CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Larocca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Maurizio Nicola Aldo Lasagna, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
Proc. n. 417/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio deducendo: Parte_1
- di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con Per_1
[...]
Pt_
- nel corso di detta convivenza, in data 01/07/2009, aveva concesso alla la somma di € 19.088,16 a titolo di mutuo (corrisposto per mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 8300892726-09, tratto sul Banco di Napoli - filia-
le di Martina Franca - intestato all'Istituto Autonomo Case Popolari). Tale
Pt_ somma era stata utilizzata dalla per l'acquisto - mediante riscatto -
dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale di cui era assegnataria rimanen-
done essa esclusiva proprietaria;
- il venir meno del rapporto di convivenza aveva condotto l'attore a vivere in una situazione economica difficile atteso che il prestito aveva depauperato il suo patrimonio prevalentemente costituito da risparmi di una vita;
Pt_
- la , pur avendo assunto l'impegno di restituzione della somma mutuata non adempiva anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio e del-
la relazione sentimentale;
- l'elargizione superava i limiti della proporzionalità e adeguatezza per cui non poteva che applicarsi l'art. 2041 cod. civ. in riferimento alle prestazioni ese-
guite all'interno di un rapporto more uxorio.
Concludeva in via principale per la restituzione della somma mutuata una volta accertato il contratto di mutuo e, in via subordinata, per l'accertamento della di-
minuzione patrimoniale subita dall'attore e per l'effetto con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.088,16 ex art. 2041 cod. civ..
Pt_ Si costituiva la contestando la domanda e deducendo che la somma le era
Proc. n. 417/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stata concessa a titolo di donazione.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova orale, veniva decisa con sentenza n. 1497/2021 pubblicata in data 10/11/2021 con la quale il Tribunale
di Brindisi accoglieva la domanda così motivando:
“Pur non essendovi prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, l'ammissione di parte conve-
nuta secondo cui la somma di danaro le sarebbe stata elargita a titolo di donazione prova trop-
po, trattandosi di un atto di donazione nullo, in forza del combinato disposto degli artt. 782 e
783 cc, in quanto stipulato senza la forma dell'atto pubblico. L'art. 783 cc afferma che solo la
donazione “di modico valore che ha ad oggetto beni mobili” è valida anche se manca l'atto pub-
blico. Nel caso di specie, trattandosi di donazione della somma di danaro di ben euro
19.088,16, non può ritenersi che si configuri la fattispecie della donazione di modico valore;
tanto più ove si consideri che il donante (come lo stesso riferisce nell'atto di citazione e come ri-
sulta pacifico fra le parti, in quanto non contestato dalla convenuta) viveva in condizioni eco-
nomiche disagiate ed aveva accumulato la somma di danaro in questione con i risparmi di una
vita. Stante la nullità della donazione, da ciò consegue che la somma deve essere restituita
all'attore, con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, in quanto”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 16/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza per travisamento dei fat-
Proc. n. 417/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ti e violazione del principio del chiesto con il pronunciato.
Il Tribunale non avrebbe considerato le allegazioni della convenuta in ordine alla natura di liberalità della somma de qua, rientrante nei doveri di liberalità
all'interno di coppie di fatto, ex art. 2034 cod. civ., giungendo invece, sulla base di un presunto riconoscimento di donazione, mai effettuato dalla convenuta, ad accogliere una domanda mai formulata dall'attore.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza replicando che l'attore non ave-
va provato il mutuo e la sentenza si sarebbe basata sul travisamento della posi-
zione difensiva della convenuta la quale aveva dedotto solo di elargizioni effet-
tuate con spirito di liberalità, effettuate durante il rapporto di convivenza nell'ambito di obbligazioni naturali, come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi.
Inoltre il giudice avrebbe trascurato di valutare la prova emersa durante l'istruttoria secondo cui l'attore aveva nel tempo effettuato numerose elargizioni che certamente escludevano lo stato di disagio economico dello stesso.
I motivi esaminabili congiuntamente non hanno fondamento.
Il giudice ha rilevato che è circostanza, incontestata dalla convenuta, la condizio-
ne di disagio economico in cui viveva l'attore il quale aveva accumulato la som-
ma di danaro in questione con i risparmi di una vita. Ed infatti la convenuta con la comparsa di costituzione non ha contestato detta circostanza specificatamente allegata dall'attore; ne consegue che la stessa, a norma dell'art. 115 cod. proc.
civ., deve ritenersi non abbisognevole di ulteriore prova.
Ed in ogni caso la circostanza, dedotta dall'appellante in quanto emersa dall'interrogatorio dell'attore, secondo cui nel corso della convivenza il CP_2
chi aveva elargito alla convivente diverse somme a vario titolo (€ 4.000,00 per ri-
Proc. n. 417/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_ strutturazione bagno, € 2.000,00 circa per pagamento debito della , €
Pt_ 8.000,00 per acquisto auto intestata alla ) non prova che questi fosse facolto-
so ma ancor più che le varie elargizioni, eseguite nel corso di ben nove anni di convivenza, avevano contribuito al depauperamento del suo patrimonio, fatto di risparmi di una vita.
Ciò detto e passando all'ulteriore esame delle doglianze, osserva la Corte che la convenuta, costituendosi, ha dichiarato che “il signor ha voluto spontanea- CP_1
mente elargire un regalo all'istante visto il rapporto di convivenza ...”. Anche la prova te-
sti è stata articolata in modo che venisse dichiarato dai testi che la somma veniva elargita a titolo di dono. Perciò la suggestiva difesa dell'appellante volta a mutare la portata delle allegazioni formulate in comparsa non convince.
Il giudice quindi partendo dal fatto che fosse stata la stessa convenuta a dichiarare di avere ottenuto una donazione, nell'esercizio del suo potere di rilevare di ufficio la nullità dei negozi posti a base dell'azione, non ha fatto altro che rilevare la nullità
della donazione in quanto non formalizzata con atto pubblico essendo di non mo-
dico valore, ragguagliata la somma donata alla condizione disagiata del donante.
In ogni caso, pur sposando la tesi dell'appellante secondo cui la somma è stata elargita a fini liberali in adempimento di doveri morali, eseguiti all'interno di un rapporto sentimentale e per questo sarebbe irripetibile ex art. 2034 cod. civ., la decisione non muta.
Ed infatti, premettendo che l'attore ha invocato la tutela ex art. 2041 cod. civ., si deve richiamare la Cassazione secondo cui: “L'azione generale di arricchimento ha co-
me presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta
causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora
Proc. n. 417/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di
liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro
in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbliga-
zioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni so-
ciali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzio-
nalità e di adeguatezza” (Cass. n. 14732/2018).
Ebbene, nella fattispecie si è sicuramente in presenza di una prestazione che ha
Pt_ portato vantaggio esclusivo alla , non consistente nell'adempimento di un obbligo morale, atteso che detta elargizione supera i limiti di proporzionalità ed adeguatezza, come previsti dalla succitata sentenza, non potendo essere ricon-
dotta al normale ménage familiare in quanto sproporzionata con espresso riferi-
mento alla incontestata condizione di disagio economico dell'attore che aveva accumulato le somme de quibus attraverso risparmi di una vita.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore
Proc. n. 417/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.777,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 417/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Larocca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Maurizio Nicola Aldo Lasagna, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
Proc. n. 417/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio deducendo: Parte_1
- di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con Per_1
[...]
Pt_
- nel corso di detta convivenza, in data 01/07/2009, aveva concesso alla la somma di € 19.088,16 a titolo di mutuo (corrisposto per mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 8300892726-09, tratto sul Banco di Napoli - filia-
le di Martina Franca - intestato all'Istituto Autonomo Case Popolari). Tale
Pt_ somma era stata utilizzata dalla per l'acquisto - mediante riscatto -
dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale di cui era assegnataria rimanen-
done essa esclusiva proprietaria;
- il venir meno del rapporto di convivenza aveva condotto l'attore a vivere in una situazione economica difficile atteso che il prestito aveva depauperato il suo patrimonio prevalentemente costituito da risparmi di una vita;
Pt_
- la , pur avendo assunto l'impegno di restituzione della somma mutuata non adempiva anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio e del-
la relazione sentimentale;
- l'elargizione superava i limiti della proporzionalità e adeguatezza per cui non poteva che applicarsi l'art. 2041 cod. civ. in riferimento alle prestazioni ese-
guite all'interno di un rapporto more uxorio.
Concludeva in via principale per la restituzione della somma mutuata una volta accertato il contratto di mutuo e, in via subordinata, per l'accertamento della di-
minuzione patrimoniale subita dall'attore e per l'effetto con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.088,16 ex art. 2041 cod. civ..
Pt_ Si costituiva la contestando la domanda e deducendo che la somma le era
Proc. n. 417/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stata concessa a titolo di donazione.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova orale, veniva decisa con sentenza n. 1497/2021 pubblicata in data 10/11/2021 con la quale il Tribunale
di Brindisi accoglieva la domanda così motivando:
“Pur non essendovi prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, l'ammissione di parte conve-
nuta secondo cui la somma di danaro le sarebbe stata elargita a titolo di donazione prova trop-
po, trattandosi di un atto di donazione nullo, in forza del combinato disposto degli artt. 782 e
783 cc, in quanto stipulato senza la forma dell'atto pubblico. L'art. 783 cc afferma che solo la
donazione “di modico valore che ha ad oggetto beni mobili” è valida anche se manca l'atto pub-
blico. Nel caso di specie, trattandosi di donazione della somma di danaro di ben euro
19.088,16, non può ritenersi che si configuri la fattispecie della donazione di modico valore;
tanto più ove si consideri che il donante (come lo stesso riferisce nell'atto di citazione e come ri-
sulta pacifico fra le parti, in quanto non contestato dalla convenuta) viveva in condizioni eco-
nomiche disagiate ed aveva accumulato la somma di danaro in questione con i risparmi di una
vita. Stante la nullità della donazione, da ciò consegue che la somma deve essere restituita
all'attore, con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, in quanto”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 16/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza per travisamento dei fat-
Proc. n. 417/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ti e violazione del principio del chiesto con il pronunciato.
Il Tribunale non avrebbe considerato le allegazioni della convenuta in ordine alla natura di liberalità della somma de qua, rientrante nei doveri di liberalità
all'interno di coppie di fatto, ex art. 2034 cod. civ., giungendo invece, sulla base di un presunto riconoscimento di donazione, mai effettuato dalla convenuta, ad accogliere una domanda mai formulata dall'attore.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza replicando che l'attore non ave-
va provato il mutuo e la sentenza si sarebbe basata sul travisamento della posi-
zione difensiva della convenuta la quale aveva dedotto solo di elargizioni effet-
tuate con spirito di liberalità, effettuate durante il rapporto di convivenza nell'ambito di obbligazioni naturali, come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi.
Inoltre il giudice avrebbe trascurato di valutare la prova emersa durante l'istruttoria secondo cui l'attore aveva nel tempo effettuato numerose elargizioni che certamente escludevano lo stato di disagio economico dello stesso.
I motivi esaminabili congiuntamente non hanno fondamento.
Il giudice ha rilevato che è circostanza, incontestata dalla convenuta, la condizio-
ne di disagio economico in cui viveva l'attore il quale aveva accumulato la som-
ma di danaro in questione con i risparmi di una vita. Ed infatti la convenuta con la comparsa di costituzione non ha contestato detta circostanza specificatamente allegata dall'attore; ne consegue che la stessa, a norma dell'art. 115 cod. proc.
civ., deve ritenersi non abbisognevole di ulteriore prova.
Ed in ogni caso la circostanza, dedotta dall'appellante in quanto emersa dall'interrogatorio dell'attore, secondo cui nel corso della convivenza il CP_2
chi aveva elargito alla convivente diverse somme a vario titolo (€ 4.000,00 per ri-
Proc. n. 417/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_ strutturazione bagno, € 2.000,00 circa per pagamento debito della , €
Pt_ 8.000,00 per acquisto auto intestata alla ) non prova che questi fosse facolto-
so ma ancor più che le varie elargizioni, eseguite nel corso di ben nove anni di convivenza, avevano contribuito al depauperamento del suo patrimonio, fatto di risparmi di una vita.
Ciò detto e passando all'ulteriore esame delle doglianze, osserva la Corte che la convenuta, costituendosi, ha dichiarato che “il signor ha voluto spontanea- CP_1
mente elargire un regalo all'istante visto il rapporto di convivenza ...”. Anche la prova te-
sti è stata articolata in modo che venisse dichiarato dai testi che la somma veniva elargita a titolo di dono. Perciò la suggestiva difesa dell'appellante volta a mutare la portata delle allegazioni formulate in comparsa non convince.
Il giudice quindi partendo dal fatto che fosse stata la stessa convenuta a dichiarare di avere ottenuto una donazione, nell'esercizio del suo potere di rilevare di ufficio la nullità dei negozi posti a base dell'azione, non ha fatto altro che rilevare la nullità
della donazione in quanto non formalizzata con atto pubblico essendo di non mo-
dico valore, ragguagliata la somma donata alla condizione disagiata del donante.
In ogni caso, pur sposando la tesi dell'appellante secondo cui la somma è stata elargita a fini liberali in adempimento di doveri morali, eseguiti all'interno di un rapporto sentimentale e per questo sarebbe irripetibile ex art. 2034 cod. civ., la decisione non muta.
Ed infatti, premettendo che l'attore ha invocato la tutela ex art. 2041 cod. civ., si deve richiamare la Cassazione secondo cui: “L'azione generale di arricchimento ha co-
me presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta
causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora
Proc. n. 417/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di
liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro
in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbliga-
zioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni so-
ciali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzio-
nalità e di adeguatezza” (Cass. n. 14732/2018).
Ebbene, nella fattispecie si è sicuramente in presenza di una prestazione che ha
Pt_ portato vantaggio esclusivo alla , non consistente nell'adempimento di un obbligo morale, atteso che detta elargizione supera i limiti di proporzionalità ed adeguatezza, come previsti dalla succitata sentenza, non potendo essere ricon-
dotta al normale ménage familiare in quanto sproporzionata con espresso riferi-
mento alla incontestata condizione di disagio economico dell'attore che aveva accumulato le somme de quibus attraverso risparmi di una vita.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore
Proc. n. 417/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.777,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 417/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.