raggiunto in merito all'esercizio del diritto di visita della minore, relativo solo al periodo delle vecanze estive che verrà goduto dai genitori in modo alternato, negli anni pari (2024, 2026, etc.) il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre e negli anni dispari (2025, 2027, etc) il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.”
Con ordinanza emessa in data 05.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Arona (Spagna) dell'08.01.2020, così come modificata dalla sentenza del 19.07.2023 del Tribunale di Arona
(Spagna), così statuisce:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato