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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi con provvedimento del 31-01-2025, reso all'esito dell'udienza del 21-01-2025 tenutasi in modalità cartolare, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1619-2021 r.g.
TRA
c.f. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Avv. Maria Valentina d'Andria e dell' Avv. Gennaro d'Andria, domiciliata come in atti
-ATTRICE -
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall' Avv. Giuseppe Palladino, domiciliato come in atti
- CONVENUTO -
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte istante, ha richiesto il ristoro dei danni (patrimoniali e non) che la stessa avrebbe subito, in conseguenza di una denuncia-querela, presentata, nei suoi confronti, dal convenuto , all'autorità giudiziaria. CP_1
In particolare, parte convenuta, in seguito alla pubblicazione di un articolo di giornale, redatto dalla convenuta nella sua qualità di giornalista, propose, nei riguardi di quest'ultima, una denuncia querela ritendo tale articolo diffamatorio nei suoi riguardi.
L' instaurato procedimento penale si concludeva con un provvedimento di archiviazione.
Parte attrice, in seguito, ritenendo di aver subito un danno dalla condotta del convenuto, intraprendeva il presente giudizio.
Tale parte, quindi, ha evocato in giudizio l'odierno convenuto, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta del convenuto per i fatti descritti e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni subiti, nella misura indicata (patrimoniali e non), ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto. chiedendo: In via assolutamente preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex DL. 132/2014 conv. L. 162/2014; in via principale e nel merito accertare e dichiarare
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, per i motivi ivi dettagliatamente ; in via riconvenzionale, accogliere la domanda di risarcimento del danno patito dal convenuto, e per lo effetto condannare l'attrice al pagamento in favore dello stesso del danno da questi patito a causa ed in conseguenza del contegno illegittimi di controparte, quantificato nella misura di euro 20.000,00 e/o in quella somma maggiore e/o minore da accertasti e quantificarsi più dettagliatamente in corso di causa, comunque nei limiti del valore della domanda attorea, che sarà ulteriormente provato e precisato in corso di causa, nonché la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c
All'udienza del 24-06-2021 il Giudie disponeva rinvio all'udienza del
03-02-2022, per l'espletamento della “negoziazione assistita”, non ancora espletata.
All'esito di tale udienza, effettuata la procedura di negoziazione richiesta dalla specifica normativa, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Istruita la causa, con la sola prova documentale, in quanto, in seguito al deposito, ad opera delle parti in causa, delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudicante, all'udienza del 18-04-2024 disponeva la comparizione delle parti e all'esito, atteso il mancato accordo tra le parti, con ordinanza del 19-04-2024, ritenuto di non dover procedere ad un supplemento di istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 189
c.p.c., all'udienza 21-01-2025.
All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30-01-2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini, ordinari, ex art 190 c.p.c.
Passando ad analizzale la presente domanda, è doveroso esaminare il materiale probatorio versato in atti, per statuire sulla fondatezza delle domande avanzate dalle parti.
Riguardo alle eccezioni di improcedibilità, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto risulta chiaramente documentato il suo esperimento (in seguito a invito formulato dal giudice).
Chiara ed incontestata risulta la legittimazione delle parti in causa.
Ciò posto, è possibile procedere a valutare il merito di quanto richiesto dalle parti in giudizio.
In particolare, va analizzata la documentazione versata in atti, da parte attorea, per comprendere sé la stessa sia idonea a provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Parte attrice ha versato in atti, tra l'altro, la seguente documentazione
: articolo a firma di , pubblicato su “ Il Mattino”, del 23-01- Parte_1
2015; denunzia querela di depositata in data 27-02- Controparte_1
2015; verbale di interrogatorio di del 15-10-2019; decreto Parte_1
di archiviazione del Tribunale di Napoli del 15-01-2020; provvedimenti giudiziari relativi a parte convenuta;
documentazione medica inerente a parte attrice;
pro forma di fatture spese legali inerenti il procedimento che parte attrice ha subito in conseguenza della denuncia-querela;
Parte convenuta, non solo ha fermamente contestato la domanda attorea, ma ha, altresì, richiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, per le motivazioni sopra indicate.
Ha altresì versato in atti provvedimenti, dai quali si evincerebbe,
l'estraneità dello stesso convenuto, ai fatti penalmente rilevanti contestategli, (diversi da quelli oggetto dell'articolo giornalistico in questione).
Parte attrice, come detto, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere un risarcimento ex art. 2043 c.c. in conseguenza dei fatti sopra narrati.
Al riguardo va subito evidenziato che una recente sentenza della
Suprema Corte (Cassazione n. 31316/2024) ha affermato che : La denuncia o la proposizione di una querela per un reato (perseguibile solo su querela di parte) possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Ciò posto, va effettuata una breve disamina della normativa, che disciplina la libertà d'informazione e del correlativo diritto di cronaca ad opera dei professionisti del settore.
Il diritto di diritto di cronaca( e di critica), in generale, trovano il loro corollario nell' art. 21 della Costituzione, quali tutele della libera manifestazione del pensiero e di parola.
Mediante la cronaca, si riferisce un'informazione obiettiva, mediante l'esercizio del diritto di critica si esprime invece una valutazione soggettiva di un dato evento.
Vi sono dei requisiti che, devono sussistere, affinché la diffusione di notizie o di opinioni, potenzialmente diffamatorie, non conduca l'autore a commettere reati.
Così che l'opinione venga esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e non in modo tale da sfociare in un'aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (Cass. pen. n. 17243/2020). E' possibile utilizzare termini che, pur essendo oggettivamente offensivi, sono indispensabili al mero giudizio critico negativo e non indirizzati all'offesa gratuita.
Inoltre, deve sussistere un interesse pubblico al racconto e alla diffusione della notizia e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.
Al fine di esercitare in modo corretto il diritto di cronaca, il giornalista, in seguito all'acquisizione della notizia, una volta appresa la notizia, dovrà, per mezzo di un attento esame della fonte di acquisizione, da un lato accertarne la veridicità e dall'altro lato che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di diffusione e che esso venga pubblicato senza elementi aggiuntivi, che di fatto potrebbero invece rientrare nel diritto di critica..
In particolare, con riguardo invece il diritto di cronaca, la Corte di
Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, quali siano le condizioni necessarie per poter invocare la scriminante dell'esercizio di tale diritto.
Infatti la Suprema Corte ha affermato che, la notizia riportata debba rispettare i limiti della verità, della continenza e della pertinenza.
In primo luogo, dunque, la notizia deve essere vera e deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, altrimenti verrebbe in questo modo violato il diritto alla riservatezza.
In secondo luogo, vi deve essere continenza delle espressioni usate, le cui modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute (così, tra le altre, Cass. Pen. 36045/2014; Cass. pen.
4853/2016; Cass. Pen. 25518/2016). Infatti la Suprema Corte ha affermato “: l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica avuto riguardo all'epoca dei fatti – c.d. tangentopoli – valutando l'articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, sì da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata(Cass. sentenza n. 6902 dell' 08-05-2012)
Ciò detto, nel caso in cui vengano rispettati questi limiti, non risulta configurabile alcun reato in capo a chi diffonde la notizia, dovendosi tutelare il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria.”
Risulta chiaro che, nel caso in questione, sussistono i presupposti per il corretto esercizio del diritto di cronaca, in quanto vi è un chiaro interesse pubblico a conoscere delle vicende inerenti un personaggio pubblico (noto politico: Senatore della Repubblica).
Ugualmente risultano rispettati i limiti espressi, inerenti il diritto di critica.
Chiaramente sussiste la “verità”.
Sia in relazione alla vicenda dello sputo e ugualmente può dirsi in relazione ai contatti con esponenti interessati dalla vicenda dell'Ospedale S.Anna, non scalfiti dalle sentenze penali favorevoli per il convenuto ( si badi bene successive alla redazione dell'articolo di cronaca in questione).
Allo stesso modo sussiste “continenza”, essendosi la giornalista- convenuta limitatasi a narrare dei fatti chiaramente riscontrati.
Ugualmente sussiste “pertinenza” in quanto l'articolo riguarda contatti tra soggetti investiti da misura cautelare e esponenti politici (seppur non interessati dalla specifica vicenda narrata dall'articolo) ed inoltre viene indicato un episodio (sputo ad un collega) che, in tale periodo, risulta chiaramente e ampiamente diffuso tra i mezzi di informazione di massa.
Appare chiaro, quindi, che, la narrazione delle “notizie” relative al convenuto , risultano chiaramente conformi ai principi sopra CP_1
espressi.
Di conseguenza può affermarsi che, parte attrice, nell'esercizio della sua attività professionale di giornalista, non abbia, in alcun modo, travalicato, nella narrazione dei fatti, i limiti né deontologici né, più in generale, dalla specifica normativa.
Infatti, quest'ultima, nell'ambito del suo diritto-dovere di cronaca, nell'articolo di giornale dettagliatamente rappresentato in atti, ha ritenuto, di far riferimento a pregressi contatti che, uno degli indagati, aveva avuto con dei politici in precedenza, menzionando, a tal uopo, parte convenuta (oltre ad altro esponente politico).
Inoltre, con riferimento al solo convenuto, viene affermato che lo stesso era stato interessato dall' episodio , noto e diffuso tra i mass media
(come documentato in atti) dello sputo nei confronti di un collega politico. Si ritiene, quindi, che parte attrice, in aderenza ai principi sopra illustrati, considerando la qualità pubblica e la notorietà che rivestiva l'odierno convenuto, ha ritenuto, con un giudizio che si ritiene pienamente condivisibile, fosse di pubblico interesse avere conoscenza dei contatti, che l'indagato avesse avuto con esponenti politici ed inoltre descrivere una vicenda che ha interessato uno dei politici narrarti (odierno convenuto), particolarmente riprovevole, seppur datata (circa otto anni prima).
Va evidenziato che, in conformità alle argomentazioni sopra espresse, in seguito alla denuncia-querela presentata da parte convenuta, nei riguardi dell'attrice, il Magistrato del Pubblico Ministero, ha ritenuto di dovere avanzare richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, il quale ha accolto detta richiesta.
Neppur può farsi riferimento ad un diritto “all'oblio”, atteso che l'evento, la cui veridicità risulta incontestata, risultava, nel periodo in questione, ampiamente diffuso, tra i mass-media.
Ciò posto, ai fini del presente giudizio, bisogna comprendere, se risulta provata, ad opera di parte attrice, la sussistenza di una condotta, da parte del convenuto, con la proposizione della denuncia- querela presentata, integrante il reato di calunnia, così come sopra illustrato.
Va evidenziato che, riguardo alla vicenda dei contatti tra il convenuto e il soggetto interessato alla vicenda inerente “all' Ospedale S. Anna” a cui l'articolo di giornale faceva riferimento, era richiesta una attenta lettura dell'articolo in questione per comprendere che non CP_1
fosse interessato dalla vicenda, in quanto solo nella parte finale viene affermato ” ma questa è un'altra vicenda”.
Allo stesso modo l'attrice fa riferimento ad un episodio, quello relativo allo sputo ad un collega, la cui narrazione, come illustrato sopra, seppur non violi la relativa disciplina, risulta particolarmente dettagliato e screditante, nei riguardi di un soggetto che, nonostante la qualità pubblica, si ribadisce, non era coinvolto nella vicenda che si stava affrontando nell'articolo.
E' da ritenersi che, parte convenuta ha sporto denuncia-querela, come risulta dai fatti descritti nella stessa, ritenendo (secondo una tesi non condivisibile e di fatto archiviata dall'autorità giudiziaria) che la sua immagine, fosse stata lesa da un accostamento a dei personaggi, oltre che, dal richiamo, nel corpo dell'articolo, di uno spiacevole episodio che lo ha visto, suo malgrado, coinvolto ( episodio dello sputo).
Tuttavia, va ribadito che, tali fatti, seppur veritieri, non erano direttamente affrontati nell'articolo in questione.
Inoltre, in relazione all'episodio dello sputo, parte attrice ritiene che la sua narrazione sia stata opportuna al fine di consentire al lettore di comprendere l'identità del politico in questione.
Dal canto suo, tuttavia, parte convenuta, così come indicato nella denuncia -querela e ribadito negli atti del presente giudizio, ha ritenuto, secondo un ragionamento in parte condivisibile, che la sua persona, dalla lettura dell'articolo in questione, andava individuata e rammentata solo ed esclusivamente in virtù dell'episodio dello sputo.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni sopra espresse, è da ritenersi l'insussistenza dell' elemento psicologico del dolo, inteso come rappresentazione e volontà della condotta criminosa, in capo al convenuto, affinché il comportamento tenuto dallo stesso sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 368 c.p. (calunnia).
Parte convenuta nella sua denuncia-querela si è limitato a descrivere dei fatti, producendo la relativa documentazione, ritenendo, si ribadisce erroneamente, che la sua persona fosse stata diffamata, senza indicare né testimoni, né, tantomeno, alcun ulteriore elemento probatorio da valutare, da parte dell'autorità giudiziaria.
In pratica, si può affermare che quest'ultimo abbia sottoposto all'autorità giudiziaria dei fatti che lo stesso riteneva penalmente rilevanti.
Non si ritiene plausibile la diversa tesi, della consapevolezza dell'innocenza della parte attrice, in quanto, in assenza di elementi probatori da valutare, considerando il carattere documentate delle accuse, lo stesso convenuto, si sarebbe esposto, consapevolmente ed incondizionatamente, ad una denuncia per calunnia.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, si ritiene che, parte convenuta non abbia in alcun modo, posto in essere una condotta conforme al paradigma di cui all'art. 368 c.p., richiesta dalla giurisprudenza, per una condanna ex art. 2043 c.c. in conseguenza di denuncia-querela, rilevatasi, infondata.
Quanto sopra espresso, trova ulteriore conferma, nella circostanza che per la sussistenza del reato di calunnia è richiesto, il dolo diretto.
Infatti il reato di “calunnia”, non rientra, pacificamente, tra i reati, in relazione ai quali sia configurabile il dolo eventuale.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato : ” L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato”(Cass. penale sez. VI del 14-12-2016 n. 4112).
Va evidenziato, infine, che, nemmeno all'atto dell' archiviazione del procedimento penale , iniziato a seguito della querela del convenuto nei confronti di parte attrice, alcuna richiesta è stata formulata di trasmettere gli atti alla procura per procedere ai sensi dell'art. 368 c.p. nei riguardi del convenuto (delitto perseguibile d'ufficio).
Si ritiene di conseguenza, in conformità alla recente Sentenza della
Suprema Corte, 31316/2024 a cui si è fatto riferimento, che alcun risarcimento sia dovuto a parte attrice, non sussistendo, in capo al convenuto-querelante il dolo generico, inteso come consapevolezza della innocenza, del querelato.
Per i motivi di cui sopra, si ritiene non possa trovare accoglimento la domanda attorea.
Né tantomeno, per le argomentazioni espresse, si ritiene vada accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, di risarcimento danni patita dalla stessa, in quanto, come sopra argomentato, parte attrice, nell'esercizio della sua attività professionale, non ha violato la normativa, inerente alla propria attività professionale ed è stata sicuramente danneggiata, dalla denuncia- querela presentata da contro di essa ( pur non sussistendo i CP_1
presupposti per il ristoro dei danni).
Infine, non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c…,chiaramente non siamo al cospetto di una domanda temeraria.
Riguardo al regime delle spese, considerato la particolarità della vicenda e che si è posto a fondamento della decisione una recentissima sentenza della Suprema Corte, successiva all'atto introduttivo, si ritiene vadano integralmente compensate tra le parti, oltre che dalla sostanziale parità nel rigetto delle rispettive pretese.
p.q.m.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del G.U. dr
Alfredo Granata, definitivamente pronunciando, nel giudizio n.
r.g.1619-2021 così decide :
- rigetta la domanda attorea.
- Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Nola lì 10 06 2025 Il Giudice
Dott. Alfredo Granata.