Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR EPUBBLICA ITALIANA per diritti €1.55 1 2.9 APR 2002IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14 CANCEL URTE SUP05965 702 Oggetto SEZIC Composta dagli Il .mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22006/99 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Cron.17477 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep.1349 Dott. Mario ADAMO Ud. 08/01/2002Rel. Co Dott. Giuseppe Maria BERRUTI nsigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR Srl, in OR GIANCARLO, ELETTROIMPIANTI €0,77 L1500 CANCELLERIA tempore,persona del legale rappresentante. pro elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
U.P.I.C.A. UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E Direttore pro ARTIGIANATO DI BOLOGNA, in persona del PORTOGHESI 121 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI STATO, che lo2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO presso 12 rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente avverso la sentenza I. 1194/98 del RE di BOLOGNA, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO TI e la s.r.l. Elettroimpianti For- tini si opponevano davanti al RE di Bologna all'ordinanza ingiunzione emessa dal direttore dell'UPICA di quella città per la somma di Lire 2.235.800, a fronte della violazione dell'art. 7 della legge n. 46 del 1990. Lamentavano l'inesistenza dell'atto di accertamento in quanto il relativo verbale era stato redatto in modo incompleto ed in data diversa da quella nella quale la pretesa infrazione era stata constatata. Deduceva quin- di la violazione degli artt. 2 della legge n. 141 de l 1990, e nel merito l'inesistenza della infrazione. re- sisteva l'UPICA. Il RE respingeva l'opposizione. Riteneva che il verbale di accertamento era stato legittimamente re- 2 datto, dopo circa un mese dalla constatazione dell'infrazione, giacchè i fatti contestati erano avve- nuti presso un'azienda diversa da quella risalente agli opponenti. Riteneva quindi che nella specie l'azione tempestivamente intrapresa dalla Amministra- era stata zione opposta, nel termine di cui all'art. 28 delle legge n. 689 del 1981. Ricorrono per Cassazione i soccombenti con tre mo- tivi di ricorso. Resiste l'Upica di Bologna a mezzo della Avvocatura dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) E' infondata la prima censura con la quale i ri- correnti lamentano la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e la motivazione insufficiente e contraddittoria sui relativi punti. La sentenza impu- gnata infatti ha chiarito che il sopralluogo in data 14 ottobre 1993, che consentì di constatare 1'installazione irregolare di un quadro elettrico di cantiere da parte degli opponenti presso la ditta Meca Costruzioni, non potette essere seguito dalla contesta- zione giacchè il lavoro stesso era terminato da mesi, e non vi era più, presso la predetta MECA, alcun operato- re degli odierni ricorrenti. La contestazione della in- frazione con la notifica del verbale di accertamento avvenne peraltro nel termine di novanta giorni di cui 3 al comma secondo dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Nessuna violazione di legge è stata compiuta dal RE. 2) E' infondato il secondo motivo di ricorso me- diante il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 conseguenti alla eccessiva durata del procedimento amministrativo che portò alla notifica della ingiunzione a distanza di quasi cinque anni dalla predetta contestazione. Il RE ha chia- rito che solo lo spirare del termine di cui all'art. 28 citato impedisce la soddisfazione della pretesa in que- stione. 3) E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la motivazione in- sufficiente ed omessa sul punto decisivo dell'accertamento della infrazione in questione, e la mancata ammissione di una prova da essi richiesta. Il RE, sia pure sinteticamente, ha chiarito che alle circostanze emesse dal sopralluogo gli opponenti non opposero, al di là di una mera negazione, alcuna indi- cazione specifica di circostanze di fatto capaci di smentire le risultanze poste alla base dell'accertamento. Peraltro nemmeno oggi i ricorrenti chiariscono le circostanze suddette, che la prova te- 4 stimoniale avrebbe dovuto indagare. 4) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro...., 26...... oltre ad Euro 1.000,000, per onorari di difensore. In Roma il 18 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Giuseppe Maria Berruti Auswly Depositato in Cancelleris e Civile 9 24 APR. 2002 IL CANCELLIE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE # CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 109T 2911 delle Entrate di Roma 2 il 30.4.2012 serie 4 al n. 17528 versate € 161.77 456T 20,66 apposta in calce alla copia autentical (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) TOT. 14977 3067 12,00 161.7L