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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5617/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
03.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 5617/2017
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Giovanni D'Avino, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio elettivamente domiciliano, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Piazza Margherita
n. 24, come da procura, rispettivamente, a margine dell'atto di citazione di primo grado e della comparsa di intervento volontario in primo grado
APPELLANTI
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Giampietro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via San Felice n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
2
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco della Volpe, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Aversa, al Viale Olimpico n. 100, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Marco della Volpe, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Aversa (CE), al Viale
Olimpico n. 100, come da procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENTRICE VOLONTARIA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Catapano, presso il cui studio Controparte_4
elettivamente domicilia, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Armando Diaz n. 112, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e difensore
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 60/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e , in qualità, rispettivamente, di proprietaria e Parte_1 Parte_2
conducente dell'autovettura OR TA tg. DG533EC, hanno impugnato la sentenza n. 60/2017 del
Giudice di Pace di Nola (ex ufficio di Ottaviano), con la quale, in parziale accoglimento della domanda
3
proposta dalle odierne appellanti ed in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
proprietaria del veicolo Toyota RI tg. BJ107FT, veniva dichiarato (all'esito del CP_4
procedimento civile instaurato da , recante R.G. n. 4588/12, al quale è stato riunito quello Parte_1
instaurato da e recante R.G. n. 2174/13) il concorso di colpa, nella misura del 50% a Controparte_4
carico di ciascun conducente dei veicoli coinvolti nel sinistro verificatosi in data 24.3.2012, alle ore
13:00 circa, alla Via Francesco Perri in Ottaviano (NA), allorquando il veicolo OR TA, condotto da
, privo di regolare copertura assicurativa per la RCA, veniva urtato dall'autovettura Parte_2
Toyota RI che, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, invadeva in fase di sorpasso l'opposta corsia di marcia;
per l'effetto veniva condannata la Controparte_2
(nel prosieguo, solo in solido con , al risarcimento, rispettivamente, dei danni e CP_2 Controparte_4
delle lesioni patite dalle odierne appellanti, nonché , in solido con la Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità, o Fondo), al risarcimento CP_1
dei danni patiti per effetto del medesimo sinistro da . Controparte_4
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, affermava il concorso di colpa dei conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro, in quanto alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non risultava superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma II, c.c. (si cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , deducendo l'erronea Parte_1 Parte_2
valutazione delle risultanze istruttorie e lamentando il difetto di motivazione della sentenza oggetto di gravame;
chiedevano, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro oggetto di causa in capo al conducente del veicolo di proprietà di , con conseguente integrale accoglimento delle domande risarcitorie dalle Controparte_4
stesse proposte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate Controparte_4
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio, spiegando altresì appello 4
incidentale, con cui chiedeva condannarsi , in solido con la al risarcimento di tutti Parte_1 CP_1
i danni patiti in conseguenza dell'evento, senza la riduzione operata dal primo giudice per l'acclarato concorso di colpa.
Costituitasi in giudizio la insisteva per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio;
in via subordinata, la compagnia chiedeva, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna di alla restituzione degli Controparte_4
importi pagati dalla compagnia, nonché la condanna dell'odierna appellante, per aver posto in circolazione un'auto priva della copertura assicurativa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, la nel costituirsi in giudizio, eccepita CP_2
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, ne chiedeva il rigetto, con conferma integrale della sentenza n. 60/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Infine, in corso di causa, in forza di apposito contratto di cessione di ramo d'azienda, è intervenuta in giudizio la in qualità di cessionaria della asserendo di essere subentrata in tutti i CP_3 CP_2
contratti inclusi nel ramo d'azienda ceduto, comprendente i beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita (si cfr. atto per Notaio di Milano, sottoscritto in data 30.4.2019, depositato telematicamente in data 04.7.2019).
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii, disposti anche per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 15.5.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 31.01.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello del 29.7.2017 ed iscrizione a ruolo in data 31.7.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza. 5
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Quanto, poi, all'istanza di estromissione della a seguito di intervento volontario della cessionaria CP_2
del ramo d'azienda, la stessa non può trovare accoglimento in quanto il trasferimento CP_3
dell'azienda o di un ramo di azienda, così come la cessione di credito, configurano una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che sul piano processuale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., determinano la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o di essere chiamato in causa atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente o del cessionario, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. trib., 21.8.2023, n. 24901). Peraltro, come noto, nei casi come quello di specie, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex artt. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare (cfr., in argomento, Cassazione civile sez. I, 22.10.2009, n. 22424).
Ciò posto, ai fini della pronuncia giudiziale di estromissione della parte cedente del credito, è necessario il consenso di tutte le parti, mentre nel caso di specie non si ravvisano sussistenti i presupposti di un esplicito consenso di tutte le parti e, pertanto, non può darsi luogo alla estromissione della cedente, in favore della cessionaria.
6
Premesso ciò, questo Tribunale rileva che l'appellante incidentale, , ha omesso di Controparte_4
ridepositare, all'atto della spedizione della causa in decisione, il proprio fascicolo di parte (comprensivo anche di quello del primo grado di giudizio), con conseguente carenza in atti della documentazione prodotta a supporto della proposta domanda risarcitoria.
Si badi, infatti, che la norma di chiusura della disciplina dell'appello, l'art. 359 c.p.c., richiama, per quanto non diversamente disciplinato, le norme dettate per il procedimento di primo grado dinanzi al
Tribunale (artt. 163 ss. c.p.c.).
Ebbene, va evidenziato che il procuratore di parte appellata ritirava in corso di causa la propria produzione di parte: si cfr. verbale cartaceo di udienza del 28.12.2017 ove, a margine, si legge:
CP_
“28/12/17 per . Ritiro”. Testimone_1
Conseguentemente, il procuratore dell'appellata aveva poi l'onere, ai sensi dell'art. 169, co. 2, c.p.c., di ridepositare la produzione ritirata, al più tardi, entro l'udienza del 15.5.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il termine desumibile dal combinato disposto degli artt. 359, 169, co. 2, e 281 sexies c.p.c. è, infatti, perentorio, come chiarito dalla Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.12.2013,
n. 28462).
Ed infatti, secondo consolidato e condiviso orientamento pretorio, «In virtù del principio dispositivo delle
prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione» (ord. Cass., sez. II,
12.12.2017, n. 29716).
7
Con precipuo riguardo, poi, all'adozione, quale fattispecie decisoria, di quella di cui all'art. 281 sexies c.p.c. – come nel caso de quo – la Suprema Corte ha affermato che «In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie: l'appellante), in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione (nella specie: resa ex art. 281-sexies c.p.c.), in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti» (Cassazione civile sez. I, 25.5.2015, n. 10741).
Nella fattispecie, il difensore dell'appellata non ha provveduto al rideposito in cancelleria della produzione a suo tempo ritirata, come si evince dalla consultazione dello storico del fascicolo d'ufficio telematico nonché dall'analisi del fascicolo d'ufficio cartaceo, con conseguente impossibilità per questo
Giudice di valutare la documentazione depositata, tra cui quella che l'istante ha prodotto in primo grado a supporto della domanda risarcitoria.
Pare, allora, evidente che il mancato rideposito del fascicolo cartaceo di parte appellante, unito alla mancanza della documentazione suddetta, impedisce alla scrivente di addivenire ad una pronuncia di accoglimento dell'appello incidentale, che deve essere, per tali motivi, rigettato.
Appurato ciò, passando all'appello principale, occorre rammentare, come chiarito più volte dalla
Suprema Corte, che in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso, Cass., sez. III, 02.4.2002, n.
4639; Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524). Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla 8
situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (si cfr. Cass., sez. III, 04.11.2014, n. 23431; Cass., sez. III, 02.4.2009, n. 8008; Cass., sez. III,
09.01.2007, n. 195) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Alla luce di quanto innanzi, occorre vagliare il motivo di appello, attinente alla dedotta errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice.
Il giudice di pace ha ritenuto che le domande proposte siano state “genericamente allegate non essendo compiutamente rappresentate le condotte di guida dei rispettivi conducenti. In quella proposta da è omesso Parte_1
alcun preciso riferimento alla “erronea e imprudente manovra” che avrebbe posto il conducente l'auto Toyota RI. (…)
In quella proposta da , la condotta di guida del conducente la Toyota RI è racchiusa semplicemente Controparte_4
nell'espressione “circolava regolarmente”; inoltre il giudice di prime cure osservava come dalla espletata istruttoria emergesse che l'auto OR TA “secondo la prospettazione attorea fornita in corso di causa, (…) sarebbe stata “ferma” al momento dell'impatto ma non affatto in sosta”, come, invece, dedotto nell'atto di citazione (si cfr. pag. 3 della sentenza gravata, nel fascicolo di parte appellante).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni sostenute in sentenza dal primo giudicante.
Ed infatti, correttamente il giudice di pace ha evidenziato la discrasia tra le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice e quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si indica il veicolo dell'istante “fermo in sosta” (si cfr. atto introduttivo nel fascicolo di primo grado di
), a fronte di quanto dichiarato dal teste escussa all'udienza del 07.3.2016: Parte_1 Testimone_2
“ricordo di aver visto che una RI di colore grigio nell'effettuare una manovra di svolta sulla propria sinistra, stringendosi eccessivamente, urtava un'auto OR TA che era ferma sulla predetta via con la parte anteriore rivolta verso la strada e la parte posteriore verso l'interno del parcheggio”.
Pertanto, considerata, da un lato, la genericità dell'atto introduttivo, ove non si fa alcun cenno alla effettiva dinamica del sinistro e, dall'altro, la contraddizione emersa in sede di escussione testimoniale, 9
ove si indica la OR ferma ma con la parte anteriore già su Via Perri, ritiene questo Giudice che la parte appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, apparendo quanto meno dubbia la ricostruzione della dinamica dedotta dalle istanti, in considerazione degli elementi contrastanti emersi.
A ciò aggiungasi che la deposizione resa dal teste , si risolve, in ordine alla dinamica, in Testimone_3
una mera testimonianza de relato actoris (si cfr. sent. Cass., sez. I, 15.01.2015, n. 569, alla cui stregua «In tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa»). Difatti, il suddetto teste, dichiaratosi fratello di e padre di , dopo Parte_1 Parte_2
aver premesso di non aver assistito all'incidente, affermava che il conducente della Toyota RI, recatosi presso la sua abitazione, si assumeva tutta la responsabilità dell'evento occorso, riferendo la dinamica del sinistro così come gli era stata rappresentata (si cfr. verbale del 25.3.2015 dinanzi al
Giudice di Pace).
Occorre tenere conto, poi, del fatto che il teste escusso, come visto, dichiarava di essere parente delle attuali appellanti, per essere il padre di ed il fratello di , per cui, considerato Parte_2 Parte_1
che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte «In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della
decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI, 04.01.2019, n. 98), la sua deposizione deve essere valutata con maggior rigore.
E tale approccio nella valutazione della prova testimoniale si impone anche in ordine al teste di parte appellata, , per essere egli il marito di (pur dichiaratosi in regime di Testimone_4 Controparte_4
separazione dei beni). 10
Ad ogni modo, il detto teste, escusso all'udienza del 04.11.2015, riferiva una dinamica del sinistro del tutto contrastante con quella dichiarata dai testi attorei, avendo affermato: “vedevo che l'auto OR TA nell'uscire dal parcheggio di un supermercato posto sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia della Toyota RI urtava la Toyota RI, condotta da mio suocero, che circolava su via Perri” (si cfr. verbale di udienza dinanzi al
Giudice di Pace del 04.11.2015).
Infine, nessun apporto chiarificatore in ordine alla dinamica può provenire dalle dichiarazioni rese dalle parti, a seguito di comparizione personale.
Più precisamente, in disparte dal valore prettamente indiziario di siffatte dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero (cfr. art. 117 c.p.c.), le parti rendevano versioni del tutto divergenti dell'evento oggetto di giudizio, senza che sia possibile, anche alla luce del restante materiale istruttorio, conferire maggior attendibilità all'una o all'altra versione: cfr. dichiarazioni di , conducente del Parte_2
veicolo OR TA, che affermava “ero appena uscita dal parcheggio del citato supermercato e ancora ferma per immettermi sulla via Perri, per tornare a casa, quando sono stata investita (…)” (si cfr. verbale di udienza del
25.3.2015), mentre asseriva che il veicolo di era in movimento e che esso Controparte_4 Parte_1
“(…) si immetteva intrufolandosi tra altre autovetture che erano ferme al semaforo rosso, in direzione opposta a quella di mio padre”.
Piuttosto, proprio le dichiarazioni rese dalle parti smentiscono, la prima, quanto dedotto nel proprio atto di citazione, ove si deduceva che “il veicolo della istante era fermo in sosta”, e, la seconda, quanto dichiarato dal teste indotto dalla stessa , che asseriva che “l'auto OR TA CP_4 Testimone_5
nell'uscire dal parcheggio di un supermercato posto sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia della Toyota RI urtava la Toyota RI, condotta da mio suocero, che circolava su via Perri” (si cfr. verbale di udienza del
04.11.2015).
Pertanto, nel caso di specie, a fronte della genericità della prospettazione attorea e delle rilevate incongruenze tra la rappresentazione della dinamica del sinistro contenuto nell'atto di citazione e quanto emerso dall'istruttoria, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., il che comporta l'integrale rigetto della domanda dell'appellante. 11
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle appellanti in Pt_1
solido, ed in favore e della liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui CP_1 CP_2
al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, con attribuzione per la all'avv. Marco della Volpe, dichiaratosi antistatario. CP_2
Le spese vanno, invece, interamente compensate nei confronti di , in ragione del rigetto Controparte_4
dell'appello incidentale, e dell'interventrice stante la volontarietà del suo intervento in giudizio. CP_3
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico sia delle appellanti che dell'appellante incidentale, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento
sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_4
12
3. Condanna e alla refusione, in solido, delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio in favore di quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
4. Condanna e , alla refusione, in solido, delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, in favore di , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Compensa interamente le spese di lite nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_3
6. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico sia delle appellanti che dell'appellante incidentale, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 03.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
13