Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
Commentari • 2
- 1. Contestazioni Agenzia Delle Entrate Su Compensi A Soci Amministratori: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate sui compensi erogati a soci amministratori della tua società? In questi casi, l'Ufficio può ritenere che i compensi siano sproporzionati, non inerenti o non correttamente deliberati, e pretendere il recupero a tassazione con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre le contestazioni sono legittime: vi sono strategie difensive per dimostrare la correttezza dei compensi e tutelare la società e gli amministratori. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i compensi ai soci amministratori – Se i compensi non risultano da delibere valide dell'assemblea o del consiglio di amministrazione – Se l'importo è ritenuto …
Leggi di più… - 2. Dipendente, socio e amministratore di societàLorenzo Pispero · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2021
Nella recente sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente e quella di socio o amministratore di una società ma solo nel caso in cui ci sia una concreta diversità tra le mansioni svolte come lavoratore e le funzioni attribuite in ragione della carica societaria ricoperta e in presenza della sottoposizione dell'operato del soggetto ad un concreto potere direttivo e di controllo necessariamente esercitato da un diverso organo. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le spese che una società aveva imputato a titolo di costi per lavoro dipendente relativamente alla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2021, n. 36362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36362 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
dall’altro che mancava il requisito della diversità delle mansioni tra il soggetto amministratore e il soggetto che assume la veste di lavoratore subordinato. Il giudice di appello, invece, si è limitato ad affermare l’inerenza dei costi, senza preoccuparsi della diversità o meno delle mansioni svolte nella duplice qualità di amministratori e lavoratori subordinati. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Invero, pacifici sono i fatti di causa;
l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione nei confronti della società le spese sostenute dalla stessa nei confronti dei soci ed amministratori TI CC e NT DU, a titolo di lavoro subordinato, in assenza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il potere direttivo, gerarchico e disciplinare. In particolare, per l’Agenzia delle entrate, con riferimento al socio ed amministratore, componente del consiglio di amministrazione della società contribuente Cento Società Cooperativa, NT DU, questi godeva di autonomia decisionale e, nello svolgimento delle sue mansioni, non rispondeva del suo operato ad alcuno superiore gerarchico. Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 5Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 Quanto a TI CC, era presidente del consiglio di amministrazione, sicché essendo munito della rappresentanza generale della società, non era ammessa la contemporanea presenza dell’attività di lavoro subordinato, poiché il potere di rappresentanza equivaleva al potere di controllo, con la conseguente incompatibilità delle due cariche. Pertanto, a fronte della ripresa fiscale n. 8, per “indebita deduzione di costi non inerenti”, per “stipendi e contributi”, per euro 195.368,26, quale quota indeducibile, riferita al saldo contabile di euro 536.200,76, veniva contestata alla società, ai fini Ires, l’erronea deducibilità della somma sopra riportata. Pertanto, i due soci ed amministratori, oltre al compenso quali componenti del consiglio di amministrazione, e TI CC, quale presidente del consiglio di amministrazione, hanno percepito dalla società anche compensi da lavoro dipendente. Nell’anno 2006 la società ha erogato compensi ai componenti del consiglio di amministrazione per un importo complessivo pari ad euro 41.320,50. I due soci ed amministratori, dopo che la società da loro amministrata aveva ricevuto l’avviso di accertamento con riferimento all’Ires, per indeducibilità dei costi relativi al loro rapporto di lavoro, hanno chiesto il rimborso delle imposte versate per i loro rapporti di lavoro subordinato, ai fini Irpef. Avverso il silenzio dell’Agenzia hanno, quindi, presentato ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, dolendosi della “doppia imposizione”, sia con riferimento alla indeducibilità dei costi da lavoro dipendente ai fini Ires, sia per il pagamento delle imposte relative al loro rapporto di lavoro, ai fini Irpef. 3.Il giudice d’appello ha accolto esclusivamente la ripresa fiscale n. 8, annullandola, relativa alla indebita deduzione di costi non inerenti, Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 6Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 ritenendo, invece, sussistente l’inerenza. Per la Commissione regionale avevano errato sia la società che l’Agenzia, in quanto la società avrebbe dovuto inquadrare i compensi dei soci ed amministratori, non come retribuzioni per lavoro dipendente, ma come corrispettivi per lavoro autonomo, mentre l’Ufficio, pur potendo sanzionare e rettificare un assoggettamento fiscale di tali compensi non corretto, tuttavia non avrebbe potuto considerarli non inerenti, in quanto l’inerenza doveva essere riconosciuta in ragione del rapporto di dipendenza funzionale, intesa quale collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza. 4. La sentenza del giudice d’appello ha errato nell’applicazione dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia, con riferimento alla possibilità del socio amministratore di svolgere anche, in parallelo, una attività di lavoro subordinato. 4.1.Invero, per questa Corte è del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministratore della stessa, tranne le ipotesi di amministratore unico, presidente del consiglio di amministratore o di socio “sovrano” (Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Si è, dunque, affermato che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781). Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 7Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 La qualità di amministratore di una società di capitali è, dunque, compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (Cass., sez.L, 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest’ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell’organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l’osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.L, 15 febbraio 1985, n. 1316). Il rapporto organico che lega il socio o l’amministratore ad una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass., sez L., 3 dicembre 1998, n. 12283). Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 8Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). 4.2.Le medesime considerazioni valgono anche in caso di pagamento dei contributi previdenziali, in quanto si è affermato che, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti;
ciò in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass., sez. L, 2 maggio 2018, n. 10426; con richiamo a Cass., sez.un., n. 17076/2011; Cass., sez.
6-L, 3 aprile 2017, n. 8613; Cass., sez, L, 17 gennaio 2008, n. 854; Cass., sez.un., 12 febbraio 2010, n. 3240). Si è, infatti, osservato che occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, anche quando la prima attività si esplichi al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione. Si tratta di due attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c.; sicché comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un’attività di gestione, l’espletamento di un’attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e, sotto certi aspetti, sua stessa esistenza. L’attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 9Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. 4.3. Si è, poi, ritenuto che, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente fino al 31 dicembre 2003, ora art. 60 del Tuir), il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore unico di società di capitali;
la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cass., sez. 5, 13 novembre 2006, n. 24188). Si è anche chiarito che, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio;
ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 10Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., sez. L, 17 novembre 2004, n. 21759). La qualità di socio, anche “maggioritario”, di una società di capitali, non è, allora, di per sè di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, allorché possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'amministrazione, vincolo che in generale è da escludere unicamente nelle ipotesi di socio “amministratore unico”, o di socio “unico azionista” o di “socio sovrano” (Cass., sez. L, 19 maggio 1987, n. 4586). 5.Pertanto, nella specie, poiché TI CC ricopriva l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione della società, va del tutto esclusa, limitatamente alla sua posizione, la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della stessa società. Inoltre, con riferimento al socio NT DU, anche componente del consiglio di amministrazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare in concreto l’esistenza di un parallelo rapporto di lavoro subordinato, fondato sulla esistenza o meno del potere direttivo, gerarchico e disciplinare nei suoi confronti. Inoltre, per questa Corte la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Nell'ipotesi in cui la suddetta diversità non sussista e si verifichi l'attribuzione soltanto delle funzioni proprie del rapporto organico la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto tali funzioni non esclude il diritto al compenso Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 11Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 eventualmente pattuito in favore degli amministratori della società (Cass., sez. L, 12 gennaio 2002, n. 329), con la ulteriore precisazione che, in caso di svolgimento di mansioni identiche, quindi quelle proprie della carica di amministratore, non vi è alcuna possibilità di deducibilità dei costi da attività di lavoro subordinato (Cass., 11 novembre 1993, n. 11119). il giudice del rinvio, dunque, dovrà anche accertare se le prestazioni lavorative espletate da NT DU siano diverse o meno dall’attività svolta quale componente del consiglio di amministrazione. 6.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, che si adeguerà al seguente principio di diritto : “In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo Firmato Da: URSAIA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c7a65c5c29d8c74e4194470a9131665 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75 Firmato Da: D'ORAZIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ddc008193e0ef727cfc485cd608c10a Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 12Cons.Est. GI D’AZ RGN 25423/2015 svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 Il Consigliere Estensore GI D’AZ Il Presidente ET IR Numero registro generale 25423/2015 Numero sezionale 711/2021 Numero di raccolta generale 36362/2021 Data pubblicazione 23/11/2021