Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03680/2025REG.PROV.COLL.
N. 08574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8574 del 2023, proposto da
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bianca Maria Giudiceandrea in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
contro
VI CK, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Karl Zeller e Stefan Thurin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
WO AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 274/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VI CK;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Mazia, Karl Zeller ed Alessandra Merini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Bolzano propone appello avverso la sentenza del GA per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano n. 274/2023 che ha accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti proposti dal signor VI CK tesi ad ottenere l’annullamento:
- [ricorso principale] del permesso di costruire in sanatoria con autorizzazione paesaggistica n. 2021-310-0, rilasciata dal vice sindaco ed assessore all’urbanistica del Comune di Bolzano il 23.12.2021, prot. n. 217631/2021, ad oggetto: “In Sanatoria: adeguamento allo stato di fatto; Nuovo: risanamento energetico con ampliamento dell'edificio residenziale e cambio di destinazione d'uso da sottotetto in abitazione";
- nonché di tutti gli altri provvedimenti presunti e successivi, in particolare il presunto parere positivo della Commissione Edilizia del 15.12.2021 nonché del parere positivo della Commissione ai sensi dell'art.68 l.p. n. 9/2018 del 3.12.2021 e, se necessario, dell'articolo 2, comma 1, p) e q) del decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 26.6.2020, limitatamente alla parte in cui dispone che gli aggetti fino a 1,50 m di balconi, sporti del tetto, cornicioni e tettoie, non vengono considerati ai fini delle distanze dal confine e dagli edifici;
- [ricorso per motivi aggiunti] del parere asseritamente positivo della Commissione comunale territorio e paesaggio del 10.11.2021 di cui il ricorrente è venuto a conoscenza soltanto con la presentazione del 14.03.2023.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente signor CK ha impugnato in qualità di vicino confinante, il permesso di costruire con autorizzazione paesaggistica rilasciato il 23.12.2021 in sanatoria al signor WO AN;
- l’edificio del signor CK e quello del fondo vicino si trovano a Bolzano nel quartiere di Gries, fuori dal centro abitato, nel verde agricolo, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico;
- fino al momento della proposizione del ricorso non era stata avviata alcuna attività edilizia sull’edificio del vicino;
- dopo la richiesta del vicino di stipulare un accordo scritto, il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti presso il Comune, il quale gli consegnò il 5.1.2023 una copia del provvedimento impugnato e del progetto approvato.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione dell’art. 127, comma 3, legge provinciale n. 13/1997 e dell’art. 3 dell’allegato della delibera di Giunta provinciale 5.8.2014, n. 964, nella versione vigente nel 2020. Eccesso di potere per difetto istruttoria: Il riconoscimento del bonus cubatura di 200 m3 per il risanamento energetico presuppone che si tratti di un edificio legalmente esistente alla data del 12 gennaio 2005.
Si sosteneva che dalla relazione tecnica del progetto risulta che con il richiesto permesso di costruire viene perseguito lo scopo di sanare diversi abusi edilizi ovvero diverse difformità rispetto alle concessioni edilizie rilasciate negli anni 2004 e 2006, per cui il ricorrente rilevava che l’edificio non possa essere qualificato come legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 e che pertanto non ha nemmeno diritto al bonus energia di 200 m3.
II) Violazione dell’art. 95 legge provinciale n. 9/2018: La legalizzazione in sanatoria è ammessa soltanto se il provvedimento è conforme alle prescrizioni urbanistiche sia durante l’esecuzione, che al momento della presentazione della domanda.
Si sosteneva che al piano terra dell’edificio una cubatura rurale di 74,18 m3 è stata trasformata illegittimamente in cubatura residenziale mediante realizzazione di una cucina e nel caso di specie ogni possibilità di ampliamento della cubatura abitativa è già stata completamente sfruttata, per questo non sussisterebbe la cosiddetta doppia conformità come presupposto per l’applicabilità della norma dell’art. 95 legge provinciale territorio e paesaggio.
III) Violazione dell’art. 100, comma 1, legge provinciale n. 9/2018: Il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica è ammesso soltanto, se non sono state create nuove superfici utili o volumetrie e quelle legittimamente esistenti non siano state ampliate.
Si sosteneva che con la trasformazione senza titolo abilitativo della cubatura agricola in cubatura abitativa è stata creata illegittimamente nuova superficie utile a scopo abitativo in misura di 20,43 m2, non c’era quindi possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica in sanatoria in conformità con la prescrizione applicabile ratione temporis dell’art. 100 legge provinciale n. 9/2018.
IV) Violazione dell’art. 76, comma 2, legge provinciale n. 9/2018 e dell’art. 4, comma 1, f) del regolamento edilizio del Comune di Bolzano. Eccesso di potere per istruttoria errata ed insufficiente. Il parere della Commissione comunale territorio e paesaggio non è stato richiesto.
Si sosteneva che:
- il regolamento edilizio del Comune di Bolzano prevede che la Commissione comunale territorio e paesaggio esprima parere motivato quando un edificio esistente viene ampliato con interventi di nuova costruzione in misura superiore al 20% della cubatura sopra terra;
- nel caso di specie la cubatura abitativa dell’esistente pari a 680,85 m3 è stata aumentata a 872,68 m3, ovvero di 191,83 m3 e pertanto di oltre il 28 %;
- nell’impugnato permesso di costruire si richiama un parere positivo della Commissione edilizia comunale del 15.12.2021 ed un parere positivo della Commissione ex art. 68, legge provinciale n. 9/2018 del 3.12.2021;
- dall’estratto dei verbali di queste sedute si rileva che, pur essendo stata coinvolta la cosiddetta minicommissione in data 3.12.2021, tuttavia la Commissione comunale territorio e paesaggio non ha esaminato il progetto nella seduta del 15.12.2021.
V) Violazione dell’art.1 delle norme di attuazione al piano urbanistico di Bolzano e dell’articolo 13, comma 3, b) delle norme di tutela e di utilizzo del piano paesaggistico del Comune di Bolzano, violazione dell’art. 21, comma 3, legge provinciale n. 9/2018. Violazione dell’art. 14, comma 7, decreto legislativo n. 102/2014. Eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e travisamento di fatti rilevanti ai fini della decisione: Non viene rispettata la distanza dal confine di 5 m rispetto alla p.ed. 4912 CC Gries.
Il ricorrente sosteneva che:
- negli elaborati progettuali la distanza dal confine con la sua proprietà non era stata indicata correttamente, perché misurata a partire dal muro dell’edificio e non, come prescritto dalle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune, dalla sporgenza del tetto;
- è errata l’affermazione contenuta nella relazione tecnica che le distanze dal confine e fra gli edifici rimangano invariate, atteso che l’aggetto del tetto si estende verso il confine e l’edificio stesso è stato innalzato di un piano intero;
- il piano di nuova realizzazione sarebbe esterno alla sagoma dell’edificio esistente, pertanto, per giurisprudenza costante l’edificio dovrebbe essere qualificato come nuova costruzione e come tale dovrebbe osservare una distanza dal confine di 5 m;
- la disciplina speciale prevista dall’art. 21, comma 3, ultimo periodo della legge provinciale territorio e paesaggio, che prevede che in caso di utilizzo degli incentivi volumetrici debbano essere osservate le distanze legittimamente esistenti, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto la citata disposizione riguarderebbe soltanto il caso della demolizione e ricostruzione dell’intero edificio;
- in subordine, qualora non trovasse applicazione la prescrizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del decreto del presidente della Provincia n. 24/2020, Regolamento in materia di edilizia, secondo cui non si computano ai fini delle distanze dai confini e fra gli edifici le sporgenze dei tetti fino a un aggetto di 1,50 m, veniva chiesto l’annullamento della stessa, in quanto compete esclusivamente allo Stato disciplinare le questioni puramente civilistiche;
- anche in relazione alla coibentazione del muro esterno con un pannello di 14 cm di spessore prevista dal progetto, si lamentava la violazione della distanza dal confine, essendo prevista tale coibentazione anche nella zona del piano nuovo, che risulta essere così ad una distanza di 2,93 m dal confine;
- non troverebbe tuttavia applicazione al piano realizzando, da considerarsi nuova costruzione, la disciplina speciale dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014, che esclude dal rispetto delle distanze minime lo spessore della coibentazione in caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia oppure di adattamento architettonico.
VI) Violazione dell’art. 16, lett. m) del r.d. n. 274/ 1929. Eccesso di potere per motivazione omessa e difetto di istruttoria: Ai geometri sarebbe consentito soltanto di progettare piccole costruzioni civili, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un fabbricato complesso a scopo abitativo.
3.1 Dopo la produzione della documentazione da parte del Comune, il ricorrente è venuto a conoscenza del parere della Commissione comunale territorio e paesaggio del 10.11.2021 che ha impugnato con il motivo aggiunto così rubricato:
VII. Violazione degli articoli 64 e 74 legge provinciale n. 9/2018: AN WO non è legittimato a presentare domanda per la p.ed. 4863 CC Gries. Eccesso di potere per motivazione omessa e contraddittoria.
Si sosteneva che:
- nonostante nella seduta del 10.11.2021 la Commissione comunale territorio e paesaggio avesse sollevato a carico del progetto una serie di obiezioni di natura tecnica e giuridica, prevedendo una serie di prescrizioni per la sua approvazione, e la discussione avesse dato esito negativo, è stato tuttavia rilasciato parere positivo senza aggiungere alcuna motivazione;
- nell’impugnato permesso di costruire si richiama un parere del 15.12.2021, che tuttavia non risulta dimesso ed il cui contenuto resta ignoto;
- in ogni caso non risulterebbe la produzione da parte del richiedente di un documento attestante il diritto di proprietà sulla p.f. 4863 CC Gries o di una dichiarazione di consenso dei vicini o di una rettifica degli elaborati progettuali relativi al fabbricato esistente, per cui oltre al difetto di legittimazione a presentare domanda ed alla omessa motivazione del permesso di costruire, il ricorrente faceva valere anche la totale contraddittorietà ed incoerenza del parere della Commissione comunale territorio e paesaggio del 10.11.2021.
4. Nel giudizio di primo grado si costituivano il Comune di Bolzano e il controinteressato signor WO AN chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 274/2023 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti annullando, per gli effetti, gli atti impugnati.
5.1 In particolare il Tar:
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità dedotta da Comune e controinteressato avverso i motivi aggiunti;
- ha ritenuto fondata la doglianza valere fatta valere con motivi aggiunti ed il IV motivo d’impugnazione; sulla base dell’iter procedimentale, il Tar ha ritenuto di non poter condividere le eccezioni del Comune e del controinteressato, secondo i quali nel caso di specie la domanda volta ad ottenere concessione non avrebbe dovuto essere esaminata dalla Commissione comunale territorio e paesaggio ovvero che quest’ultima avrebbe già espresso parere positivo, ed ha quindi accolto le doglianze relative alla mancanza del parere della Commissione comunale territorio e paesaggio ed al difetto di motivazione;
- ha ritenuto fondato il primo motivo d’impugnazione relativo alla mancanza dei presupposti per l’applicazione del bonus cubatura di 200 m3;
- in relazione al terzo motivo d’impugnazione ha rilevato che con la modifica della destinazione d’uso, da agricola ad abitativa, inevitabilmente è stata ampliata la superficie utilizzabile a scopo abitativo;
- ha considerato assorbiti tutti gli ulteriori motivi d’impugnazione non esaminati.
6. Avverso la sentenza n. 274/2023 del GA di Bolzano ha proposto appello il Comune di Bolzano per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il signor VI CK chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, chiedendo l’accoglimento dei motivi riproposti, dichiarati assorbiti in primo grado.
8. All’udienza del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante premette che:
- la sentenza del GA interpreta in maniera eccessivamente restrittiva la normativa provinciale sul bonus energia che contrasta non solo con il tenore letterale ma con la stessa finalità per cui è stato introdotto il beneficio che è quella di incentivare nella maniera più ampia possibile l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico sull’esistente per adempiere obiettivi sovranazionali;
- i principi espressi in sentenza non possono essere neppure desunti dai precedenti giurisprudenziali citati che, diversamente dal caso in questione, afferiscono tutti a situazioni di “abusi edilizi” non conformabili o comunque non eliminati e/o conformati al momento della domanda;
- è necessario impedire che sul punto si formi un giudicato pregiudizievole ai fini del riesame dell’istanza o di una eventuale variante riduttiva e/o nuovo progetto che sia teso alla fruizione del bonus cubatura che ancora oggi è ammessa in zona di verde agricolo in forza della delibera della Giunta provinciale n. 567/2023, intitolata “Integrazione delle “Linee Guida natura e paesaggio in Alto Adige”, allegato 5, art. 5, in attesa della disciplina attuativa.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando ex art. 360, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 127, comma 3 l.p. 13/1997 e art. 3 dell’allegato della delibera della G.P. 964/2014, nella versione vigente nel 2020. Violazione dell’art. 95 l.p. 9/2018. Eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e travisata ».
Il Comune di Bolzano censura il capoverso n. 6 della sentenza con cui è stato accolto il primo motivo di ricorso. In particolare si sostiene che:
- il GA ha affermato che la fruizione del bonus energia sarebbe ammissibile solo nel caso di conformità di un edificio in ogni suo aspetto sin dal 12 gennaio 2005 e che l’incentivo sarebbe tassativamente escluso per edifici esistenti che oltre il termine del 12.01.2005 riportano una qualunque difformità costruttiva, non rileva se grande o piccola, di cui successivamente a tale data si chieda e si ottenga la legalizzazione;
- tale preclusione, mai applicata così dal Comune di Bolzano, ove fosse confermata penalizzerebbe non solo l’edificio per cui è causa ma molti altri edifici che si trovano in situazione analoga;
- a livello provinciale esistono diversi immobili residenziali sia zona agricola che nelle zone miste che pur essendo “legalmente esistenti” o “regolarmente concessionati” alla data del 12.01.2005 presentato difformità edilizie di vario tipo che solo in un momento successivo alla suddetta data, per motivi di vendita o di fruizione di benefici fiscali o edilizi di varia natura, sono stati o vanno sottoposti a sanatoria con ricorso all’art. 95, comma 3 della l.p. 13/97 o art. 95 della l.p. 9/2018 ( id est “accertamento di conformità”);
- l’interpretazione data dal GA alla normativa sul bonus energia è errata;
- il bonus energia ha lo scopo di incentivare il più possibile gli interventi di efficientamento energetico su edifici datati, costruiti o concessionati prima del 12.05.2005, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali imposti dalle direttive eurounitarie (2018/844/UE e 2018/2002/UE);
- il bonus ha tuttavia anche l’ulteriore effetto di rendere possibile la creazione di nuovi spazi abitativi, di cui vi è estremo bisogno, senza consumo di nuovo suolo (costruire sul costruire);
- non si tratta della classica normativa “eccezionale e derogatoria” da sottoporre ad ogni costo all’interpretazione più restrittiva possibile ma si tratta di una norma che, se si vuole che raggiunga la massima efficacia, considerati i plurimi interessi pubblici che contestualmente riesce a soddisfare oltre all’interesse del privato e la non sufficiente specificità, va letta in un’ottica teleologico-sistematica;
- l’espressione “edifici legalmente esistenti” - non meglio circoscritta e definita dalla stessa norma - si presta ad una lettura e applicazione elastica e più ragionevole di quella propugnata dal ricorrente e fatta propria dal GA, per il fatto che non sussiste alcuna preclusione ermeneutica che impedisca di far rientrare nella definizione di edifici “legalmente esistenti sin dal 12.05.2005” oltre a quelli da sempre perfettamente legittimi in ogni loro parte anche gli edifici che presentano difformità costruttive sanabili che risultano essere stati concretamente legalizzati al momento dell’attribuzione dell’incentivo volumetrico;
- il bonus energia stando al tenore letterale e considerato il fine della norma deve essere concesso anche per gli edifici - esistenti o concessionati alla data del 2005 nella misura minima normativamente sancita – che vengono legalizzati in ogni loro parte in un momento successivo mediante procedura di “accertamento di conformità” oppure con la remissione in pristino, nei casi di abusi non sanabili;
- questo perché il testo normativo né in via esplicita né indirettamente attribuisce effetto preclusivo alle difformità edilizie presenti oltre la data del 12.01.2005 ma eliminabili ed eliminate (legalizzate) alla data della richiesta dell’incentivo;
- i precedenti citati nel ricorso introduttivo e in sentenza non impediscono siffatta lettura;
- dalla documentazione emerge che l’edificio su p.ed. 3070 alla data del 12.01.2005 - giusta concessione del 2004 e variante del 2006 - si trovava in fase di demo-ricostruzione con una cubatura urbanistica fuori terra autorizzata di 843,87 m³, di cui 680,87 ad uso abitativo;
- nel 2006 è stato rilasciato il certificato di abitabilità con attestazione della conformità al progetto concessionato;
- le difformità edilizie presenti nel 2021, ossia le variazioni di prospetto e di pianta interna, sono state fatte oggetto di domanda di accertamento di conformità e come tali sono state ritenute urbanisticamente conformi e legalizzate dal Comune;
- l’edificio, ai fini della fruizione del bonus energia, andava quindi considerato edificio legalmente esistente sin dal 12.06.2005;
- la sentenza va pertanto riformata nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile la concessione del bonus con il contestuale – ma previo – rilascio del permesso in sanatoria ex art. 95 della l.p. 9/2018 (“accertamento di conformità”) per i vizi costruttivi evidenziati nel progetto di sanatoria;
- la sentenza va riformata anche nella parte in cui ha negato il bonus energia per la trasformazione del vano agricolo al piano terra - già legalmente esistente in termini di ingombro volumetrico e di superficie utile – in vano abitabile;
- anche qui andava considerata la possibilità della remissione in pristino dell’uso agricolo, la quale non richiede l’esecuzione di opere edilizie, che non era stata pretesa dal Comune per il fatto che la si riteneva una formalità eccessivamente onerosa e inutile, ma che in caso di ripresentazione della domanda potrà trovare pratica attuazione ed essere previamente verificata dal servizio controllo costruzioni.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando ex art. 360, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 1, l.p. 9/2018 nonché art. 95, comma 3 della l.p. 13/97. Eccesso di potere per motivazione perplessa ».
Il Comune di Bolzano censura il capoverso n. 7 della sentenza con cui è stato accolto il motivo di ricorso numero tre.
In particolare l’appellante sostiene che:
- il GA ha affermato che sarebbe illegittima l’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata dal Comune per il vano al piano terra, per il fatto che avrebbe dato luogo ad un ampliamento della superficie utile pari a 20,43 m;
- il GA ritiene violato il divieto di cui all’art. 100, comma 1 della l.p. 9/1018 che nella versione ratione temporis applicabile stabilisce che l’accertamento postumo della compatibilità edilizia é possibile solamente nel caso di interventi che non abbiano creato nuove “superfici utili” oppure “volumi” ovvero nei casi in cui non siano stati aumentati quelli legalmente realizzati;
- il pronunciamento è viziato, perché poggia su un erroneo inquadramento degli interventi edilizi che hanno costituito oggetto di valutazione paesaggistica che non hanno creato nessun aumento della superficie utile già legalmente esistente nell’edificio su p.ed. 3070 CC Gries;
- l’autorizzazione postuma ha riguardato solo le “difformità edilizie materiali”, di prospetto e le variazioni interne, che andavano sanate con ricorso all’art. 95 della l.p. 9/2018 e che, a tale fine, sono state correttamente e ammissibilmente valutate dalla commissione di cui all’art. 68 l.p. 9/2018 ex post;
- per gli altri interventi previsti in progetto, ossia la trasformazione del volume agricolo già legalmente esistente in volume abitativo e la creazione di nuovo volume abitativo in sopraelevazione, da attuarsi con uso del bonus cubatura, la valutazione di compatibilità è stata fatta ex ante;
- quanto al vano al piano terra di 20,43 m², esso costituisce volume e superficie già legalmente esistente ai fini dell’art. 100 l.p. 9/2018, perché risulta essere stato concessionato con questa destinazione nella pratica del 2004;
- il progetto prevede la “futura” trasformazione di questo volume agricolo e di questa superficie agricola già legalmente esistente in abitativa mediante l’uso del bonus energia;
- la valutazione paesaggistica, pertanto, non era postuma;
- ma anche nel caso in cui la trasformazione d’uso di questo vano la si consideri già attuata, come ritenuto dal GA in sentenza, non si è comunque in presenza di un intervento che ha creato nuova cubatura e/o superficie utile, per il fatto che tale superficie già esisteva legalmente e per il fatto che l’intervento (“la trasformazione d’uso”) si annovera tra quelli “conservativi” dell’esistente in base alla definizione data dal legislatore all’art. 62, comma 1 lett. c) della L.p. 9/2018;
- la trasformazione d’uso di un vano senza opere rende quindi ammissibile l’autorizzazione paesaggistica anche postuma ex art. 100, comma 1, della l.p. 9/2018 per il fatto che si tratta di un intervento che non è considerato “nuova costruzione” che crea nuovi volumi e/o superfici o aumenta quelli legalmente esistenti.
4. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando ex art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, co. 2 l.p. 9/2018 e art. 4, co. 1 lett. f) del regolamento edilizio del Comune di Bolzano. Eccesso di potere per motivazione perplessa e travisata ».
Il Comune di Bolzano chiede la riforma dei capoversi da 5. a 5.8. della sentenza in cui sono stati accolti il motivo n. 4 e il motivo aggiunto limitatamente al rilievo sulla contradditorietà interna del parere dalla commissione comunale territorio e paesaggio (CCTP) rilasciato in data 10.11.2021.
In particolare l’appellante sostiene che:
- il GA ha ritenuto viziato l’intero iter di approvazione del progetto essendo stata sottoposta solo una prima versione e non quella finale alla valutazione della suddetta commissione che dovrebbe obbligatoriamente esprimere un parere non vincolante su interventi che comportino un aumento della volumetria fuori terra superiore al 20%;
- il GA ha ritenuto essere obbligatorio il parere della CCTP che in realtà non lo è dando conseguentemente rilievo ad un aspetto procedurale del tutto irrilevante e non invalidante essendo stata dimostrata la regolarità sostanziale del permesso rilasciato (art. 21- octies , comma 2, l. 241/1990);
- l’art. 76 della l.p. 9/2018 e l’art. 4 del regolamento edilizio comunale prevedono l’obbligatorietà del parere non vincolante della CCTP nel caso di “interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e) della l.p. n. 9/2018, consistenti nell’ampliamento superiore al 20% del volume fuori terra di edifici esistenti”;
- l’art. 62, comma 1, lett. e) della l.p. 9/2018, come richiamato, riguarda gli "interventi di nuova costruzione" e, per quanto di rilevanza, esso annovera “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli presenti all'esterno della sagoma esistente”;
- dalla documentazione progettuale (in particolare dal calcolo cubatura) si evince che l’aumento della volumetria fuori terra nel progetto in questione rimane sotto il limite del 20%;
- l’ampliamento volumetrico, ossia “la nuova cubatura che va ad ampliare la sagoma esistente”, tutto previsto in sopraelevazione, ammonta a complessivi 117,55 m³ e riguarda quindi il 17,26 % della volumetria abitativa complessivamente esistente dell’edificio che è di 680,85 m³;
- considerato invece l’intero volume dell’esistente (abitativo + agricolo) pari a 843,87 m³, l’ampliamento della sagoma rimane perfino sotto il 13,92%;
- ai fini del calcolo del limite percentuale del 20% di cui alla sopra citata norma non può essere considerato l’intero bonus energetico di 191,83 m³, come ritenuto dal ricorrente ed erroneamente condiviso dal GA, ma venire in rilievo, come specificato nella norma, solo l’effettivo aumento volumetrico previsto all’esterno della sagoma dell’esistente;
- non può essere considerata la quota del bonus cubatura di 74,18 m³ da utilizzare per la trasformazione del volume agricolo già esistente fuori terra, per il fatto che la definizione dell’art. 62, comma 1, lett. e) della l.p. 9/2018, espressamente richiamata nell’art. 4 del regolamento edilizio comunale, non considera questa trasformazione alla stregua di “nuova cubatura” non venendo in rilievo un aumento fuori sagoma;
- la trasformazione d’uso si colloca nella definizione dell’art. 62, comma 1, lett. c) della l.p. 9/2018 e, come già rilevato al punto precedente, costituisce intervento conservativo e non intervento nuovo anche ai fini della disciplina di cui all’art. 74 della l.p. 9/2018 in combinato disposto con l’art. 4 del regolamento comunale;
- il progetto non è pertanto soggetto al parere obbligatorio della commissione comunale territorio e paesaggio (CCPT) ma è soggetto unicamente, come previsto per piccoli ampliamenti nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, al solo parere obbligatorio della commissione per la tutela del paesaggio ex art. 68 l.p. 9/2018 ai fini dell’autorizzazione paesaggistica che è stato positivo, come risulta dal verbale del 10.11.2021;
- il richiamo del permesso di costruire al parere della commissione comunale territorio e paesaggio del 15.12.2021, a tutta evidenza, rappresenta un refuso dovuto all’uso di un pregresso modello già precompilato;
- anche il fatto che il progetto originariamente (in data 10.11.2021) è stato portato all’attenzione della commissione territorio e paesaggio in composizione completa, pur non essendo ciò necessario, rappresenta una circostanza del tutto irrilevante e non invalidante sotto il profilo formale: sia perché il parere non era obbligatorio sia per il fatto che dal punto di vista sostanziale tutti i rilievi formulati dalla commissione in sede di primo esame (alcuni erano dei falsi rilievi, come quello afferente l’assenza di consenso dei confinanti in relazione a delle inesistenti questioni di servitù, dal momento che le parti interessate dai presunti aggravi riguardavano tutte aree di proprietà dei controinteressati) sono stati puntualmente assolti e verificati dalla commissione tecnica interna (“Minikommission”) e hanno così potuto dare luogo ad una regolare proposta di provvedimento a cura della responsabile del progetto, come da obbligo di legge, e alla firma del permesso da parte del Vice-sindaco.
4. Il signor CK nel costituirsi in giudizio:
- ha eccepito l’inammissibilità del 3° motivo di appello perché il Comune non ha impugnato la sentenza del GA nella parte in cui ha annullato il permesso di costruire anche per difetto di motivazione (punto 5.8.). Siffatta circostanza renderebbe inammissibile l’intero ricorso in appello per carenza di interesse;
- ha sostenuto l’infondatezza dell’appello nel merito;
- ha riproposto i motivi nn. II, V, VI e VII, assorbiti in primo grado.
5. L’appello è infondato.
Tale conclusione esime il Collegio dalla necessità di affrontare l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dal signor CK.
6. È infondato il primo motivo di appello teso a far affermare che il cosiddetto bonus energia deve essere concesso anche per gli edifici esistenti sin dal 12.05.2005 che presentano difformità costruttive sanabili che risultano essere stati concretamente legalizzati al momento dell’attribuzione dell’incentivo volumetrico.
Non è controverso il fatto che il caso di specie sia disciplinato dall’art. 127, comma 3, della legge provinciale 13/1997 e dall’art. 3 dell’allegato della delibera della G.P. 964/2014, nella versione vigente nel 2020.
L’articolo 127, comma 3, della l.p. 13/1997 (legge poi abrogata dalla l.p. 9/2018) prevede quanto segue:
« La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull'edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell'ambito di una riqualificazione energetica in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente. Sussistendo gli stessi presupposti edifici residenziali possono essere comunque ampliati fino a 200 metri cubi. Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione. Qualora nell'ambito dell'ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79 ».
La delibera della G.P. 964/2014 prevede quanto segue:
« 3) BONUS PER EDIFICI ESISTENTI Per "edificio esistente" ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data. Presupposto per usufruire del bonus energia è l'esistenza di una cubatura minima di almeno 300 m3 fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo. La base di calcolo per la cubatura esistente è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti. La cubatura esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti ».
Sull’interpretazione di dette disposizioni, il Collegio non ha motivo di discostarsi da orientamenti già espressi dalla Sezione.
Nella sentenza 5674/2020 è stato statuito quanto segue:
« Il riferimento, contenuto nella norma primaria, agli “edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data”, non può che intendersi nel senso che, ai fini dell’accesso al beneficio del bonus energetico di cubatura, l’edificio preesistente alla data rilevante del 12 gennaio 2005 deve essere conforme al titolo edilizio in ogni suo aspetto, per cui la fruizione deve ritenersi preclusa anche nei casi di difformità parziale. In tal senso depone non solo il senso letterale della disposizione normativa all’esame, laddove contempla gli «edifici legalmente esistenti», ma anche la correlativa ratio legis, non essendo stata introdotta una nuova forma di sanatoria, ma una misura premiale di ampliamento per edifici legalmente esistenti in funzione incentivante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.
A ciò si aggiunga che la disciplina attuativa di cui alla citata delibera provinciale n. 964/2014, in aderenza al tenore letterale e alla ratio della norma primaria, chiarisce che la base di calcolo per la cubatura esistente “è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata” alla data del 12 gennaio 2005 “secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti”, e consente il recupero di sottotetti “legalmente esistenti”, con ciò esigendo la conformità dell’edificio a un titolo edilizio legittimamente rilasciato.
È, pertanto, destituito di fondamento l’assunto dell’appellante, per cui ai fini della fruizione del beneficio in oggetto sarebbe sufficiente il mero dato di fatto del rilascio di un titolo edilizio, mentre irrilevante sarebbe l’eventuale difformità dell’edificio preesistente al 12 gennaio 2005 dal progetto assentito nel 1968, ponendosi siffatta tesi difensiva in contrasto con il tenore letterale e la ratio ispiratrice della normativa premiale all’esame.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che l’edificio preesistente al 12 gennaio 2005 solo in parte era stato realizzato legittimamente, mentre in parte era stato realizzato illegittimamente e in difformità dal progetto approvato nel 1968, risultando – per quanto qui interessa – in particolare non osservata l’altezza assentita dell’edificio, il quale è stato sopraelevato illegittimamente con la conseguente non conformità al titolo edilizio anche del correlativo sottotetto (v. sul punto, in particolare, i seguenti documenti: la nota del Comune di Merano del 7 settembre 2016, puntualmente citata dalla sentenza di primo grado, formulata in replica alle osservazioni degli originari ricorrenti nella lettera del 16 agosto 2016; il rilievo effettato dal geom. Mitterer su incarico del Comune di Merano nell’anno 2012, sub doc. 23 del fascicolo degli originari ricorrenti; la documentazione tecnica allegata al progetto presentato dello stesso appellante Theiner, sub doc. 20, tavola 1.02, ove nella sezione A-A si legge testualmente: “Die widerrechtlich errichtete Dacherhöhung wird bei der energetischen Sanierung abgebrochen” - traduzione: “L’innalzamento illegittimo del tetto viene demolito in sede di riqualificazione energetica”).
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio il GA ha pertanto correttamente escluso la legittimità della gravata concessione edilizia, difettando il presupposto della conformità al titolo e alla normativa urbanistico-edilizia dell’edificio rispettivamente del sottotetto preesistenti, e non essendo il bonus energetico utilizzabile a fini di sanatoria, mancando in tal senso una specifica previsione normativa ».
Nella sentenza 4180/2023 è stato statuito quanto segue:
« Analoghe considerazioni, che vanno nella identica direzione, sono state impiegate dalla Sezione nella sentenza n. 5674/2020, accertando che “Il riferimento, contenuto nella norma primaria, agli «edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data», non può che intendersi nel senso che, ai fini dell’accesso al beneficio del bonus energetico di cubatura, l’edificio preesistente alla data rilevante del 12 gennaio 2005 deve essere conforme al titolo edilizio in ogni suo aspetto, per cui la fruizione deve ritenersi preclusa anche nei casi di difformità parziale. In tal senso depone non solo il senso letterale della disposizione normativa all’esame, laddove contempla gli «edifici legalmente esistenti», ma anche la correlativa ratio legis, non essendo stata introdotta una nuova forma di sanatoria, ma una misura premiale di ampliamento per edifici legalmente esistenti in funzione incentivante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.” Con ciò è già stato precisato, ed il Collegio non vede alcun motivo per discostarsi neanche nel caso presente, che la delibera provinciale n. 964/2014, in aderenza al tenore letterale e alla ratio della norma primaria, non lascia spazio ad un’interpretazione estensiva, ma impone un’esegesi ristretta, anche al fine di concentrare le risorse per la riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio esistente. In caso contrario l’agevolazione sarebbe un incentivo ( indiretto ) a nuove espansioni del tessuto edilizio. Non è infatti possibile che ogni edificio possa beneficiare del bonus su astratte potenzialità edificatorie, ma in caso di demo-ricostruzione di edifici esistenti solo laddove sia presente una massa critica di volumetria realizzata entro una certa data ed in relazione ad essa, come definita dal legislatore bolzanino ».
Alla luce dei precedenti citati non è possibile aderire alla diversa interpretazione proposta dal Comune a cui dire (i) il bonus energia dovrebbe essere riconosciuto anche per un edificio sanato solo nel 2021 (16 anni dopo) e (ii) la cubatura aggiuntiva potrebbe essere utilizzata per sanare un abuso altrimenti non sanabile.
Nel caso in esame l´intera cubatura disponibile sul lotto, compresi i 150 m3 ex art.107 l.p. n.13/1997, era già stata sfruttata in passato. Anziché sanare con questa cubatura la cucina al piano terra nel 2004 il signor AN ha realizzato ulteriore volume.
Con il bonus cubatura per il risanamento energetico (e quindi sempre con lo stesso permesso di costruire) il signor AN voleva legalizzare la cubatura al piano terra illegittimamente trasformata da deposito agricolo in cucina. Una siffatta operazione non è però consentita non essendo il bonus energetico utilizzabile a fini di sanatoria.
L´edificio sulla p.ed. 3070 C.C.Gries presenta tuttora difformità rispetto alle concessioni edilizie rilasciate nel 2004-2006 e non può pertanto beneficiare del bonus energia. L´esistenza attuale degli abusi non viene contestata dal Comune e viene ammessa dallo stesso signor AN nella sua domanda SUAP.
7. È infondato il secondo motivo di appello con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che sarebbe illegittima l’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata dal Comune per il vano al piano terra, per il fatto che avrebbe dato luogo ad un ampliamento della superficie utile pari a 20,43 m.
L’art. 100, comma 1, l.p. 9/2018, vigente ratione temporis , non consente il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche postume per gli interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un aumento delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati.
Come rilevato correttamente dal GA con la modifica della destinazione d’uso, da agricola ad abitativa, inevitabilmente è stata ampliata la superficie utilizzabile a scopo abitativo. Il signor AN ha trasformato abusivamente le superfici ed i volumi, autorizzati come agricoli, a fini residenziali, aumentando la superficie abitativa di 20,43 m² per un totale di 74,18 m³. Di qui l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione postuma.
8. È infondato il terzo motivo di appello con il quale si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondate le doglianze le doglianze relative alla mancanza del parere della Commissione comunale territorio e paesaggio ed al difetto di motivazione.
Non può essere condiviso il metodo di calcolo del Comune che considera solo 117,55 m³ corrispondenti alla parte in sopraelevazione, fuori dalla sagoma esistente, con esclusione dei 74,18 m³ della cucina al piano terra.
Il volume esistente sulla p.ed.3070 C.C.Gries è pari a 680,85 m³ con previsione di aumento fino a 872,68 m³. L´ampliamento progettato è quindi 191,83 m³ per cui supera il 20 % del volume esistente (608,85 m³ x 20 % = 136,17 m³).
La cubatura abitativa aggiuntiva deve infatti comprendere anche la parte oggetto di cambio di destinazione da vano agricolo in cucina. Del resto, se non fosse superato il limite del 20% la Commissione comunale non avrebbe trattato il progetto nella seduta del 10.11.2021.
Ai fini del calcolo della nuova superficie e cubatura rilevano anche le parti dell´edificio soggetti al cambio di destinazione d´uso.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Restano assorbiti i motivi di primo grado riproposti dal signor CK.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore del signor VI CK liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO