Sentenza 21 febbraio 1983
Massime • 2
La licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765), al pari della concessione prevista dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (a modifica dell'art. 10 citato), è un atto amministrativo che rende legittima l'attività edilizia nello ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che in relazione a quell'attività si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a tale soggetto diritti soggettivi verso i terzi al riguardo dell'attività stessa, la cui liceità, rispetto a costoro, deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune, con le consentite integrazioni della normativa speciale di cui all'art. 872 cod. civ. ed alle norme da esso richiamate, in ordine al diritto di proprietà ed alle relative limitazioni, legali o convenzionali. ( V 2069/80, mass n 405722; ( V 4564/79, mass n 401076; ( V 4588/76, mass n 383335).*
Nell'ipotesi di successione nel tempo di differenti norme edilizie, delle quali le nuove siano più restrittive delle precedenti, l'attività posta in essere (in base ad una licenza rilasciata) nella vigenza ed alla stregua dell'anteriore disciplina, se contrastante con la nuova disciplina, può ritenersi legittima e non lesiva dei diritti dei terzi di sopravvenuta insorgenza solo quando per essa l'opera autorizzata sia, o possa considerarsi, integralmente eseguita, sì da costituire un fatto compiuto conforme alla legge del tempo di sua attuazione, su cui la nuova legge non retroattiva non incide a causa dell'intervenuto esaurimento di ogni rapporto al riguardo. Pertanto, alla sopravvenuta prescrizione di maggiori distanze tra costruzioni, operante come fonte di diritti e di obblighi dal momento della sua entrata in vigore, è opponibile unicamente una costituita situazione conforme alle prescrizioni, di distanza minore, anteriormente vigenti, richiedendosi, conseguentemente, la sussistenza almeno delle essenziali strutture organiche della costruzione che per legge vengono in rilievo come punti di riferimento per il calcolo delle distanze. ( V 63/80, mass n 403438; ( V 5229/77, mass n 388874; ( V 3901/76, mass n 382582).*
Commentario • 1
- 1. Permesso di costruire e rapporti intersoggettivi di diritto privatoEdizioni Simone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/1983, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1983 |
Testo completo
La licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765), al pari della concessione prevista dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (a modifica dell'art. 10 citato), è un atto amministrativo che rende legittima l'attività edilizia nello ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che in relazione a quell'attività si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a tale soggetto diritti soggettivi verso i terzi al riguardo dell'attività stessa, la cui liceità, rispetto a costoro, deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune, con le consentite integrazioni della normativa speciale di cui all'art. 872 cod. civ. ed alle norme da esso richiamate, in ordine al diritto di proprietà ed alle relative limitazioni, legali o convenzionali. ( V 2069/80, mass n 405722; ( V 4564/79, mass n 401076; ( V 4588/76, mass n 383335).*