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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
EM AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ad intimazione di pagamento e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. PASQUARIELLO Parte_1
FR
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MASTROIANNI
DOMENICO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.9.2024, Parte_1
riassumeva, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, il giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000769000 e l'intimazione di
1 pagamento n. 02820229004031502, deducendo essenzialmente:
1) l'inammissibilità e/o nullità di entrambi gli atti in quanto riportanti una data di redazione (rispettivamente del 13 maggio e del 24 giugno 2022) distante di oltre un anno dalla data di notificazione dei due atti (avvenuta il
3.10.2023); 2) l'inammissibilità e/o improcedibilità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto fondato sulla cartella di pagamento n. 02820190001557557000, annullata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3521/2023; 3) la nullità ed inammissibilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle ad essa sottese;
4) la nullità o annullabilità della intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento n.
02820170006496707000 (sottesa, invero, anche al preavviso di iscrizione ipotecaria); 5) la decadenza dal diritto al recupero dei crediti azionati e la prescrizione dei medesimi crediti;
6) la nullità degli atti impugnati in ordine al calcolo ed all'importo finale degli interessi richiesti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale chiedeva, in via preliminare e principale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto, a fronte della richiamata sentenza n. 3521/2023 del Tribunale di Roma con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n.
02820190001557000, il relativo credito è stato sgravato e perché anche la cartella esattoriale n.
02820170006496707000 è stata sgravata.
La opponente si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come
2 riconosciuto in effetti da entrambe le parti), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, occorre dire che l'opposizione in esame risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 c.p.c. (motivi sopra indicati ai nn. 2 e 5) sia dell'art. 617 c.p.c.
(restanti motivi sopra indicati).
Orbene, quanto ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., quello concernente la cartella di pagamento n.
02820190001557557000, precedentemente annullata dal
Tribunale di Roma, risultava fondato, come riconosciuto da parte opposta, la quale però rappresentava di aver avuto contezza dell'intervenuto sgravio soltanto con pec dell'ente creditore del 29/02/2024, successiva all'originaria presentazione dell'opposizione.
Quanto alla decadenza, essa non risultava sussistente, non essendo previsto alcun termine di decadenza per la notifica della cartella in relazione alla tipologia di crediti azionati.
Quanto alla eccepita prescrizione, di essa è stata accertata la fondatezza soltanto con riferimento al credito di cui alla cartella n. 02820190001557557000 (per effetto della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma), mentre per gli ulteriori crediti azionati non è stata compiutamente accertata (si veda sentenza n. 3167/2023 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
3 Quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, quello sopra indicato al n. 1 risultava infondato, non derivando alcuna invalidità degli atti impugnati dalla discrasia tra data di redazione e data di notificazione.
Quello sopra indicato al n. 3 risultava fondato soltanto con riferimento alla cartella n. 02820190001557557000, dovendosi peraltro evidenziare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era basata, oltre che sulle due cartelle di cui si è sin qui detto, anche su una terza cartella n. 02820190032958203000 (relativa alla
), mai presa in considerazione dalla opponente neppure Per_1 innanzi al Giudice Tributario.
In relazione al motivo sopra indicato con il n. 4, vale quanto già detto in precedenza in ordine al fatto che, relativamente alla cartella n. 02820170006496707000 non è mai stato accertato un vizio di notifica ed anzi tale contestazione veniva superata nella citata sentenza n.
3167/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, va detto che esso risultava formulata in maniera estremamente generica e che, ad ogni modo, il contenuto degli atti impugnati era quello previsto dai modelli ministeriali, essendo, in particolare, il tasso degli interessi determinato ex lege.
Pertanto, ritiene questo Giudice che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, alla luce della parziale e limitata fondatezza dei motivi di opposizione proposti nonché del fatto che la fase innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta si concludeva con un rinvio al definitivo della regolamentazione delle spese, benché fosse stata sostanzialmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall' CP_2
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. EM AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 09/12/2025
IL GIUDICE Dott. EM AL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
EM AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ad intimazione di pagamento e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. PASQUARIELLO Parte_1
FR
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MASTROIANNI
DOMENICO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.9.2024, Parte_1
riassumeva, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, il giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000769000 e l'intimazione di
1 pagamento n. 02820229004031502, deducendo essenzialmente:
1) l'inammissibilità e/o nullità di entrambi gli atti in quanto riportanti una data di redazione (rispettivamente del 13 maggio e del 24 giugno 2022) distante di oltre un anno dalla data di notificazione dei due atti (avvenuta il
3.10.2023); 2) l'inammissibilità e/o improcedibilità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto fondato sulla cartella di pagamento n. 02820190001557557000, annullata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3521/2023; 3) la nullità ed inammissibilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle ad essa sottese;
4) la nullità o annullabilità della intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento n.
02820170006496707000 (sottesa, invero, anche al preavviso di iscrizione ipotecaria); 5) la decadenza dal diritto al recupero dei crediti azionati e la prescrizione dei medesimi crediti;
6) la nullità degli atti impugnati in ordine al calcolo ed all'importo finale degli interessi richiesti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale chiedeva, in via preliminare e principale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto, a fronte della richiamata sentenza n. 3521/2023 del Tribunale di Roma con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n.
02820190001557000, il relativo credito è stato sgravato e perché anche la cartella esattoriale n.
02820170006496707000 è stata sgravata.
La opponente si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come
2 riconosciuto in effetti da entrambe le parti), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, occorre dire che l'opposizione in esame risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 c.p.c. (motivi sopra indicati ai nn. 2 e 5) sia dell'art. 617 c.p.c.
(restanti motivi sopra indicati).
Orbene, quanto ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., quello concernente la cartella di pagamento n.
02820190001557557000, precedentemente annullata dal
Tribunale di Roma, risultava fondato, come riconosciuto da parte opposta, la quale però rappresentava di aver avuto contezza dell'intervenuto sgravio soltanto con pec dell'ente creditore del 29/02/2024, successiva all'originaria presentazione dell'opposizione.
Quanto alla decadenza, essa non risultava sussistente, non essendo previsto alcun termine di decadenza per la notifica della cartella in relazione alla tipologia di crediti azionati.
Quanto alla eccepita prescrizione, di essa è stata accertata la fondatezza soltanto con riferimento al credito di cui alla cartella n. 02820190001557557000 (per effetto della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma), mentre per gli ulteriori crediti azionati non è stata compiutamente accertata (si veda sentenza n. 3167/2023 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
3 Quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, quello sopra indicato al n. 1 risultava infondato, non derivando alcuna invalidità degli atti impugnati dalla discrasia tra data di redazione e data di notificazione.
Quello sopra indicato al n. 3 risultava fondato soltanto con riferimento alla cartella n. 02820190001557557000, dovendosi peraltro evidenziare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era basata, oltre che sulle due cartelle di cui si è sin qui detto, anche su una terza cartella n. 02820190032958203000 (relativa alla
), mai presa in considerazione dalla opponente neppure Per_1 innanzi al Giudice Tributario.
In relazione al motivo sopra indicato con il n. 4, vale quanto già detto in precedenza in ordine al fatto che, relativamente alla cartella n. 02820170006496707000 non è mai stato accertato un vizio di notifica ed anzi tale contestazione veniva superata nella citata sentenza n.
3167/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, va detto che esso risultava formulata in maniera estremamente generica e che, ad ogni modo, il contenuto degli atti impugnati era quello previsto dai modelli ministeriali, essendo, in particolare, il tasso degli interessi determinato ex lege.
Pertanto, ritiene questo Giudice che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, alla luce della parziale e limitata fondatezza dei motivi di opposizione proposti nonché del fatto che la fase innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta si concludeva con un rinvio al definitivo della regolamentazione delle spese, benché fosse stata sostanzialmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall' CP_2
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. EM AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 09/12/2025
IL GIUDICE Dott. EM AL
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