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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 09.04.2024, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 3019/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in [...]
Pace, 3/15 ed elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– con Sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo
Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Palmi, Via Volta n. 2, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Costituzione posizione assicurativa lavoratore dipendente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 29.10.2024, conveniva in giudizio l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS ex per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di Cittanova dal CP_2
14.07.1998 al 28.09.2007 e sulla base di una retribuzione mensile corrispondente a quella dovuta
agli istruttori tecnici categoria C del CCNL Comparto funzioni locali succedutisi nel tempo dal
1998 al 2007; Per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciro il Grande a costituire
presso il fondo lavoratori dipendenti ex tenuto dallo stesso a favore del CP_2 CP_1
ricorrente una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati al superiore punto
1); In caso di contestazione, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a)Vero che
l'Ing. lavora alle dipendenze del Comune di Cittanova svolgendo mansioni di Parte_1
Funzionario Tecnico ed inquadrato nella categoria D e profilo professionale Funzionario
Tecnico”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di lavorare alle dipendenze del svolgendo mansioni di Funzionario Controparte_3
Tecnico ed inquadrato nella categoria D presso l'Ufficio Tecnico del medesimo Comune;
- di aver iniziato in data 14.04.1998 il proprio rapporto lavorativo con l'indicato Comune originariamente come Lavoratore Socialmente utile fino al 30.09.2007;
- che il progetto in forza del quale il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa prevedeva lo svolgimento di 80 ore mensili suddivisi in cinque giorni a settimana. L'orario giornaliero risultante era pari a 4 ore;
- che nel periodo che va dalla data di assunzione fino al 1999 il ricorrente è stato assegnato al
Comando di Polizia Locale;
- che in tale ufficio provvedeva a svolgere le attività di Progettazione e Direzione Lavori in forza degli ordini che, quasi quotidianamente, gli venivano impartiti dall'allora Assessore della Polizia
Locale Persona_2
- che in tale periodo era addetto anche al coordinamento degli operai preposti alla esecuzione e manutenzione dei lavori edili e di sistemazione e valorizzazione delle numerose zone di verde urbano e degli arredi posti sulle medesime zone;
- che tali incombenti venivano svolti coordinando l'attività degli operai dipendenti del Comune
Sigg.ri , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e .
[...] Persona_3 Parte_7 Parte_8
- che dall'anno 2000 e fino al 30/09/2007, l'Ing. veniva comandato a lavorare Parte_1 presso l'Ufficio del Settore Tecnico dell'Ente;
- che in tale ultimo posto svolgeva compiti amministrativi e tecnici a supporto dell'attività dei lavori pubblici e sviluppo urbanistico finalizzato alla gestione del territorio, attività che avvenivano effettuate a seguito di richiesta fatta dagli allora Responsabili di Settore che si sono succeduti arch. e Geom. oltre alla richiesta di collaborazione Controparte_4 Parte_9 dell'Istruttore Tecnico Geom. ; Parte_10
- che quest'ultimo, dipendente di ruolo del di Cittanova, nel periodo dal 2000 al 2007 CP_3
svolgeva le medesime mansioni svolte dal ricorrente;
- che l'orario eccedente quello per il quale doveva essere svolta formalmente l'attività lavorativa come LSU veniva retribuito dal resistente con la seguente causale indicata in busta paga: CP_3
Integrazione regionale LSU – LPU;
- che il ricorrente ha sempre lavorato rispettando l'orario di lavoro corrispondente all'orario di apertura degli uffici del Comune di Cittanova cui era addetto e cioè, dalle ore 08,00 alle ore 14,00
dal lunedì al venerdì con rientro fino alle ore 18,00 il martedì ed il giovedì;
- che le mansioni svolte dal ricorrente e finora descritte rientrerebbero nella declaratoria della categoria C, profilo professionale Istruttore Tecnico del CCNL Comparto funzioni Enti Locali ed in particolare dei CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2006 e CCNL 2006-2009;
- che dall'estratto contributivo del ricorrente tenuto presso l' risulta che tutti i periodi di CP_1
lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Cittanova nel periodo dal 14.07.1998
fino al 28.09.2007 sono stati accreditati come sussidio di disoccupazione e non come lavoro subordinato;
- che per tali periodi, di conseguenza, non risultano indicati ed accreditati i contributi previdenziali come lavoratore subordinato.
Con memoria depositata in via telematica, l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti. All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
******
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di fatto tra parte ricorrente, L.S.U. e l'ente previdenziale resistente per il periodo indicato in ricorso con conseguente applicazione del trattamento economico- previdenziale previsto per i lavoratori subordinati che svolgono le medesime mansioni in base all'art. 2126 c.c.
A questo punto, occorre ricostruire in via preliminare la disciplina di riferimento degli L.S.U.
I dati normativi di riferimento per la disciplina del lavoro socialmente utile (LSU) sono rappresentati dall'art. 14 d.l. 299/1994, poi abrogato dal d.lgs. 468/1997, che ha introdotto una disciplina organica, e dal d.lgs. 81/2000.
Dalla normativa in questione emerge come il rapporto instaurato con l'ammissione ai L.S.U. non
è da considerare rapporto di lavoro subordinato anche perché la sua costituzione non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Il compenso viene corrisposto non già dall'ente utilizzatore, bensì dall' ed è disciplinato CP_1 dalle norme sull'indennità di mobilità in quanto non sia diversamente disposto dalla legge. Non si tratta, quindi, di retribuzione.
Secondo la costante giurisprudenza (Cass. 9205/2012 e Cass. 6155/2018, cfr. anche CGUE causa
C-157/2011, Cass. Sez. Un. 3508/2005), infatti, l'occupazione in uno dei suindicati progetti non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato né a termine né a tempo indeterminato,
trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale, pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l'indennità di maternità e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale).
L'art. 14 co. 1, 3 e 4 d.l. 299/1994, anche a seguito delle modifiche operate dal d.l. 510/1996,
prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità,
ovvero i disoccupati di lunga durata ex art. 25 co. 5 l. 223/1991, prevedendo che il compenso per l'opera prestata fosse pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto ovvero, per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale, un sussidio a carico dell' CP_1
In base alla norma in esame, inoltre, l'utilizzazione dei lavoratori non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implicava la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale e non comportava la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si stabilì ancora con l'art. 20 l. 197/1997 che detto sussidio fosse a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 co. 7 d.l. 148/1993.
In un momento successivo l'art. 8 co. 3 d.lgs. 468/1997 confermò la previsione secondo cui per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall' per un impegno CP_1 di 20 ore settimanali e di un importo integrativo per il surplus orario a carico dell'ente utilizzatore corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
L'art. 4 d.lgs. 81/2000 ha aumentato a 850.000 lire mensili l'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, fermo restando il compenso dovuto dall'utilizzatore per le ore eccedenti, che non può ritenersi abrogato dalla norma successiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8643/2014), infatti, “è quindi espressamente confermata la regola che, se si lavora un numero di ore maggiore rispetto a quelle remunerate con la prestazione previdenziale o con le L. 850.000, le ore eccedenti vengano compensate con
onere a carico dell'utilizzatore. Sarebbe peraltro incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore il trattamento economico per queste ore, soprattutto considerando che il D.Lgs. n. 81 del 2000,
riguarda lavoratori che erano già stati impegnati in LSU. E' vero poi che è prevista una delibera
dell'utilizzatore in ordine sul compenso da erogare per ore eccedenti, ma la necessità della delibera - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non può considerarsi
come "incompatibile" con la sua predeterminazione secondo la legge precedente. Peraltro il lavoratore, secondo il meccanismo prefigurato dal nuovo testo del 2000 (cfr. art. 2, comma 3)
dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nell'attività di LSU prima ancora di avere avuto conoscenza della misura del compenso per le ore eccedenti, mentre sembra logico che lo sappia
in precedenza. Si deve allora concludere che, anche alla luce della nuova legge, poichè l'art. 8 di quella precedente non è stato abrogato, nè risulta incompatibile con le innovazioni introdotte,
il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello
retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe" (v. Cass. n. 6670/2012)”. Per tali ragioni non risultano condivisibili le argomentazioni sostenute dall'ente resistente al punto 2 della propria memoria difensiva.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 26 d.lgs. 150/2015 che ha ridisciplinato l'istituto in esame prevedendo l'erogazione a favore i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, chiamati a svolgere attività a fine di pubblica utilità in favore delle comunità territoriali di appartenenza sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Regioni e P.A., di un sussidio di importo pari all'assegno sociale per un orario di lavoro che non può eccedere le 20 ore settimanali.
Il comma 12 della disposizione in esame, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 154/2015,
prevede che la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 continui ad applicarsi ai progetti iniziati prima della adozione della convezione quadro suindicata. Si tratta, infatti, di una disposizione transitoria stante l'abrogazione del d.lgs. 468/1997 da parte dell'art. 34 d.lgs.
150/2015.
Nel caso in esame, però, devono trovare ancora applicazione gli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 in quanto il ricorrente ha svolto l'attività di L.S.U. per parte resistente a partire dal 24.07.1995.
Occorre, però, evidenziare come la disciplina di cui all'art. 2126 c.c. può trovare applicazione solo in caso di radicale difformità dell'attività effettivamente svolta rispetto all'oggetto del progetto in ragione dell'instaurazione de facto di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore ed il proprio datore, anche se si tratta di P.A., non ostandovi l'art. 97 Cost. In altre parole, parte ricorrente deve allegare e provare non solo la difformità tra progetto e attività
lavorativa effettivamente svolta ma anche tutti gli indici rivelatori della subordinazione
(l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio).
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
13472/2016; cfr. anche Cass. 17101/2017) secondo cui “4.- Peraltro, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte, la natura previdenziale del rapporto dei suddetti
lavoratori non osta alla applicabilità della regola dettata dall'art. 2126 c.c., per quella parte del lavoro che si discosti per contenuto ed orario della prestazione socialmente utile. Se risulta che
è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso ed ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del
lavoratore. In particolare, in base alla suddetta giurisprudenza, in tema di occupazione in lavori socialmente utili (LSU) o di lavori per pubblica utilità (LPU), per le prestazioni, che, per
contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela
del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., senza che possano nutrirsi dubbi sulla
applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio
2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 3 luglio
2003, n. 10551)”.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha allegato le attività svolte in concreto, ma non ha specificato né l'oggetto dei progetti cui sono stati formalmente assegnati nel corso del tempo né ha chiarito per quali ragioni tali attività non siano riconducibili a tali progetti.
Occorre, altresì, evidenziare le carenze assertive in ordine alla circostanza relativa all'utilizzo del ricorrente per colmare vuoti di organico, in quanto non risulta in alcun modo specificato quale fosse il personale in organico e quale quello effettivamente impiegato, per ciascun settore e ciascuna qualifica rilevante.
Parimenti, parte ricorrente non procede ad un raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle indicate nei progetti, ma si limita ad una elencazione meramente descrittiva delle stesse.
Al riguardo, è opportuno inoltre sottolineare, che il dato normativo esposto in narrativa consente un'ampia utilizzazione degli L.S.U. in servizi di utilità collettiva volti al miglioramento della funzionalità degli uffici. Di conseguenza, la disciplina in parola, nell'indicare le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività (cfr. Cass. n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del 2010).
Per tali ragioni, non assumono carattere dirimente le ulteriori circostanze dedotte in ricorso in quanto costituiscono dati di per sé non univoci in quanto la continuità, la natura personale della prestazione, il versamento periodico del corrispettivo, l'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente e l'esercizio di un potere di coordinamento risultano di per sé compatibili anche con lo svolgimento, nell'ipotesi fisiologica, dell'attività di L.S.U.
A tal proposito, appare utile il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29646/2018) in tema di collaborazioni coordinate e continuative secondo cui “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al
concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali
sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla
prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra
una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura
aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale)”.
Tali considerazioni sono confermate anche da altro orientamento della Suprema Corte (Cass.
16720/2021) in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato secondo cui “5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a
quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase
di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al
contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o
sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di
lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della
decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che
può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la
prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”.
L'assoluta genericità del ricorso, sui profili evidenziati, non può che comportarne il rigetto. Del pari, i capi di prova articolati in ricorso sono generici e contengono circostanze descrittive nonché valutative inidonee all'accertamento degli indici della subordinazione. Gli stessi, inoltre, non possono sopperire alle menzionate carenze assertive;
di guisa che essi non sono stati ammessi.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
Venendo al regime delle spese, nei rapporti tra parte ricorrente e l'ente previdenziale, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così
provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palmi, 12/04/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 09.04.2024, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 3019/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in [...]
Pace, 3/15 ed elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– con Sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo
Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Palmi, Via Volta n. 2, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Costituzione posizione assicurativa lavoratore dipendente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 29.10.2024, conveniva in giudizio l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS ex per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di Cittanova dal CP_2
14.07.1998 al 28.09.2007 e sulla base di una retribuzione mensile corrispondente a quella dovuta
agli istruttori tecnici categoria C del CCNL Comparto funzioni locali succedutisi nel tempo dal
1998 al 2007; Per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciro il Grande a costituire
presso il fondo lavoratori dipendenti ex tenuto dallo stesso a favore del CP_2 CP_1
ricorrente una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati al superiore punto
1); In caso di contestazione, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a)Vero che
l'Ing. lavora alle dipendenze del Comune di Cittanova svolgendo mansioni di Parte_1
Funzionario Tecnico ed inquadrato nella categoria D e profilo professionale Funzionario
Tecnico”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di lavorare alle dipendenze del svolgendo mansioni di Funzionario Controparte_3
Tecnico ed inquadrato nella categoria D presso l'Ufficio Tecnico del medesimo Comune;
- di aver iniziato in data 14.04.1998 il proprio rapporto lavorativo con l'indicato Comune originariamente come Lavoratore Socialmente utile fino al 30.09.2007;
- che il progetto in forza del quale il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa prevedeva lo svolgimento di 80 ore mensili suddivisi in cinque giorni a settimana. L'orario giornaliero risultante era pari a 4 ore;
- che nel periodo che va dalla data di assunzione fino al 1999 il ricorrente è stato assegnato al
Comando di Polizia Locale;
- che in tale ufficio provvedeva a svolgere le attività di Progettazione e Direzione Lavori in forza degli ordini che, quasi quotidianamente, gli venivano impartiti dall'allora Assessore della Polizia
Locale Persona_2
- che in tale periodo era addetto anche al coordinamento degli operai preposti alla esecuzione e manutenzione dei lavori edili e di sistemazione e valorizzazione delle numerose zone di verde urbano e degli arredi posti sulle medesime zone;
- che tali incombenti venivano svolti coordinando l'attività degli operai dipendenti del Comune
Sigg.ri , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e .
[...] Persona_3 Parte_7 Parte_8
- che dall'anno 2000 e fino al 30/09/2007, l'Ing. veniva comandato a lavorare Parte_1 presso l'Ufficio del Settore Tecnico dell'Ente;
- che in tale ultimo posto svolgeva compiti amministrativi e tecnici a supporto dell'attività dei lavori pubblici e sviluppo urbanistico finalizzato alla gestione del territorio, attività che avvenivano effettuate a seguito di richiesta fatta dagli allora Responsabili di Settore che si sono succeduti arch. e Geom. oltre alla richiesta di collaborazione Controparte_4 Parte_9 dell'Istruttore Tecnico Geom. ; Parte_10
- che quest'ultimo, dipendente di ruolo del di Cittanova, nel periodo dal 2000 al 2007 CP_3
svolgeva le medesime mansioni svolte dal ricorrente;
- che l'orario eccedente quello per il quale doveva essere svolta formalmente l'attività lavorativa come LSU veniva retribuito dal resistente con la seguente causale indicata in busta paga: CP_3
Integrazione regionale LSU – LPU;
- che il ricorrente ha sempre lavorato rispettando l'orario di lavoro corrispondente all'orario di apertura degli uffici del Comune di Cittanova cui era addetto e cioè, dalle ore 08,00 alle ore 14,00
dal lunedì al venerdì con rientro fino alle ore 18,00 il martedì ed il giovedì;
- che le mansioni svolte dal ricorrente e finora descritte rientrerebbero nella declaratoria della categoria C, profilo professionale Istruttore Tecnico del CCNL Comparto funzioni Enti Locali ed in particolare dei CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2006 e CCNL 2006-2009;
- che dall'estratto contributivo del ricorrente tenuto presso l' risulta che tutti i periodi di CP_1
lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Cittanova nel periodo dal 14.07.1998
fino al 28.09.2007 sono stati accreditati come sussidio di disoccupazione e non come lavoro subordinato;
- che per tali periodi, di conseguenza, non risultano indicati ed accreditati i contributi previdenziali come lavoratore subordinato.
Con memoria depositata in via telematica, l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti. All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
******
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di fatto tra parte ricorrente, L.S.U. e l'ente previdenziale resistente per il periodo indicato in ricorso con conseguente applicazione del trattamento economico- previdenziale previsto per i lavoratori subordinati che svolgono le medesime mansioni in base all'art. 2126 c.c.
A questo punto, occorre ricostruire in via preliminare la disciplina di riferimento degli L.S.U.
I dati normativi di riferimento per la disciplina del lavoro socialmente utile (LSU) sono rappresentati dall'art. 14 d.l. 299/1994, poi abrogato dal d.lgs. 468/1997, che ha introdotto una disciplina organica, e dal d.lgs. 81/2000.
Dalla normativa in questione emerge come il rapporto instaurato con l'ammissione ai L.S.U. non
è da considerare rapporto di lavoro subordinato anche perché la sua costituzione non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Il compenso viene corrisposto non già dall'ente utilizzatore, bensì dall' ed è disciplinato CP_1 dalle norme sull'indennità di mobilità in quanto non sia diversamente disposto dalla legge. Non si tratta, quindi, di retribuzione.
Secondo la costante giurisprudenza (Cass. 9205/2012 e Cass. 6155/2018, cfr. anche CGUE causa
C-157/2011, Cass. Sez. Un. 3508/2005), infatti, l'occupazione in uno dei suindicati progetti non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato né a termine né a tempo indeterminato,
trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale, pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l'indennità di maternità e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale).
L'art. 14 co. 1, 3 e 4 d.l. 299/1994, anche a seguito delle modifiche operate dal d.l. 510/1996,
prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità,
ovvero i disoccupati di lunga durata ex art. 25 co. 5 l. 223/1991, prevedendo che il compenso per l'opera prestata fosse pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto ovvero, per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale, un sussidio a carico dell' CP_1
In base alla norma in esame, inoltre, l'utilizzazione dei lavoratori non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implicava la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale e non comportava la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si stabilì ancora con l'art. 20 l. 197/1997 che detto sussidio fosse a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 co. 7 d.l. 148/1993.
In un momento successivo l'art. 8 co. 3 d.lgs. 468/1997 confermò la previsione secondo cui per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall' per un impegno CP_1 di 20 ore settimanali e di un importo integrativo per il surplus orario a carico dell'ente utilizzatore corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
L'art. 4 d.lgs. 81/2000 ha aumentato a 850.000 lire mensili l'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, fermo restando il compenso dovuto dall'utilizzatore per le ore eccedenti, che non può ritenersi abrogato dalla norma successiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8643/2014), infatti, “è quindi espressamente confermata la regola che, se si lavora un numero di ore maggiore rispetto a quelle remunerate con la prestazione previdenziale o con le L. 850.000, le ore eccedenti vengano compensate con
onere a carico dell'utilizzatore. Sarebbe peraltro incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore il trattamento economico per queste ore, soprattutto considerando che il D.Lgs. n. 81 del 2000,
riguarda lavoratori che erano già stati impegnati in LSU. E' vero poi che è prevista una delibera
dell'utilizzatore in ordine sul compenso da erogare per ore eccedenti, ma la necessità della delibera - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non può considerarsi
come "incompatibile" con la sua predeterminazione secondo la legge precedente. Peraltro il lavoratore, secondo il meccanismo prefigurato dal nuovo testo del 2000 (cfr. art. 2, comma 3)
dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nell'attività di LSU prima ancora di avere avuto conoscenza della misura del compenso per le ore eccedenti, mentre sembra logico che lo sappia
in precedenza. Si deve allora concludere che, anche alla luce della nuova legge, poichè l'art. 8 di quella precedente non è stato abrogato, nè risulta incompatibile con le innovazioni introdotte,
il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello
retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe" (v. Cass. n. 6670/2012)”. Per tali ragioni non risultano condivisibili le argomentazioni sostenute dall'ente resistente al punto 2 della propria memoria difensiva.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 26 d.lgs. 150/2015 che ha ridisciplinato l'istituto in esame prevedendo l'erogazione a favore i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, chiamati a svolgere attività a fine di pubblica utilità in favore delle comunità territoriali di appartenenza sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Regioni e P.A., di un sussidio di importo pari all'assegno sociale per un orario di lavoro che non può eccedere le 20 ore settimanali.
Il comma 12 della disposizione in esame, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 154/2015,
prevede che la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 continui ad applicarsi ai progetti iniziati prima della adozione della convezione quadro suindicata. Si tratta, infatti, di una disposizione transitoria stante l'abrogazione del d.lgs. 468/1997 da parte dell'art. 34 d.lgs.
150/2015.
Nel caso in esame, però, devono trovare ancora applicazione gli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 in quanto il ricorrente ha svolto l'attività di L.S.U. per parte resistente a partire dal 24.07.1995.
Occorre, però, evidenziare come la disciplina di cui all'art. 2126 c.c. può trovare applicazione solo in caso di radicale difformità dell'attività effettivamente svolta rispetto all'oggetto del progetto in ragione dell'instaurazione de facto di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore ed il proprio datore, anche se si tratta di P.A., non ostandovi l'art. 97 Cost. In altre parole, parte ricorrente deve allegare e provare non solo la difformità tra progetto e attività
lavorativa effettivamente svolta ma anche tutti gli indici rivelatori della subordinazione
(l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio).
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
13472/2016; cfr. anche Cass. 17101/2017) secondo cui “4.- Peraltro, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte, la natura previdenziale del rapporto dei suddetti
lavoratori non osta alla applicabilità della regola dettata dall'art. 2126 c.c., per quella parte del lavoro che si discosti per contenuto ed orario della prestazione socialmente utile. Se risulta che
è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso ed ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del
lavoratore. In particolare, in base alla suddetta giurisprudenza, in tema di occupazione in lavori socialmente utili (LSU) o di lavori per pubblica utilità (LPU), per le prestazioni, che, per
contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela
del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., senza che possano nutrirsi dubbi sulla
applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio
2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 3 luglio
2003, n. 10551)”.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha allegato le attività svolte in concreto, ma non ha specificato né l'oggetto dei progetti cui sono stati formalmente assegnati nel corso del tempo né ha chiarito per quali ragioni tali attività non siano riconducibili a tali progetti.
Occorre, altresì, evidenziare le carenze assertive in ordine alla circostanza relativa all'utilizzo del ricorrente per colmare vuoti di organico, in quanto non risulta in alcun modo specificato quale fosse il personale in organico e quale quello effettivamente impiegato, per ciascun settore e ciascuna qualifica rilevante.
Parimenti, parte ricorrente non procede ad un raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle indicate nei progetti, ma si limita ad una elencazione meramente descrittiva delle stesse.
Al riguardo, è opportuno inoltre sottolineare, che il dato normativo esposto in narrativa consente un'ampia utilizzazione degli L.S.U. in servizi di utilità collettiva volti al miglioramento della funzionalità degli uffici. Di conseguenza, la disciplina in parola, nell'indicare le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività (cfr. Cass. n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del 2010).
Per tali ragioni, non assumono carattere dirimente le ulteriori circostanze dedotte in ricorso in quanto costituiscono dati di per sé non univoci in quanto la continuità, la natura personale della prestazione, il versamento periodico del corrispettivo, l'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente e l'esercizio di un potere di coordinamento risultano di per sé compatibili anche con lo svolgimento, nell'ipotesi fisiologica, dell'attività di L.S.U.
A tal proposito, appare utile il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29646/2018) in tema di collaborazioni coordinate e continuative secondo cui “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al
concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali
sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla
prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra
una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura
aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale)”.
Tali considerazioni sono confermate anche da altro orientamento della Suprema Corte (Cass.
16720/2021) in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato secondo cui “5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a
quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase
di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al
contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o
sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di
lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della
decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che
può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la
prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”.
L'assoluta genericità del ricorso, sui profili evidenziati, non può che comportarne il rigetto. Del pari, i capi di prova articolati in ricorso sono generici e contengono circostanze descrittive nonché valutative inidonee all'accertamento degli indici della subordinazione. Gli stessi, inoltre, non possono sopperire alle menzionate carenze assertive;
di guisa che essi non sono stati ammessi.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
Venendo al regime delle spese, nei rapporti tra parte ricorrente e l'ente previdenziale, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così
provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palmi, 12/04/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti