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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/12/2024, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni
Magro all'udienza del 6.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6695 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi Parte 1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del Carmine n. 17;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 in persona del Ministro
pro tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: retribuzione professionale docente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 Parte 1 - docente
abilitata per la classe concorsuale AC24 ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE DI II GRADO, SPAGNOLO, in servizio presso l'Istituto
"Smaldone" di Salerno - rappresentava di aver stipulato negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, senza, tuttavia aver percepito la retribuzione professionale docenti da parte del [...]
Controparte_1 (indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001,
riconosciuta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docentil precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come essa, supplenze brevi e saltuarie).
Pertanto richiedeva riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di cui all'art. 7 del CCNL) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto, condanna del al pagamento dell'emolumento inControparte 1
questione oltre interessi legali, con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
[...] nonostante la ritualità della notifica e del decreto di fissazione di '
udienza, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza, questo Giudicante preso atto delle note di tratta scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che il Controparte_2 è
rimasto contumace. Anzitutto, occorre precisare che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.3.2007, n. 7739).
Invero, la contumacia del convenuto "al pari del silenzio in campo negoziale,
non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (Cass. civ., Sez. III,
11.7.2003, n. 10948).
Come chiarito dalla Suprema Corte "la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa"
(Cass. civ. Sez. III, 12.7.2006 n. 15777). La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore
(Cass. civ., Sez. III, 11.7.2003, n. 10947).
In altri termini, la contumacia del convenuto non altera lo schema probatorio,
restando comunque in capo all'attore l'onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese, in ossequio all'art. 2697 c.c., secondo cui: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie, si osserva che la Parte 1 a assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Invero, risulta documentalmente provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa alle dipendenze del […] Controparte_1 in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo (si vedano i contratti di lavoro agli atti).
Pare opportuno, anzitutto, esaminare le norme della contrattazione collettiva relative alla Retribuzione Professionale Docenti.
L'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001, prevede: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1,
si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49,
lettera D del CCNL 26. 5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
L'art. 25 comma 1 del CCNI del 31.8.1999, indicava, in linea generale i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio,
affermando come lo stesso fosse destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con
progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente,
educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale".
Da tali disposizioni risultavano, pertanto, esclusi i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la Clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In relazione a tale clausola, la Corte di Giustizia ha affermato che la stessa presenta un contenuto sufficientemente preciso per poter essere invocata dal singolo dinanzi al Giudice nazionale e che "poiché esprime un principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretata in modo restrittivo".
(Sentenza 15.4.2008, n. 268/06).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, Persona 1 ) ha evidenziato che la nozione di ragioni oggettive "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed estratta,
quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria". (cfr.
sent. 21 marzo 2015, Corte di Appello di Roma, n. 2488 e sent. 24 febbraio
2022, Tribunale di Parma, n. 51). Precisando altresì che "i suddetti elementi,
possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse, o eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro" (C-177/14, Regojo Da.).
Ebbene, nel caso di specie, il Controparte_1 rimasto '
contumace, non ha addotto alcuna "ragione oggettiva” utile a giustificare una disparità di trattamento, pertanto, il ricorso proposto dalla Parte 1 va accolto alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, che di seguito si enuncia: "l'art. 7
del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo".
La Suprema Corte, per ciò che attiene alla Retribuzione Professionale
Docenti, ha così affermato: “(...) l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è
dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018). Il suddetto principio è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte,
che ha ribadito che non esistono "ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"
(Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va accertato e dichiarato il diritto della Parte 1 a percepire la Retribuzione Professionale Docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1 con supplenze brevi e saltuarie, nel periodo dal 20.11.2021 al 21.6.2024. Si osservi che la Parte 1 ha provato che nel periodo in questione hal prestato servizio per 385 giorni (vedasi documentazione versata in atti).
|| Controparte_1 I, rimasto contumace, va dunque condannato al pagamento in favore della Parte 1 della somma di €
2.240,70, ottenuta moltiplicando la tariffa giornaliera (pari a € 5,82 dal 1
marzo 2018) per il numero dei giorni lavorati (385), comprensivo anche dei 9.
dell'anno scolastico 2023/2024.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 2.240,70,). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così
come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6695 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da Parte 1 nei confronti del Controparte 1
p.t., così provvede:
[...] in persona del CP 2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della Parte 1 a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1 con supplenze brevi e saltuarie nell periodo dal 20.11.2021 al 21.6.2024, condanna il Controparte_1 [...] al pagamento in favore della Parte 1 della somma di €
2.240,70 oltre accessori di legge dalla data di maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il Controparte 1 al pagamento in favore della Parte 1 elle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 6.12.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Amaturo,
tirocinante ex art. 73 del d.lgs. 69/2013.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni
Magro all'udienza del 6.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6695 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi Parte 1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del Carmine n. 17;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 in persona del Ministro
pro tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: retribuzione professionale docente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 Parte 1 - docente
abilitata per la classe concorsuale AC24 ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE DI II GRADO, SPAGNOLO, in servizio presso l'Istituto
"Smaldone" di Salerno - rappresentava di aver stipulato negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, senza, tuttavia aver percepito la retribuzione professionale docenti da parte del [...]
Controparte_1 (indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001,
riconosciuta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docentil precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come essa, supplenze brevi e saltuarie).
Pertanto richiedeva riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di cui all'art. 7 del CCNL) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto, condanna del al pagamento dell'emolumento inControparte 1
questione oltre interessi legali, con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
[...] nonostante la ritualità della notifica e del decreto di fissazione di '
udienza, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza, questo Giudicante preso atto delle note di tratta scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che il Controparte_2 è
rimasto contumace. Anzitutto, occorre precisare che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.3.2007, n. 7739).
Invero, la contumacia del convenuto "al pari del silenzio in campo negoziale,
non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (Cass. civ., Sez. III,
11.7.2003, n. 10948).
Come chiarito dalla Suprema Corte "la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa"
(Cass. civ. Sez. III, 12.7.2006 n. 15777). La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore
(Cass. civ., Sez. III, 11.7.2003, n. 10947).
In altri termini, la contumacia del convenuto non altera lo schema probatorio,
restando comunque in capo all'attore l'onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese, in ossequio all'art. 2697 c.c., secondo cui: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie, si osserva che la Parte 1 a assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Invero, risulta documentalmente provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa alle dipendenze del […] Controparte_1 in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo (si vedano i contratti di lavoro agli atti).
Pare opportuno, anzitutto, esaminare le norme della contrattazione collettiva relative alla Retribuzione Professionale Docenti.
L'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001, prevede: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1,
si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49,
lettera D del CCNL 26. 5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
L'art. 25 comma 1 del CCNI del 31.8.1999, indicava, in linea generale i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio,
affermando come lo stesso fosse destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con
progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente,
educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale".
Da tali disposizioni risultavano, pertanto, esclusi i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la Clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In relazione a tale clausola, la Corte di Giustizia ha affermato che la stessa presenta un contenuto sufficientemente preciso per poter essere invocata dal singolo dinanzi al Giudice nazionale e che "poiché esprime un principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretata in modo restrittivo".
(Sentenza 15.4.2008, n. 268/06).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, Persona 1 ) ha evidenziato che la nozione di ragioni oggettive "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed estratta,
quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria". (cfr.
sent. 21 marzo 2015, Corte di Appello di Roma, n. 2488 e sent. 24 febbraio
2022, Tribunale di Parma, n. 51). Precisando altresì che "i suddetti elementi,
possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse, o eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro" (C-177/14, Regojo Da.).
Ebbene, nel caso di specie, il Controparte_1 rimasto '
contumace, non ha addotto alcuna "ragione oggettiva” utile a giustificare una disparità di trattamento, pertanto, il ricorso proposto dalla Parte 1 va accolto alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, che di seguito si enuncia: "l'art. 7
del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo".
La Suprema Corte, per ciò che attiene alla Retribuzione Professionale
Docenti, ha così affermato: “(...) l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è
dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018). Il suddetto principio è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte,
che ha ribadito che non esistono "ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"
(Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va accertato e dichiarato il diritto della Parte 1 a percepire la Retribuzione Professionale Docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1 con supplenze brevi e saltuarie, nel periodo dal 20.11.2021 al 21.6.2024. Si osservi che la Parte 1 ha provato che nel periodo in questione hal prestato servizio per 385 giorni (vedasi documentazione versata in atti).
|| Controparte_1 I, rimasto contumace, va dunque condannato al pagamento in favore della Parte 1 della somma di €
2.240,70, ottenuta moltiplicando la tariffa giornaliera (pari a € 5,82 dal 1
marzo 2018) per il numero dei giorni lavorati (385), comprensivo anche dei 9.
dell'anno scolastico 2023/2024.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 2.240,70,). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così
come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6695 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da Parte 1 nei confronti del Controparte 1
p.t., così provvede:
[...] in persona del CP 2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della Parte 1 a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1 con supplenze brevi e saltuarie nell periodo dal 20.11.2021 al 21.6.2024, condanna il Controparte_1 [...] al pagamento in favore della Parte 1 della somma di €
2.240,70 oltre accessori di legge dalla data di maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il Controparte 1 al pagamento in favore della Parte 1 elle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 6.12.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Amaturo,
tirocinante ex art. 73 del d.lgs. 69/2013.