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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2917/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte opponente ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Rizzuti e dall'Avv. Velia Lodari. attore-opponente
contro
CF: ) e, per essa, quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza, (CF/P.IVA:. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Samanda De Luca e dall'Avv. Giovan Battista Santangelo. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 19.9.2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore della cessionaria la complessiva somma di € 15.281,58 oltre interessi Controparte_1
e spese, per la mancata restituzione dei ratei relativi ai contratti di finanziamento n. 5549789 del 6.7.2009 e n. 044067043 del 16.6.2011, quest'ultimo associato alla concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetica, stipulati originariamente con la Controparte_3
Ha eccepito: -la nullità della cessione del credito;
-l'intervenuta prescrizione del credito;
-la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
-l'usura degli interessi applicati. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) Nel merito, rigettare comunque le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per come in narrativa evidenziato, e, di conseguenza, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) In subordine, accertare e dichiarare la soglia di interessi applicata dalla parte opposta del tutto illegittima, in quanto contraria alla legge, con tutte le conseguente di diritto;
c) Ancora in subordine, rideterminare il credito in melius per l'odierno opponente, in virtù dei pagamenti già effettuati;
d) Condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, il tutto con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
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3. L'eccezione di tardività dell'opposizione è fondata. Dagli atti si evince che la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto è stata correttamente eseguita secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge n. 890/1982, con raccomandata A.R. n. 78529039256-7 e successiva comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale a mezzo raccomandata A.R. n. 62909718473-7 spedita il 10.10.2022. Agli atti risulta prodotto anche l'avviso di ricevimento della raccomandata che attesta l'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (c.d. CAD). La notifica si è pertanto perfezionata in data 21.10.2022, vale a dire a seguito del decorso di dieci giorni senza che il destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8895). Ne consegue che il termine perentorio dei 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. andava a scadere il 30.11.2022. Tuttavia dalla documentazione in atti si evince che il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'opposizione veniva inviato all'indirizzo del difensore di parte opposta in data 9.12.2022. Pertanto la parte ingiunta si è attivata per proporre opposizione quando il relativo termine era già scaduto. Come noto l'art. 650 c.p.c. consente all'intimato di fare opposizione anche successivamente alla scadenza del suddetto termine –ma pur sempre entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione- purché provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
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Ciò nondimeno nel caso in disamina non è emersa la sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva. Nel caso di specie si ritiene che, a monte, non possano ravvisarsi né l'irregolarità né tantomeno la nullità della suddetta notifica. Risultano infatti essere state rispettate tutte le formalità previste dalla normativa sulla notifica a mezzo posta e il fatto che l'operatore postale si sia rifiutato di accettare la delega conferita alla cognata dell'opponente per il ritiro dei plichi in giacenza è una circostanza che non attiene al procedimento notificatorio. Non può neanche ritenersi dimostrato che l'intimato non avesse avuto tempestiva conoscenza del decreto opposto per forza maggiore in quanto non rileva in tal senso l'asserito trasferimento dell'opponente nella provincia di Catanzaro per motivi di lavoro. Va infatti evidenziato che “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cassazione civile sez. III, 24/10/2008, n.25737; Cassazione civile sez. II, 15/03/2001, n.3769). In ogni caso tale circostanza è rimasta indimostrata non avendo la parte prodotto alcunché a sostegno del proprio assunto. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, l'opposizione formulata dal sig. va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi vista la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva e, per Parte_1
l'effetto,
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 537/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 19.9.2022;
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CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che Parte_1 si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 16/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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